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COSTITUIRE UN’IMPRESA: la scelta della forma giuridica , gli adempimenti amministrativi e fiscali Anna Rita Cucci , 16 aprile 2010. CREARE UN’IMPRESA.
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COSTITUIRE UN’IMPRESA:la sceltadella forma giuridica,gliadempimentiamministrativi e fiscaliAnna Rita Cucci, 16 aprile 2010
CREARE UN’IMPRESA Per organizzare, progettare e realizzare in piena autonomia il proprio lavoro e mettere in atto un progetto imprenditoriale da una brillante idea. CHI E’ L’IMPRENDITORE È colui che in piena autonomia gestisce il proprio lavoro e il proprio tempo misurandosi continuamente con le regole dettate dal mercato..
LA SCELTA GLI ELEMENTI FONDAMENTALI • la responsabilità patrimoniale è necessario decidere se si desidera limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l’intero patrimonio personale dell’imprenditore; • la convenienza fiscale è una valutazione fondamentale perché varia a seconda della forma giuridica assunta ; • le prospettive economiche e finanziarie dell’attività aziendale è la valutazione del capitale necessario per l’esercizio dell’attività che si è deciso di svolgere.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE DITTA INDIVIDUALE Caratteristiche • è il titolare dell’impresa individuale che intraprende l’attività economica volta alla produzione e/o lo scambio di beni e servizi, organizza e coordina i fattori della produzione (capitale e lavoro) e si assume personalmente il rischio di questa attività • forma giuridica semplice • il titolare è l’unico responsabile ed è esposto a tutto il rischio dell’impresa • ha bassi costi di gestione, è sufficiente aprire la partita IVA e iscriversi al Registro Imprese
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE DITTA INDIVIDUALE IMPRESA FAMILIARE IMPRESA CONIUGALE • la costituzione avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata • è l’unica forma di impresa collettiva per la quale non è necessaria alcuna formalità per la costituzione. Le uniche condizioni da rispettare sono: • oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. • la costituzione deve avvenire dopo il matrimonio; • Gli utili vanno per una misura minima del 51% al titolare, la restante parte si divide fra i parenti • i coniugi devono essere in regime di comunione legale dei beni; • Il titolare resta comunque l’unico responsabile dell’attività e solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari • entrambi i coniugi gestiscono l’impresa senza alcuna posizione di subordinazione;
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ DI PERSONE Caratteristiche • si costituisce con un contratto, atto pubblico o scrittura privata a firme autenticate. Nel contratto è detto che due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (rif. Art. 2247 c.c.); • la responsabilità patrimoniale dei soci delle società di persone è illimitata e solidale SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO SOCIETA’ SEMPLICE
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ SEMPLICE Caratteristiche • la sua costituzione non è soggetta a forme particolari, può anche costituirsi verbalmente; • può avere ad oggetto solo attività non commerciale, come ad esempio quella agricola o professionale in forma associata; • è obbligata ad iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Caratteristiche • si costituisce con atto pubblico o la scrittura privata a firme autenticate; non prevede un capitale minimo; • è una forma giuridica adatta alle piccole realtà, a contenuto costo amministrativo e ha il vantaggio di essere molto flessibile; non è infatti consigliabile a realtà caratterizzate da elevato rischio, con costi iniziali di investimento molto elevati o con soci proprietari di beni che non vogliono fare rientrare in eventuali insolvenze; • prevede la responsabilità dei soci solidale ed illimitata • i soci godono di completa eguaglianza e possono amministrare anche disgiuntamente l’attività;
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Caratteristiche • E’ una forma giuridica simile alla società in nome collettivo, se ne differenzia per il fatto ch esistono due tipologie di soci: • soci accomandatari che hanno le stesse caratteristiche dei soci di snc • soci accomandanti che sono soci finanziatori che non possono amministrare la società e che rispondono solo per il capitale conferito. E’ consigliabile questa forma giuridica in presenza di una compagine sociale differenziata in termine di competenze, disponibilità finanziarie ed attribuzioni di compiti.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ DI CAPITALI Caratteristiche • si costituiscono per atto pubblico alla presenza di un notaio • sono più costose e complesse da gestire, gli investimenti e i rischi sono elevati, ma possono esserlo anche i profitti • la scelta è obbligata nel caso l’impresa supera certe dimensioni. • i soci godono del regime di responsabilità limitata al capitale sottoscritto il ruolo di questi ultimi però è secondario rispetto ai loro capitali: gestione e amministrazione possono essere affidate anche a non soci. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SOCIETA’ PER AZIONI
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Caratteristiche • la costituzione richiede un capitale conferito che deve essere di almeno 10.000 euro ed è suddiviso in quote; • l’amministrazione e la gestione della società sono delegate ad un apposito consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico e all’assemblea. Può esserci anche un organo di controllo – il collegio sindacale; • consente la separazione tra patrimonio societario e patrimonio personale ed è consigliabile per attività ad alto rischio e comunque in tutti quei casi in cui si prevede uno sviluppo consistente del fatturato nel corso degli anni.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE SOCIETA’ PER AZIONI Caratteristiche • il capitale sociale non può essere inferiore a 100.000 euro ed è diviso in azioni. Deve essere istituito anche il collegio sindacale quale organo di controllo, risultano un consiglio di amministrazione o amministratore unico e l’assemblea. SOCIETA’ A SOCIO UNICO • possono essere a socio unico le società a responsabilità limitata e le società per azioni. Si costituiscono sempre con atto pubblico alla presenza di un notaio, la definizione del contratto sociale fa eccezione alla definizione codicistica
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE COOPERATIVE Caratteristiche • Sono imprese anche loro, però con alcune caratteristiche: • - il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, varia in seguito all’entrata o uscita dei soci; • - ogni socio ha diritto a un voto a prescindere dal valore delle sue quote; • - non si possono distribuire utili in misura superiore ad una certa percentuale del capitale versato. • si contraddistinguono per lo scopo mutualistico, ossia la produzione di utilità per i soci indipendentemente dal conseguimento di un profitto d’impresa • uno dei caratteri proprio della cooperativa è l’omogeneità dei soci rispetto all’oggetto sociale: tutti i soci necessitano di quei beni e servizi che la società intende fornire alla base sociale • per la costituzione di una società cooperativa sono necessari almeno nove soci mentre ne bastano tre se la società adotta le regole delle srl e i soci sono persone fisiche. Non è previsto un capitale sociale minimo ed occorre l’atto pubblico per la sua costituzione.
