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L’ATTIVITA ISTRUTTORIA DEL P.M. CONTABILE.
E N D
L’ATTIVITA ISTRUTTORIA DEL P.M. CONTABILE “Fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell’accusa, dovrebbe essere parziale al pari di un avvocato; e, come custode della legge, dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice” da Elogio dei giudici (scritto da un avvocato) di Piero Calamandrei, 1935
Il PM “finanziario”? • azione risarcimento dei danni subiti dalle finanze pubbliche = cittadini contribuenti • GIURISDIZIONE • non si dovrebbe guardare alla natura del soggetto presso cui svolge le prestazioni il responsabile • interessi diffusi • controversie tributarie
FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA • percorso procedimentale che parte dalla denuncia ed è finalizzato all’accertamento della VERITÀ STORICA dei fatti (illeciti) • ACCERTAMENTO (del fatto storico): strumenti o mezzi di ricerca e documentazione delle prove dei fatti • PROVE: rappresentazione o argomento di un fatto positivo o negativo • prova storica (rappresentazione)= documento o testimonianza • prova critica (argomento)= presunzione • assunzione determinazioni PM “esercizio azione e promovimento giudizio” (Ccost. 415/1995) • formare il convincimento del giudice sul fatto
DIFFICOLTA’ • Assenza di tipizzazione • Nell’attività istruttoria • Nella configurazione dell’illecito amministrativo • Assenza di un “giudice dell’istruttoria” • Fase istruttoria non puntualmente disciplinata e procedimentalizzata Codice di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti
…segue: assenza di tipicità dell’illecito amministrativo • A differenza del PM penale, il PM contabile non ha alcuna possibilità di confrontare il fatto da accertare con una ipotesiastratta prevista dal legislatore (principio di legalità-tassatività del reato e della pena) • “Qualunque fatto commesso con colpa grave o dolo da dipendenti o agenti pubblici che cagioni un danno ingiusto alle pubbliche finanze”
Assenza di un giudice dell’istruttoria • IMPORTANTE: l’archiviazione è provvedimento giustiziale (non giudiziale no contraddittorio, no processo), si fa giustizia, terminando l’attività inquirente sul fatto e sui presunti responsabili RILEVANZA ESTERNA • Il PM è l’unico vero dominus della fase istruttoria, avendo in via esclusiva il potere di archiviare o di citare, con esclusione di qualsiasi tipo di sindacato da parte di un soggetto terzo (111 Cost. ?) • LIMITE INTERNO: PM=PROMOTORE DI GIUSTIZIA, ricerca delle prove a carico e a discarico, agisce nell’interesse dell’ordinamento
L’attività del PM contabile • Fase istruttoria • Fase dell’invito a dedurre • Fase processuale
Poteri processuali • l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 cpc, in quanto compatibili • Art. 1 comma 174, legge n. 266/2005: Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
…segue… • Revocatoria • Surrogatoria • Sequestro conservativo l. 19/1994 Altre: • Azione esecutiva dinanzi al g. contabile • Provvedimenti d’urgenza : Art. 700 cpc • Decreto ingiuntivo (art. 633 e segg. Cpc) • Ordinanza per il pagamento di somme non contestate (art. 186 bis) • Ordinanza di ingiunzione di pagamento (art. 186 ter cpc)
revocatoria • Sez. Giur. Puglia - ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2006: 1) – Alla luce del rinvio operato dall’art. 26 del R.D. n. 1038/1933, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti la tutela della garanzia del credito, con gli strumenti espressamente indicati, tra cui l’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss; per cui solo apparentemente trattasi di nuova attribuzione operata dell’art.1, comma 174 legge n. 266/2005.
