220 likes | 408 Views
Piccola guida uil sull’ordinamento delle regioni E degli enti locali. Roma, marzo 2010. Riforma degli Enti Locali e federalismo: da dove partiamo?.
E N D
Piccola guida uil sull’ordinamento delle regioni E degli enti locali Roma, marzo 2010
A partire dagli anni 90 la Pubblica Amministrazione, con l’approvazione della Legge 142 del 1990 per il riordino degli Enti Locali, è stata oggetto, di riforme, che durano ancora oggi. Il processo di riforma del sistema degli Enti Locali si poneva l’obiettivo di razionalizzare erogare servizi più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini.
La legge 142/90 detta i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e ne attribuisce le funzioni; attribuisce a Comuni e Province una autonomia da regolamentare attraverso uno Statuto Comunale; la legge 142/90 valorizza gli istituti di partecipazione popolare attraverso la promozione di varie forme associative; istituisce le Città Metropolitane;
stabilisce forme di consultazione della popolare, anche attraverso l’istituto del Referendum; Determina il diritto di accesso e di informazione del cittadino e di stabilisce che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici. Si introduce inoltre la figura del difensore civico.
In questo contesto si inseriscono: gli accordi di politica dei redditi e di risanamento economico del 1992 e 1993 con i Governi Amato e Ciampi; La riforma elettorale degli Enti Locali con l’elezione diretta di Sindaci e Presidenti di Provincia (1993); La nuova Legge elettorale nazionale (1994); la riforma del sistema pensionistico (riforma Dini del 1995); la riforma elettorale per le Regioni (1995).
Nel 1997 con il Decreto Legislativo 446 e nel 1999 con la legge 133 si procede alla riforma fiscale introducendo con l’autonomia impositiva degli Enti Locali: per le Regioni si introduce l’IRAP e l’Addizionale Regionale IRPEF (tributi questi destinati a finanziare la spesa sanitaria; il Bollo Auto); per le Province si istituisce l’IPT (imposta provinciale di trascrizione); l’Addizionale provinciale sul consumo elettrico; il gettito della RCA; per i Comuni la revisione della disciplina dell’ICI e l’istituzione dell’Addizionale Comunale IRPEF.
A legislazione Costituzionale invariata si inseriscono le Leggi Bassanini del 1998 sul decentramento amministrativo dove molte funzioni in capo allo Stato sono state trasferite a Regioni, Province e Comuni: l’affidamento a Regioni ed Enti Locali delle competenze di collocamento e mercato del lavoro; la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base di piani provinciali (dimensionamento); i trasferimenti alle Province e ai Comuni dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni disabili; la manutenzione, alle Regioni, delle strade statali, ad eccezione delle autostrade; le competenze alle Regioni in materia di invalidi civili.
Nel 1999 con la Legge Costituzionale 1 si riforma la costituzione per quanto attiene le Regioni a Statuto Ordinario: l’elezione diretta del Presidente della Giunta; autonomia statuaria delle Regioni; autonomia regionale per il sistema elettorale; autonomia regionale per la legge di contabilità.
Nel 2001 con la Legge Costituzionale 2 si riforma la costituzione per quanto attiene le Regioni a Statuto Speciale: l’elezione diretta del Presidente della Giunta; autonomia statuaria delle Regioni; autonomia regionale per il sistema elettorale; autonomia regionale per la legge di contabilità.
A legislazione invariata si inseriscono: I processi di liberalizzazione e privatizzazione dei Servizi Pubblici Locali; il nuovo Testo Unico sugli Enti Locali (DLGS 267/2000); la nuova Legge sull’Assistenza e le novità sul ruolo di programmazione di Regioni ed Enti Locali (L.328/2000); la nuova Legge sulla Sanità e le novità sul ruolo di programmazione di Regioni ed Enti Locali (L.229 /1999).
La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, ha determinato sostanziali cambiamenti nell’assetto istituzionale dello Stato, Province, Comuni, con la definizione delle competenze per ogni livello di governo per realizzare un decentramento istituzionale, legislativo, amministrativo e fiscale. Si stabilisce il conferimento di potestà legislative in esclusiva e in concorrenza tra Stato Regioni. Si stabiliscono i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Si introduce il Federalismo Fiscale.
Nel 2005, si colloca, il tentativo di revisione della seconda parte della Costituzione (c.d. devolution) prevedeva: maggiori funzioni alle Regioni in materia di sanità, istruzione e lavoro; il Premierato; Riforma della composizione della Corte Costituzionale; il Senato Federale.
Nel 2006 riforma della Legge elettorale nazionale (il c.d. “Porcellum”); Nel 2007 il Referendum confermativo respinge la riforma Costituzionale; Raccolta di firme per cambiare il sistema elettorale nazionale
Con le Leggi Finanziarie 2007-2008 si rivedono i meccanismi della fiscalità locale, si introduce il Patto per la Salute, si cerca di ridurre i costi della politica: viene modificata l’applicazione dell’Addizionale Comunale IRPEF ; il Patto della Salute per le Regioni con sanzioni per chi sfora la spesa sanitaria; regionalizzazione del gettito dell’IRAP e dell’Addizionale Regionale IRPEF; soppressione delle circoscrizioni per i Comuni sotto i 250.000 abitanti e rivisitazione territoriale delle Comunità Montane.
Con la Legge 126/2008 e la Legge 133/2008 si stabilisce: l’abolizione dell’ICI sulla prima casa; Il blocco degli aumenti delle aliquote delle imposte e delle tasse locali, ad eccezione della Tassa/Tariffa sui rifiuti solidi urbani; la liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali (art. 23 bis Legge 133).
Approvazione del Disegno di Legge Delega per l’attuazione del Federalismo Fiscale: • I principi: • Autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di • governo; • Attribuzione di risorse autonome alle Regioni ed agli Enti Locali • (tributi propri e compartecipazioni) secondo il principio di • territorialità; • Superamento del criterio della spesa storica a favore dei costi • standard; • Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio; • Territorialità dell’imposta; • Divieto di esportazione delle imposte; • Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.
si prevede il passaggio graduale dalla spesa storica ai costi standard; • vengono, in attesa del “Codice delle Autonomie”, definite le funzioni fondamentali ed essenziali di Regioni, Province e Comuni; • vengono declinati i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali per ogni livello di governo; • in via transitoria sono istituite le Città metropolitane; • viene normata la funzione di Roma Capitale d’Italia; • è istituita la Commissione Bicamerale per il parere sui Decreti Attuativi.
Riforma degli Enti Locali e federalismo: dove stiamo andando? Gli scenari certi
emanazione dei Regolamenti sulla liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali; • emanazione dei Decreti attuativi per l’attuazione del Federalismo Fiscale (il primo tra un anno); • approvazione del “Codice delle Autonomie
Riforma degli Enti Locali e federalismo: dove stiamo andando? Gli scenari possibili
Nuova Legge Elettorale; riforma della Costituzione con l’istituzione della Camera delle Autonomie, la forma di Governo; Riforma dei regolamenti Parlamentari; Riforma del sistema delle Conferenze Stato Autonomie Locali.