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Alla ricerca della verità ordinamentale verso la Polizia Penitenziaria: le tappe

Gli attori della conoscenza: la Polizia Penitenziaria dr. Ezio GIACALONE – Commissario Capo della Polizia Penitenziaria. Alla ricerca della verità ordinamentale verso la Polizia Penitenziaria: le tappe. 1931 Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena RD 787 del 1931

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Alla ricerca della verità ordinamentale verso la Polizia Penitenziaria: le tappe

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  1. Gli attori della conoscenza: la Polizia Penitenziariadr. Ezio GIACALONE – Commissario Capo della Polizia Penitenziaria

  2. Alla ricerca della verità ordinamentaleverso la Polizia Penitenziaria: le tappe • 1931 Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena RD 787 del 1931 • 1937 Regolamento del Corpo Agenti di Custodia R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584 Corpo “militarmente organizzato” • 1945 Decreto Luogotenenziale del Guardasigilli Togliatti inserimento del Corpo Agenti di custodia - a pieno titolo – nelle Forze Armate dello Stato > RDM, c.p.m.p, uso legittimo armi, etc. etc. • 1975 OP - Ordinamento Penitenziario LEGGE N. 354/75 • 1990 Riforma del Corpo e dell‘ Amministrazione LEGGE N. 395/90 - scioglimento Corpo militare Agenti Custodia: nasce il CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Corpo di Polizia dello Stato a ordinamento civile • - e' soppressa la Direzione Generale Istituti Prevenzione e Pena • nasce il DAP - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

  3. FINO AL 1999: resta in vigore il Regolamento militare del Corpo degli Agenti di Custodia, innestato e adattato nella prassi, in virtu' • di specifiche e isolate previsioni normative , di cui alla legge 395/90 e D.Lgs. 443/92 • di quanto affermato nelle numerose Circolari successive alla riforma Si registrano numerosi problemi pratici e teorici su cui ci si arrovella (ad es. uso legittimo delle armi ex art 169 Reg. AA di C), rimangono consuetudini e precipitati storici (ad es. registri) • entra finalmente in vigore il DPR. n. 82 /99 Fonte di pari rango a Reg. Es. 1976/2000 “REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA” Ben 24 anni dopo l'entrata in vigore dell‘Ordinamento Penitenziario Dopo circa 10 anni dalla Riforma del Corpo e dell’Amministrazione

  4. Alla ricerca della verità ordinamentale: il Regolamento di Servizio degli Agenti di Custodia 1937il Regolamento di Servizio della Polizia Penitenziaria - DPR n. 82/99  Il Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria nasce solo nel 1999 e cioè • ben 24 anni dopo l‘Ordinamento Penitenziario • quasi 10 anni dopo la riforma dell'amministrazione e la smilitarizzazione del Corpo ! • riforma nata peraltro ben 15 anni dopo l’Ordinamento Penitenziario l. n. 354/ 1975 Andiamo a vedere cosa diceva il Regolamento degli Agenti di Custodia del 1937 Il Regolamento del 1937 era così retrogrado ed arretrato come si dice ? RAPPORTI CON I DETENUTI Art. 64. Norme generali di condotta.       Gli agenti, nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina e l'adempimento degli obblighi inerenti alla pena, debbono aver presente che i mezzi di coazione nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire ed a riadattare il condannato alla vita sociale. Contegno dignitoso, fermo e cortese, spirito di giustizia nel trattamento dei singoli, costante preoccupazione dei bisogni morali e materiali dei detenuti sono le modalità che assicurano il successo dell'opera degli agenti.

  5. SEGUE - IL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA: Per quanto concerne gli aspetti del trattamento penitenziario previsti Agenti “Capi d'arte”: a loro è demandata addirittura la gestione diretta e in via esclusiva (sino al 1975) di uno degli elementi fondamentali del trattamento: il lavoro Art. 142. Agenti capi d'arte e sottocapi d'arte.   Gli agenti che siano in possesso della necessaria capacità ed attitudine possono essere adibiti al servizio delle lavorazioni in qualità di capi d'arte e sottocapi d'arte. Sono preferiti gli agenti in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di un'arte o mestiere, rilasciato da una scuola industriale del Regno. Il Ministero può scegliere, fra gli agenti che posseggono la necessaria attitudine e pratica, un certo numero di essi per destinarli a frequentare corsi di perfezionamento presso le scuole industriali suddette, allo scopo di conseguire il certificato di abilitazione.

