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Marco Mancarella

Marco Mancarella. “ Codice dell ’ Amministrazione Digitale e Forme Negoziali Telematiche nella Pubblica Amministrazione ” Cavallino, 19 aprile 2008 ex Convento dei Padri Domenicani. Sponsor. Servizi Tecnologici srl. Matino - Lecce servtecnologici@libero.it. Emme Elettronica srl Maglie.

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Marco Mancarella

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  1. Marco Mancarella “Codice dell’Amministrazione Digitale e Forme Negoziali Telematiche nella Pubblica Amministrazione” Cavallino, 19 aprile 2008ex Convento dei Padri Domenicani Con il patrocinio di:

  2. Sponsor • Servizi Tecnologici srl Matino - Lecce servtecnologici@libero.it Emme Elettronica srl Maglie

  3. Atto amministrativo elettronico: • definizione, vizi, reazioni • Struttura della relazione: • Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico e all’atto amministrativo elettronico • Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) • Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto amministrativo elettronico (cenni)

  4. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico • Quadro sintetico delle tappe dell’ultima fase dell’Informatica amministrativa: • Legge n. 38 del 1990, art. 15 quinquies, prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile con firma in formato grafico del Sindaco (nascita per alcuni dell’atto amministrativo elettronico – Minerva/Torsello) • Legge n. 241 del 1990, art. 22: definizione di “atto amministrativo”, ivi compreso l’atto amministrativo elettronico • Legge “Bassanini” n. 59 del 1997: fortissimo impulso all’informatizzazione amministrativa (RUPA; “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” – v. art. 15) • D.P.R. n. 428 del 1998: Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica • D.P.R. n. 445 del 2000: T.U. sulla documentazione amministrativa (il ricorso a mezzi informatici soddisfa pienamente il requisito della forma scritta, la trasmissione degli atti dematerializzati non deve essere seguita da quella del documento originale) • D.Lgs. n. 82 del 2005: Codice dell’Amministrazione Digitale • NON ESISTE UNA DISCIPLINA ORGANICA IN TEMA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO E DI ATTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO (Adunanza C.d.S. 7 febbraio 2005) FORSE PERCHÈ DURA A MORIRE LA VISIONE SANDULLIANA DEL PROCEDIMENTO

  5. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico Definizione di “documento amministrativo”: Art. 22 – Legge n. 241 del 1990 “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” RIENTRANO SIA GLI ATTI DIRETTAMENTE POSTI IN ESSERE DALLA P.A. CHE DAI SOGGETTI PRIVATI MA UTILIZZATI PER FINALITA’ AMMINISTRATIVE (Masucci)

  6. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico Ergo, nella definizione di “documento amministrativo” rientra l’”atto amministrativo”  sua definizione: Documento scritto con il quale la pubblica amministrazione esprime formalmente il proprio parere e le proprie decisioni su una determinata situazione. Ogni atto amministrativo ha valore giuridico ed è normalmente composto da sei parti: intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e sottoscrizione. Le principali tipologie di atto amministrativo sono le deliberazioni, i decreti, le determinazioni, i piani e i programmi, i regolamenti e i provvedimenti.

  7. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico • Dunque, cos’è/come può definirsi l’”atto amministrativo elettronico”? • 2 tipologie: • L’atto amministrativo in mera forma elettronica: il PC è solo una macchina da scrivere evoluta e il funzionario rimane l’unico responsabile dell’atto  l’atto deve essere stampato e sottoscritto • L’atto amministrativo elaborato elettronicamente: il PC elabora autonomamente l’atto sulla base di un programma/software e delle informazioni immesse dal funzionario (non più responsabile se non per errori connessi ai dati)  l’atto può essere stampato e sottoscritto o meno (art. 15 Legge n. 59 del 1997: piena validità senza che sia stampato e sottoscritto su carta) • Il secondo tipo di a.a.e. è quello di maggiore interesse sia per le problematiche connesse sia perché rappresenta il vero futuro dell’agere amministrativo  su questo ci soffermiamo

