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Integrazione, apprendimento L2 e sicurezza: aspetti normativi giuridici

Integrazione, apprendimento L2 e sicurezza: aspetti normativi giuridici. I dispostivi normativi recenti. Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato approvato dal consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2010

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Integrazione, apprendimento L2 e sicurezza: aspetti normativi giuridici

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  1. Integrazione, apprendimento L2 e sicurezza: aspetti normativi giuridici

  2. I dispostivi normativi recenti • Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato approvato dal consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2010 • Decreto del 4 giugno del 2010 del Ministero dell’interno - modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’art.9 del d.lgs 25 luglio 98 n. 286 introdotto dall’art.1 comma 22 lettera i) della legge n.94/2009 • Piano per l’integrazione nella sicurezza- identità e incontro - 10 giugno 2010

  3. Le leggi di riferimento • Decreto l.gs. 25 luglio 98 n. 286 • Legge n.94/2009

  4. Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286Articolo 4bis introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. Accordo di integrazione. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

  5. Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286Articolo 4bis introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. • La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. • La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per • asilo, • richiesta di asilo • protezione sussidiaria • motivi umanitari • motivi familiari • di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, • di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea • nonchèdello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

  6. Legge 94/2009 Art. 9 Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimentosono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca:

  7. Piano per l’integrazione nella sicurezzaidentità e incontro I cinque assi dell’integrazione • Educazione e apprendimento: dalla lingua ai valori • Lavoro • Alloggio e governo del territorio • Accesso ai servizi essenziali • Minori e seconde generazioni

  8. Educazione e apprendimento dalla lingua ai valori La formazione linguistica Richiama l’uso delle 150 ore come diritto allo studio per i lavoratori «Corsi per una nuova alfabetizzazione potranno essere organizzati anche secondo l’approccio bilaterale perseguito con la costituzione dei fondi interprofessionali e realizzati presso sedi pubbliche o private accreditate dalle Regioni»

  9. I Fondi interprofessionali SCHEDA INFORMATIVA • I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. • Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato; • Nel corso del 2003, con l'istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all'INPS (il cosiddetto "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria") alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro potranno infatti chiedere all'INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvedere a finanziare le attività formative peri lavoratori delle imprese aderenti.

  10. I Fondi interprofessionali • I Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori, sono: • Fondo Artigianato Formazione - Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane • FonCoop - Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative • Fondimpresa - Fondo per la formazione continua costituito da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil

  11. I Fondi interprofessionali • Fondo Dirigenti PMI - Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali • Fondo Formazione PMI - Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese • FONDIR - Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario • FOR.TE - Fondo per la formazione continua del terziario • Fondirigenti- Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali) • FON.TER - Fondo per La formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi • Fondoprofessioni- Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali

  12. Educazione e apprendimento dalla lingua ai valori Valori ed Educazione civica • La conoscenza e il rispetto della nostra Carta costituzionale e dei valori in essa contenuti sono alla base del percorso di integrazione. A questo si aggiunge la conoscenza della nostra vita civile eil rispetto delle leggi che nascono dallo stesso impianto costituzionale. Si tratta di definire la cornice entro la quale realizzare l'inclusione e l'accoglienza per chi proviene da tradizioni e modi di convivenza differenti dai nostri: una proposta chiara aiuta l'integrazione, una proposta confusa genera solo smarrimento e illegalità. E' importante dunque che i valori costituzionali, i prioritari obblighi di legge, i nostri usi e costumi e i servizi per l'integrazione messi in campo a livello nazionale, e soprattutto locale, vengano resi noti all'immigrato nei primi mesi di permanenza in Italia.

  13. Educazione e apprendimento dalla lingua ai valori Lo Stato innanzitutto deve garantire momenti di formazione e informazione riguardo al proprio assetto istituzionale. I luoghi • sportelli unici • uffici per l'immigrazione delle questure • scuole • ospedali • centri di assistenza socio-sanitari-assistenzialì • parrocchie • sedi territoriali del Ministero del lavoro,dell'lnpse dell'Inail • grandi aziende • Sindacati • caaf e patronati • associazioni di immigrati • tutto il terzo settore.

  14. Lavoro e qualificazione professionale Un passo indispensabile nel percorso di integrazione diviene oggi lo sviluppo di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze professionali che consenta anche al lavoratore straniero di posizionarsi sul mercato del lavoro e progettare con più chiarezza il proprio percorso di crescita e valorizzazione - personale oltre che professionale - anche in funzione del suo possibile rientro al Paese di origine. • In questa prospettiva, le politiche attive del lavoro e la rete dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, svolgono una funzione rilevante, se non decisiva, nei processi di integrazione sociale.