Articolazione territoriale • La completa presenza su tutto il territorio nazionale degli uffici della Corte dei conti si è realizzata solo con la legge 19/94 istitutiva, tra l’altro, delle Sezioni e Procure regionali (Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. in l. 14 gennaio 1994, n. 19 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”): • sede in ogni capoluogo di regione • competenza territoriale tutto il territorio regionale • competenza in primo grado nei giudizi di responsabilità, di conto e pensionistici
…segue • si completa il quadro già delineato con • Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (art. 16 Calabria, Campania e Puglia ) • Legge 8 ottobre 1984 n. 658: Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della corte dei conti ( Sardegna)
Articolazione organica (art. 2 legge n. 19/94) • le funzioni di P.M. innanzi alla sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei Conti sono esercitate dal Procuratore Generale o da un suo vice procuratore generale, • presso le sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate da un Procuratore regionale o da un Sostituto Procuratore Generale (o VPG) • il Procuratore Generale il coordinamento dell'attività dei procuratori regionali, • i P.R. coordinano i magistrati assegnati ai loro uffici
Il punto di partenza: la “notitia damni” • acquisizione diretta: diretta conoscenza da parte del PR o PM della notizia di danno (notizie stampa, confidenziali, voce pubblica, fatto notorio, evento naturale o avvenimento cittadino) ammissibilità piena (art. 43 reg. proc.) • no obbligo generalità del denunciante e verbalizzazione dichiarazioni (cfr. art. 362 cpp) “E’ stato segnalato a questo PM che …” • nel caso di notizia confidenziale al PM il fascicolo dovrebbe essere assegnato a diverso magistrato • acquisizione indiretta: soggetto esterno: denuncia (anche anonima), esposti, ecc. rapporti di P.g.
in particolare: l’acquisizione indiretta • qualificata: autorità giudiziaria + soggetti obbligati • art. 129 disp. att. cpp: quando esercita l’azione penale o quando chiede ed ottiene misure restrittive (ritardo) • art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (+ art. 6) • necessità anticipazione denuncia ai fini effettiva tutela finanza pubblica tramite sequestro conservativo (in sede penale: NO intero patrimonio indagato + lunghezza tempi e revocabilità azione da parte della pa parte civile) • non qualificata: altri soggetti (associazioni, privati cittadini, ecc.)
La denuncia qualificata: i soggetti obbligati • fondamento normativo: a partire dall’articolo 20 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Si ricordano inoltre l’articolo 33 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 (per le regioni a statuto ordinario); l’articolo 8 della legge 20 marzo 1975 n. 70 e l’articolo 75 del d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 (per gli enti pubblici); l’articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (per gli enti locali); l’articolo 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (per le strutture sanitarie); l’articolo 26 del d.P.R. 5 giugno 1976 n. 1076 (per l’area delle Forze armate); gli articoli 56 e 70 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997 n. 287 (per le camere di commercio); la legge 25 giugno 1999 n. 208 e i decreti legislativi 18 agosto 2000 n. 267 (artt. 239, 253 e 259)e art. 60 del 30 marzo 2001 n. 165; la legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), art. 1 co 4, lett f; art. 23, co. 5, della legge finanziaria 2003 (n. 289/2002) debiti fuori bilancio; Legge 30 Luglio 2004, n. 191 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (art. 1, co 4 e 9);
a chi incombe l’obbligo di denuncia • sull’organo di vertice politico e amministrativo dell’ente; • sui dirigenti con compiti ispettivi e su quelli con competenze sovraordinate; • sugli organi collegiali per fatti imputabili agli amministratori; • sugli organi di controllo e di revisione contabile • sui servizi di controllo interno amministrativo-contabile; • sui pubblici ufficiali in genere.