  8. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico Il primo dei problemi per l’atto amministrativo elaborato elettronicamente: “normalizzare” ovvero tradurre a mezzo di algoritmi i testi giuridici in un sistema di simboli comprensibili dall’elaboratore Ciò è possibile solo quando la norma sia suddivisibile in più enunciati correlati tra loro da un nesso di causalità (“Se A, allora B”) ANALIZZIAMO GLI EFFETTI DI QUESTO LIMITE SULL’AUTOMAZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: VINCOLATA, PURAMENTE DISCREZIONALE, DISCREZIONALE TECNICA

  9. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico 1) Attività vincolata Definizione: l’agire dell’amministrazione viene integralmente disciplinato dalla legge, vi è una sola determinazione corrispondente all’esercizio legittimo del potere  se la P.A. si discosta dal precetto, allora violazione di legge In tale caso non esistono particolari ostacoli concettuali alla informatizzazione del relativo procedimento Problema: sono rari i casi di esercizio di un potere totalmente vincolato, più spesso la P.A. conserva anche minimi spazi di discrezionalità nel quando, nel quid, nell’an, nel quomodo Allora informatizzare solo i c.d. “atti a basso tasso di discrezionalità” che offrono un numero di alternative sufficientemente limitato e prevedibile

  10. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico 2) Attività discrezionale pura Definizione: attività nella quale la P.A. esercita un potere di scelta tra più soluzioni possibili (bilanciando interessi pubblici e privati secondo ragionevolezza), tutte astrattamente compatibili con l’interesse pubblico perseguito dalla legge Problema: lo spettro delle soluzioni è troppo ampio  il PC non può elaborare in base a programmi Se mai fosse posto in essere un atto amministrativo elaborato elettronicamente in casi di attività discrezionale pura della P.A. si paleserebbe un vizio

  11. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico 3) Attività discrezionale tecnica Definizione: la PA perviene alla determinazione finale applicando alla fattispecie concreta, nel corso dell’istruttoria, regole non giuridiche, cognizioni pertinenti a saperi specialistici L’informatizzazione è possibile solo nel caso in cui l’individuazione dei parametri tecnici risulti univoca Problema: il testo della legge da convertire in algoritmi non deve contenere concetti giuridici indeterminati, come ad es. nel caso in cui si parli di “valutazione del pregio artistico” di un bene

  12. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico • Per comprendere appieno le diverse tipologie di vizi dell’a.a.e. occorre innanzitutto chiarire la duplice procedura amministrativa che lo precede (Fantingrossi): • Procedimento amministrativo che conduce alla predisposizione da parte di giuristi e informatici dell’”atto programma”, con il quale la PA recepisce, a mezzo di un proprio atto amministrativo generale, tutti i possibili contenuti di futuri provvedimenti puntuali come elaborati in uno specifico software  ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO DECISIONALE RISPETTO ALLE SINGOLE EVENIENZE CONCRETE  COMUNQUE NON VI E’ SCOLLAMENTO TRA VOLONTA’ DELL’AUTORITA’ E VOLONTA’ DELL’ATTO, L’ELABORATORE E’ SOLO UN ESECUTORE AUTOMATICO DELLA VOLONTA’ DELLA PA • Procedimento successivo che dall’atto programma conduce all’adozione dell’a.a.e. vero e proprio, previa verifica da parte degli interessati e della PA della corrispondenza della fattispecie concreta con quelle previste in sede di programmazione

  13. Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informaticoe all’atto amministrativo elettronico • Caratteri dell’”atto-programma”: • Espressione di autolimite della PA • Atto amministrativo generale (atto con il quale la PA determina effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti che abbiano le medesime caratteristiche) (Puddu) • ≠Atto normativo/regolamentare (Fantingrossi)  non può essere: • visto che subordinerebbe sempre l’informatizzazione all’esistenza di un potere regolamentare in capo all’autorità amministrativa decidente; • visto che presupporrebbe una forza innovativa dell’atto rispetto all’ordinamento previgente, forza che l’atto programma non ha visto che si limita semplicemente a soddisfare specifiche esigenze pubbliche)

