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LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25 lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla : □ valutazione dei rischi
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dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25 lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla: □ valutazione dei rischi □ programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria □ predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, □ attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) □ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro □ attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale lett.m.Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratorii cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu D.Lgs. 81/08 Titolo I Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL’ETÀ, ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu Gruppi particolari di lavoratori Lavoratrici in stato di gravidanza Differenze di genere Differenze di età Differente provenienza geografica Lavoratori “ipersuscettibili” Lavoratori “patologici” Lavoratori “disabili” (L. 68/99)
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu Medico Competente e DVR: documentazione 1. Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico 2. Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali 3. Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico 4. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che riporta “i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata” 5. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 6. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR 7. NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO □ Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria □ La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente □ La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 “rischi fisici”e 230 “agenti chimici” D.Lgs 81/08)
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu 2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO □Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale □ Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. □ L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA □ Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitariacui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti □ Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe agli Rls □ Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria □ Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO □ Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi □ L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deveessere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu Sopralluogo degli ambienti di lavoro Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni già acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali. Durante il sopralluogo il MC verifica le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali, analizza il ciclo produttivo, verifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, dialoga con i lavoratori, il RLS, il RSPP e spesso anche con il DDL.
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu Sopralluogo degli ambienti di lavoro Per quanto la norma non lo specifichi, del sopralluogo è opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano: - data, - ambito e motivo del sopralluogo, - presenti al sopralluogo, - eventuali osservazioni ed emergenze, - azioni da intraprendere, - responsabili delle azioni - tempi di attuazione..
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 5. SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: □ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) □ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. □ Il m.c. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specificie tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu D.Lgs. 81/08 Titolo I – Capo I Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SCOPO Sorveglianza Sanitaria valutare l’idoneità specifica al lavoro scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce); prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria); valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro; rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute; La SORVEGLIANZA SANITARIA, dunque, essendo l’unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione: I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la Sorveglianza Sanitaria , la periodicità della visita medica, gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità. Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischiredatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008) si ritiene che il MC possa inserire, in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato, anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati: • effetti avversi/organi bersaglio • accertamenti mirati di primo livello • altri eventuali accertamenti di secondo livello • eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida) • periodicità suggerite(in rapporto alle fasce di intensità di esposizione)
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu Esempio SORVEGLIANZA SANITARIA Movimentazione Manuale Carichi/Pazienti Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste attività in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro, che nel complesso dell’attività lavorativa. Si concorda di considerare occasionale: per le attività di MMC: operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attività svolta alcune volte nell’arco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi occasionale) per le attività di MMP: si considerano attività occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia <= a 1 mobilizzazione/turno
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA Movimentazione Manuale Carichi 1. Apparato locomotore, specie rachide LS; 2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato Effetti avversi/organi bersaglio 1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]; 2. ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato Accertamenti mirati di primo livello Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi) Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista; visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo - D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d; -Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94, Documento n. 14 , 1996 -Linee guida SIMLII vol. 10, 2004 Eventuali riferimenti (leggi, linee guida) Se Indice Sintetico di Rischio NIOSH: >1: biennale >0.75: almeno quadriennale Periodicità suggerite in rapporto alle fasce di intensità di esposizione
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA Movimentazione Manuale Pazienti Effetti avversi/organi bersaglio 1. Apparato locomotore, specie rachide LS; 1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]; Accertamenti mirati di primo livello Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi) Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista; - D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d; -Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94, Documento n. 14 , 1996 -Linee guida SIMLII vol. 23, 2008 Eventuali riferimenti (leggi, linee guida) se Indice MAPO: >5: biennale; compreso fra 1.5 e 5: almeno quadriennale Periodicità suggerite in rapporto alle fasce di intensità di esposizione
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu La sorveglianza sanitaria comprende: □ visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; □ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione speci f i c a □visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal m. c. correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu La sorveglianza sanitaria comprende: □ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; □ visita medica preventiva in fase preassuntiva □ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu □ Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08 □ Le visite mediche non possono essere effettuateper accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente □ Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio □ Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu □ Gli esiti della visitadevono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nell’all. 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53) □ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi d'idoneità relativi alla mansione specifica : - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni - inidoneità temporanea - inidoneità permanente □ Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro □ Nei casi di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu 6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA □ Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giornidalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 7. TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALL’ISPESL □ Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu 8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI □ I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente. □In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA:ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE 1. Protocollo Sanitariopresente (di solito) 2. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta “i risultati sanitari anonimi collettivi ” 3. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, eccezioni i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 4. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni 5.Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assente/ carente
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SORVEGLIANZA SANITARIA:ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE 6. Firma del DVR da parte del M.C.talvolta assente 7.Indicazioni del M.C. Sul Primo Soccorsoassenti 8 .Formazione addetti Primo Soccorso da parte del M.C.eccezione 9 .Promozione della salute: interventi del M.C.eccezione 10.Segnalazioni M.P. da parte del M.C.eccezioni
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE è punito: Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’art.25, comma 1, lettere d (a cessazione dell’incarico consegna documentazione sanitaria al d.l.), ed e, primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore). Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dell’art.25, comma 1, lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria), c (istituisce aggiorna e custodisce le cartellesanitarie), g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria, ...ed, a richiesta ai RLS). Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1600 euro per la violazione all’art. 25, comma 1, lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi, e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno).
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dell’art.25 comma 1, lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria), i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria), Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dell’art. 40, comma 1 (entro il primo trimestre dell’anno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41, commi 3 (casi di divieto di visita medica),5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto).
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1600 (art.220) per la violazione degli artt.. 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio). Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 300 a 1200 (art.264) per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo (monitoraggio biologico – agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico – agenti chimici) , 230 (cartelle sanitarie e di rischio – agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogeni/mutageni). Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 200 a 800 euro (art.264) per la violazione dell’art. 243, comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio – cancerogeni/mutageni).