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Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali Presentazione in power point elaborata da: U.O.T. 62 di Petralia Sottana Distretto Madonie.
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Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali Presentazione in power point elaborata da: U.O.T. 62 di Petralia Sottana Distretto Madonie
D.D.G. dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana n. 3220 del 28 dicembre 2007 relativo a “norme di condizionalità che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare a decorrere dal 1 gennaio 2008” Pubblicato nella Gurs n° 2 dell’ 11 gennaio 2008 Allegato 2 – Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all’Allegato IV del Regolamento (CE) 1782/2003 Sub allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.
CONDIZIONALITA’ • Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) ; • Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).
I Vincoli per singolo Campo Campo di condizionalità: “Buone condizioni agronomiche ed ambientali” prevede: 7 Norme
Le norme del campo di condizionalità relative al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sono invece differenziate per TIPOLOGIA di UTILIZZAZIONE delle singole particelle aziendali: A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche) Norma 1.1 B) Superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) Norme 2.1 e 4.2 C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE Norma 4.1 D) Superfici con OLIVETI con riferimento alla cura della pianta Norma 4.3 E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio Norme 3.1 e 4.4 Le norme relative alle BCAA si applicano in funzione della utilizzazione del terreno
Attuale contesto relativo ai suoli CONDIZIONALITA’ SMOTTAMENTI SUOLI EROSIONE SISTEMAZIONE AGRARIA PRODUZIONE AGRICOLA
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DISPOSIZIONI DELLA REGIONE SICILIA La Regione Sicilia ha individuato sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso e li elenca nello specifico allegato n. 5. In queste aree è obbligo effettuare i solchi all’infuori di terreni con eccessiva pendenza . Deroghe aggiuntive: L’azienda che decide di ricorrere alle deroghe regionali può effettuare uno dei seguenti interventi alternativi ai solchi: • Semina su sodo • Sostituzione dell’aratura con rippatura o lavorazione equivalente • Fasce inerbite trasversali ogni 60 metri, della larghezza di metri 5.
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA A livello regionale la Norma 1.1. BCAA prevede i seguenti impegni: • la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o trasversale alla max pendenza. I solchi devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 metri. Realizzazione di solchi perimetrali di raccolta e di un solco di sommità dell’appezzamento. • In alternativa nei casi di elevata acclività o di assenza di canali artificiali o naturali è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate inerbite. • Tali fasce devono essere trasversali alla max pendenza e devono avere una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a 60 metri. Per le colture seminate prima del 31 dicembre 2006, tali fasce vanno realizzate ove possibile solo nei casi di elevata acclività.
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO • Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità negativa causata da eventi meteorologici estremi. • N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma non presenti:
che i solchi acquai non siano totalmente assenti non presenti fenomeni franosi
che non sia presente scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo Il sedimento dimostra che c’è stata erosione
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA A livello regionale la Norma 2.1. BCAA prevede i seguenti impegni: a) fino al 30 settembre è vietata la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali; b) entro il 15 agosto i conduttori delle aziende agricole possono sottoporre a: - pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dai residui colturali e dalle stoppie oppure in alternativa - realizzare delle fasce parafuoco perimetrali ampie almeno 10 metri o procedere alla lavorazione dell’intera superficie. Nel caso non si effettui la raccolta i conduttori delle aziende agricole devono seguire le operazioni previste dal punto b) entro il 15 luglio.
DEROGA: dopo il 30 settembre è consentita la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali nel rispetto delle norme antincendio. In tal caso i conduttori, al fine ripristinare il livello di sostanza organica del suolo, dovranno obbligatoriamente effettuare nella campagna agraria seguente uno dei seguenti interventi: sovescio; coltivazione di leguminose con interramento residui colturali; coltivazione di miscugli di foraggere con interramento residui; letamazione o altri interventi di concimazione organica. N.B. All’interno dei siti SIC e ZPS è sempre esclusa la bruciatura delle stoppie, salvo diversa prescrizione autorità di gestione. N.B. Nel caso di emergenze fitosanitarie si può derogare dal divieto di bruciatura.
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • provvedere a mantenere puliti fossi e scoline • mantenere capezzagne, canali collettori • ed altri impluvi naturali o artificiali • mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque piovane, come ad esempio la baulatura
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA • A livello regionale la Norma 3.1 BCAA prevede i seguenti impegni: • la manutenzione, gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine garantire l’efficienza della rete di sgrondo delle acque. • DEROGHE • per le superfici SIC e ZPS. • in presenza di drenaggio sotterraneo. • in caso di trasformazione fondiaria con obbligo di • mantenimento della nuova rete scolante. • per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/200 Misura F – Azione F4a – Zone umide.
