1 / 60

Precisazione iniziale

precisazione iniziale

betty_james
Download Presentation

Precisazione iniziale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    2. precisazione iniziale… Il D.Lgs. 81/08 non č il tanto atteso “TESTO UNICO” !!! Perché non ha abrogato e quindi assorbito TUTTE le leggi e le norme preesistenti…

    3. Vengono abrogati (solamente…):

    4. E’ pur sempre un “unico testo normativo “ 306 articoli XIII Titoli 51 Allegati (Compresi all.3A e 3B) Č complesso ma non complicato Innova ma non stravolge…

    5. Lo schema

    6. Giudizio di CGIL CISL UIL POSITIVO: Per le moltissime luci presenti anche se contiene qualche “ombra”e tanti rinvii…. Ma o cosě o niente per altri anni!

    7. Le finalitŕ (art.1) Riaffermazione dell’uniformitŕ delle tutele per tutte le specificitŕ:

    8. Filosofia dell’art.2087 Le principali novitŕ sostanziali Inserimento filosofia art. 2087 C.C. nella stessa definizione di “prevenzione” !!! (Art. 2, c. 1, lett. n) E’ un grande risultato di cui possiamo essere fieri, č stato raggiunto dopo averlo “ricercato” continuamente per anni, in tutte le normative, …

    9. Art. 2, c. 1 - Definizioni Leggiamo assieme l’ Art. 2, c. 1, lett. n: n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolaritŕ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integritŕ dell’ambiente esterno;

    10. Art. 2, c. 1 - Definizioni Questo significa che ogni volta che comapare «prevenzione»: occorre attuare il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolaritŕ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali ….; nelle misure di Prevenzione, nel Servizio di Prevenzione, ecc.

    12. Rischio Chimico (Titolo IX) Viene finalmente soppressa l’opzione “MODERATO” sostituita con: “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” … con le ovvie ricadute per la sorveglianza sanitaria….

    13. Art. 2, c. 1 - Definizioni q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attivitŕ, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

    15. Art 13 Vigilanza 5. Il personale delle P.A., assegnato agli uffici che svolgono attivitŕ di vigilanza (SPISAL, ISP.LAV., VV.F, ecc.), non puň prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivitŕ di consulenza (conflitto d’interessi…).

    16. Art 13 Vigilanza 6. L’importo delle somme che lo SPISAL dell’ULSS, …, ammette a pagare in sede amministrativa (D.Lgs. 758/94), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attivitŕ di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione che comprendono anche gli SPISAL.

    17. Art. 14 lotta a lavoro nero Confermati i provvedimenti di sospensione di un’attivitŕ imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale

    18. Art. 18 Obblighi datore del dirigente Oltre a quelli “classici”, tra i nuovi: comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneitŕ.

    19. Figura del PREPOSTO Definita piů dettagliatamente ed inserita in modo chiaro nell’organizzazione aziendale Sovraintende, vigila, controlla, verifica e attua le direttive ricevute (rapporto di subalternitŕ) (art. c.1 lett.e) Formata in maniera adeguata, specifica e periodicamente (art.19 c.1 lett. g)

    20. Art. 26 – Contratti Appalto Confermato il DUVRI (L.123/07) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciň non č possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento č allegato al contratto di appalto o di opera.

    21. COS’E’ IL DUVRI? Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

    22. DUVRI (Proroga) Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 (ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008), il DUVRI dovrŕ essere allegato entro il 31/12/2008.

    23. Art. 26 – Contratti Appalto 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 15.5.08, di cui agli articoli 1559, …, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullitŕ … i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

    24. Costi sicurezza nei contratti d’appalto (proroga) Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008.

    25. Art. 26 – Contratti Appalto 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entitŕ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

    26. Art. 28 - Valutazione dei rischi 1. Il documento deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivitŕ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo sicurezza;

    27. Art. 28 - Valutazione dei rischi d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

    28. Art. 28 - Valutazione dei rischi f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacitŕ professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. ---------------- La violazione č sanzionata! Occorrerŕ quindi valutare la professionalitŕ dei lavoratori con contratto a somministrazione …..

    29. Art. 29 - Valutazione dei rischi 3. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati, ... in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative …, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessitŕ.

