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Corso di Contabilità e Bilancio II. IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZA. A.A. 2003-2004. Monobinario Dipendenza totale Dipendenza parziale Dipendenza rovesciata Doppio Binario. Possibili interazioni tra risultato civilistico e reddito (fiscale) d’impresa. Dipendenza Totale.
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Corso di Contabilità e Bilancio II IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZA A.A. 2003-2004
Monobinario Dipendenza totale Dipendenza parziale Dipendenza rovesciata Doppio Binario Possibili interazioni tra risultato civilistico e reddito (fiscale) d’impresa
Dipendenza Totale • Il risultato civilistico corrisponde a quello fiscale • Non bisogna procedere a rettifiche Risultato civilistico ante imposte Reddito imponibile =
Dipendenza Parziale • Il risultato civilistico è la base di partenza sulla quale effettuare variazioni per determinare il reddito imponibile. • Le rettifiche, in aumento o diminuzione, sono di natura tributaria + Risultato civilistico ante imposte Variazioni in aumento Reddito imponibile = Variazioni in diminuzione -
Dipendenza Rovesciata • Sono presenti norme che consentono l’iscrizione a bilancio di operazioni riconducibili alla sola ottica fiscale (interferenze fiscali). • Si verifica una sovrapposizione di norme, civilistiche e tributarie anche nella redazione del bilancio civilistico. + Risultato civilistico ante imposte Variazioni in aumento Reddito imponibile = Variazioni in diminuzione - Interferenze fiscali
Doppio binario Reddito civilistico e reddito imponibile sono determinati distintamente applicando nel primo caso le norme civilistiche e nel secondo le norme fiscali. Risultato civilistico + Reddito imponibile
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZA +/- = x Risultato d’esercizio da conto economico Variazioni in aumento o in diminuzione (previste dal TUIR) Reddito imponibile Aliquota d’imposta (ai fini IRES, a partire dell’1/1/2004 è del 33%) Imposta lorda =
LE VARIAZIONI IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONE I diversi criteri valutativi: • CIVILISTICI • Rappresentazione veritiera e corretta • Chiarezza • Prudenza • Competenza • FISCALI • Competenza fiscale • Certezza • Imputazione • Inerenza
I principi fiscali di valutazioneprincipi di competenza e di certezza I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell' esercizio di competenza… … i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell' esercizio di competenza non sia ancora certa l' esistenza o determinabile in modo obiettivo l' ammontare concorrono a formarlo nell' esercizio in cui si verificano tali condizioni. La tassazione del reddito d’impresa avviene per competenza (non “per cassa”)
I principi fiscali di valutazioneprincipio di competenza fiscale Ai fini della determinazione dell' esercizio di competenza: • i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell' atto per gli immobili e per le aziende • i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate In alcuni casi si applica il criterio fiscale della rilevanza “per cassa” Art. 109 co. 2 a) TUIR
I principi fiscali di valutazioneprincipio dell’inerenza Le spese e gli altri componenti negativi … sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito Art. 109 co. 5 TUIR
I principi fiscali di valutazioneprincipio dell’imputazione I ricavi concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. I costi non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto economico. Art. 109 co. 3 TUIR
I principi fiscali di valutazioneprincipio dell’imputazione - deroga • Gli ammortamenti • le altre rettifiche di valore • gli accantonamenti • sono deducibili se in dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo (in un apposito prospetto) VENGONO COSI’ ELIMINATE LE INTERFERENZE FISCALI Art. 109 co. 4 b) TUIR
La fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE Reddito imponibile > Risultato d’esercizio In questo esercizio l’impresa paga più imposte di quante ne siano di competenza. Negli esercizi futuri dovrà pagare meno imposte. Differenze tassabili Reddito civilistico - Imponibile = Temporanee (esempio: spese di rappresentanza) IMPOSTE ANTICIPATE Definitive (costi non deducibili)
La fiscalità differita IMPOSTE DIFFERITE Reddito imponibile < Risultato d’esercizio In questo esercizio l’impresa paga meno imposte di quante ne siano di competenza. Negli esercizi futuri dovrà pagare più imposte. Differenze deducibili Reddito imponibile Reddito civilistico - = IMPOSTE DIFFERITE Temporanee (ammortamenti anticipati) Definitive (es. Proventi esenti)