  14. 3. Non sottratto alle regole sulla partecipazione, accesso e obbligo di motivazione: in quanto atto amm. gen. dovrebbe essere sottratto ma poiché atto che anticipa il momento decisionale è potenzialmente lesivo e quindi non può essere sottratto se sottratto allora impugnabile  problema: come spiegare al cittadino il contenuto di un algoritmo?  soluzione: redazione di un “pre-software”, un atto intermedio che contiene le istruzioni in italiano ma già sotto forma di algoritmo (andamento ramificato) che quindi possiedono la rigidità logica del programma ma comprensibili anche dal funzionario che ne assume la responsabilità  tale soluzione permetterebbe anche un facile controllo ex ante dei difetti

  15. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico Con l’informatizzazione della PA nuove figure sintomatiche di eccesso di potere? Di certo l’a.a.e. può detenere vizi “tradizionali” dell’atto cartaceo ma anche vizi “anomali” connessi alla sua natura elettronica Le patologie provvedimentali elettroniche inficiano soprattutto la coerenza e l’attendibilità del processo decisionaleeccesso di potere Rispetto al passato muta la causa dello sviamento del potere autoritativo Analizziamo le principali nuove, potenziali, figure sintomatiche

  16. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • Violazione del principio di autodeterminazione del cittadino: qualora l’amministrazione imponga al cittadino l’utilizzo dell’elaboratore quale unico strumento per iniziare e/o partecipare alla procedura (oggi è forte il digital divide) • Violazione del dovere di assicurare: la PA ha doveri strumentali di “praestare” (rectius: assicurare)  l’autorità procedente ha il dovere di assicurare al cittadino un processo decisionale legittimo la responsabilità per i rischi connessi all’utilizzo del mezzo informatico non può ricadere sul cittadino ma sulla PA (es. black out) • Decontestualizzazione della fase istruttoria: qualora la PA precluda e si precluda la possibilità di interloquire con il cittadino utilizzando mezzi diversi da quelli preindicati e connessi all’uso degli strumenti informatici (es. qualora si rifiuti un documento cartaceo poiché il programma ne impedisce l’acquisizione)

  17. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico 4. Incongruità dei tempi procedimentali telematici La celerità nei processi generata dall’informatica potrebbe ledere il diritto alla difesa e al contradditorio, portando il responsabile a chiudere il procedimento anche in assenza di documenti rilevanti

  18. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico 5. “Sproporzionalità” o inidoneità della decisione informatica rispetto allo scopo Tale figura sintomatica potrebbe palesarsi in caso di potenziale provvedimento negativo in tale caso la decisione sull’atto non può essere rimessa totalmente alla macchina, deve essere assicurata al privato la possibilità di far emergere tutte le circostanze e gli elementi utili alla valutazione che potrebbero far recedere l’amministrazione dalla decisione in fieri  art. 10 bis L. 241/90  segnale di allertamento automatico al privato per chiarimenti e integrazioni

  19. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico 6. Deindividualizzazione della motivazione Art. 18 Codice Europeo di Buona Amministrazione (Risoluzione Parlamento Europeo 6 settembre 2001): “Qualora, a causa del gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non sia possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e siano pertanto elaborate risposte standard, il funzionario si impegna a trasmettere in un secondo tempo un ragionamento individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta” Mai una motivazione sommaria o di stile, il cittadino ha diritto ad una motivazione individuale che provenga dall’uomo e non solo dalla macchina

  20. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico IMPORTANTE POTENZIALE VIZIO PER VIOLAZIONE DI LEGGE Art. 3 CAD: riconoscimento ai cittadini e alle imprese del “diritto a richiedere ed ottenere” l’utilizzo degli strumenti tecnologici e telematici “nelle comunicazioni con le PPAA ed i gestori di pubblici servizi” Se portata precettiva e non meramente programmatica, allora violazione di legge ogniqualvolta la PA non si adegua

  21. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • Ma quali sono nel concreto le anomalie dell’a.a.e. che si possono tradurre in vizio? • 3 TIPOLOGIE: • Vizi di macchina • Vizi dell’input • Vizi del programma • Non sempre tali anomalie si traducono in nullità/annullabilità: il vizio non c’è se comunque il risultato raggiunto con l’a.a.e. finale sia sostanzialmente e formalmente corretto

