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A (socio). B (società). C. C. vantaggi?. AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. svantaggi ?. TIPI. società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.). SOCIETÀ DI PERSONE. società a responsabilità limitata (s.r.l.). SOCIETÀ DI CAPITALI.
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A(socio) B (società) C C vantaggi? AUTONOMIAPATRIMONIALEPERFETTA svantaggi?
TIPI società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) SOCIETÀ DIPERSONE società a responsabilità limitata (s.r.l.) SOCIETÀ DI CAPITALI a) chiusa società per azioni (s.p.a.) b) mercato del capitale di rischio c) azioni quotate società europea (S.E.) società cooperativa (soc.coop.)
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONE natura dell‘atto costitutivo forma dell‘atto costitutivo contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI misura tipologia stima titolo del conferimento
REGIME DELLA PARTECIPAZIONE natura partecipazione ai guadagni partecipazione alle perdite creditori della società regime di responsabilità creditori personali circolazione dellapartecipazione sociale
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione conflitto di interessi invalidità delle decisioni procedimento di impugnazione amministrazione „sistema“ nomina e cessazione degli amministratori diritti e obblighi degli amministratori conflitto di interessi responsabilità degli amministratori
CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ revisori esterni autorità giudiziaria BILANCIO principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO procedimentomodificativo modifiche delcapitale sociale diritto di opzione aumento perdite diminuzione altro
SCIOGLIMENTO DELRAPPORTO SOCIALE recesso esclusione LIMITATAMENTE AD UN SOCIO morte SCIOGLIMENTODELLA SOCIETÀ liquidazione
SCELTA DEL REGIME SOCIETARIO LIMITI NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale NORME DI SETTORE VINCOLO AD UN TIPO però autonomiastatutaria aspetti tributari !
modello di base dellesocietà di persone s.s. s.n.c. s.r.l. s.a.s. s.p.a
TIPI società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) SOCIETÀ DIPERSONE società a responsabilità limitata (s.r.l.) SOCIETÀ DI CAPITALI a) chiusa società per azioni (s.p.a.) b) mercato del capitale di rischio c) azioni quotate società europea (S.E.) società cooperativa (soc.coop.)
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato) • …. • 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale • “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., • via………………………., n………. • 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. • 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. • 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: • - il socio……………………………Euro…………… pari al………% del capitale sociale • - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale • - …….. • 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci • A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. • giorni alladistribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate • 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio • Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società • In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un • liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal • Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società • Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di • legge in materia. • …..
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE NATURA CONTRATTO REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE verbalmente CONTROLLO NON È NECESSARIALA FORMASCRITTA BILANCIO FORMA MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO consenso manifestato percomportamenti concludenti SE NON PER LANATURA DEI BENICONFERITI es., conferimento diun immobile 1350 n.9
con sottoscrizione autenticatadei contraenti forma scritta atto pubblico ai fini dell‘iscrizione DEPOSITO delcontratto entro 30 gg. dalla stipulazione ad iniziativa degli amministratori no pubblicità dichiarativa nel R.I. del luogo incui la società ha sede „società irregolare“ snc/sas • minore autonomia patrimoniale • - regime particolare in materia di rappresentanza
società di fatto snc irregolare no esplicitazione del contenuto conclusa per fatti concludenti attività commerciale principio di effettività
Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013. In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale.
CONTENUTO snc regolare generalità dei soci persone fisiche persone giuridiche ragione sociale nome di almenoun socio indicazione del rapporto sociale soci che hannol‘amministrazione ela rappresentanza sede della società oggetto sociale conferimenti di ciascun socio, valore ad essiattribuito e modo di valutazione prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera norme di attribuzione di utili e perdite durata della società
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE ammontare/investimentodi ciascuno MISURA REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE pattuizionedei soci CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO doppia presunzione semplice ammontare quanto oggettivamente necessarioper il conseguimento dell‘oggettosociale investimentodi ciascuno in parti uguali fra loro socio d‘opera contratto se manca: dal giudice secondo equità
es., crediti, garanzie reali epersonali, servizi, opera TIPOLOGIA qualunqueapportosuscettibiledi valutazioneeconomica --nome (inserito nella ragionesociale) se nulla è previstodal contratto denaro CREDITI socio risponde della eventualeinsolvenza del debitore (pro solvendo) nei limiti del valoreattribuito al credito
STIMA conferimenti diversidal denaro criteri fissati contrattualmente dai soci indicati nell‘atto costitutivo
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE quota di patrimonio CONTROLLO BILANCIO non si può riprendere quanto conferito MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO non si possono utilizzarele cose appartenenti alpatrimonio sociale per finiesterni a quelli della società
