360 likes | 493 Views
LA SCHEDA DI TRASPORTO. SEMINARIO FORMATIVO RIVOLTO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI – CESENA 3-7-2010. RAFFORZARE LE CONOSCENZE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO, SULLA FILIERA DELLE RESPONSABILITA' NELLA SICUREZZA STRADALE
E N D
LA SCHEDA DI TRASPORTO SEMINARIO FORMATIVO RIVOLTO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI – CESENA 3-7-2010 A cura del Resp.Trasporti e Logistica
RAFFORZARE LE CONOSCENZE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO, SULLA FILIERA DELLE RESPONSABILITA' NELLA SICUREZZA STRADALE FORNIRE MAGGIORI STRUMENTI CONOSCITIVI E CHIARIMENTI SULL'UTILIZZO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO OBIETTIVI DELL'INCONTRO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
FONDAMENTI LEGISLATIVI Art. 7 Bis, D.LGS. N° 21-11-2005 N° 286 – Norma Istitutiva D.M. Infrastrutture e Trasporti 30-6-2009 N° 554 – Contenuto Modello Circolare Min. Interno e Min. Infrastrutture del 17/7/2009 - Chiarimenti Circolare Min. Interno e Min. Infrastrutture del 6/8/2009- Chiarimenti Circolare Interministeriale 3-12-2009 N° 104497 SCHEDA DI TRASPORTO(Art. 7 Bis DLGS n. 286/2005) A cura del Resp.Trasporti e Logistica
La funzione della scheda di trasporto, è quella di consentire l'immediata individuazione dei soggetti che fanno parte della filiera del trasporto (committente, caricatore, vettore, proprietario delle merci) anche ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla loro corresponsabilità per violazioni commesse dal conducente. Se contiene le istruzioni fornite dal committente e dal vettore, costituisce lo strumento per accertare le responsabilità condivise, per le violazioni del conducente (in tal caso il controllo, è concluso) E' strumento di Verifica del carico massimo ammissimibile (art. 167 CDS) sul veicolo. FUNZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
E' UN DOCUMENTO, COMPILATO DAL COMMITTENTE, CHE ACCOMPAGNA LE COSE, TRASPORTATE PER CONTO TERZI IN AMBITO NAZIONALE, DURANTE TUTTO IL TRASPORTO STRADALE (fatte salve alcune esenzioni) – Obbligatorio dal 19-7-2009 NON SONO TENUTI ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA I COMMITTENTI DI TRASPORTI: Internazionali Nazionali commissionati da Privati Effettuati in Conto Proprio Di merce a collettame (con partite inf. a 5 Tonnellate, provenienti da diversi mittenti) SCHEDA DI TRASPORTO(Art. 7 Bis DLGS n. 286/2005) A cura del Resp.Trasporti e Logistica
ESENZIONI IN C/PROPRIO (anche se effettuati da imprenditori nell'esercizio della loro attività imprenditoriale) Commissionato direttamente da PRIVATI (Committenti) Effettuato con veicoli non sottoposti al regime dell'autotrasporto (con veicoli ad uso speciale non atti al carico) Svolto da soggetti non sottoposti alle norme in materia di autotrasporto nazionale o con veicoli non tenuti all'iscrizione all'Albo Autotrasportatori. Internazionale, da parte di vettori autorizzati, provenienti o diretti in Italia SCHEDA DI TRASPORTO(Art. 7 Bis DLGS n. 286/2005) A cura del Resp.Trasporti e Logistica
VEICOLI ESENTI dalla S.T. (COMPILAZIONE E TENUTA A BORDO) Veicoli non sottoposti al regime dell'autotrasporto e descritti all'art. 30 della Legge n° 298/74, tra cui: gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera; gli autofurgoni destinati al trasporto di salme; Mezzi Agricoli SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
ESENZIONE PER I TRASPORTI A COLLETTAME Sono considerati tali, quelli in cui sono presenti congiuntamente, le seguenti condizioni: Il trasporto avviene mediante unico veicolo (isolato o complesso) sul quale sono presenti più partitedi merci aventi ciascuna peso inferiore a 5 Tonnellate Le diverse partite presenti a bordo del veicolo, provengono da diversi mittenti N.B. : Una partita di peso superiore a 5 Tonnellate, tra partite inferiori, fa scattare l'obbligo della scheda SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
ESENZIONE A COLLETTAME Il committente non è esentato tout-court dalla SCHEDA DI TRASPORTO, in ogni fase del trasporto a collettame. Il legislatore HA ESENTATO dalla redazione della S.T., solo la fase di RACCOLTA E TRASPORTO fino al primo luogo di smistamento. Da quel momento, invece, tutte la fasi successive del trasporto sono sottoposte a S.T. (lo spedizioniere o il corriere, assume la veste di committente rispetto al vettore, cui affida i successivi spostamenti) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
