1 / 30

pier luigi morara studio legale macchi di cellere gangemi via farini 3 40124 bologna

2. Titoli di credito. Sono documenti che costituiscono mezzo di circolazione di diritti ad una determinata prestazione. Emittente. . prenditore. . circolazione. Incorporazione del diritto nel titoloLetteralit

Pat_Xavi
Download Presentation

pier luigi morara studio legale macchi di cellere gangemi via farini 3 40124 bologna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. 1 Pier Luigi MoraraStudio Legale Macchi di Cellere GangemiVia Farini 340124 Bologna Bologna, 22 maggio 2007 Seminario UNIBO Facoltŕ Economia e Commercio - CLEF Titoli di credito - Azioni di societŕ

    2. 2

    3. 3

    4. 4 Varietŕ di titoli tipici Esempi:

    5. 5 La disciplina dei titoli č specifica per ciascuno di essi

    6. 6

    7. 7

    8. 8

    9. 9

    10. 10 Titoli al portatore (2003)

    11. 11 Titoli all’ordine

    12. 12 Titoli nominativi

    13. 13 L’ammortamento

    14. 14 I titoli di credito Cambiale ed assegno: cenni generali

    15. 15 I titoli di credito Cambiale ed assegno: cenni generali

    16. 16 Cambiale ed assegno

    17. 17 L’azione come titolo di credito La situazione che č incorporato nell’azione comporta una disciplina che si allontana via via dalla disciplina generale dei titoli di credito

    18. 18 L’azione A) Indica la partecipazione alla societŕ in senso sostanziale

    19. 19 L’emittente

    20. 20 Peculiaritŕ dell’azione come titolo di credito La contrapposizione tra emittente e prenditore č piů apparente che reale, dando vita al rapporto sociale ed alle regole di organizzazione

    21. 21 I titoli di credito Titoli azionari: contenuto I titoli azionari devono indicare (artt. 2354, c. 3 e 2355-bis, c. 4): denominazione e la sede della societŕ data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e ufficio del registro delle imprese dove la societŕ č iscritta valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, numero complessivo delle azioni emesse, nonché ammontare del capitale sociale ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti eventuali limitazioni al trasferimento delle azioni

    22. 22 I titoli di credito Circolazione delle azioni: le diverse ipotesi Azioni non rappresentate da titoli (artt. 2346, c. 1 e 2355, c. 1) Titoli azionari emessi con legge di circolazione al portatore (artt. 145, c. 3 e 45, c. 4 Tuf) Titoli azionari emessi con legge di circolazione nominativa (r.d.l. 1148/1941, r.d. 239/1942; artt. 2021-2027 e 2355, c. 2 e 3, codice civile) Titoli azionari assoggettati ex lege o per disposizione statutaria al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari (artt. 80-90 Tuf.28-46 D.lgs. 213/1998; 22-55 reg. Consob; 2355, c. 6 e 7) Circolazione e legittimazione mediante Ťdiverse tecnicheť (art. 2346, c. 1): quintum genus?

    23. 23 I titoli di credito Azioni non rappresentate da titoli Lo statuto sociale puň escludere l’emissione dei titoli azionari (artt. 2346, c. 1 e 2355, c. 1) In tal caso, a norma dell’art. 2355, c. 1, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societŕ dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci ed č quindi da tale momento che l’acquirente acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali

    24. 24 I titoli di credito Titoli azionari al portatore Nominativitŕ obbligatoria dei titoli azionari (r.d.l. 1148/1941; art. 2354, c. 1) Eccezioni azioni di risparmio (art. 145, c. 3, Tuf) azioni emesse dalle s.i.c.a.v. (art. 45, c. 4, Tuf) Le azioni al portatore, a norma dell’art. 2355, c. 2, si trasferiscono con la consegna del titolo, cosě come previsto dalle disposizioni del codice civile in tema di titoli di credito al portatore (art. 2003).

