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CERTFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Explore the European Succession Certificate and its significance in cross-border successions. Learn about key regulations and the role of notaries in facilitating international estate procedures. Understand the impact of EU regulations on inheritance laws across member states.

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CERTFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

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Presentation Transcript


  1. CERTFICATO SUCCESSORIO EUROPEO • Argomenti da spiaggia e non • Consiglio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini • Associazione Sindacale dei Notai dell’Emilia Romagna Aldo Dalla Rovere - Federnoter Rimini, 14/06/2019 • CSE • Certificato successorio europeo

  2. FONTI NORMATIVE • Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4/7/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9/12/2014: istituisce i moduli • Legge 30/10/2014, n. 161, art. 32: competenza attribuita al notaio in Italia

  3. CSE - Genesi Nelle risposte al LIBRO VERDE «successioni e testamenti» della Commissione europea (2005), la CNUE auspicò l’emanazione di un regolamento comunitario che determinasse la legge applicabile a una successione (salvooptio iuris) e creasse un certificato europeo di eredità al fine di facilitare il regolamento delle successioni transfrontaliere. Il notariato italiano ha contribuito con le sue risposte al Libro verde ed ancor più con la bozza di Regolamento, che poi è divenuto il Regolamento attuale, sia pure con qualche modifica. Importanza della presenza del notaio italiano nelle istituzioni notarili internazionali Importanza del Regolamento: contiene il riconoscimento della figura del notaio e dell’atto pubblico(«acteauthentique»)

  4. Ambito di applicazione del Regolamento UE 650/2012 • Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4/7/2012 (atti pubblici in materia di successioni e certificato successorio europeo) Tutti i Paesi UE tranne Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Riguarda: • tutti e solo gli aspetti di diritto civiledella successione (Considerando 9)per le persone decedute dal 17/8/2015 • Le questioni fiscali ed amministrative appartengono invece al diritto nazionale • spetta quindi alla legislazione nazionale determinare:» • - modalità di calcolo e versamento delle imposte, se siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione • - se il rilascio di beni della successione ai beneficiari del regolamento o l’iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte

  5. Finalità del Regolamento UE 650/2012 • Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4/7/2012 (atti pubblici in materia di successioni e certificato successorio europeo) si propone, al Considerando 7 di • rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di personeche attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere • consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la propria successione.I diritti di eredi, legatari, altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

  6. GERARCHIA DELLE FONTI Atti giuridici dell’Unione europea (art. 288 TFUE): regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il diritto dell’UE prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri, in base al principio di preferenza. Iregolamenti UE hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Devono essere rispettati da tutti i destinatari (istituzioni UE, Stati membri, singoli individui) Sono volti a garantire applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri, per cui le norme nazionali incompatibili sono rese inapplicabili.

  7. Finalità del Regolamento UE 650/2012 Dare una risposta unitaria alle successioni tra i Paesi UE, caratterizzati da un diritto interno eterogeneo: in alcuni Paesi unitarietà della successione, in altri struttura scissionista. Conseguenza: dimenticare DIP. Al criterio base della cittadinanza previsto dal DIP si sostituisce quello dell’ultima residenza abituale previsto dal Regolamento.  Conseguenze: la successione dell’italiano che vive all’estero potrebbe essere regolata dalla legge estera !!!

  8. Normativa ITALIANACRITERI DI COLLEGAMENTO • DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: legge nazionaleal momento della morte (art. 46 legge 218/1995) salvo professio iurisper l’intera successione • IMPOSIZIONE FISCALE: residenza del defuntoalla data di apertura della successione: criterio di collegamento scelto dal legislatore fiscale italiano per l’imposizione in materia successoria.

  9. REGOLAMENTO UE N. 650/2012 • Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4/7/2012 (atti pubblici in materia di successioni e certificato successorio europeo) Criterio generale di collegamento • Residenza abituale del defunto al momento della morte • salvo professio iuris:scelta della legge applicabile: una persona può scegliere come legge che regola la sua successione le legge dello Stato in cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22). La scelta deve essere espressa con dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte

  10. Successioni internazionali Le successioni che presentano profili internazionali sono sempre più frequenti e dipendono da: • - cambiamenti della società • effetti della globalizzazione • trasferimento delle persone da un paese all’altro, da un continente all’altro, ciascuno con la propria cultural la propria religione, i suoi costumi • nuova composizione della famiglia fondata sul matrimonio, ma anche su contratti di convivenza o unioni civili (comunque diversamente denominati in diversi Paesi), • profili dei rapporti di coppia (etero o omosessuale) • rapporti di filiazione, che nascono da ogni diversa forma di famiglia o da famiglie allargate • diverse religioni fra membri della medesima famiglia Tutti i cambiamenti della società e della famiglia comportano la necessità di scelta, da parte di ogni Paese, tra • riconoscimento - regole, • esclusione dalla legislazione interna, • condanna

  11. Portata generale del Reg. UE 650/2012 Criterio per individuare la legge applicabile all’intera successione: legge del Paese (UE o terzo) in cui il defunto aveva la residenza abituale alla morte, salvo optio iuris per legge dello Stato in cui si ha cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La legge applicabile disciplina tutta la successione, indipendentemente dalla tipologia dei beni o dalla loro ubicazione.