L’obbligo di denuncia a carico dei revisori contabili DISPOSIZIONI SPECIFICHE: • Enti locali: l’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL): …”e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';” DENUNCIA DIRETTA • Per gli enti pubblici istituzionali, il dPR n. 97 del 2003 (artt. 82 e 90) prevede DENUNCIA INDIRETTA con finalità sollecitatorie e un obbligo di denuncia diretta in via subordinata e residuale: il collegio dei revisori invita l’organo competente alla denuncia, mentre vi provvede direttamente soltanto: • In caso di inerzia da parte degli organi che vi siano tenuti • In caso di responsabilità facenti capo al cda o analogo (autodenuncia) • per le camere di commercio: denuncia in via subordinata prevista dagliarticoli 56 e 70 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997 n. 287 • L’eccezione prevista dall’art. 1, co. 6, del d. l.vo n. 286/1999 per gli addetti ai controlli “gestionali” non riguarda i revisori
Segue: obblighi rafforzati • Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica: Legge 30 Luglio 2004, n. 191 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168: Art. 1 • Incarichi di studio, ricerca, consulenze esterne su materie attribuite a uffici dell’ente (co.9) ok, a condizione: • Riduzione 15% media 2001-2002 (riduzione 10% media 2001-2003 per regioni, province e comuni) • obbligo di motivazione adeguata, • principio di legalità e tassatività ovvero “eventi straordinari” • Comunicazionepreventiva organi di controllo e di revisione • Mera informazione :inutile, comunque obbligo di denuncia rafforzato per la conoscenza diretta dell’atto gestorio • Presa atto o visto: condizione di efficacia responsabilità revisori per il visto • Missioni estero, spese rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (co. 10) • Riduzione 15% media 2001-2003 (riduzione 10% media 2001-2003 per regioni, province e comuni) • Obbligo di vigilanza organi di controllo e di revisione • Direttive enti pubblici a Spa totalmente partecipate (comunicate in via preventiva alla Corte Procura ? Illecito disciplinare e “determina responsabilità erariale”
Conclusione su obbligo di denuncia a carico dei revisori (interni) • L’obbligo sussiste di certo: • in caso di inerzia degli organi che sono tenuti alla denuncia, in tal caso anche in assenza di disposizioni specifiche (giur. Cdc: Sez. I, 19.11.1982, n. 136; 31.1.1983, n. 181; SSRR, 29.1.1992, n. 743/A) • quando l’organo di amministrazione attiva (monocratico o consiliare) dovrebbe denunciare se stesso • quando disposizioni specifiche impongono compiti di controllo preventivo o di vigilanza successiva ai revisori
C.Cost. n. 378/1996 • “Il dovere di denuncia da parte dei revisori, positivamente sancito e che deve essere adempiuto al configurarsi di ipotesi di responsabilità, crea e istituzionalizza uno stretto collegamento tra controlli interni e giurisdizione di responsabilità e fa apparire compiuto e non irrazionale il complessivo assetto dei controlli sulla finanza locale…” • Rimozione del controllo in forma giurisdizionale sul conto consuntivo degli enti locali è bilanciata da altri strumenti di accertamento della responsabilità degli amministratori denuncia revisori • in conseguenza della limitazione dei controlli esterni importanza e autonomia dei controlli “interni” • CCost: “contesto normativo tendente a rendere effettivo e non puramente nominale, il dovere di denuncia”
omissione di denuncia • L’inadempimento dell’obbligo di denuncia è espressamente sanzionato dalla legge. • Infatti il comma terzo dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 “chiama a rispondere del danno erariale i soggetti che, con l’aver omesso o ritardato la denuncia, abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento” (atto di indirizzo del Procuratore Generale della Corte dei conti IC/16 del 28 febbraio 1998). • Altre norme: es. il dPR n. 97 del 2003 (art 90, co.4) (enti istituzionali)
Denunciare cosa ? • t.u. n. 3/57: • “fatti che diano luogo a responsabilità” • “ risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio” • CONTENUTO DELLA DENUNCIA • indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni
il contenuto della denuncia • – l’indicazione del fatto, nel senso di descrizione, del procedimento seguito, nonché dei comportamenti tenuti dai dipendenti, con precisazione delle deviazioni dalle regole normative o dai principi di sana gestione; NO qualificazione giuridica • – l’importo del danno subito dall’erario, ove ciò risulti dai fatti conosciuti, ovvero i dati in base ai quali emerga la certezza dello stesso benchè ne sia incerta la quantificazione; elementi che possano servire alla quantificazione oppure, offrire parametri in via equitativa del danno medesimo (art. 1226, codice civile). • – l’indicazione delle generalità complete, e dei domicili attuali dei dipendenti la cui attività si sia posta in rapporto causale con l’evento dannoso.
