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Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio Incentivi e detrazioni d’imposta. Dott. Giovanni Carlini Studio Abaco Commercialisti Associati Modena, 30 maggio 2007. Fonti normative. Legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 commi 344-349 Dm Economia e Finanze 19 febbraio 2007
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Riqualificazione energetica del patrimonio edilizioIncentivi e detrazioni d’imposta Dott. Giovanni Carlini Studio Abaco Commercialisti Associati Modena, 30 maggio 2007
Fonti normative • Legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 commi 344-349 • Dm Economia e Finanze 19 febbraio 2007 Agevolazione • detrazione irpef (o ires) del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sostenute entro il 31 dicembre 2007. Attenzione alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Beneficiari La detrazione dall'imposta sul reddito spetta: • alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Dpr 917/1986, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Beneficiari La detrazione dall'imposta sul reddito spetta: • ai contribuenti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Per le società di persone la detrazione viene trasferita in capo ai soci mediante il meccanismo della “trasparenza”. • Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Interventi ammessi e dimensione della detrazione Importo massimo detraibile variabile in funzione del tipo di intervento. • Spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un indice di prestazione energetica primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), della tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 344);
Interventi ammessi e dimensione della detrazione • Spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 345);
Interventi ammessi e dimensione della detrazione • Spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 346);
Interventi ammessi e dimensione della detrazione • Spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 347).
Procedura • Il dm 19 febbraio 2007, prevede una procedura più semplice rispetto alla detrazione per spese di ristrutturazione (che pure è richiamata nel comma 348). Adempimenti: 1) acquisizione asseverazione tecnico abilitato.
Procedura Adempimenti: 2) acquisizione e trasmissione entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, della copia dell'attestato e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it ; in alternativa, la stessa documentazione può essere inviata, entro gli stessi termini e a mezzo raccomandata.
Procedura Adempimenti: 3) effettuare il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del pagamento, il codice fiscale del contribuente nonché il codice fiscale o la partita iva del soggetto a cui il bonifico è destinato. La norma si applica alle persone fisiche e alle società semplici, in quanto per i titolari di reddito di impresa si ritiene che facciano fede i documenti contabili.
Procedura Adempimenti: 4) conservare la documentazione per eventuale richiesta di esibizione da parte dell’amministrazione finanziaria. • La procedura è semplificata rispetto a quella prevista per le ristrutturazioni edilizie (esempio: ai soli fini irpef non vi è richiamo alla distinzione in fattura della parte relativa alla mano d’opera, non sono previste comunicazioni preventive all’agenzia delle entrate e al centro servizi di Pescara). • Le risposte alle domande più frequenti sono consultabili sul sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm
Cumulabilità • Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali per gli stessi interventi (ad esempio nelle ristrutturazioni edilizie).
Modalità di utilizzo della detrazione • La detrazione andrà richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31.12.2007 (anno 2008) ed utilizzata anche nei due esercizi successivi. • Si tratta di detrazione di imposta pertanto, una volta determinato il carico fiscale (rigo rn7 del modello unico) da questo si detrae il terzo dell’importo spettante (55% della spesa sostenuta nel limite dei massimali prima esposti).
Modalità di utilizzo della detrazione • Essendo richiamata la norma sulle ristrutturazioni, si ritiene che la detrazione al massimo possa essere pari all’imposta lorda, non potendo l’importo eccedente essere riportato negli anni futuri o chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. Il rigo rn17 (imposta netta), non può essere inferiore a zero. • Le agevolazioni non riguardano le addizionali regionali e comunali. • Dovranno essere previsti nuovi quadri nel modello Unico specialmente per le dichiarazioni delle società.
IVA – Un problema complesso • Se gli interventi sono qualificabili quali ristrutturazione edilizia o interventi consistenti (lettere C/D/E L. 457/78) l’aliquota è sempre al 10%. • Se gli interventi sono qualificabili quale manutenzione ordinaria o straordinaria (lettere A/B L. 457/78) l’aliquota è ordinaria al 20%.
IVA – Un problema complesso • L’aliquota può essere agevolata al 10% nel 2007 sui fabbricati abitativi se si adottano le prescrizioni previste per le ristrutturazioni edilizie (evidenziazione della mano d’opera in fattura, limite dei beni significativi nella determinazione degli imponibili agevolati). In pratica solo se la mano d’opera è superiore ai beni significativi si applica a tutta la prestazione il 10%. I beni significativi sono individuati in: ascensori, videocitofoni, sanitari, infissi, condizionatori, caldaie e impianti di sicurezza.
IVA – Un problema complesso • Per le cessioni dei singoli beni finiti occorre verificare la natura del bene: infatti possono essere agevolate al 10% le cessioni di beni finiti (infissi e prodotti per gli impianti elettrici, idrici e gas) a condizione che gli stessi siano utilizzati negli interventi di ristrutturazione sopra citati. Le materie prime ed i semilavorati sono sempre soggetti all’aliquota del 20%.