La fiscalità differita nel bilancio Iscrizione di un’attività patrimoniale che risconti la quota di imposte anticipate ed eccedenti l’ammontare di competenza (deve tuttavia esistere la ragionevole possibilità del recupero delle imposte riscontate) IMPOSTE ANTICIPATE “Imposte anticipate” , voce C) II, 4 ter dell’attivo dello stato patrimoniale IMPOSTE DIFFERITE Accantonamento al fondo imposte differite Voce B) 2) del Conto Economico
Alcuni approfondimenti sui principi fiscali relativi a: • La valutazione delle rimanenze • Gli ammortamenti • Le spese di manutenzione • Le plusvalenze • Il fondo rischi su crediti
1. La valutazione delle rimanenze I criteri ammessi sono: • Il costo specifico • Il costo medio ponderato • Il F.I.F.O. • Il L.I.F.O. • Il L.I.F.O. A scatti
1. La valutazione delle rimanenze Qualora l’impresa utilizzi un criterio di valutazione del magazzino diverso da quelli fiscalmente ammessi il valore fiscalmente riconosciuto al magazzino non può essere inferiore a quello determinato applicando il metodo del LIFO A SCATTI
1. La valutazione delle rimanenzele svalutazioni Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio di essi nell' ultimo mese dell' esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l' intera quantità dei beni per il valore normale. Valore normale: prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
1. La valutazione delle rimanenzele svalutazioni In armonia con il legislatore civilistico il TUIR consente di valutare le rimanenze al minore tra il costo (determinato secondo una delle modalità fiscalmente ammesse) e il valore di mercato
2. Gli ammortamenti Gli ammortamenti sono consentiti per i beni materiali strumentali e solo a partire dall’esercizio della loro entrata in funzione (N.B. non dal momento in cui sono idonei per l’uso)
2. Gli ammortamentitipologie • Gli ammortamenti ordinari • Gli ammortamenti anticipati • Gli ammortamenti accelerati • Gli ammortamenti integrali (per i beni di importo non superiore a circa 516 euro)
2.a gli ammortamenti ordinari La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall' applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale ridotti alla metà per il primo esercizio. Art 102 co 2 TUIR
2.b gli ammortamenti anticipati La misura “ordinaria” dell’ammortamento può essere aumentata fino a due volte, nell' esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi
2.b gli ammortamenti anticipatiper i beni usati nell' ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l' ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell' esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
2.c Gli ammortamenti accelerati La misura massima dell’ammortamento ordinario può inoltre essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore in tal caso si ha un ammortamento “accelerato”
2.d L’ammortamento integrale Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentitala deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute rif. Art 102 co 5 TUIR
3. Le spese di manutenzione Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all' inizio dell' esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; rif. Art 102 co 6 TUIR
3. Le spese di manutenzione per i beni ceduti nel corso dell' esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. rif. Art 102 co 6 TUIR
3. Le spese di manutenzione Per tener conto delle alienazioni e degli acquisti intervenute nel corso dell’anno si considerano le frazioni del mese come mese intero solo se il possesso dei beni sia perdurato oltre 15 giorni.
4. Le plusvalenze su cespiti In caso di cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali, se gli stessi sono stati posseduti per non meno di 3 anni (o 1 anno per le società sportive professionistiche) la plusvalenza può, a scelta del contribuente, concorre alla formazione del reddito: • o per intero dell’esercizio in cui è stata realizzata • o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (e quindi essere rateizzabile su un massimo di 5 anni) rif. Art 86 , c. 4 TUIR
5. Il fondo rischi su crediti Fiscalmente l’accantonamento operato alfondo rischi su crediti è ammesso fino al limite max. dello 0,5% dell’ammontare dei crediti “commerciali” (cioè derivanti dall’attività tipica aziendale, quella che dà origine ai ricavi) risultanti in bilancio rif. Art 106 TUIR
5. Il fondo rischi su crediti Inoltre, ai fini fiscali, la consistenza del fondo rischi su crediti non può superare il 5% del loro ammontare. rif. Art 106 TUIR