…segue (indicazione dei presunti responsabili) REGOLE DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI: • responsabile del procedimento; • organigramma • separazione dei compiti di governo e compiti di amministrazione; • previsione della responsabilità per atti o per progetti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi - che sono a base del nuovo modo di concepire l’azione amministrativa • Nei casi in cui sussistano obiettive difficoltà per l’individuazione nominativa dei presunti responsabili, la denuncia deve farsi carico di esplicitarle
L’attività istruttoria in generale • vere e proprie indagini finalizzate a riscontrare situazioni specifiche e definite (delega istruttoria) • Alle forze di polizia: GdF, CC (NAS, NOE), CFS, Polizia di Stato, Polizia stradale, Polizia municipale • Ai funzionari delle amministrazioni (prefetture, Ministeri tecnici, Autorità o Agenzie, …) e della Corte • Ai funzionari delle amministrazioni regionali, previa intesa con il presidente della regione • singoli atti istruttori (es. acquisizioni documentali mediante richiesta di esibizione, sequestri documentali, audizioni personali, ispezioni) La delega all’attività istruttoria comprende la delega agli atti istruttori
Delega alla GdF Circolare 30200 del 26.1.1995 e successivi aggiornamenti Guardia di Finanza a) presso il Nucleo Regionale pt Lazio è stato istituito un Gruppo Accertamento Responsabilità Amministrative e Danni Erariali (G.A.R.A.D.E.), avente competenza regionale; • b) presso tutti i rimanenti Nuclei Regionali pt opera una Sezione Accertamento Responsabilità Amministrative e Danni Erariali, inquadrata nel Gruppo Servizi Vari; c) analogamente, presso i Nuclei Provinciali pt alle sedi di Aosta, Bolzano, Perugia, L’Aquila, Campobasso e Potenza è stata istituita una Sezione Accertamento Responsabilità Amministrative e Danni Erariali. modello La procura può delegare la Sezione specializzata (preferenziale) oppure delegare direttamente il nucleo provinciale o anche il singolo reparto (dipendenza funzionale)
…Su delega PREMESSA • analisi delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’organizzazione e l’attività dell’Ente o dell’Ufficio nei cui confronti va esperita l’indagine e lo specifico settore in cui si è chiamati ad operare (es. appalti pubblici, pubblico impiego ecc.) • esame delle disposizioni che regolano le attribuzioni e le responsabilità dei singoli dirigenti e/o funzionari dell’Ente o dell’Ufficio
Schema rapporto di p.g o di relazione finale di attività d’indagine delegata • Fatto (fenomenico, amministrativo, ecc.): • Rilevazione • Ricostruzione • Descrizione (in ordine cronologico) • Disciplina • Danno: • Individuazione • Quantificazione • Collocazione temporale • Soggetti responsabili: • Individuazione di tutti i soggetti cui ricondurre astrattamente i fatti nesso eziologico • Imputazione di responsabilità a tutti o taluni di tali soggetti • Dati anagrafici
Attività istruttoria • Fonti normative della FASE ISTRUTTORIA: • art. 5, comma 6 della legge n. 19 del 1994, • art. 2 co. 4. della legge 19 del 1994 • art. 16, co. 3, del D.L. 152/91 Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa • art. 74 del R.D. 12.7.1934, nr. 1214 (recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti)
…le fonti normative: in particolare • art. 5, comma 6 della legge n. 19 del 1994: • “6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre: a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti; c) audizioni personali; d) perizie e consulenze.”
…le fonti normative: in particolare • art. 2 co. 4. della legge 19 del 1994: • “4. Fermo restando quanto stabilito • dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e • dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, • la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”
…le fonti normative: in particolare • art. 16, co. 3, del D.L. 152/91 Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa • “3. La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. “
…le fonti normative: in particolare • art. 74 del R.D. 12.7.1934, nr. 1214 (recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti) • Il Pubblico Ministero nelle istruttorie di sua competenza • può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie • e può inoltre disporre accertamenti diretti.
I singoli mezzi istruttori • Audizioni personali • Ispezioni • Accertamenti diretti • Richiesta atti e documenti • Acquisizione mediante esibizione documentale • Sequestri documentali • Perizie e consulenze
I singoli mezzi istruttori: l’audizione personale art. 5, comma 6 della legge n. 19 del 1994, lett. c • Audizione di persona informata sui fatti • Audizione presunto responsabile • NO audizione personale ex art. 5, co. 1, legge 19/94 (PM)
…segue • L'audizione personale del presunto responsabile del danno erariale o di altre persone a conoscenza di notizie o circostanze utili agli accertamenti istruttori in corso vieneeseguita al fine di reperire indicazioni utili per le indagini • All’esperimento del mezzo istruttorio procedono militari appartenenti al Comando delegato allo svolgimento degli accertamenti istruttori dalla Magistratura Contabile, ovvero sub-delegato in forza di apposita facoltà preventivamente concessa.