ESENZIONE PER I TRASPORTI A COLLETTAME Non è considerato trasporto di Collettame, quello in cui sono presenti a bordo del veicolo partite appartenenti a diversi destinatari (anche se ne sono già proprietari al momento dell'inizio del trasporto), ciascuna di peso inf. a 5 Tonnellatee le cose sono consegnate al vettore da un'unico mittente. (TRASPORTO A CARICO COMPLETO) Parimenti i TRASPORTI di Container Groupage (con cose consegnate da più mittenti), non sono in regime di collettame. Il Container è consegnato da un'unico mittente (spedizioniere o proprietario) ed assume la veste di PARTITA UNICA, anche se le merci sono di diversi proprietari. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
OPERATIVITA' ESENZIONE PER I TRASPORTI A COLLETTAME Affinchè l'esenzione possa essere effettivamente operativa, è necessario che a bordo del veicolo, per tutta la durata del trasporto, SIANO PRESENTI DOCUMENTI COMMERCIALI (anche diversi da quelli equipollenti alla Scheda di Trasporto) , dai quali sia possibile verificare che le partite provengano da diversi mittenti. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
ESCLUSIONE ESENZIONE PER I TRASPORTI A COLLETTAME Attenzione !!! Dovendosi rispettare il requisito della presenza sul veicolo di più partite di merci, L'ESENZIONE NON OPERA, quando il vettore, pur avendo in previsione di caricare la merce da diversi mittenti, ha sul mezzo la PRIMA PARTITA DI MERCI (anche inf. a 5 T.) In tal caso, il committente del primo trasporto deve comunque redigere la S.T., o deve consegnare al vettore altro documento sostitutivo equivalente. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Caratteristiche del Modello Deve avere le caratteristiche del modello approvato dal D.M. 30/6/2009. La grafica può essere difforme dal modello approvato, purchè sia rispettato il contenuto, che è tassativo. Può essere realizzata in un UNICO ESEMPLARE, e non deve essere conservata dopo il servizio eseguito (per ragioni civilistiche può essere opportuno conservarla per 150 gg) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Contenuto del Modello Deve contenere le seguenti informazioni: Dati del VETTORE, del COMMITTENTE, del CARICATORE, del PROPRIETARIO (se conosciuto al momento dell'inizio del viaggio) Dati delle cose trasportate 1 – caratteristiche merceologiche 2 – se confezionate, caratteristiche imballaggi (fusti,barili,colli, etc.) 3 – quantità (se trattasi di oggetti confezionati o contenuti in colli con indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo), o in alternativa il PESO COMPLESSIVO in Kg. Luogo di carico e scarico Sottoscrizione del committente o del delegato Luogo e data (di compilazione, non di carico/scarico) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Compilazione della SCHEDA La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente o da una persona, DIVERSA DAL VETTORE, da questi delegata. La compilazione deve avvenire prima dell'inizio del trasporto della merce o dei rifiuti, cui si riferisce (anche in un'UNICA COPIA) In caso di variazioni, nel corso del trasporto, il vettore o il conducente, possono apporre sulla scheda le annotazioni di tali variazioni. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Compilazione da parte di soggetto delegato Quando il trasporto inizia in luoghi lontani dalla sede del committente, il venditore, il caricatore o il proprietario dei beni possono essere delegati a compilare la scheda. (è il caso ad es. delle vendite FRANCO-FABBRICA) Il vettore non può però sottoscrivere la scheda, anche se delegato dal committente. La delega di altro soggetto, non esclude la responsabilità del committente, in quanto il delegato agisce in nome e per conto del committente, (che risponde dell'esattezza dei dati) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Casistiche di Compilazione Per ciascun veicolo con il quale il trasporto è effettuato, deve essere compilata una scheda di trasporto (eventualmente anche per ogni unità atte al carico, in caso di veicoli complessi) Merci dirette a diversi destinatari (da un'unico soggetto) Può essere compilata un'unica scheda, o più schede, una per ciascun destinatario o luogo di scarico. Unica SCHEDA: le cose trasportate ed i luoghi di caricoe scarico, anziché elencati, possono essere individuati per relationem, attraverso il rinvio ai documenti commerciali o di diverso accompagnamento. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Compilazione con impiego Sub-Vettori L'impiego di sub-vettori in una medesima operazione di trasporto, impone l'obbligo di stilare diverse schede di trasporto. Il primo vettore, assume la veste di committente nei confronti del secondo vettore, e deve compilare la scheda di trasporto per il tratto di strada per cui si avvale del secondo vettore. Deve indicarne le generalità nel riquadro “ Eventuali dichiarazioni” Se vengono impiegati più sub-vettori, devono essere redatte tante S.T. Quanti sono i segmenti di trasporto affidati a ciascun sub-vettore. Trasporto in successione, con impiego di più vettori: è un'unico contratto, in cui il committente è tenuto a stilare la S.T., con l'indicazione ai vettori di aggiornarla, nel tratto di trasporto di competenza. