250 likes | 456 Views
I soggetti della prevenzione aziendale nel nuovo quadro legislativo. Modello di prevenzione. La legislazione comunitaria in materia di SSL, introduce prevenzione non più come onere ma come opportunità anche nell’ottica di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
E N D
I soggetti della prevenzione aziendalenel nuovo quadro legislativo
Modello di prevenzione • La legislazione comunitaria in materia di SSL, introduce prevenzione non più come onere ma come opportunità anche nell’ottica di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro • Il quadro normativo nazionale e comunitario relativo a SSL suggerisce un modello di prevenzione “partecipato”. • Ruolo attivo per tutti i soggetti aziendali. • Confronto stabile tra DL e lavoratori.
Come si realizza praticamente Attraverso gli istituti giuridici della INFORMAZIONE FORMAZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVA CONSULTAZIONE
Rapporto datore di lavoro-lavoratore • Nella normativa anni ’50 il lavoratore è un soggetto passivo (il datore di lavoro dispone ed esige l’osservanza delle misure di sicurezza) • Nella normativa nuovo approccio il lavoratore diventa soggetto attivo e risponde del proprio operato (il datore di lavoro richiede l’osservanza) • Il lavoratore informato, formato e addestrato, risponde del proprio operato
LE STRATEGIE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO una più completa definizione del ruolo di • DATORE DI LAVORO • DIRIGENTI E PREPOSTI • LAVORATORI l’identificazione di apposite figure/strutture • IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • IL MEDICO COMPETENTE • IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIPERLA SICUREZZA l’individuazione di specifici momenti in cui queste persone si confrontano • RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA (art. 35)
Organizzazione dell'azienda RAPPRESENTANTEDEI LAVORATORI PER LASICUREZZA MEDICOCOMPETENTE RESPONSABILEDEL SERVIZIO ADDETTI AL SERVIZIO DIPREVENZIONE CONSULENTI Datore di Lavoro Dirigente Preposto LAVORATORIincaricati dellaPREVENZIONEINCENDI LAVORATORIincaricati delPRONTOSOCCORSO LAVORATORIincaricati perL’EMERGENZA
Sulla responsabilità penale • Impreparazione tecnica o giuridica non esclude colpa a carico di un soggetto • Individuazione di soggetti responsabili penalmente passa attraverso la qualificazione giuridica, organizzazione impresa, mansioni svolte o dietro incarico o di propria iniziativa • Responsabilità penale è speculare ad un obbligo
… ancora sulle responsabilità • La mansione formale non è sempre elemento essenziale conta anche quello che di fatto si compie • Il datore di lavoro può assegnare compiti a persone dotate di specifiche competenze (anche tramite delega) • In determinati casi può non configurarsi responsabilità del DL • La condotta di un lavoratore può avere rilevanza dal punto di vista penale quando tutti i soggetti obbligati abbiano adempiuto ai loro obblighi • La colpa del lavoratore non esclude a priori quella del datore di lavoro salvo che non sussistano i caratteri dell’abnormità ed assoluta imprevedibilità
Il datore di lavoro nelle norme di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori • Il datore di lavoro è il primo destinatario delle norme antinfortunistiche. • È una figura “originaria” che non deve essere istituita da nessuno. • Gli obblighi del DL non si esauriscono con indicare norme di prevenzione, ne va chiesta l’osservanza • Il DL dispone ed esige l’osservanza delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione • Il DL può avvalersi della collaborazione di altri soggetti • È al vertice di una triade composta da datore di lavoro, dirigente/i, preposto/i.
DATORE DI LAVORO Chi e’? SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE Il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva solo se titolare dei poteri decisionali e di spesa Cosa deve fare? (art. 18) • individuare e valutare i rischi • organizzare e gestire la prevenzione in azienda • adottare le necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali • informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda
DIRIGENTE • persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; • SOVRINTENDE, ORGANIZZA, COORDINA E DISPONE NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI RICONOSCIUTIGLI Cosa deve fare? (art. 18) • predisporre le misure di sicurezza in sintonia con il datore di lavoro • impartire istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro • vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite • incaricare i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza
PREPOSTO persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; • con i corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari • senza i poteri/doveri di predisposizione di mezzi e strutture Cosa deve fare? (art. 19) • segnalare le carenze o inefficienze dei sistemi di prevenzione e protezione • far osservarele misure di prevenzione disposte dal datore di lavoro e dai dirigenti • vigilare sui lavoratori
LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati: • i soci lavoratori di cooperative o di società; • gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro; • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere; • i partecipanti a corsi di formazione professionale Cosa deve fare? (art. 20) • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro; • non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni pericolose per la propria od altrui sicurezza; • utilizzare correttamente i d.p.i.; • segnalare immediatamente condizioni di pericolo; sottoporsi ai controlli sanitari
IL SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE(art. 31) Cos’e’ ? Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali Il responsabile del SPP deve avere attitudini, capacità e formazione adeguate
SPP può essere interno o esterno all’azienda SERVIZIO INTERNO e’ composto da una o più persone designate dal datore di lavoro, in numero sufficiente e con le capacità necessarie Il datore di lavoro può svolgere anche direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione nel caso di: • 1. Aziende artigiane e industriali (1)............. fino a 30 addetti • 2. Aziende agricole e zootecniche................. fino a 30 addetti • 3. Aziende della pesca.................................. fino a 20 addetti • 4. Altre aziende ........................................... fino a 200 addetti SERVIZIO ESTERNO deve essere adeguato come capacità, conoscenze e numero degli operatori alle caratteristiche dell’azienda che lo incarica
Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33) • individuazione dei fattori di rischio • valutazione dei rischi • individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, • elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica • informazioni ai lavoratori
Medico competente Medico in possesso di: • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
Compiti MC (art. 25) • Sorveglianza sanitaria • Collaborazione alla prevenzione • Informazione formazione educazione alla salute
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIPER LA SICUREZZA (art. 47) Chi è ? persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro aziende che occupano sino a 15 dipendenti • viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno • può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo aziende che occupano più di 15 dipendenti • viene eletto o designato dai lavoratori: • nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda • al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali).
Novità sul RLS • Potenziamento delle attribuzioni in materia di promozione e controllo • Tentativo di definizione della competenza rappresentativa del RLST e di sito produttivo. • Introduzione del cosiddetto “election day” (settimana europea per la salute)
Formazione del RLS Corsi da 32 a 64 ore, più aggiornamenti annuali Formazione RLS deve garantire acquisizione: • di competenze tecnico – scientifiche per comprensione e corretta gestione del ruolo e svolgimento attività • capacità di svolgere ruolo attivo nel processo gestionale della SSLL (tenuto conto delle difficoltà)
Competenze di base RLS • Normativa vigente • Rischi aziendali • Misure tecniche organizzative e procedurali • DPI danni per SS connessi a rischi aziendali • Modalità di analisi di infortuni accaduti e mancati
Ruolo RLS Ruolo attivo di tipo cooperativo-partecipativo che richiede di: • Saper recepire ed evidenziare criticità e rischi connessi all’ambiente di lavoro • Saper comprendere e organizzare segnalazioni dei colleghi di lavoro • Saper gestire rapporti con organismi aziendali e non
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza g) riceve una formazione adeguata h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, l) partecipa alla riunione periodica m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.