Erosione laminare su pascolo eccessivamente sfruttato, compattato e con forte degrado floristico Smottamenti su pascolo
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA • A livello regionale la Norma 4.1 BCAA prevede i seguenti impegni: • divieto di riduzione delle superfici a pascolo permanente; • divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente all’interno dei siti ZPS e SIC, salvo prescrizione dell’Autorità di gestione; • esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo/infittimento del cotico erboso e allo sgrondo delle acque. • Il carico max di bestiame per ettaro non dovrà superare le 2 UBA salvo prescrizioni più restrittive. Benefici di una corretta gestione del carico di bestiame: riduzione fenomeni erosivi, mantenimento livelli adeguati di sostanza organica, mantenimento struttura del suolo.
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione Questa norma intende assicurare che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati e vengano garantiti gli obiettivi di: • Conservare il potenziale produttivoe la fertilità del terreno, evitando la diffusione incontrollata delle piante infestanti • Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi • Salvaguardare la biodiversità tutelando la fauna selvatica in particolare durante le nidificazioni
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA • A livello regionale la Norma 4.2. BCAA prevede i seguenti impegni: • presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno; • b) al fine di prevenire la formazione di incendi è fatto obbligo di effettuare nella superficie interessata: • uno sfalcio annuale • o la trinciatura, • - oppure il pascolamento ( tranne i casi di set-aside).
DEROGHE • I°. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione • In deroga all’impegno a) “presenza di coltura vegetale” • sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei casi seguenti: • pratica di sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide; • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi; • colture a perdere per la fauna (miscugli es. sorgo-girasole-mais); • nel caso in cui si devono eseguire miglioramenti fondiari.
II°. Deroghe applicabili sui terreni ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per 2 o più anni. • In deroga all’impegno a) “presenza di coltura vegetale” • sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei casi seguenti: • lavorazioni del terreno ( comunque non prima del 15 luglio) allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria; • per la pratica del maggese ( max n° 2 lavorazioni nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio dell’annata agraria che precede la semina di una coltura autunno-vernina) con possibilità di sfalcio ad altezza minima di 15 cm.; • Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio (1 intervento tra il 15 marzo e il 15 luglio); • Controllo della vegetazione con il pascolamento solo per le superfici disattivate
Sfalcio, trinciatura o pascolamento (previste dal punto b) sono vietate nei seguenti periodi: • per le aree SIC e ZPS a partire dal 30 aprile e per 150 giorni consecutivi; • per tutte le altre aree a partire dal 15 maggio e per 120 giorni consecutivi. • In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiori a 10 metri.-
In deroga all’impegno b) “prevenzione incendi tramite sfalcio, trinciatura, pascolamento” • sono ammesse le seguenti pratiche: • idonee pratiche agronomiche a basso impatto (in deroga alle epoche prestabilite) finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti o di vegetazione indesiderata, quali: • operazioni di sfalcio o trinciatura . La produzione erbacea ottenuta può utilizzarsi in azienda dopo il 31 agosto , mentre può commercializzarsi dopo il 15 gennaio dell’anno successivo; • impiego di diserbanti non residuali ( max n° 1 intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio): • pascolamento finalizzato al controllo della vegetazione. • N.B. Le deroghe previste dai punti 6 e 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000,ecc.
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Non spiantare l’uliveto • DEROGHE • In presenza di motivazioni di carattere fitosanitario • In caso di reimpianto autorizzato
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA • A livello regionale la Norma 4.3 BCAA prevede i seguenti impegni: • divieto di estirpazione delle piante di olivo (ai sensi della L. 144/1951); • potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni; • eliminazione dei rovi e di altra vegetazione infestante , nonché la spollonatura degli olivi con frequenza almeno triennale. • DEROGHE • in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata; • in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario.
Ripulire l’oliveto da polloni pluriennalie/o rovi a ridosso delle piante
Operare affinché all’interno dell’oliveto non siano presenti arbusti e/o vegetazione pluriennale
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO Riguarda aziende agricole con: • Una QUALSIASI SUPERFICIEcomprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat SCOPO DELLA NORMA • Mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari o pedemontane italiane • Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica • anche agli elementi caratteristici del • paesaggio ricadenti nelle aree della • Rete Natura 2000
Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Non eliminare i terrazzamenti esistenti • Non effettuare livellamenti, intesi come movimento terra, nei casi non autorizzati • Nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria • Rispetto dei provvedimenti regionale di tutela degli elementi del paesaggio
DEROGHE È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati) Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA • A livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni: • divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; • divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati (secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico); • il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; • il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio come previsto dalle norme attuative del Piano Pesistico Regionale ; • osservare le prescrizioni nelle aree sottoposte a tutela (Capo II Decreto Leg.vo n° 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) previste dal sub-allegato 2/A.