  22. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • VIZI DELLA MACCHINA • I sistemi informatici recano in sé un paradosso per cui il loro sviluppo è proporzionale alla loro vulnerabilità (Gallino) • IPOTESI: • Blocco del sistema = malattia del funzionario  ritardo nell’emanazione atto  silenzio-inadempimento ex art. 2 L. 241/90  potenziali problemi nei casi di silenzio-assenso • Errore tecnologico irrilevante non è pregiudicato il risultato finale: es. TAR Toscana n. 908/01  ha ritenuto che un calo di rete in un pc non fa si che lo stesso compia una “sequenza” diversa da quella impostata (procedura valutativa condotta con l’ausilio di elaboratori elettronici, conclusasi con l’esclusione di un candidato giudicato inidoneo al transito in serv.perm.eff. nei Carabinieri) • il privato, con i motivi di ricorso deve dimostrare come l’errore tecn. abbia influito sulla procedura traducendosi in uno specifico pregiudizio che determina l’interesse a ricorrere (Puddu)

  23. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico c) Errore rilevante l’errore tecnologico incide sul risultato finale  es. TAR Sardegna n. 1425/93: annullato provvedimento di esclusione di un candidato in una procedura concorsuale informatizzata per il “cattivo funzionamento del lettore ottico utilizzato per la correzione della prova”  travisamento fatti/carenza presupposti La PA ha il dovere di prevenire le “crisi sistemiche” e consentire un funzionamento non elettronico della vita pubblica (es. gruppi di continuità, controllo delle chiavi firma digitale il giorno prima della gara telematica) Se la PA disattende, allora eccesso di potere per violazione del “dovere di assicurare” e/o violazione di legge ex art. 61 d.p.r. 445/2000 (obbligo vigilanza funzionamento elaboratore)

  24. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico d) Carenza dei requisiti essenziali Autorità emanante – presupposti di fatto – norme applicate e motivi – dispositivo – data locale e temporale – sottoscrizione del titolare dell’organo Art. 21-septies (L.15/05)  nullità anche per l’.a.a.e.

  25. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • 2) VIZI DELL’INPUT • 3 casi: • I dati inseriti nel procedimento sono attinti da banche dati lacunose o non aggiornate • Il privato fornisce alla PA informazioni sbagliate • Errore del funzionario • Errore di fatto  eccesso di potere per travisamento dei fatti

  26. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • 3) VIZI DEL PROGRAMMA • Il vizio del software è inevitabile, può essere solo ridotto entro margini accettabili • 4 momenti in cui può intervenire un errore di programma: • Fase di elaborazione dell’algoritmo che costituisce la base del programma • Fase di traduzione dell’algoritmo in un linguaggio più elevato • Fase in cui il programma sorgente è tradotto dal compilatore nel linguaggio macchina • Fase in cui il programma finale viene inserito nella macchina

  27. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico ATTENZIONE: Il programma è il risultato di una scelta ermeneutica, dalla norma all’algoritmo, da ciò consegue che l’atto madre eventualmente viziato comunica la patologia all’atto derivato Necessità che la formazione dell’atto software avvenga nel rispetto dei principi di legalità, pubblicità e trasparenza, con modalità che garantiscano la partecipazione degli interessati e l’accesso al programma finale  diversamente violazione del “dovere di assicurare”  illegittimità procedimento che termina con l’approvazione da parte della PA del programma L. n. 675/96: in caso di trattamento automatizzato dei dati personali il soggetto ha diritto ad avere, senza ritardo, la comunicazione in forma intellegibile dei dati e della loro origine, nonché della loro logica Il destinatario dell’attività autoritativa dematerializzata deve poter comprendere la logica che ha condotto l’amministrazione a formulare le proprie scelte in sede di programmazione

  28. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico ATTENZIONE: L’informatizzazione comporta una forte specializzazione delle competenze con ovvia introduzione nel procedimento amministrativo di nuovi “attori” l’informatico che si affianca al giurista che si affianca al politico oggi la PA affida a privati la scrittura del programma, l’antico funzionario è sostituito dal privato che non ha alcuna autorità formale e soprattutto non risponde le proprio agire (Masucci)

