60 likes | 182 Views
Università degli Studi della Calabria. Corso di Diritto Privato. Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale Aspetti generali. AUTONOMIA PRIVATA = potere riconosciuto o concesso dall’ordinamento statale di un individuo (o ad un gruppo) di autoregolare i “propri” interessi.
E N D
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale Aspetti generali
AUTONOMIA PRIVATA = potere riconosciuto o concesso dall’ordinamento statale di un individuo (o ad un gruppo) di autoregolare i “propri” interessi presupposto: « ognuno è il miglior giudice dei propri interessi» VOLONTARISTICA l’atto di autonomia è vincolante in quanto espressione della volontà del soggetto Maggiore tutela del soggetto che manifesta la volontà Corrispondenza tra effetti voluti ed effetti giuridici TEORIA PRECETTIVA O NORMATIVA l’atto di autonomia è vincolante per ciò che il dichiarante ha manifestato all’esterno Maggiore tutela del destinatario dell’atto Corrispondenza tra effetti dichiarati ed effetti giuridici
ATTO ATTIVITA’ FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELL’AUTONOMIA PRIVATA Art.2 Art.41 GIUDIZIO DI LICEITA’ E GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA «LA VALUTAZIONE DELL’ATTO DI AUTONOMIA E’ POSITIVA SOLTANTO QUALORA L’ATTO CONCRETO RISPONDA AD UNA FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE»
DOGMA DELL’AUTONOMIA PRIVATA libertà di negoziare, di scegliere il contraente, di determinare il contenuto del contratto o dell’atto, di scegliere (talvolta) la forma dell’atto I CC.DD. LIMITI ALL’AUTONOMIA PRIVATA obblighi legali a contrarre (art. 2597 c.c.) inserzione automatica di clausole nel contratto (art. 1339 c.c.) integrazione del contratto mediante norme, usi ed equità (art. 1374 c.c.) esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) (posti a tutela dei contraenti più deboli) non sono più esterni ed eccezionali
ATTO DI AUTONOMIA ATTO DI INIZIATIVA Attività di impulso di un atto o di un insieme di atti L’unica libertà del soggetto è quella di dar vita alla fattispecie, ma la disciplina è stabilita dall’eteronomia, non dall’autonomia AUTONOMIA PRIVATA «ASSISTITA» Associazioni professionali e sindacali assistono le parti integrano la “capacità del soggetto” partecipando alla fase della determinazione dei contenuti e delle modalità o autorizzando preventivamente la stipula dell’accordo
FORMA DEI NEGOZI . . . (e formalismo degli interpreti) INDEROGABILI Tali norme avrebbero un contenuto imperativo; la loro violazione comporterebbe la nullità del negozio (o la sua inesistenza) PRETESA NATURA DELLE NORME STATUENTI UNA FORMA LEGALE: ECCEZIONALI Costituirebbero una eccezione al principio della “libertà delle forme” Divieto di interpretazione analogica (Art. 14 disp. prel. c.c.) “RINASCITA DEL FORMALISMO” = non «nostalgico ritorno al passato», ma «insopprimibile tecnica al servizio di esigenze attuali»