  15. Lavoro e qualificazione professionale • Anche in questo caso, e nell'ambito delle potenzialità della legge Biagi che sul punto appaiono ancora largamente inespresse, la costruzione di coordinate reti associative e/o bilaterali può essere l'occasione perché la certificazione delle competenze del lavoratore immigrato e il suo inserimento nel mercato possano essere effettuate dalle associazioni stesse, in forza della loro esperienza nel contesto lavorativo concreto, come recentemente ipotizzato da Governo, Regioni e parti sociali nelle linee guida sulla formazione 2010.

  16. Linee guida per la formazione 2010 • impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze". • Ciòcomporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite. Ciò significa: • estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; • affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnico-professionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo • rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;

  17. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione • Ambito di applicazione • Straniero di età superiore ai 16 anni che fa ingresso per la prima volta in Italia e fa richiesta del permesso di soggiorno. • L’accordo è redatto secondo un modello e sarà tradotto nella lingua indicata dall’interessato • All’atto della sottoscrizione sono assegnati 16 crediti

  18. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Con l'accordo, lo straniero si impegna a: • acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; • acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; • acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; • garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

  19. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione • Lo straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi. «L'immigratopuo',  alle  condizioni  previste  dalla  legge, diventare  cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza nei tempi previsti  dalla  legge  occorre  conoscere  la  lingua italiana e gli elementi  essenziali  della  storia  e  della  cultura  nazionali,  e condividere  i principi che regolano la nostra societa'. Vivere sulla stessa  terra  vuol  dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealta' e coerenza valori e responsabilita' comuni.»

  20. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso • l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni, gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente . L'accordo ha la durata di due anni ed è soggetto a proroga di diritto nel caso previsto dall’ articolo 8.

  21. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione • Gli affetti da patologie o disabilità • I minori non accompagnati • Le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento

  22. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Sessione di informazione civica e di informazione • Lo straniero partecipa (gratuitamente) alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia entro il mese successivo a quello di stipula dell’accordo.La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore. • Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b) e c) ed è informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l’ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all’obbligo di istruzione. Lo straniero è informato, altresì, delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza. 2.bis. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 3 dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo

  23. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 4 Articolazione dell’accordo per crediti • L’accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. Icrediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all’atto della sottoscrizione, sono indicati nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.

  24. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione I crediti subiscono decurtazioni nella misura indicata nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con: a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi b) l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge; c) l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari;

  25. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 5 Modalità di assegnazione dei crediti I crediti di cui all’allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell’accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico.

  26. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 6 Verifica dell’accordo 1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento. Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a). 1-bis In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di cui al comma 1

  27. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione All’esito delle attività di cui al comma 1, lo sportello unico procede all’assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalità di cui all’articolo 5. La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni: a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, , purchè siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga è data comunicazione allo straniero. c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 5 e 6;

  28. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 3, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura.

  29. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 7 Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formativi 1.Allo straniero che alla scadenza dell’accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell’interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione. 2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’individuazione dei soggetti erogatori delle attività culturali e formative di cui al precedente comma 1. 3. All’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  30. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 8 (Sospensione dell’accordo) 1. L’efficacia dell’accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell’accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all’estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

  31. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art.10 collaborazione interistituzionale il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente, conclude o promuove la conclusione di accordi, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e • la struttura territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale, • i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, • le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale • le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università, relativamente all’organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all’articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all’articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la Regione e gli enti locali

  32. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 11 (Ruolo dei consigli territoriali per l’immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie) 1. I consigli territoriali per l’immigrazione in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie , individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall’attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell’ambito del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.

  33. Bozza di regolamento per l’accordo di integrazione Art. 12 (Disposizioni finali) 1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, è comprovata attraverso certificazioni rilasciate dagli enti certificatori accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero degli affari esteri. 2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti o, più in generale, dell’adempimento dell’accordo, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all’apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all’estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a ciò accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

  34. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e'subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo

  35. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge; b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

  36. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Art. 2 Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana 1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. 2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua uno apposito test, secondo le modalità indicate dall'art. 3.

  37. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Art. 3 Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana 1. Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità del richiedente • i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia • i dati del documento valido per l'espatrio • l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova. 2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

  38. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. 3. Il test si svolge, a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed e' strutturato • sulla comprensione di brevi testi • sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno.

  39. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

  40. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. 4. A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 puo' essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche. 5. Il risultato della prova e' comunicato allo straniero ed e' inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, lo straniero puo' ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del comma 1.

  41. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Art. 4 Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non e‘ tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero: a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

  42. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

  43. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

  44. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime. 2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.

  45. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. 3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

  46. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Art. 6 Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione 1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche. 2. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3.

  47. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010Modalità di svolgimento del test di conoscenza della linguaitaliana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) dellalegge n. 94/2009. Allegato A (art. 4, comma1, lettera a) Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 1) Università degli studi di Roma Tre; 2) Università per stranieri di Perugia; 3) Università per stranieri di Siena; 4) Società Dante Alighieri.

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