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Le sentenze additive. Il rapporto tra diritti ed i loro limiti si manifesta anche (e soprattutto) attraverso l’elaborazione di una tipologia differenziata di sentenze ed attraverso l’utilizzo di criteri e tecniche di giudizio Ad es.: Ragionevolezza (criterio)
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Il rapporto tra diritti ed i loro limiti si manifesta anche (e soprattutto) attraverso l’elaborazione di una tipologia differenziata di sentenze ed attraverso l’utilizzo di criteri e tecniche di giudizio • Ad es.: • Ragionevolezza (criterio) • Bilanciamento (tecnica di giudizio)
Tipologia di sentenze Dicotomia fondamentale: Accoglimento: la questione è fondata • PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. […] della legge […] [ad es. nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne]
Il ruolo del giudice a quo NB: il controllo di costituzionalità nell’ordinamento giuridico italiano è accentrato ma esiste comunque un ruolo di “filtro” del giudice a quo (rilevanza e non manifesta infondatezza) NB: l’introduzione del controllo diffuso fu una delle opzioni prese in considerazione dall’Assemblea costituente
Inoltre: il giudice ha l’obbligo dell’interpretazione costituzionalmente conforme (vd. sent. 27/2000: “dalla stessa diversità di soluzioni prospettate nella parte motiva ed in quella dispositiva dell’ordinanza di rimessione appare evidente come non sia possibile nella specie operare la reductio ad legitimitatem delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più itinera - la cui scelta spetta al legislatore -, tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità; (…) è compito precipuo del giudice rimettente adottare un’interpretazione della norma che sia conforme a Costituzione”)
Rigetto: il “dubbio” in merito alla costituzionalità della norma è infondato (es. sent. 64/1962 in materia di adulterio) • PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • (…) dichiara non fondata la questione, sollevata con le ordinanze del Tribunale di Lagonegro del 24 novembre 1960 e del Pretore di Ancona del 10 maggio 1961, sulla legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. • (In conclusione, la norma impugnata, dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità che possa qualificarla come violazione del principio di eguaglianza. Con tale norma non é stata creata a carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto é stato preso atto di una situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica. Che poi tale disciplina soddisfi ogni esigenza e sia mezzo idoneo e sufficiente per le finalità prese in considerazione, é questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale. ) • NB: è una “discriminazione ragionevole”! • (successivamente la Corte muterà orientamento nel un medesimo percorso che, alcuni anni dopo, è stato compiuto dalla Corte costituzionale turca)
Qual è la loro efficacia? Chi è vincolato a quanto statuito dalla Corte costituzionale? • Sentenze di rigetto: effetti inter partes • Perché? • (Tuttavia: una questione identica sarà probabilmente ritenuta manifestamente inammissibile)
Sentenze di accoglimento: • Erga omnes, dal giorno successivo alla pubblicazione in GU • Ha effetti nei confronti dei rapporto ancora pendenti • Con un’unica eccezione: • Sentenze di condanna in giudicato (principio del favor rei)
Interpretativa: non è una sentenza che interpreta: in tutte le sentenze i giudici interpretano! • È una decisione che subordina la costituzionalità o l’incostituzionalità di una norma ad una determinata interpretazione: • Interpretativa di rigetto: costituzionalità della norma (ad es. vd. la sentenza vista nell’ultima lezione: 9/1965: • PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.)
Interpretativa di accoglimento: incostituzionalità della norma [vd. sent. lezione precedente] • PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l'illegittimità costituzionale: • dell'art. 553 del codice penale; • dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"; • dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: • dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"; • dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione".
La disposizione è incostituzionale… • Sentenza di accoglimento parziale (“…nella parte in cui”) • Sentenze sostitutive: “…nella parte in cui prevede A invece di B” • Sentenze additive di principio: “…nella parte in cui non prevede…” (è tuttavia necessario l’intervento del legislatore)
Sentenze monito: rigetta la questione “…ma il legislatore intervenga” (altrimenti la Corte interverrà in futuro) • Ad es. sent. 61/2006 (in materia di cognome): • A distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna. • Tuttavia, l’intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante l’attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell’automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi. • Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso della XIV legislatura testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore. • Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia.
Sentenze additive: “nella parte in cui non prevede…” • Alcuni esempi : • 219/1994 (HIV) • 27/98 (vaccinazioni) • Elementi comuni: materia (salute vd. art. 32), sentenze additive: • La Corte diventa una sorta di “legislatore” • NB: la concezione originaria della giurisdizione costituzionale vedeva le Corte come “legislatore negativo”
Nelle sentenze additive, quindi, la Corte dichiara l’incostituzionalità di una norma • “nella parte in cui non prevede qualcosa” • Quale limite incontrano questo tipo di sentenze?
Materia penale, la Corte lo afferma espressamente ad es. nella sentenza 508/2000: • [402. Vilipendio della religione dello Stato. • Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]
“Sebbene, in generale, il ripristino dell’uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l’esclusione delle sentenze d’incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l’orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995). • La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa.”