  29. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • L’affidamento a terzi può comportare 2 problemi: • La ditta esterna autonomamente risolve problemi giuridici che accompagnano la scrittura dell’algoritmo • Se vi è un esperto di diritto che partecipa alla scrittura dell’algoritmo non è detto che abbia competenze adeguate in ordine alla procedura da informatizzare • SOLUZIONE: necessità che l’atto di approvazione del software sia preceduto da un’istruttoria svolta da un organo collegiale (funzionari esperti del settore giuridico interessato) composto non da consulenti esterni ma da funzionari potenzialmente coinvolti nella procedura • Necessità che atti normativi (decreti ministeriali, deliberazioni comunali) indichino ex ante le direttive alle quali la commissione deve attenersi • Con certificazione finale da parte di un team di dipendenti che controllerebbe l’idoneità del software a usi predeterminati

  30. Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico Ad oggi non esistono norme che disciplinano adeguatamente la fattispecie prospettata, prevedendo organi competenti per la fase di programmazione Si potrebbe impugnare l’atto-programma tentando la via della violazione del principio di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento

  31. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) • Alla illegittimità dell’a.a.e. si può reagire in 2 modi: • Ricorso all’autotutela • Ricorso al G.A.

  32. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) • 1. Ricorso all’autotutela • In base all’art. 21 octies L. 241/90 possiamo distinguere tra: • a) Vizi eliminabili (tali da non influire sulla decisione) • Strumenti di tutela con “funzione conservativa”, come rettifica, convalida, ratifica, sanatoria, conversione • Es. se nell’a.a.e. è stata citata una legge con un errore di anno o numero  rettifica

  33. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) • b) Vizi non eliminabili (tali da influire sulla decisione) • Atti di ritiro (discrezionali): • motivazione congrua • + • - comparazione tra l’intensità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e l’interesse privato alla sua conservazione, al fine di evitare la turbativa di situazioni soggettive già acquisite (TAR Sicilia, n. 788/01) • + • - Principio contrarius actus: atto di ritiro deve seguire il medesimo iter procedimentale dell’atto ritirato, con forma omologa (quindi elettronica???) a pena di illegittimità (C.d.S.; VI, n. 2306/07)

  34. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) 2. RICORSO AL G.A. Atto-programma = il potere decisionale è anticipato al momento in cui viene emanato in quanto contiene già in se la prescrizione di un numero finito di ipotesi cui corrispondono un numero finito di provvedimenti È ATTO GENERALE C.d.S., V, n. 268/91: da considerarsi alla stregua delle disposizioni precettive e quindi immeditamente impugnabile senza attendere atti applicativi (come gli atti di piano) Es. un programma da utilizzarsi per una procedura concorsuale che contiene, però, risposte errate

  35. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) Ancora sull’impugnabilità… L’atto programma è immeditamente impugnabile solo per coloro che al momento dell’emanazione si trovano già nelle condizioni di destinatari di un atto derivato Coloro che, invece, non lo sono (es. perché non dispongono di un bene o di una qualità presupposti dell’actio amministrativa) possono agire solo al momento della conoscenza dell’atto lesivo derivato, impugnando sia l’atto-madre che il derivato stesso

  36. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) Ancora sull’impugnabilità… Termini per impugnare: si applicano i principi tradizionali in tema di “atti generali” I termini decorrono dalla “sicura e piena conoscenza dell’atto”, che avviene in genere a seguito della conoscenza dell’atto applicativo, a nulla rilevando, ai fini della decadenza, che gli atti generali siano assoggettati ad una qualche forma di pubblicazione (C.d.S., V, n. 376/86)

  37. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) POTERI DEL G.A. SULL’A.A.E. C.d.S.,VI, n. 1687/94 – VI, n. 152/95: la scelta dei programmi applicativi da parte della PA risponde a criteri di discrezionalità tecnica, non sindacabili se non entro il noto limite della illogicità manifesta C.d.S., VI, n. 1687/94: il privato, con i motivi di ricorso, non può limitarsi a contestare in astratto l’utilizzo degli elaboratori, ma deve dimostrare che l’errore o il malfunzionamento del sistema elettronico ha influito sulla procedura traducendosi in uno specifico pregiudizio, che determina l’interesse a ricorrere