  6. ART. 143. DOVERI DEI CAPI D'ARTE E DEI SOTTOCAPI D'ARTE. Gli agenti capi d'arte hanno i seguenti speciali doveri: • ricevono in consegna le macchine, gli strumenti e gli utensili della lavorazione, e ne sorvegliano il normale uso e la regolare conservazione; • ritirano dal funzionario incaricato le materie da lavoro, dandone ricevuta nell'apposito registro, e distribuiscono ai lavoranti quelle occorrenti per la confezione dei manufatti; • rispondono della regolare confezione dei manufatti; • impediscono che nessun lavoro sia eseguito senza regolare ordine scritto rilasciato dalla direzione; • prendono nota a tergo degli ordini di lavoro delle materie impiegate e della mercede spettante al detenuto; • controllano, ad ogni cessazione dal lavoro, con lo eventuale ausilio delle guardie addette alla sorveglianza dei lavoranti, l'esistenza degli strumenti ed utensili indicati al n. 1, facendoseli riconsegnare dai lavoranti stessi prima di lasciare il posto di lavoro e conservandoli in appositi locali od armadi le cui chiavi devono essere da loro tenute; • istruiscono e dirigono i lavoranti, vegliano che questi osservino le norme del mestiere, che non sciupino materiali e che attendano al lavoro con diligenza; • provvedono, insieme agli agenti addetti alla sorveglianza, che dai lavoranti siano rispettate le norme disciplinari e curati l'ordine e la pulizia del laboratorio.

  7. ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Il Corpo di Polizia Penitenziaria è stato istituito dalla Legge 395 del 1990. Dipende dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

  8. La Legge di riforma n. 395/90 Il PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA RIFORMA di cui alla legge n. 395/90, con particolare riferimento alla Polizia Penitenziaria, e' la NECESSITA' DI RAGGIUNGERE : • 1) L'ASSOLUTA UNITA' FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CORPO (ora di POLIZIA PENITENZIARIA) CON L‘AMMINISTRAZIONE (ora DAP): • non esiste piu' la figura del Comandante Generale del Corpo degli Agenti di Custodia • non esiste piu' l’Ufficio del personale militare del Corpo degli Agenti di Custodia, separato dall‘Ufficio del personale “civile” dell’Amministrazione, ma viene istituito un unico Ufficio Centrale del Personale • non esistono piu' i Comandi Regionali del Corpo degli Agenti di Custodia • non esistono piu' le Scuole militari del Corpo, ed i relativi Battaglioni allievi, ma vengono istituite le Scuole di tutto il personale dell’Amministrazione (ma vedi sul punto art. L. 395/90) • non esistono piu' gli Ufficiali del Corpo (transitano ad altri Corpi di polizia o vanno in un ruolo a esaurimento, ma vedi vigente art. 67 OP) ma i funzionari direttivi dell'amministrazione (non incardinati nella Polizia Penitenziaria ma appartenenti alla carriera dei direttori di istituto) vengono equiparati - a livello giuridico ed economico - ai Commissari della Polizia di Stato (c.d. art. 40)

  9. 2) la MASSIMA UNITA' DI INTENTI POSSIBILE TRA TUTTO IL PERSONALE (cioe' tra e con i diversi attori) dell‘Amministrazione Penitenziaria, grazie: • alla democratizzazione dell'amministrazione e - al contempo - al tentativo di superare la rigidita', quando non la vera e propria segregazione, derivante dallo status militare; • al superamento della cultura dell’adempimento formale; • ad un organizzazione omogenea, elastica ed analoga per tutto il personale (creazione AREE negli Istituti e nei CSSA), finalizzata all’efficienza ed efficacia agire amministrativo (L. 241/90 coeva); • alla necessità di un confronto operativo - formale e informale - continuo tra tutti gli attori penitenziari (organizzazione per equipe / team / staff / gruppi di lavoro/ unità operative) • alla libera sindacalizzazione di tutto il personale ed al contributo e coinvolgimento positivo dei Sindacati all’intera organizzazione penitenziaria; • alla acquisizione di un modus operandi comune tra tutto il personale dell'amministrazione

