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Contratto d’appalto o contratto d’opera o di somministrazione. Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione La verifica dell’idoneità tecnico-professionale Cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore
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Contratto d’appalto o contratto d’opera o di somministrazione Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione La verifica dell’idoneità tecnico-professionale Cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore Il D V R unico per la cooperazione e il coordinamento Obbligo di indicare i costi della sicurezza Tessera di riconoscimento
Contratto di appalto e contratto d’opera. • Ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. • Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 art 29 c.1 definisce: “ .. il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore,.. nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa “. • Per l’appalto rilievo decisivo assume l’esercizio di un effettivo potere direttivo ed organizzativo nei confronti del personale impiegato da parte dell’appaltatore, tale da non configurarlo come semplice intermediario.
Gestione appalti: criteri per la scelta Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi :a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori attraverso: • I) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; • 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; Il primo comma dell’art.26 sottolinea che l’accertamento dell’idoneità tecnico - professionale dell’Appaltatore da parte del Committente non si deve limitare alla semplice verifica dell’iscrizione dell’Azienda appaltatrice alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, ma di fondamentale importanza è la valutazione delle capacità tecniche, organizzative e il possesso di mezzi ed attrezzature da parte dell’impresa alla quale si intende appaltare il lavoro. Pertanto è consigliabile la creazione di una vera e propria procedura che imponga alle aziende appaltatrici di fornire al Committente, contestualmente all’offerta tecnico - economica relativa all’appalto in questione, una dettagliata relazione con le indicazioni ritenute necessarie a qualificare l’impresa dal punto di vista tecnico - professionale in generale, evidenziando, in particolare, quanto è stato fatto per la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.
Gestione appalti : informazione alle aziende appaltatrici dei rischi propri dell’impresa committente . Il datore di lavoro fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attività.Successivamente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, e prima che l’Appaltatore dia inizio ai relativi lavori commissionati, il Committente è tenuto a fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi nei quali l’impresa appaltatrice dovrà operare all’interno dell’Azienda committente. Anche se limitatamente ai lavori autonomi, l’obbligo sopra indicato era già, nella sostanza, previsto dal contenuto dell’art.5 del DPR.547/1955. In concreto si tratta di individuare il reparto o i reparti entro i quali l’Appaltatore prevedibilmente andrà ad operare ed indicare successivamente, nel dettaglio, i rischi che, presumibilmente, i lavoratori dipendenti dall’Appaltatore potrebbero affrontare durante l’esecuzione del lavoro loro commissionato. Il tutto riportato all’interno di una relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Prevenzione dell’azienda appaltante e sottoscritta dal suo legale rappresentante.
Sanzioni per il datore e il dirigente Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell’art.26 c.1
Gestione appalti :il coordinamento e la cooperazione i datori di lavoro: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per liminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. La centralità del rischio da interferenza tra l’ambiente di lavoro ed eventualmente i lavoratori del datore di lavoro committente e l’attività svolta dai lavoratori delle imprese “esterne” assume dunque un rilievo centrale, che il legislatore ha inteso puntualizzare imponendo in modo esplicito l’obbligo di redigere un documento specifico sul rischio da interferenza da consegnare a tutti i contraenti dei contratti di appalto e- d’opera.
Disapplicazioni introdottedal D.lgs 106 L’obbligo del DV RI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non siasuperiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
Sanzioni per il datore e il dirigente Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell’art.26 c.2 e 3 primo periodo e comma 3 ultimo periodo o 3 ter
DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze • Il D.L. nel caso di appalti deve valutare la possibilità di rischi da interferenze deve fare il DUVRI e allegarlo all’offerta, l’impresa aggiudicataria può apportare integrazioni al DUVRI . • Sono rischi interferenze per cui occorre redigere il DUVRI quando: • 1) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività; • 2) rischi immessi dalle lavorazioni dell’appaltatore; • 3) rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività dell’appaltatore; • 4) rischi da modalità di esecuzioni particolari
Congruità del prezzo Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavoripubblici, di servizi di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Procedura Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture” • VALUTARE LE INTERFERENZE • PREDISPORRE IL DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. • STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE • REDIGERE LA LETTERA INVITO O IL BANDO • Indicare i costi della sicurezza NONSOGGETTI A RIBASSO D’ASTA • METTERE A DISPOSIZIONE IL DUVRI ai fini della formulazione dell’offerta (costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 e dell’Allegato VIII del D.Lgs. 163/2006) • PREDISPORRE L’OFFERTA con indicati i Costi relativi alla sicurezza. In particolare l’offerente deve giustificare l’offerta affinché il costo della sicurezza, indicato dallo stesso, sia congruo rispetto l’entità e caratteristiche del servizio o fornitura offerti. • AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO • ATTUAZIONE DEL DUVRI con adempimento. art.26 dei D.Lgs. 81/08 • INTEGRARE IL DUVRI, individuando le misure migliorative. In nessun caso le integrazioni modificano o adeguano i COSTI DELLA SICUREZZA.
Procedura Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture”
RLS e DUVRI I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di interferenze.
Garanzia per i danni ai Lavoratore L’imprenditore committente risponde in solido con l‘appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’ appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA. Queste disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’ attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Obbligo di indicare i costi della sicurezza i costi relativi alla sicurezza del lavorodevono esserespecificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. I contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008 qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere su richiesta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale.
Obbligo alla tessera di riconoscimento I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera diriconoscimento, corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo d lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Gestione appaltiIl Datore di lavoro committente Il datore di lavoro deve provvedere a:- elaborare una vera e propria procedura volta a costituire un utile e stabile riscontro formale, nella quale documentare la gestione interna all’azienda delle operazioni lavorative in appalto;- formare ed informare i propri lavoratori circa i rischi specifici dell’attività oggetto d’appalto;- indicare, ai lavoratori esterni interessati al lavoro in appalto, il proprio organigramma aziendale, segnalando in particolare i soggetti preposti alla funzione di verifica del rispetto delle norme di sicurezza, quindi gli addetti alle emergenze.
Gestione appaltiI lavoratori I lavoratori dell’azienda committente si devono attivare per collaborare e coordinare la loro azione con i lavoratori delle imprese esterne, dopo essere stati messi a conoscenza da parte del datore di lavoro in merito alle modalità operative del lavoro concesso in appalto ed alle norme di sicurezza applicabili.
Gestione appaltiRSPP Anche se l’osservanza delle norme in materia di sicurezza compete direttamente al datore di lavoro, nondimeno in regime di appalto di fatto, ciò non solleva il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa azienda committente dall’effettuare azioni di controllo e di verifica in merito all’applicazione costante, corretta ed adeguata di tali norme.Di conseguenza, viene anche richiamato l’obbligo del RSPP di effettuare proposte per lo svolgimento in sicurezza delle varie procedure da adottare durante lo svolgimento delle attività concesse in appalto.
Gestione appaltiRLS Allo stesso tempo i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda committente devono adottare determinati comportamenti, quali:- richiesta al proprio datore di lavoro delle procedure di applicazione per i lavori concessi in appalto ad imprese esterne;- segnalazione al proprio datore di lavoro delle situazioni di rischio a cui sono esposti i lavoratori esterni nell’eseguire alcuni specifici lavori all’interno dell’azienda;- fornitura, a tutti i lavoratori esterni presenti in azienda per lo svolgimento delle loro attività lavorative, di comunicazione indicante il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori aziendale per la sicurezza.