PARTECIPAZIONEAGLI UTILI AGLI UTILI EVIDENZIATIDA BILANCIO salvo pattuizionediversa dei soci ripartizionedegli utili pattuizione delle parti, ma due DIVIETI divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci) divieto di distribuzione di utili non realmenteconseguiti patto nullo restituzione senon in buona fede
ripartizionedegli utili secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionaleai conferimenti
PARTECIPAZIONEALLE PERDITE divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci) ripartizionedelle perdite secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionaleai conferimenti se solo pattuita ripartizionedegli utili nella stessa misuradeterminazione dellapartecipazione alle perdite
socio d‘opera partecipazione ai guadagnie alle perdite contratto se manca: dal giudice secondo equità
RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ ILLIMITATA Z V azione diregresso SOLIDALE X Y escutere C
però beneficio di escussione società X escutere escutere C esercitato azione esecutiva o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai Soci direttamente)
Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185. Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
receduto socio USCITOdalla società eredi del sociodefunto (che hannoaccettato l‘eredità) escluso cessione della quota responsabilità illimitata per i debitisorti fino al momento della cessazionedel rapporto sociale debito sorti successivamente scioglimento non iscritto se scioglimento iscrittonel registro delle imprese no liberazione ex socio/eredi liberati salvo prova che il terzo era a conoscenzadella vicenda
quota socio ENTRANTE B A risponde illimitatamenteanche per i debiti socialisorti in precedenza escutere C
POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI non può chiedere la liquidazione della quota C può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativisulla quota società no X si U deve attendere loscioglimento della società se prorogatacita se prorogaespressa C tre mesi per fareopposizione opposizionesenza limiti di tempo può ottenere la dichiarazionedi fallimento del socio esclusione automatica liquidazione quota acquisizione quota allamassa attiva
Art. 2297. Mancata registrazione. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice
beneficio di escussione„affievolito“ società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmentesoddisfarsi società società X X X escutere escutere escutere escutere C C esercitato azione esecutiva o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale
Snc irregolare/ss puòchiedere la liquidazione della quota C POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativisulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri benisono insufficienti a soddisfareil proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalladomanda deliberazione discioglimento della società oppure socio escluso
CIRCOLAZIONEDELLE QUOTE modificazione delcontratto sociale necessario il consenso ditutti gli altri soci se non pattuitodiversamente es., maggioranzaes., liberamentetrasferibile
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. ……
„GRIGLIA“ decisioni dei soci COSTITUZIONE CONFERIMENTI QUOTE DIPARTECIPAZIONE sull‘organizzazionesociale REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO Pr.: unanimità omaggioranza ? MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO maggioranzaeccezionale? spesso, no talvolta la leggelo indica es.:decisione disciogliere la società es., esclusione dellaripartizione degli utili es., approvazionedel rendiconto
d3 d1 d2 unanimità, quasisempre maggioranza, molto spesso organizzazione funzionamentodell‘organizzazione maggioranza modifica dellapattuizione di base,incidendo sui dirittiindividuali dei soci unanimità
RAPPORTI FRA SOCI DIVIETO DICONCORRENZA 2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.
AMMINISTRAZIONE principio ogni socio ha pieno poteredi gestione anche nell‘interessedegli altri soci AMMINISTRAZIONEDISGIUNTIVA ATTO immediatamente efficaceper la società PRIMA del compimentodell‘atto opposizione decisione presa a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili
AMMINISTRAZIONECONGIUNTIVA maggioranza unanimità salvo necessità di evitare un danno alla società regimi diversi ciascuno può compierel‘atto pattuizione es., amministrazione riservatasolo ad alcuni fra i soci
diritti e obblighidegli amministratori norme sul mandato amministrare con la diligenza del buonpadre di famiglia (!) atti di ordinaria estraordinaria amm. responsabilità per inadempimento ai loroobblighi nei confronti della società è solidale salvo prova di essere esente da colpa cong a magg.: non poteva impedire decisione disg.: nonera a conoscenza
revoca degli amministratori se nomina con atto separato se nomina concontratto anche senza giusta causa unanimità però diritto al risarcimento del danno immediatamente efficacese ricorre giusta causa ciascun socio se giusta causa, può chiederegiudizialmente la revoca
T. Torre Annunziata, 21-10-2003. Nella società in nome collettivo, ciascun socio può, in caso di inerzia della società o di disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore ricorrendone una giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva e il suo funzionamento, dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono la puntuale gestione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.
T. Torre Annunziata, 21-10-2003. Nella società in nome collettivo, in caso di amministratore unico, conseguenza della revoca giudiziale dell’amministratore stesso sarà l’applicazione del modello legale di amministrazione disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e rappresentativi, non potendo il giudice nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il legislatore lo ha espressamente previsto, come per le società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della comunione (art. 1105 c.c.).
RAPPRESENTANZA salvo diversa pattuizione spetta a tutti gliamministratori estesa a TUTTI GLI ATTIche rientrano nell‘oggetto sociale salvo limitazioni ex contrattoo ex procura opponibili ai terzi solo se iscrittenel registro delle imprese però prova che il terzo ne era a conoscenza
Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520. Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del contratto ineriva all’impresa sociale).