  10. LEGGE N. 395 del 1990 • DA’ L’AVVIO ALLA C.D. RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA • SCIOGLIE IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ed ELIMINA IL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE • ISTITUISCE IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA • ELIMINA LA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA • ISTITUISCE IL DAP – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

  11. ART. 1 LEGGE N. 395 del 1990 ISTITUZIONE delCORPO di POLIZIA PENITENZIARIA • 1. E' istituito il Corpo di Polizia Penitenziaria. • 2. Il Corpo di Polizia Penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali. • 3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia. • 4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

  12. Art. 16 LEGGE N. 121 del 1981 - FORZE DI POLIZIA Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Statosono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: • l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; • il Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative di vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica il Corpo di Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

  13. ART. 2 LEGGE N. 395 del 1990 Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione ruolo delle vigilatrici penitenziarie • Il Corpo degli agenti di custodia e' disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie e' soppresso. • Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e in base alle norme di Inquadramento indicate nella presente legge.

  14. ART. 7 LEGGE N. 395 del 1990 BANDIERE E BENI DEL CORPO, ARMAMENTO, UNIFORMI • Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell‘Interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria. • Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di Polizia Penitenziaria. • I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. • Il Ministro della Giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.

  15. Art. 3 LEGGE N. 395 del 1990 ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA • Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: • centri di reclutamento; • scuole ed istituti di istruzione; • magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. • Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. • Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

  16. ART. 5 LEGGE N. 395 del 1990COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA • Il Corpo di Polizia Penitenziaria espleta tutti i compiti • conferitigli dalla presente legge, • dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354 (OP – Ordinamento Penitenziario), • dal Regolamento DPR 431 del 1976 (REG. ES.) e loro successive modificazioni (DPR 230/2000) • nonche' dalle altre leggi e regolamenti.

  17. ART. 5 co. 2 LEGGE N. 395 del 1990 COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA Il Corpo di Polizia Penitenziaria • attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; • garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; • partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; • espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura

  18. ART. 5 LEGGE N. 395 del 1990COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIASERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICASERVIZIO DI PUBBLICO SOCCORSO Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 121 del 1981, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria [agenti e sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza] non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

  19. ART. 6 LEGGE N. 395 del 1990PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA • Il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. 2. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezionideve essere dello stesso sessodei detenuti o internati ivi ristretti. art. 4 D.Lgs. n. 449 del 1992 La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni: g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione

  20. ART. 6 LEGGE N. 395 del 1990PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico: • ruolo degli ispettori; • ruolo dei sovrintendenti; • ruolo degli agenti e degli assistenti Artt. 5 e 20 D.Lgs. N. 146/2000 – COMMISSARI e DIRIGENTI Istituiti 2 RUOLI APICALI del Corpo (c.d. FUNZIONARI ) sovraordinati gerarchicamente ai ruoli sopra indicati: • RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO e DIRIGENTI • RUOLO DIRETTIVO SPECIALE

  21. IL RAPPORTO GERARCHICO La dottrina militare definisce così la gerarchia: • il rapporto che collega (organi e) persone • appartenenti ad una medesima istituzione • in una struttura piramidale, • nella quale agli organi superiori, partendo dal vertice verso la base, spetta una potestà di comando • nei confronti degli organi inferiori, tenuti all'obbedienza POTERE – DOVERE – RESPONSABILITA’

  22. ART. 9 LEGGE N. 395 del 1990DOVERI DI SUBORDINAZIONE Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: • del Ministro della Giustizia • dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; • del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; • del Direttore dell‘Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; • del Provveditore Regionale; • del Direttore dell'istituto, ufficio, servizio o scuola; • dei superiori gerarchici.

