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2. Titoli di credito. Sono documenti che costituiscono mezzo di circolazione di diritti ad una determinata prestazione. Emittente. . prenditore. . circolazione. Incorporazione del diritto nel titoloLetteralit
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1. 1 Pier Luigi MoraraStudio Legale Macchi di Cellere GangemiVia Farini 340124 Bologna Bologna, 22 maggio 2007
Seminario UNIBO
Facoltŕ Economia e Commercio - CLEF
Titoli di credito - Azioni di societŕ
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3. 3
4. 4 Varietŕ di titoli tipici
Esempi:
5. 5 La disciplina dei titoli č specifica per ciascuno di essi
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10 Titoli al portatore (2003)
11. 11 Titoli allordine
12. 12 Titoli nominativi
13. 13 Lammortamento
14. 14 I titoli di credito Cambiale ed assegno: cenni generali
15. 15 I titoli di credito Cambiale ed assegno: cenni generali
16. 16 Cambiale ed assegno
17. 17 Lazione come titolo di credito La situazione che č incorporato nellazione comporta una disciplina che si allontana via via dalla disciplina generale dei titoli di credito
18. 18 Lazione A) Indica la partecipazione alla societŕ in senso sostanziale
19. 19 Lemittente
20. 20 Peculiaritŕ dellazione come titolo di credito La contrapposizione tra emittente e prenditore č piů apparente che reale, dando vita al rapporto sociale ed alle regole di organizzazione
21. 21 I titoli di credito Titoli azionari: contenuto I titoli azionari devono indicare (artt. 2354, c. 3 e 2355-bis, c. 4):
denominazione e la sede della societŕ
data dellatto costitutivo e della sua iscrizione e ufficio del registro delle imprese dove la societŕ č iscritta
valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, numero complessivo delle azioni emesse, nonché ammontare del capitale sociale
ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate
diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti
eventuali limitazioni al trasferimento delle azioni
22. 22 I titoli di credito Circolazione delle azioni: le diverse ipotesi Azioni non rappresentate da titoli (artt. 2346, c. 1 e 2355, c. 1)
Titoli azionari emessi con legge di circolazione al portatore (artt. 145, c. 3 e 45, c. 4 Tuf)
Titoli azionari emessi con legge di circolazione nominativa (r.d.l. 1148/1941, r.d. 239/1942; artt. 2021-2027 e 2355, c. 2 e 3, codice civile)
Titoli azionari assoggettati ex lege o per disposizione statutaria al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari (artt. 80-90 Tuf.28-46 D.lgs. 213/1998; 22-55 reg. Consob; 2355, c. 6 e 7)
Circolazione e legittimazione mediante Ťdiverse tecnicheť (art. 2346, c. 1): quintum genus?
23. 23 I titoli di credito Azioni non rappresentate da titoli Lo statuto sociale puň escludere lemissione dei titoli azionari (artt. 2346, c. 1 e 2355, c. 1)
In tal caso, a norma dellart. 2355, c. 1, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societŕ dal momento delliscrizione nel libro dei soci ed č quindi da tale momento che lacquirente acquista la legittimazione allesercizio dei diritti sociali
24. 24 I titoli di credito Titoli azionari al portatore Nominativitŕ obbligatoria dei titoli azionari (r.d.l. 1148/1941; art. 2354, c. 1)
Eccezioni
azioni di risparmio (art. 145, c. 3, Tuf)
azioni emesse dalle s.i.c.a.v. (art. 45, c. 4, Tuf)
Le azioni al portatore, a norma dellart. 2355, c. 2, si trasferiscono con la consegna del titolo, cosě come previsto dalle disposizioni del codice civile in tema di titoli di credito al portatore (art. 2003).