  12. Autorità compente al rilascio del CSE Il CSE è rilasciato da un organo giurisdizionale o dall’autorità competente in materia di successioni in forza del diritto nazionale. In tantissimi Paesi UE, il CSE è rilasciato dal notaio, tranne: • Agenzia entrate in Svezia • Ufficio pubblico dei registri immobiliari in Finlandia. Sono entrambi Paesi non membri UINL……

  13. Natura giuridica del CSE rilasciato da notaio - 1 Il CSE è un documento facoltativo, opzionale, di contenuto uniforme e semplificato, con valore di prova. CSE rilasciato da notaio: dottrina ne ha escluso la natura di atto pubblico notarile (sia nel senso dell’art. 51 L.N., sia come acteautentiquenel senso UE), ed anche di decisione o transazione giudiziale. E’ stato assimilato, per esclusione, ai provvedimenti di VG del diritto processuale italiano, ma è preferibile definirlo un atto amministrativo, sui generis, dell’UE. Tuttavia …….

  14. Natura giuridica del CSE rilasciato da notaio - 2 News recente: Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza depositata il 23/5/2019 nella causa C-658-17: l’atto di certificazione della successione redatto da un notaio su domanda concorde delle parti interessate non è una decisione perché non proviene da un organo giurisdizionale, da un’autorità giudiziaria ma un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è un’autorità pubblica

  15. ITALIAAutorità competente al rilascio del CSE Competenza del notaio italiano al rilascio del CSE nei seguenti casi: • residenza abituale in Italia • scelta della legge italiana (solo per cittadinanza italiana anche tra più cittadinanze) • presenza di beni ereditari in uno Stato membro di cui il defunto era cittadino o in cui aveva residenza abituale (purché nei 5 anni dal cambiamento di residenza) • Forum necessitatisse impossibile determinare competenza di uno Stato membro, qualora un procedimento non possa essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con cui la causa ha uno stretto collegamento

  16. Elementi di internazionalità Presupposto per il rilascio del CSE è presenza di un elemento di internazionalità nella successione. Quid iuris se manca? Il CSE diventa un documento interno legittimo per il principio di divieto di discriminazione a rovescio (!) (disparità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri) e anche per eventualità di successioni i cui caratteri di internazionalità possono venir meno o sopravvenire.

  17. Soggetti legittimati a chiedere CSE Soggetti legittimati a richiedere o utilizzare il CSE in uno Stato membro diverso da quello di rilascio, sono tassativamente indicati nel Regolamento (art. 63): • Eredi • Legatari • Esecutori testamentari • Amministratori dell’eredità (curatore eredità giacente, chiamato all’eredità che vuole esercitare poteri ex art. 460 c.c. o avere contezza del patrimonio) Le indicate qualità soggettive sono da intendersi secondo la legge applicabile alla successione. Prudenza per chiamati all’eredità: potrebbe essere un atto di accettazione tacita Non sono legittimaticreditori, legittimari interamente pretermessi, chiamati all’eredità in subordine, eredi sotto condizione sospensiva, ecc.

  18. Utilizzo del CSE (art. 63 Reg) Il CSE può essere utilizzato per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: • qualità e/o diritti di ciascun erede o legatario. Al medesimo scopo esiste in alcuni Paesi il certificato di eredità • attribuzione di uno o più beni determinati a eredi/legatari • poteri della persona indicata nel CSE di dare esecuzione al testamento o di amministrare eredità

  19. PROCEDIMENTO per il rilascio del CSE FASI DEL RILASCIO DEL CSE: • DOMANDA 2. ISTRUTTORIA 3. RILASCIO

  20. Domanda di CSERegolamento di esecuzione 1329/2014 Al Regolamento UE n. 650/2012 è collegato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9/12/2014: Istituisce imoduli standard da utilizzare: • obbligatoriper il modello del CSE • facoltativi per la relativa domanda

  21. Istruttoria per rilascio del CSE L’autorità di rilascio verifica informazioni, dichiarazioni, documenti e altri mezzi di prova forniti dal richiedente Effettua d’ufficio le indagini necessarie per la verifica Può chiedere prove ulteriori, accettare altri mezzi di prova, chiedere dichiarazioni rese sotto giuramento Adotta le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta del CSE e del successivo rilascio. Se necessario audizione degli interessati, annunci pubblici, ecc. L’autorità competente fornisce, su richiesta all’autorità di un altro Stato membro, le informazioni contenute nei registri immobiliari, nei registri di stato civile, nei registri in cui siano riportati documenti e fatti rilevannti ai fini della successione