  23. ART. 10 LEGGE N. 395 del 1990ORDINE GERARCHICO E RAPPORTI FUNZIONALI • L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. • Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, + non eccedenti i compiti di istituto + non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti • L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. • L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori. • Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

  24. NORME PENALI SPECIALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA(art.20 L.395/90 richiama gli artt. 71-72-73-74-75-76-77-78-79 della L.121/81) Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è soggetto alla giurisdizione penale ordinaria e alle seguenti norme penali speciali: ABBANDONO DEL POSTO DI SERVIZIO RIVOLTA ASSOCIAZIONE AL FINE DI COMMETTERE IL DELITTO DI RIVOLTA MOVIMENTO NON AUTORIZZATO DI REPARTO MANIFESTAZIONI COLLETTIVE CON MEZZI OD ARMI DELLA POLIZIA ALTERAZIONE DI ARMI O MUNIZIONI,PORTO DI ARMI NON IN DOTAZIONE ARBITRARIA UTILIZZAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE

  25. COMPITI ISTITUZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIAART. 5 L. 395/1990 Assicura l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; Garantisce l’ordine all’interno degli istituti penitenziari e ne tutela la sicurezza; Partecipa alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; Espleta il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati Il Corpo di polizia penitenziaria svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti d’istituto

  26. UFFICIALI ED AGENTI DIPOLIZIA GIUDIZIARIAART.57 C.P.P. • L’art. 57 del c.p.p. attribuisce al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria la qualifica di UFFICIALI o AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA • Finalmente, la Circolare DAP 82250 del 5.3. 2008 disciplina e coordina le attività svolte dalla Polizia Penitenziaria in qualità di organo di polizia amministrativa con le attività svolte come organo /servizio di polizia giudiziaria • Vengono così chiariti i rapporti tra sicurezza penitenziaria e attività di PG ed i rapporti tra la Polizia Penitenziaria e le competenze normative poste in capo – rispettivamente - al Direttore di Istituto ed all’Autorità Giudiziaria

  27. FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIAART. 55 c. p. p. La POLIZIA GIUDIZIARIA: prende notizia dei reati (vedasi art. Reg. Es.) impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori ricerca gli autori dei reati assicura le fonti di prova svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Polizia Penitenziaria: accesso allo SDI del Ministero dell’Interno – Dipartimento di PS (provvedimenti, COPE, CNR, etc.) come strumento di conoscenza del detenuto

  28. Attività di polizia giudiziaria in ambito penitenziarioFATTO – EVENTO CRITICO - REATO Profili di ordine e sicurezza penitenziaria Profili di polizia giudiziaria ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA: CRISTALLIZZARE LA SCENA DEL CRIMINE FOTOGRAFIE SIT RELAZIONI DI SERVIZIO / ANNOTAZIONI DI PG INFORMATIVA COMPLETA DI REATO AL PM E PER CONOSCENZA AL DIRETTORE ATTIVITA’ DELEGATA DA PARTE DEL PM INFORMARE DIRETTORE ATTIVARSI DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA PENITENZIARIA - PROFILI DISCIPLINARI - GRANDE GRANDISSIMA SORVEGLIANZA • ISOLAMENTO • VISITA MEDICA OPERARE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA PENITENZIARIA: POLIZIA PENITENZIARIA DIRETTORE CONSIGLIO DI DISCIPLINA RICHIESTA TRASFERIMENTO PER ORDINE E SICUREZZA

  29. AGENTI e s.UFFICIALIdi PUBBLICA SICUREZZAArt. 16 della Legge 121 del 01.04.1981 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) Il Corpo di Polizia Penitenziaria concorre con le altre forze di polizia nell’espletamento di servizi di ordine, sicurezza pubblica e di pubblico soccorso

  30. POLIZIA STRADALEart.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992 Il Corpo di Polizia Penitenziaria espleta i servizi di polizia stradale in relazione ai compiti d’istituto