….segue • Prima dell'esecuzione dell'atto, i militari operanti procedono alla identificazionedella persona sentita • Non sono previste particolari forme o garanzie difensive, anche qualora l’audizione riguardi il presunto responsabile del danno. • Modello procura • Modelli CC • Modelli GdF
L’acquisizione documentale • art. 74 del R.D. 12.7.1934, nr. 1214 • Richiesta di atti e documenti in copia conforme all’amministrazione che li detiene • Richiesta atti all’autorità giudiziaria civile penale amministrativa ecc. • Fissazione di un termine sollecito 1 e 2 denuncia alla Procura Rep.
Ordine di esibizione(art. 5, comma 6l. 19/94) • Il magistrato titolare delle indagini può, con decreto motivato, ordinare alle pubbliche amministrazioni l’esibizione di atti o documenti da questi comunque detenuti, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. • La documentazione di cui è ordinata l’esibizione va consegnata ai soggetti incaricati di eseguire l’ordine di esibizione, all’atto della consegna di copia del relativo decreto al titolare dell’ufficio che la detiene, ovvero, per giustificati motivi, nel più breve tempo possibile.
Ispezioni e accertamenti diretti(art. 5, comma 6 l. 19/94) • L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici delle amministrazioni allo scopo di ricercare ed acquisire atti o documenti utili ai fini dell’indagine • L’accertamento consiste nell’accesso diretto a luoghi o a cose utili ai fini delle indagini, allo scopo di rilevare lo stato di fatto esistente ad una data certa, di reperire, prendere visione ed estrarre copia di atti o documenti, ed assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell’indagine.
…segue…(ispezione e accertamenti diretti) • L’ispezione e l’accertamento sono disposti con decreto motivato sottoscritto dal magistrato titolare dell’istruttoria; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l’attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati • Decreto di ispezione • Delle operazioni compiute e delle risultanze dell’ispezione e dell’accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dai presenti. • Il magistrato titolare dell’indagine può altresì delegare l’ispezione: • a funzionari in servizio presso la procura regionale • ovvero alla Guardia di Finanza o ad altri Corpi di polizia.
Sequestro documentale • art. 5, comma 6 della legge n. 19 del 1994, lett. B • Mezzo residuale (extrema ratio) • E' l’atto attraverso il quale vengono eseguiti i provvedimenti di sequestro di documenti in originale emessi del PM contabile. • Il relativo decreto deve essere preliminarmente notificato dagli operanti al responsabile dell’Ufficio che li detiene, mediante consegna di un originale
…segue • Il verbale di sequestro dovrà contenere • la dettagliata elencazione della documentazione sequestrata e • delle cautele adottate per il trasporto. • I singoli documenti saranno numerati in successione e il relativo elenco sottoscritto da chi procede al sequestro.
…segue • la documentazione sequestrata, per la mole ovvero contingenti motivazioni,può essere affidata in custodia presso l’amministrazione, su precise disposizioni in tal senso del PM contabile, • sarà attentamente verificata • l’idoneità del custode nominato e • dei locali destinati alla conservazione, • dando ampia menzione nel verbale di tali circostanze, nonché delle responsabilità connesse alla custodia (artt. 349, 350 e 351 del c.p.)
…verbale di sequestro • triplice copia: • a) una copia agli atti del reparto; • b) una copia inviata al P.M. Contabile; • c) una copia consegnata alla persona nei cui confronti l’atto è stato eseguito • modello provvedimenti di sequestro
Dissequestro documentale • Atto di contenuto contrario al sequestro • In caso: • Archiviazione • mancato utilizzo processuale • sentenza passata in giudicato • Consegna documenti in originale all’Ufficio di competenza • Stesse formalità del sequestro
Perizie Problemi • Costi elevati Segretariato • Inesistenza di albi presso la Corte tribunali Soluzione • Delega a organismi pubblici specializzati: • Ex Provv. OO.PP. • Autorità indipendenti di settore (CNIPA, ARPA, ecc.) • Istituti universitari
….procedura Il magistrato procedente: • nomina il consulente tecnico e • lo invita a comparire per l’accettazione dell’incarico, • la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità, • la comunicazione dei quesiti e • del termine entro cui dovrà espletare l’incarico. I compensi verranno liquidati in conformità alle norme vigenti in materia di compensi ai periti ed ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria
Altri atti istruttori • Richiesta chiarimenti, relazioni, pareri e avvisi • Ampio ricorso alla modellistica personalizzata e per fattispecie • Esempi: • Debiti f.b. • Furto scuole