  22. RILASCIO DEL CSE CSE è rilasciato sul modulo apposito quando gli elementi da certificare sono accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. CSE non viene emesso se: • elementi da certificare sono oggetto di contestazione • certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi (subalternità del CSE a provvedimenti giurisdizionali)

  23. MODALITA’ DI RILASCIO DEL CSE Il CSE deve essere conservato e numerato. Per ragioni di praticità è legittimo iscriverlo a repertorio e conservarlo a raccolta, il che facilita anche la gestione successiva. Non esiste motivo per creare un diverso registro di conservazione a parte. Si esclude applicazione di altre disposizioni della legge notarile (es. art. 28), sia perché non è un atto notarile, sia perché deve obbligatoriamente essere rilasciato sull’apposito modulo Il CSE può essere parziale, rilasciato ad esempio su richiesta di un legatario. E’ legittimo il rilascio di una pluralità di CSE, se necessario

  24. Copie autentiche del CSE Art. 70 Reg.: l’autorità di rilascio conserva l’originale e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o a chiunque dimostri di avervi interesse. Art. 71, par. 3 e art. 73, par. 2: autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche Le copie autentiche sono valide per un periodo limitato di 6 mesi da indicare sulla copia autentica, con una data di scadenza. E’ possibile una proroga del periodo di validità oppure la richiesta di un nuovo CSE.

  25. Profili fiscali del CSE Diverse opinioni: • Soggetto a registrazione con imposta fissa e bollo da € 45 • Atto sui generis soggetto al contributo unificato previstoper i procedimenti di V.G. • Esente da registrazione ex art. 2 tabella allegata al DPR 131/1986

  26. Contenuto del CSE Contenuto minimo: • individuazione dell’autorità di rilascio • generalità del defunto e del richiedente • scopo previsto per il certificato • fonte della successione (legge o testamento) • legge applicabile ed elementi per la sua determinazione

  27. Efficacia del CSE Il CSE è il documento rilasciato in uno Stato membro per essere utilizzato in un altro Stato membro, o anche in altri Stati terzi. Il CSE è efficace in tutti i Paesi UE, senza alcun procedimento speciale. Circolazione facilitata: no legalizzazione, né apostille Serve a dimostrare determinate qualità.

  28. Efficacia del CSE – Protezione dei terzi Agevola e protegge i terzi che agiscono sulla base del CSE: il certificato (art. 69 Reg. ) prevale sul codice civile in materia di acquisto dagli eredi (art. 534 c.c.). Chiunque, agendo sulla base delle informazioni del CSE, esegua pagamenti o consegni beni a persona indicata come legittimata sul CSE, è considerato aver agito come una persona legittimata, a meno che sappia che il contenuto del CSE non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

  29. Efficacia del CSE CSE è titolo per iscrizione nei registri immobiliari? Art. 69 ult. co. Reg.: «CSE è titolo idoneo per iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro», salvo art. 1, paragrafo 2, • lettera k): natura dei diritti reali • Lettera l): iscrizione in un registro di diritti su beni mobili e immobili Si segnala testo diverso di art. 69 ultimo comma nelle diverse traduzioni: nella versione italiana si parla di titolo, in quella francese di documento! Per IT importanza di difendere registri immobiliari dall’accesso di documento non autentici

  30. Efficacia del CSE Commissione europea è indirizzata a ritenere CSE idonei per accesso nei pubblici registri. E’ sicuramente utilizzabile per il PRA Dubbio per Registro Imprese. Col CSE si può chiedere un estratto conto, vendere immobili, ecc.

  31. Efficacia del CSE In Italia non esiste ancora giurisprudenza per Registri Immobiliari, salvo per tavolare: Decreto 8/5/2019Tribunale di Trieste – Ufficio del Giudice Tavolare, G.N. 4537/2019 ritiene pienamente idoneo ed efficace, ai fini delle iscrizioni tavolari, il CSE redatto da un notaio italiano, riconoscendone la piena alternatività col certificato di eredità, essendo entrambi idonei a dar prova della qualità di erede o legatario e legittimando ad atti di gestione ereditaria Attenzione al CSE (!): può essere considerato un atto di accettazione tacita, quindi… prudenza!

  32. CNUE - RNE CNUE piattaforma RNE Registrarsi, libretto esplicativo con esempi pratici Possibilità/utilità contatto notaio straniero http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=3138 http://www.coupleseurope.eu/fr/home http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=3140

  33. CONTATTI • UINL Unione internazionale del notariato. https://www.uinl.org/Sede amministrativa di Roma. Contatti: 06 3208384 Elena, Rita, Francesca https://www.uinl.org/contact • CNN: Tel. 06 362091 • Segreteria Affari Internazionali· Greta Ceccarini· Nancy Viana • Studi e Relazioni Internazionali: · Antonio Cappiello

  34. C.S.E. Grazieper l’attenzione. CinziaBrunelli

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