  31. Art. 14 L. 395/90 Ruolo Agenti/Assistenti Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento;

  32. Art. 14 L. 395/90 Ruolo Sovrintendenti al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste per gli agenti/assistenti, ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche'funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde

  33. Art. 14 L. 395/90 Ruolo Ispettori al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431

  34. D.Lgs. 146/2000 Funzioni personale direttivo e dirigente Polizia Penitenziaria Il predetto personale, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di Comandante di Reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di Responsabile dell‘Area Sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio traduzioni e piantonamenti

  35. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO PER AREE La CIRCOLARE DAP n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 (avente ad oggetto “Istituti penitenziari e centri di servizio sociale. Costituzione e funzionamento delle Aree”) ed il successivo d.lgs. n. 444 del 1992 hanno organizzato le principali articolazioni periferiche dell’Amministrazione Penitenziaria (Istituti e CSSA oggi UEPE) secondo il principio delle aree. Questo tipo di organizzazione riconosce ed incoraggia, insieme, l’unità dell’Amministrazione e la molteplicità delle varie professionalità che compongono questa unità, in essa riconoscendosi ed arricchendola. L’unità che lega tra loro le aree nel comune mandato istituzionale dell’istituto impone però sinergia, convergenza e coordinamento tra tutte le diverse e molteplici professionalità presenti, pur nel riconoscimento e nella valorizzazione della specificità, della ricchezza e del contributo particolare di ciascuna, in uno spirito di collaborazione, comprensione e rispetto reciproci.

  36. ART. 4 REG.ES. Alle attività di trattamento svolte negli istituti […] partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione […;a tal fine…] i direttori degli istituti indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

  37. Il DIRETTORE DIRIGE L’ISTITUTO Dirige, coordina e supervisiona tutte le aree dell’istituto – coordinando gli interventi delle diverse figure professionali per il raggiungimento unitario ed armonico delle finalità previste dalle norme vigenti – e rappresenta l’unità dell’istituto. OGNI AREA È DIRETTA DA UN FUNZIONARIO dotato della professionalità richiesta, cui compete di assumere tutti i provvedimenti e le iniziative volte a garantire la migliore funzionalità ed efficienza operativa dell’area e la sua piena corrispondenza alla normativa, agli obiettivi ed alle finalità istituzionali di competenza, nonché alle disposizioni impartite dall’Amministrazione. Il CAPO AREA esercita dunque la sua autonomia tecnico – professionale svolgendo attività non solo di supervisione, controllo e verifica, ma anche di coordinamento, stimolo e valorizzazione di tutto il personale che svolge servizio nell’area di sua competenza; intrattiene inoltre continui rapporti con le altre aree nonché col Direttore per mantenete l’omogeneità di indirizzo e attività dell’Istituto

  38. AREA DELLA SICUREZZA L’Area della Sicurezza coincide quasi totalmente con il Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria l’Area Sicurezza, diretta dal Comandante del Reparto, racchiude in sé tutto il personale del Corpo in servizio presso l’Istituto addetto ai compiti istituzionali. Alla Direzione dell’Area della sicurezza ed al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria di ogni Istituto è preposto un funzionario appartenente ai ruoli direttivi (commissari) del Corpo che organizza e dirige l’Area Sicurezza, il Reparto di PP e le Unità Operative che lo compongono con l’autonomia riconosciutagli dalla vigente normativa (art. 31, reg. serv. PP; artt. 6 e 21, d.lgs. n. 146 del 2000; d.m. 28 gennaio del 2004) A tal fine, il Funzionario Comandante dirige e coordina tutta l’azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale di Polizia Penitenziaria dei restanti ruoli, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento dei detenuti