    25. 25 I titoli di credito Titoli azionari nominativi Disciplina specifica (r.d.l. 1148/1941, r.d. 239/1942 e art. 2355, c. 2 e 3, codice civile) che riprende e sviluppa la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice (artt. 2021-2027) Due modalitŕ alternative di trasferimento: transfert e girata Regole speciali per il trasferimento dei titoli azionari mediante girata (art. 2355, c. 3): Autenticazione da parte di un notaio o di altro soggetto Ťsecondo quanto previsto dalle leggi specialiť (art. 12 r.d. 239/1942: agenti di cambio, funzionari di banca; art. 198 Tuf: Sim) In deroga all’art. 2023, c. 3, il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, č legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali (e non piů solo il diritto di voto ed il diritto alla riscossione dei dividendi, come in precedenza previsto dall’art. 4 L. n. 1745/1962) indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei soci Resta l’obbligo della societŕ di aggiornare il libro soci

    26. 26 Riguarda i titoli di massa ed in particolare i titoli di credito intesi come strumenti finanziari o valori mobiliari Il processo di dematerializzazione dei titoli

    27. 27 I titoli di credito Titoli azionari assoggettati al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari Funzione La gestione accentrata (artt. 80 ss. Tuf; 28 ss. D.lgs. 24.06.1998, n. 213; reg. Consob 11768/1998) risponde all’esigenza di ridurre gli inconvenienti della circolazione cartolare dei titoli di credito di massa (azioni quotate, in primo luogo) attraverso l’adozione di meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati su semplici registrazioni contabili Caratteristiche gestione da parte di apposite “societŕ di gestione accentrata” sotto la vigilanza della Consob e della Banca d’Italia. Unico sistema operante, allo stato, č quello gestito da Monte Titoli s.p.a. Soggetti (societŕ emittenti, banche, Sim ecc.) e strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni d’investimento ecc.) ammessi alla gestione sono determinati dalla Consob con proprio regolamento (reg. 11768/1998) Coesistenza di due sistemi di gestione accentrata, a seconda che gli strumenti finanziari immessi possano o meno essere rappresentati da titoli Gestione accentrata non dematerializzata (senza soppressione materiale dei titoli) Gestione dematerializzata (“dematerializzazione” vera e propria)

    28. 28 I titoli di credito Gestione accentrata non dematerializzata Adesione facoltativa custodia accentrata dei titoli presso la societŕ di gestione basata su due contratti collegati contratto di deposito titoli in amministrazione (fra titolari ed intermediari ammessi al sistema) Contratto di sub-deposito (fra intermediari-depositari e societŕ di gestione accentrata) sostituzione della circolazione documentale dei titoli con una circolazione dematerializzata fondata su scritture contabili che, per legge, producono gli effetti del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli di credito (art. 86, c. 2 Tuf) legittimazione all’esercizio dei diritti cartolari attribuita da apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e contenenti l’indicazione del diritto sociale esercitabile (art. 85, c. 4 Tuf)

    29. 29 I titoli di credito Gestione accentrata dematerializzata Adesione obbligatoria per le societŕ con azioni quotate nei mercati regolamentati e facoltativa per tutte le altre s.p.a., le quali possono assoggettare le proprie azioni alla relativa disciplina con un’apposita clausola statutaria (art. 2354, c. 7) emissione e circolazione esclusivamente attraverso il sistema di gestione accentrata, con registrazioni contabili elettroniche che producono ex lege effetti equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dei titoli di credito (artt. 2355, c. 5, 32 e 33 D.lgs. 213/1998) se le azioni sono nominative, Ťla scritturazione sul conto equivale a giratať ed il socio-depositante non dovrŕ previamente ottenere l’iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, c. 5) legittimazione all’esercizio dei diritti amministrativi attribuita da apposite certificazioni; i diritti patrimoniali vengono esercitati dall’intermediario per conto dell’azionista (art. 30, D.lgs. 213/1998)

    30. 30 La cartolarizzazione L. 130/1999

More Related