    30. Art. 29 - Valutazione dei rischi 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate …. Fino alla scadenza del 18.o mese e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Non si applica alle attivitŕ di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g). (aziende a rischi elevati: Seveso, centrali term., Indust. Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)

    31. Art. 29 - Valutazione dei rischi 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (nelle more rimane tutto come oggi) Non si applica alle attivitŕ di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) aziende a rischi elevati: Seveso, centrali term., Ind. Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)

    32. Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilitŕ amministrativa delle persone giuridiche, delle societŕ e … di cui al D.Lgs. 231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

    33. Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attivitŕ svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

    34. Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 4 Il modello organizzativo deve altresě prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitŕ delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivitŕ in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

    35. Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti

    36. Art. 34 – RSPP/datore di lavoro 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, …. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 č altresě tenuto a frequentare corsi di aggiornamento

    37. Art. 36 - informazione 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

    38. Art. 37 – in-formazione Lavoratori e RLS 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: ? concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; ? rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

    39. Art. 41 - Sorveglianza san. 3. Le visite mediche ……. non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva (dal 1.1.09); b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

    40. Art. 42 - inidoneitŕ mans. Provvedimenti in caso di inidoneitŕ alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, …, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneitŕ alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

    41. Art. 47 - RLS Il RLS č istituito a livello aziendale (RLS) territoriale (RLST) di sito produttivo (RLSdS)

    42. Art. 49 - RLSdS I RLS di sito produttivo sono individuati nei contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di piů aziende o cantieri: a) i porti b) centri intermodali di trasporto c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

    43. Art. 50 - RLS Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve: Copia del DVR Copia del DUVRI Informazioni e documentazione aziendale inerente gli infortuni e le Malattie professionali

    44. Art. 52 – “Fondo” 1. Presso l’INAIL č costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLS, RLST e alla pariteticitŕ. 2. Il fondo di cui al comma 1 č finanziato: da un contributo delle aziende (senza RLS), in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente …..

    45. Art. 52 – “SOSTEGNO ATTIVITA’ RLST” Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale redige una relazione annuale sulla attivitŕ svolta, da inviare al Fondo.

    46. Formazione RLS Durata iniziale: 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici aziendali e misure di prevenzione e protezione Aggiornamento periodico:

    47. Formazione RLST minimo 62 ore entro tre mesi dalla designazione 8 ore di aggiornamento periodico

    48. Art.51- Organismi Paritetici Nuove funzioni:

    49. SANZIONI Vengono riviste in base alla legge delega: Solo Arresto per l’omesso DVR Ma il Giudice puň applicare la pena dell’ammenda da 8.000 a 24.000 Euro se sono eliminate tutte le irregolaritŕ prima della chiusura del dibattimento

    50. SANZIONI Solo ARRESTO per l’omessa redazione del DVR ma solo in particolari aziende e solo se la violazione abbia un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro o commesso da soggetto giŕ condannato in via definitiva per violazione delle norme sulla prevenzione infortuni (il reato si estingue decorsi 3 anni…)

    51. SANZIONI 1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, lettere q) e z) prima parte; b) che non provvede alla nomina del R.S.P.P ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

    52. SANZIONI 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione č commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attivitŕ che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivitŕ di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attivitŕ disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piů imprese e la cui entitŕ presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

    53. SANZIONI Articolo 56 - Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attivitŕ alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

    54. SANZIONI 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione č commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attivitŕ che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivitŕ di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attivitŕ disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piů imprese e la cui entitŕ presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

    55. LE OMBRE Il D.Lgs.81/08 presenta qualche ombra… Decreti di rinvio (es. Campo applicazione, definizione rischi stress-lavoro,..) Indicate importanti novitŕ, poi non riprese (es. “Responsabilitŕ sociale imprese, Formazione dirigenti,…) Controllo Sicurezza in Sanitŕ (ora ULSS controllore/controllato)

    56. LE OMBRE Annullato obbligo invio nomina RSPP Alcune sanzioni poco “deterrenti” o ridotte in “zona Cesarini” del tutto comprensibile per la necessitŕ di chiudere il provvedimento, vista l’opposizione forte delle Associazioni imprenditoriali

    57. L’attuazione … Il provvedimento č in vigore dal 15 maggio 2008, ma per le disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett.a) e 28, le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi … comprese le relative disposizioni sanzionatorie entrerŕ definitivamente in vigore il 29 luglio 2008…

    58. L’attuazione … Dobbiamo quindi impegnarci a conoscere e attuare il D.Lgs.81/08 fin da subito: Questa prima assemblea unitaria Corsi di Formazione (Segretari e Funzionari di categoria, RLS, RSU)

    59. LA NOSTRA ATTIVITA’ A BREVE E MEDIO TERMINE Confronti (SPISAL, INAIL, ISPETT. LAVORO, ecc.) Contrattazione con ASS.DATORIALI ed AZIENDE :

More Related