COME SCEGLIERE LA FORMA GIURIDICA non esiste una forma di impresa a priori più conveniente rispetto ad un’altra. La valutazione di convenienza va fatta di volta in volta in relazione a diversi elementi : • gli effetti fiscali: nelle società di persone la tassazione fa capo ai soci, in quelle di capitali ricade direttamente sull’impresa, quindi in caso di redditi personali alti è consigliabile optare per una società di capitali per la quale dovremo denunciare solo gli utili effettivamente percepiti e non anche quelli accantonati, le aliquote fiscali sono fisse e non progressive come nelle società di persone; • gli adempimenti amministrativi: le società di capitali richiedono un maggior carico di adempimenti e quindi maggiori costi per il professionista in quanto non possono adottare la contabilità semplificata; • responsabilità patrimoniale e solidale: nelle società di persone i soci rispondono con il proprio patrimonio e quindi falliscono insieme alla società in caso di fallimento, inoltre rispondono solidalmente con gli altri soci dei debiti della società; questo non avviene nella società di capitali che sotto questo profilo è più conveniente • capitale investito: può condizionare la scelta della forma giuridica in relazione all’ammontare dell’investimento e quindi del rischio d’impresa
IL REGISTRO IMPRESE Che cos’è • è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996. • si ispira al principio dell'universalità, attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attività e dal tipo di attività esercitata. Esso costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale;
IL REGISTRO IMPRESE Che cos’è • ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, ed è sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia; • L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese, e deve agire conformandosi alle disposizioni del codice civile contenute negli art. 2188 e seguenti; alle disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni di attuazione del sopraccitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).
IL REGISTRO IMPRESE CHI E’ TENUTO ALL’ISCRIZIONE Nel Registro devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.. Il Registro Imprese è diviso in due sezioni SEZIONE ORDINARIA SEZIONE SPECIALE
IL REGISTRO IMPRESE SEZIONE ORDINARIA • Nella sezione ordinaria si iscrivono: • imprenditori individuali commerciali non piccoli, • società di persone (tranne la società semplice), • società di capitali • consorzi fra imprenditori con attività esterna, • i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale • le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività
IL REGISTRO IMPRESE SEZIONE SPECIALE • Alla I° sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche: • imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche); • piccoli imprenditori commerciali • le società semplici (pubblicità legale dichiarativa) • imprenditori artigiani • Alla II° sezione speciale si iscrivono: • società tra professionisti (società tra avvocati) • La III° sezione speciale è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo: • società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette
ANDARE PER UFFICI DA DVE INIZIARE? Dal 1° aprile 2010 è entrata definitivamente in vigore la procedura COM.UNICA che permette – attraverso un’unica trasmissione telematica diretta al Registro Imprese – di adempiere agli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi richiesti quando si avvia, modifica o cancella un’impresa., obbligatoria per chiunque debba presentare delle istanze al Registro delle imprese, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissione provinciale dell'artigianato, Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. I requisiti per la presentazione di una pratica COM.UNICA sono: - possedere la firma digitale per firmare la pratica di Comunicazione unica con lo stesso valore legale della firma autografa;- avere accesso al servizio Telemaco o equivalenti per spedire la pratica al Registro Imprese- installare i software necessari scaricabili gratuitamente dal sito www.registroimprese.it (sezione software) dove sono reperibili tutte le istruzioni e i manuali per l’utente- disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
COS’E’ LA FIRMA DIGITALE? La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma apposta su carta e ne assume lo stesso valore legale. L’EVOLUZIONE NEL TEMPO Smart card Business Key
BUSINESS KEY: CARATTERISTICHE si porta sempre con sè è collegabile alla porta USB di qualsiasi computer non richiede l'installazione di software non richiede l'installazione di lettori smart card Contiene tutti i programmi necessari per il suo utilizzo come "Dike" per la firma digitale e "Telemaco" per l'aggiornamento dei dati del Registro Imprese
BUSINESS KEY: COSA PERMETTE DI FARE? firmare digitalmente i documenti con pieno valore legale (certificato di firma digitale) avere un collegamento diretto con il Registro Imprese e disporre, in qualsiasi momento, dei documenti della propria impresa primo e piùimportanteesempio in Italia diapplicazionedella firma digitale