  38. Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri) • LA PROVA • Casi in cui la prova dell’errore o malfunzionamento del sistema è semplice: • La PA lo ammette • L’anomalia è permanente e facilmente riproducibile successivamente • Casi in cui è difficile: • L’anomalia è percepita solo dal ricorrente e non è possibile riprodurre con esattezza le condizioni e l’ambiente in cui il software stava operando al momento della presunta anomalia  utili le registrazioni globali delle attività registrate su una sorta di brogliaccio elettronico (c.d. log) • FONDAMENTALE CTU E CTP ma due esperti ogni volta: informatico + esperto nel settore specifico in cui il software deve essere utilizzato • Se il provvedimento è radicalmente nullo (art. 21 septies L. 241/90), allora rilevabile d’ufficio dal Giudice secondo i principi generali

  39. Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto amministrativo elettronico (cenni) • LA RESPONSABILITA’ EXTRA-CONTRATTUALE DELLA P.A. • Presupposti della responsabilità aquiliana anche in caso di giudizio amministrativo, ex Cass. SSUU, n. 500/99 • Negli anni probatio diabolica della colpa della PA  difficoltà ad ottenere un risarcimento innanzi al GA • Ancor più difficile se parliamo di a.a.e.: • Occorre sempre una doppia consulenza (informatico + esperto amministrativo) • Difficoltà a ricondurre gli errori del software alla PA, dato che l’algoritmo è spesso creato da ditte private contrattualmente legate alla PA ma praticamente sempre sottratte da qualsivoglia responsabilità

  40. Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto amministrativo elettronico (cenni) Prima ipotesi: e se mutassimo prospettiva e iniziassimo a parlare di “responsabilità oggettiva” della PA? In ossequio al “dovere di assicurare” forse si potrebbe iniziare a parlare, soprattutto nel momento in cui si utilizzano strumenti “scientifici” come quelli informatici, di responsabilità anche senza colpa Peraltro, non si allargherebbe l’area della responsabilità visto il principio fermo della “pregiudizialità amministrativa” (Puddu) Non più colpa-risarcimento ma lesione-indennizzo

  41. Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto amministrativo elettronico (cenni) Seconda ipotesi: e se iniziassimo a parlare di responsabilità aggravata (per la PA) sotto il profilo probatorio? A fronte di un atto illegittimo la responsabilità della PA dovrebbe quantomeno presumersi (Puddu) “Responsabilità da contatto sociale qualificato”: La peculiarità della funzione amministrativa, dettata per la cura dell'interesse pubblico in considerazione delle oggettive caratteristiche del "contatto giuridico" stabilito tra l'amministrazione ed i soggetti coinvolti nella sua attività, comporta che l'iniziativa del privato, aprendo un procedimento amministrativo, fa sorgere obblighi strumentali della PA  sufficiente l’allegazione da parte del privato del danno eziologicamente connesso all’adozione o esecuzione dell’atto la PA può comunque dimostrare la propria non colpevolezza per causa non imputabile

  42. Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto amministrativo elettronico (cenni) A sostegno dell’ipotesi di presunzione di responsabilità della PA vi è anche l’art. 43 c.p. Nozione oggettiva di colpa: “violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline” L’a.a.e. viziato per motivi di legittimità automaticamente colposo poiché contrastante con norme di legge e/o con i principi di imparzialità, correttezza e buona fede ex art. 97 Cost.

  43. Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto amministrativo elettronico (cenni) Ultima ipotesi: e se iniziassimo a parlare di “responsabilità nell’esercizio di attività pericolose” ex art. 2050? La natura “pericolosa” dell’agere amministrativo: “Il provvedimento non solo viene eseguito dalla PA senza il preventivo vaglio di autorità giurisdizionali, quanto poi il ricorso contro l’atto medesimo non importa l’immediata sospensione dell’esecuzione, salvo che essa non sia disposta discrezionalmente dal GA. La collettività che si giova di questo sistema, utile ma rischioso, ne deve pagare i costi aleatori” (Duni) Se di “pericolo” si può parlare per l’attività in generale della PA, a maggior ragione per quella informatica da tempo definita in dottrina come “pericolosa” (Busnelli)

  44. Atto amministrativo elettronico: definizione, vizi, reazioni Grazie! Prof. Avv. Marco Mancarella marco.mancarella@ateneo.unile.it

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