  39. LA SPECIFICITA’ DELLA POLIZIA PENITENZIARIALA SPECIFICITA’ DELL’ AREA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA La Polizia Penitenziaria non è però un attore come gli altri, è un attore particolare e diverso dagli altri per: • status e funzioni OBBLIGHI DI REPERIBILITA’ / RESIDENZA / OBBEDIENZA / DIVIETO DI SCIOPERO • organizzazione • diritti e doveri GERARCHIA Non solo: la Polizia Penitenziaria - ne più e nè meno come gli Agenti di Custodia – e' un Corpo di polizia dello Stato (Legge n. 121 del 1981) L'idea di Corpo rimanda immediatamente a diversi concetti, che esplicitiamo di seguito: 1) innanzitutto un Corpo, secondo una nozione soddisfacente per i nostri fini ricavata dal diritto amministrativo, e‘ una unita' [militare] organizzata che svolge - nell'ambito di una forza armata - un complesso di compiti in modo coordinato e riconducibili alla mission della Forza Armata di appartenenza (si pensi alle specialità dell‘Esercito: Corpo degli Alpini, Corpo dei Bersaglieri)

  40. Il Corpo - in questo caso di polizia, cioè un Corpo armato dello Stato italiano - e' quindi un'entità omogenea ed organizzata: • con uno o più fini istituzionali (c.d compiti di istituto) stabiliti da specifiche Leggi • con una gerarchia più o meno rigida • con una determinata organizzazione logistica • con un capo e uno staff "stato maggiore" • che ha un suo spirito di corpo: l’idea cioè che c‘è un insieme di valori + condivisi tra tutti gli appartenenti - che distingue gli appartenenti dai non appartenenti Quindi tutte le caratteristiche sopra descritte rinviano a due idee di fondo: • + coesione interna: a livello estetico ed etico: • codici di valori, linguaggio e comportamento condivisi • gerarchia, stemma, motto, saluto, uniforme, cerimoniale, • qualifica/grado/funzioni, diritti e doveri derivanti da uno status particolare • linguaggio operativo e gergo comune

  41. Ciò rileva però – allo stesso tempo ed in misura direttamente proporzionale alla presenza dei fattori di “rinforzo dell’appartenenza al Corpo” anche in negativo, cioè a livello di distinzione e differenziazione nei confronti degli altri soggetti, operatori e non Vedasi sul punto: Goffmann “Asylums” lo staff separato dagli altri, l'uniforme, le insegne di qualifica, i linguaggi diversi * * * La scelta operata dal legislatore con la riforma del 1990, contrariamente alla scelta operata dal legislatore del 1981 - legge n. 121/81 – e' stata quella di mantenere un Corpo (Polizia Penitenziaria) separato giuridicamente – e in una certa parte anche organizzativamente – dall’Amministrazione Penitenziaria: • rapporto di lavoro diverso dagli altri operatori penitenziari (Comparto Sicurezza), c.d. di Diritto Pubblico • Status speciale (c.d. specificità): gerarchia, disciplina particolare, ruoli del personale separati tra loro, distinzione degli operatori per sesso, divieto di sciopero, reati propri, etc. etc.

  42. La specificità dell’Area Sicurezza Rapporto stretto e simbiotico Direttore – Comandante Vincolo gerarchico che lega Direttore al personale dell’Area Sicurezza Qualifiche diverse e coesistenti del personale del Corpo: operatore penitenziario e agt/uff di PG Autonomia del Comandante: • relativa: Tecnico professionale (Regolamento di Servizio e DM 2004): possibilità di emanare Ordini di Servizio • Responsabile SDI e polizia giudiziaria

  43. Alla ricerca della verita'ordinamentalegli ATTORI e la CONOSCENZACHI, CON CHI, COME E QUANDO CHI LA POLIZIA PENITENZIARIA È SICURAMENTE UN ATTORE DELLA CONOSCENZAper la Legge di riforma n. 395 del 1990, art. rientrano • a pieno titolo ed in modo ufficiale e formale – tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria la partecipazione del personale alle attività di trattamento la Polizia Penitenziaria partecipa • cioè è parte attiva, attore in primo piano, assieme agli altri – alle attività relative al trattamento penitenziario di cui alla vigente normativa

