20 likes | 177 Views
TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”. N. 3. Nozioni fondamentali su Impresa e Diritto: “SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO”.
E N D
TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche” N. 3 Nozioni fondamentali su Impresa e Diritto: “SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO”
Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, “Misure urgenti per la crescita del Paese” (cosiddetto Decreto Sviluppo) con l’art 44 istituisce la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. • La Srl a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni. • A differenza della società a responsabilità limitata semplificata non è necessario utilizzare il modello di statuto predisposto dal Ministero della giustizia ma uno statuto ordinario; non gode del taglio dei costi quali onorari notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria. • L’ammontare del capitale sociale, pari ad almeno un euro e inferiore ai 10.000 euro, deve essere interamente sottoscritto e versato alla data di costituzione. Il conferimento può avvenire esclusivamente in denaro e deve essere versato direttamente all'organo amministrativo. • L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve necessariamente contenere: • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; • la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata a capitale ridotto, il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; • l’attività che costituisce l’oggetto sociale; • l’indicazione delle persone a cui è affidata l’amministrazione della società che possono essere una o più persone fisiche anche diverse dai soci; • il luogo e la data di sottoscrizione; • l'ammontare del capitale sociale; • la quota di partecipazione di ciascun socio; • gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; • In conformità alla disciplina esistente in materia societaria, è obbligatorio indicare in tutti gli atti e la corrispondenza della società, nonché nello spazio elettronico ad essa dedicato (sito internet) l'indicazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede societaria e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta. • Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla SRL a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili. Impresa e Diritto, Forme Giuridiche, SOCIETA’ a RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO