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Il Contratto di Viaggio. L’obbligo d’informazione a carico del mandatario. Laura Pollini 727890 Cristina Zoli 732507. Il Caso. CASS . CIV., III sez., 24.2.1987, n. 1929 Cassa Trib. Treviso, 18.8.1982
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Il Contratto di Viaggio L’obbligo d’informazione a carico del mandatario Laura Pollini 727890 Cristina Zoli 732507
Il Caso • CASS. CIV., III sez., 24.2.1987, n. 1929 Cassa Trib. Treviso, 18.8.1982 • Obblighi dell’agente in qualità di mandatario – Circostanze determinanti revoca o modificazione del mandato – Obbligo d’informazione a carico del mandatario – Responsabilità • Art. 1710, Codice Civile
Art. 1710 cod. civ. • Comma 1 - “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.” Il contratto di viaggio che abbia per oggetto esclusivamente il mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona non si estende all’organizzazione del soggiorno del mandante, ma comprende l’effettivo trasferimento del mandante nel luogo previsto dal contratto di viaggio (principio di diligenza). • Comma 2 – “Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.” Nel caso che il trasferimento sia reso impossibile da circostanze preesistenti, ma non considerate al momento della stipulazione del contratto, sorge a carico del mandatario un obbligo d’informazione il cui inadempimento comporta responsabilità in capo al medesimo.
Motivazioni Giudici • I° Pretore accoglie domanda Pantarotto. Inadempimento dell’AdV per omissione d’informazione. L’AdV ha, infatti, nei confronti del cliente, un preciso obbligo d’informazione al quale, con il suo comportamento negligente, questa era venuta meno. • II° Tribunale di Treviso riforma la decisione di I° rigettando la domanda in base all’osservazione che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti aveva avuto a oggetto esclusivamente un mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona. L’omesso avviso dell’impossibilità di sbarco non poteva in alcun modo ricollegarsi in adempimento della prestazione contrattualmente assunta.
III° - Suprema Corte. In base all’art. 1710, comma 2, il mandatario ha l’obbligo, ogni volta che gli venga fatta richiesta, di rendere edotto il mandante delle circostanze attinenti all’esecuzione del mandato. In particolare, l’Agenzia di Viaggi ha l’elementare dovere di fornire informazioni al mandate sulle condizioni minime per l’effettuazione del viaggio senza ostacoli di sorta. • Il ricorso merita accoglimento: causa rinviata al Tribunale di Venezia.