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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. Art. 1559- 1570. Contratti di scambio. - La Permuta (art. 1552-1555) - Estimatorio (art. 1556-1558) - La Somministrazione (art.1559-1570 ). LA SOMMINISTRAZIONE.
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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Art. 1559- 1570
Contratti di scambio • - La Permuta (art. 1552-1555) • - Estimatorio (art. 1556-1558) • - LaSomministrazione (art.1559-1570)
LA SOMMINISTRAZIONE • La somministrazione è il contratto con il quale una parte (SOMMINISTRANTE) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a seguire, a favore dell’altra (AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE), prestazioni periodiche o continuative di cose. Art. 1559 • (Rinvio). Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni. Art. 1570
La somministrazione è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive di durata. Si colloca nei contratti di scambio. • CONSENSUALE : è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. • ONEROSO : a titolo oneroso in quanto presuppone il corrispettivo di un prezzo. • A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE : l’obbligazione di eseguire prestazioni periodiche o continuative trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo. • DI DURATA : è un contratto di durata in quanto l’esecuzione delle prestazioni non è istantanea, ma è destinata a durare nel tempo.(PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE)
LA FUNZIONE Vi sono beni o servizi che necessitano un godimento continuativo o periodico. Es. un ristorante ha bisogno di pane periodicamente, l’oste potrebbe andare lui stesso a comprare il pane, ma ciò non sarebbe conveniente come stipulare un contratto, con il quale il servizio è assicurato in modo continuativo e periodico. • È più sicuro poiché si elimina il rischio di ritrovarsi sprovvisti del servizio. (SICUREZZA) • È più economico perché la regolarità dà sicurezza al fornitore e quindi consente di negoziare un corrispettivo più conveniente. (ECONOMICITA’)
La somministrazione è un contratto di scambio, affine alla vendita, il quale non produce necessariamente effetti reali(anche se può produrli), ne contiene necessariamente l’obbligazione di trasferire la proprietà(anche se può contenerla). Si distingue La somministrazione di consumo:le cose passano in proprietà dell’ avente diritto alla somministrazione al momento della consegna o all’atto della erogazione La somministrazione in uso: le cose sono consegnate ma debbono essere restituite al tempo dell’impiego.
Prestazioni periodiche:è la prestazione che si fraziona in tanti atti di esecuzione autonomi e ripetuti nel tempo a periodi fissi o variabili (fornire 10 kg di pane ogni mattina al ristorante). • Prestazione continuative: è la prestazione eseguita senza soluzione di continuità esempio classico sono le forniture si acqua, energia elettrica e gas.
Durata art.1569 La somministrazione si divide: • A tempo determinato • A tempo indeterminato
Somministrazione a tempo determinato e patto di preferenza art.1566 • Scade allo scadere del tempo convenuto • Le parti possono prevedere una clausola di rinnovo denominata patto di preferenza attraverso la quale l’avente di diritto alla somministrazione si obbliga a preferire il somministrante alla preferenza. Se deciderà di stipulare un nuovo contratto di somministrazione con il medesimo oggetto.
Limiti fissati dalla legge: durata, oggetto, modalità Oggetto:deve essere il medesimo oggetto Durata:art.1566, 1°comma. Il patto di preferenza è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di 5 anni. Se convenuto un termine maggiore questo si riduce a 5 anni. Modalità: art.1566,2°comma: La modalità di esercizio della prelazione dispone che l’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.
Somministrazione a tempo indeterminato e diritto di recesso art.1569 • Non c’è termine finale; dovrebbe continuare all’infinito fino al momento in cui entrambi le parti convengano di sciogliersi. (MUTUO CONSENSO:volontà bilaterale). A certe condizioni e a certi casi talvolta la volontà unilaterale può determinare lo scioglimento del rapporto è questo il caso SPECIE. • A durata non stabilita ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando preavviso nel termine pattuito o i quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Art.1569. Nel caso di recesso lo scioglimento del contratto non avrà efficacia retroattiva ma avrà efficacia esclusivamente dal momento in cui esso si verifica. Art. 1373, 2° comma. Sono fatte salve le prestazioni già eseguite .
Causa ed oggetto della somministrazione • CAUSA: scambio tra prestazioni periodiche o continuative e il prezzo. • DURATA: elemento casuale, se non vi è durata il contratto non può essere qualificato come contratto di somministrazione. • OGGETTO: consiste nella messa a disposizione di determinate cose o servizi per soddisfare bisogni continuativi o periodici.\\\\\\\\
IL CONTRATTO Dì SOMMINISTRAZIONE ≠ DALLA VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE. Periodicità e continuità sono elementi essenziali. Unicità della prestazione