  44. CON CHI E COME AVVIENE LA CONOSCENZA DELLA PERSONA DETENUTA DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA ? "anche nell'ambito dei GRUPPI DI LAVORO" cioè: sia come operatori di PP sia assieme ad altri operatori AFFERMAZIONE IMPORTANTISSIMA NON SOLO A LIVELLO STORICO-NORMATIVO • perché SANCISCE LA FINE DELLA RIGIDA SEPARAZIONE PROFESSIONALE TRA PERSONALE DEL CORPO E RESTANTE PERSONALE “civile” dell’AMMINISTRAZIONE • perché è - molto probabilmente - la prima volta che in Italia l’ordinamento giuridico (legge) prevede esplicitamente il concetto di “Gruppo di lavoro" (vedasi concetto di “Conferenza di servizio” L. 241 del 1990)

  45. MA ANCHE A LIVELLO SOGGETTIVO – ORGANIZZATIVO cioe' a livello di attori che operano nell’ambito penitenziario perché afferma a chiare lettere che la "procedura di conoscenza del condannato", elemento necessario ed imprescindibile per iniziare qualsiasi discorso anche latamente trattamentale, non e' il monopolio di un'unica figura professionale (ad es. educatore o esperto ex art. 80 op) ma è anchecompito principale della Polizia Penitenziaria, cioè rientra tra i compiti per i quali il Corpo è stato istituito (questo significa compito istituzionale), e - al contempo - afferma pure che è un compito che - intrinsecamente - non può nemmeno essere svolto in solitudine dagli operatori del Corpo (cfr. richiamo ai gruppi di lavoro)

  46. AFFERMAZIONE QUINDI FONDAMENTALE A LIVELLO DI METODO DI LAVORO CHE LA POLIZIA PENITENZIARIA DEVE NECESSARIAMENTE ADOTTARE • cioe': l'osservazione del detenuto, ed il relativo e conseguente trattamento penitenziario individualizzato, costituiscono una procedura che e' necessariamente collettiva e multi-professionale, cioe' effettuata nel corso del tempo – congiuntamente e individualmente - da diversi operatori penitenziari con diverse professionalita' • tali attori si confrontano tra loro in diversi momenti informali e formali: equipe, got, equipe di accoglienza, procedimento disciplinare, udienza coi ristretti, colloqui vari, eventi critici, iniziative trattamentali, etc. etc. • con assiduita' e continuita' nel corso del tempo • in modo sistematico e co-ordinato • trovando necessariamente una sintesi (vedasi Circolare DAP – DGDT 2003)

  47. Sicurezza e Trattamento Art. 2 Sicurezza e rispetto delle regole • L’ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza, che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell’istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. • Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti

  48. IL “NUOVO” REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - DPR N. 82/99 Il Regolamento di Servizio e la conoscenza del detenuto Prima di tutto: che partizione ha il Regolamento ? • gerarchia e doveri di subordinazione in primo piano • altri doveri generali e speciali di comportamento, in servizio e fuori servizio del personale del Corpo • organizzazione del Reparto di Polizia Penitenziaria e delle Unità Operative, funzioni del Comandante e del Direttore • elenco analitico dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria e loro descrizione specifica: tra questi servizi non è però assolutamente menzionato, e quindi non e' disciplinato, il compito istituzionale della partecipazione alle attività di trattamento compito fondamentale perche' rinvia ai motivi ed alle funzioni per cui e' stato istituito il Corpo di Polizia Penitenziaria - della partecipazione al trattamento • da dove ricavo quindi la regolamentazione di tale servizio fondamentale ? • da dove ricavo le modalità concrete ai quali gli appartenenti al Corpo devono attenersi nel loro quotidiano operare ?

  49. Art. 15 Reg. Serv. PP Doveri di comportamento • Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto al rispetto e alla lealta' di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei dipendenti. • Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialita' e nel rispetto della dignita' della persona. • Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio.

  50. Art. 24 Reg. Serv. PP Doveri generali nell'espletamento del servizio. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonche' dalle altre disposizioni ad esso importante. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignita' dei detenuti: • vigilare affinche' le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti; • custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinche' siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonche' all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare; • eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati; • vigilare affinche' i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica; • perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonche' di propria iniziativa, ove necessario;

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