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Compilazione con vettori di un Consorzio Il Committente è tenuto a compilare la scheda di trasporto, anche quando il Consorzio affida l'incarico del trasporto ad un'impresa consorziata. Il Consorzio assume sempre la veste di VETTORE, non di Committente, sia con veicoli propri, sia con veicoli di un vettore consorziato. Nella scheda di trasporto, i dati dell'impresa che effettua materialmente il trasporto, devono essere indicati nello spazio destinato alle ANNOTAZIONI. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Compilazione nel caso di Trasporti Intermodali di container Nel caso in cui oggetto del trasporto siano merci o rifiuti sistemati all'interno di container o di casse mobili di tipo unificato, TRASPORTATI CON DIVERSE MODALITA' (Trasporti Intermodali), è tenuto alla compilazione della scheda di trasporto, il soggetto che dispone il trasporto per il tratto stradale. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
DOCUMENTI ALTERNATIVI - EQUIPOLLENTI Durante il Trasporto la S.T. può essere sostituita, da: CONTRATTO SCRITTO DI TRASPORTO (alternativo - sostitutivo) Da altri Documenti Equipollenti che devono scortare le merci secondo norme nazionali/internazionali, checontengano tutte le informazioni della S.T. Se necessario, i documenti equipollenti, DEVONO ESSERE INTEGRATI, con le informazioni mancanti, oppure deve essere compilata una S.T. (completa e in aggiunta) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA - EQUIVALENTE- EQUIPOLLENTE La documentazione è Sostitutiva della S.T., quando può essere utilizzata in ALTERNATIVA (es. Contratto di Trasporto Scritto) La documentazione è Equivalente (o corrispondente) se avente il medesimo contenuto del Modello di S.T. (quindi Forma Libera, ma Contenuto vincolato) La documentazione Equipollente (di cui all'art. 3 del DM 554/2009) può essere equivalente quando contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla S.T., diversamente va INTEGRATA con quelli mancanti (Es. D.D.T.) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
CONTRATTO SCRITTO La copia del contratto di Trasporto in forma scritta (di cui all'art. 6 del D.LGS. N. 286/2005, è considerato Documento Sostitutivo della S.T., e perciò utilizzabile in ALTERNATIVA. Per avere tale effetto, il contratto deve essere redatto in forma scritta, avere data certa o certificata dall'Organo di Polizia, e contenere tutti gli elementi essenziali richiesta dall'art. 6 del D.LGS. N. 286/2005. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
ALTRI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI Sono considerati documenti aventi valore EQUIVALENTE alla Scheda di Trasporto (quindi senza Integrazioni SPECIFICHE degli elementi mancanti): Lettera di vettura internazionale CMR Documenti doganali Documento di Cabotaggio (D.M. 3-4-2009) Documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa (D.LGS. n. 504/95) es. DAA/DAS Ogni altro documento obbligatorio accompagnatorio nel trasporto stradale delle merci e rifiuti SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI Per i trasporti effettuati in ambito nazionale, il Documento di Trasporto (D.D.T) di cui al D.P.R. n°472/1996 ed i documenti fiscali sostitutivi di esso, sono considerati EQUIVALENTI. Tuttavia, diversamente da quanto previsto per gli altri, tali Documenti, a CURA DEL COMMITTENTE o di un suo delegato, devono contenere tutte le informazioni della S.T. ed essere quindi integrati, CON GLI ELEMENTI MANCANTI prima dell'inizio del trasporto. Non è invece necessario che il documento equipollente sia compilato o sottoscritto dal Committente, al quale spetta solo l'onere DI COMPLETARE IL DOCUMENTO DELLE PARTI MANCANTI, tramite eventualmente persona delegata (o affiancare una S.T. INTEGRATIVA) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