25. 25 I titoli di credito Titoli azionari nominativi Disciplina specifica (r.d.l. 1148/1941, r.d. 239/1942 e art. 2355, c. 2 e 3, codice civile) che riprende e sviluppa la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice (artt. 2021-2027)
Due modalitŕ alternative di trasferimento: transfert e girata
Regole speciali per il trasferimento dei titoli azionari mediante girata (art. 2355, c. 3):
Autenticazione da parte di un notaio o di altro soggetto Ťsecondo quanto previsto dalle leggi specialiť (art. 12 r.d. 239/1942: agenti di cambio, funzionari di banca; art. 198 Tuf: Sim)
In deroga allart. 2023, c. 3, il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, č legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali (e non piů solo il diritto di voto ed il diritto alla riscossione dei dividendi, come in precedenza previsto dallart. 4 L. n. 1745/1962) indipendentemente dalliscrizione nel libro dei soci
Resta lobbligo della societŕ di aggiornare il libro soci
26. 26 Riguarda i titoli di massa ed in particolare i titoli di credito intesi come strumenti finanziari o valori mobiliari Il processo di dematerializzazione dei titoli
27. 27 I titoli di credito Titoli azionari assoggettati al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari Funzione
La gestione accentrata (artt. 80 ss. Tuf; 28 ss. D.lgs. 24.06.1998, n. 213; reg. Consob 11768/1998) risponde allesigenza di ridurre gli inconvenienti della circolazione cartolare dei titoli di credito di massa (azioni quotate, in primo luogo) attraverso ladozione di meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati su semplici registrazioni contabili
Caratteristiche
gestione da parte di apposite societŕ di gestione accentrata sotto la vigilanza della Consob e della Banca dItalia. Unico sistema operante, allo stato, č quello gestito da Monte Titoli s.p.a.
Soggetti (societŕ emittenti, banche, Sim ecc.) e strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni dinvestimento ecc.) ammessi alla gestione sono determinati dalla Consob con proprio regolamento (reg. 11768/1998)
Coesistenza di due sistemi di gestione accentrata, a seconda che gli strumenti finanziari immessi possano o meno essere rappresentati da titoli
Gestione accentrata non dematerializzata (senza soppressione materiale dei titoli)
Gestione dematerializzata (dematerializzazione vera e propria)
28. 28 I titoli di credito Gestione accentrata non dematerializzata Adesione facoltativa
custodia accentrata dei titoli presso la societŕ di gestione basata su due contratti collegati
contratto di deposito titoli in amministrazione (fra titolari ed intermediari ammessi al sistema)
Contratto di sub-deposito (fra intermediari-depositari e societŕ di gestione accentrata)
sostituzione della circolazione documentale dei titoli con una circolazione dematerializzata fondata su scritture contabili che, per legge, producono gli effetti del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli di credito (art. 86, c. 2 Tuf)
legittimazione allesercizio dei diritti cartolari attribuita da apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e contenenti lindicazione del diritto sociale esercitabile (art. 85, c. 4 Tuf)
29. 29 I titoli di credito Gestione accentrata dematerializzata Adesione obbligatoria per le societŕ con azioni quotate nei mercati regolamentati e facoltativa per tutte le altre s.p.a., le quali possono assoggettare le proprie azioni alla relativa disciplina con unapposita clausola statutaria (art. 2354, c. 7)
emissione e circolazione esclusivamente attraverso il sistema di gestione accentrata, con registrazioni contabili elettroniche che producono ex lege effetti equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dei titoli di credito (artt. 2355, c. 5, 32 e 33 D.lgs. 213/1998)
se le azioni sono nominative, Ťla scritturazione sul conto equivale a giratať ed il socio-depositante non dovrŕ previamente ottenere liscrizione nel libro dei soci (art. 2355, c. 5)
legittimazione allesercizio dei diritti amministrativi attribuita da apposite certificazioni; i diritti patrimoniali vengono esercitati dallintermediario per conto dellazionista (art. 30, D.lgs. 213/1998)
30. 30 La cartolarizzazione L. 130/1999