Documento di trasporto (D.D.T) Integrato Deve essere integrato dai seguenti elementi, che non sono previsti dal DPR N° 472/1996, oltre alla opportuna dicitura “Documento valido ai sensi del DM 30-6-2009 n°554, Pubblicato nella G.U. N° 153/2009” Dati del vettore (N° Iscrizione Albo Autotrasporti e suoi riferimenti telefonici o e.mail. Tutti i dati del committente e dati del caricatore se diverso dal venditore riferiti a: denominazione, sede, partita IVA e riferimenti telefonici N.B. : Quando il mittente equivale a COMMITTENTE, CARICATORE, PROPRIETARIO DELLA MERCE, va evidenziato nelle Annotazioni SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI IL FORMULARIO D'ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI (di cui all'ART. 193 del D.LGS. N° 152/2006) e' considerato DOCUMENTO EQUIPOLLENTE Non è necessario che il FORMULARIO venga integrato con ulteriori dati (nota del Ministero Infr. e Trasporti del 24-9-2009 e Circolare Interministeriale del 3-12-2009) nell'accompagnamento dei rifiuti, qualora: il produttore/detentore non rivesta il DIVERSO ruolo di committente, caricatore, proprietario ,o nel caso il produttore/detentore : decida di redarre volontariamente la S.T. specificando Committente, caricatore e proprietario della merce SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
PERTANTO: ESSENDO IL FORMULARIO D'ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI (di cui all'ART. 193 del D.LGS. N° 152/2006) considerato DOCUMENTO EQUIPOLLENTE,avente valore EQUIVALENTE NON NECESSITA DI ALCUNA INTEGRAZIONE SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
DOCUMENTI per TRASPORTI INTERNAZIONALI Nell'effettuazione di TRASPORTI INTERNAZIONALI, da parte di: VETTORI STRANIERI O ITALIANI, non è necessaria la S.T. VETTORI STRANIERI, deve essere tenuta a bordo la documentazione obbligatoria (CMR, Documenti Doganali), non integrata VETTORI STRANIERI che effettuano CABOTAGGIO, sono tenuti oltre al possesso della Doc. di Cabotaggio, anche la S.T. (indicando n° Lic. Comunitaria) o doc. equipollente SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
TENUTA A BORDO DEL VEICOLO La scheda di trasporto, nonché ogni altro documento ad essa alternativo, ovvero equivalente, devono essere tenuti a bordo del veicolo PER TUTTA LA DURATA DEL TRASPORTO: IN ORIGINALE IN COPIA (anche non autenticata, del documento originale). In caso di accertamento stradale, verrà certificata dall'organo di polizia stesso. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
CONSERVAZIONE La scheda di trasporto, ESAURISCE LA SUA FUNZIONE, con il completamento del trasporto cui si riferisce. Non è obbligatorio conservarla dopo il trasporto, ma è consigliabile e opportuno, conservarne copia almeno fino a quando non sia spirato il termine (150 gg) per la notifica delle violazioni (che producono sanzioni imputabili al committente per mancata o inesatta compilazione) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
SUGGERIMENTI NELLA COMPILAZIONE Quando non è noto il PROPRIETARIO, non è obbligatorio indicarlo, ma occorre motivare la non conoscenza. Delega del Committente alla compilazione: non è obbligatoria scritta, ma opportuna. Istruzioni di Sicurezza: soprattutto in presenza di Contratti Verbali, occorre l'onere della prova da parte del Committente (ma anche del vettore) di aver dato al Conducente ISTRUZIONI COMPATIBILI. Nelle Annotazioni della S.T., è opportuno dare istruzioni utili in tal senso. SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
SUGGERIMENTI per limitare la Corresponsabilità sanzionatoria Le istruzioni compatibili con rispetto del C.D.S. escludono già in sede di controllo su strada, responsabilità per eventualità violazioni commesse dal conducente. Nelle Annotazioni, si suggerisce a Committenti (e Vettori*), di apporre queste indicazioni: ISTRUZIONI per il RISPETTO DEL C.D.S.: Il conducente è obbligato a effettuare il presente trasporto nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e sociale, con particolare riferimento all'art. 142 (limiti di velocità), all'art. 174 (durata della guida) e agli art.li 61-62, 164 e 167 ( carico del veicolo) del Codice della Strada. * CON ORDINE DI SERVIZIO A PARTE SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
SANZIONI Il committente, o chi non compila la S.T., o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 Euro (quindi anche del vettore) Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto, ovvero, in alternativa, copia del contratto di trasporto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 Euro. ( a carico del conducente ed in solido anche del proprietario del veicolo / vettore) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 gg successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui all'art. 7-Bis, comma 4, del D.LGS. 286/2005 (da 600 a 1.800 Euro – per committente e da 389 a 1.559 Euro per conducente/vettore) SCHEDA DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI PER L’ATTENZIONE, LA COLLABORAZIONE E L’INTERAZIONE DURANTE LA GIORNATA. IMPEGNAMOCI TUTTI PER APPLICARE QUANTO APPRESO E RICHIEDERE QUANTO CI SPETTA. AUMENTERA' LA SICUREZZA DEI CONDUCENTI, DEI CITTADINI E SPERIAMO ANCHE UNA CONCORRENZA PIU' LEALE AI FINI DELLA COMPETITIVITA' TRA GLI OPERATORI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO. CONCLUSIONI A cura del Resp.Trasporti e Logistica