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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA. COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI. EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il DPR 59 e le Linee Guida sulla certificazione energetica. PRIMA PARTE. Ing. Luca Argentieri. EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il DPR 59 e le Linee Guida sulla certificazione energetica PRIMA PARTE Ing. Luca Argentieri
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO RISPARMIO ENERGETICO TUTTI GLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO IL RISPARMIO ENERGETICO SONO QUINDI SOGGETTI AL RISPETTO DI PARAMETRI TECNICI, LEGATI AL CONSUMO ANNUO DI COMBUSTIBILE O DI ENERGIA, MOLTO PRECISI. LE REGOLE E I PARAMETRI DA RISPETTARE SONO DESCRITTI IN CIRCA 30 NORME TECNICHE E NEI SEGUENTI TESTI DI LEGGE: LEGGE 10/91 - DPR 421/93 - DPR 380/01 – DLGS 192/05 – DLGS 311/07 – DLGS 115/08 – DPR 59/09 – DM 26.06.09 TALI OBBLIGHI RIGUARDANO: NUOVE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI, AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, INSERIMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN EDIFICI O IN PARTI DI EDIFICI, RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI, SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE. OCCORRE UN’ANALISI TECNICO PROGETTUALE, CHE VA DEPOSITATA AGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI. SERVE QUINDI PER OGNI INTERVENTO UNA RELAZIONE E UN PROGETTO (AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 10/91 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE). I LAVORI DEVONO ESSERE SVOLTI COME DESCRITTO IN TALE RELAZIONE, E IL DIRETTORE DEI LAVORI NE CONTROLLERA’ E ATTESTERA’ LA RISPONDENZA. 2
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO PRINCIPI GENERALI DEL DLgs 192/2005 A LIVELLO EUROPEO E’ STATA INTRODOTTA NEL 2002 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (DIRETTIVA “EPBD”), CON LO SCOPO DI EVIDENZIARNE I CONSUMI (SIA PER IL RISCALDAMENTO CHE PER LA CLIMATIZZAZIONE E PER L’ILLUMINAZIONE), E POI DI STUDIARE LE POSSIBILITA’ DI RIDURLI. LA DIRETTIVA E’ IN FASE DI REVISIONE, CON ULTERIORI INDICAZIONI E OBIETTIVI. OGGI LO STATO E GLI ENTI LOCALI, TRAMITE LA FINANZIARIA E MOLTI ALTRI MECCANISMI, INCENTIVANO IN MANIERA MOLTO VANTAGGIOSA I CITTADINI E LE IMPRESE A EFFETTUARE INTERVENTI CON ATTENZIONE PARTICOLARE AL RISPARMIO ENERGETICO, CHIEDENDO IN CAMBIO IL RISPETTO DI PARAMETRI TECNICI PIU’ STRINGENTI DI QUELLI MINIMI OBBLIGATORI. MEDIANTE QUESTI MECCANISMI SI CERCA DI FAVORIRE L’INTRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE E DELLO STUDIO DEI RISPARMI DI ENERGIA. 3
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA CERTIFICAZIONE: DARE EVIDENZA DEI CONSUMI CONVENZIONALI Mediante degli indicatori (EP) viene fornita una misura dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare. Tali valori, calcolati in conformità a norme tecniche sviluppate su mandato del Parlamento Europeo, sono legati all’isolamento dell’involucro edilizio dell’unità immobiliare, alla tipologia di finestre, alla tipologia ed efficienza dell’impianto di riscaldamento e di quello di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria, ai sistemi di illuminazione e ventilazione, e al tipo di combustibile utilizzato. Per poter comparare tra loro diverse unità immobiliari, i calcoli sono effettuati usando dei criteri standardizzati, sia in termini di profilo di utilizzo che di orari di funzionamento. In tal modo i valori degli indicatori, che differenziano e caratterizzano il patrimonio edilizio, sono svincolati da utilizzi soggettivi, e sono legati solo alla potenzialità del sistema edificio-impianti. Gli indicatori vengono espressi in unità di energia (kWh) per metro quadro di superficie calpestabile (m2) e per anno [kWh/(m2 anno)]. Indicativamente, tale parametro di energia termica (1 kWh) corrisponde a circa 0,1 litri di gasolio, a circa 0,1 m3 di gas metano e a circa 0,15 litri di GPL (propano). Si stima che il patrimonio edilizio italiano esistente si attesti sui 170 kWh/(m2 anno), con punte di 280 per la climatizzazione invernale. Le case passive hanno un indicatore che tende a “0”. Abitare in case con basso valore degli indicatori, significa risparmiare nei costi di energia annuali, nonché limitare le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti in atmosfera. 4
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO PRINCIPI GENERALI DEL DLgs 192/2005 • FINALITÀ: MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PARCO EDILIZIO IN FASE DI NUOVA COSTRUZIONE O QUANDO SI DECIDE, LIBERAMENTE O PER ALTRI OBBLIGHI O NECESSITÀ NON LEGATI ALL’ENERGIA, DI INTERVENIRE SU ELEMENTI SIGNIFICATIVI • AMBITO DI INTERVENTO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI O IMPIANTI, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO • CRITERI, METODOLOGIA DI CALCOLO, REQUISITI MINIMI: FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI DI CUI ALL’ART. 4, VALE LA VECCHIA NORMATIVA, COME AGGIORNATA DAL DECRETO E DAI SUOI ALLEGATI (IN USCITA NEL 2009) • FUNZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: MECCANISMI DI COOPERAZIONE, APPLICAZIONE INTEGRATA ED OMOGENEA SU TUTTO IL TERRITORIO 5
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO ESCLUSIONI FABBRICATI ISOLATI CON SU< 50 MQ IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLI IN QUANTO BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI, QUANDO GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE ALTERINO LE CARATTERISTICHE DEL CARATTERE STORICO E ARTISTICO IN MANIERA INACCETTABILE FABBRICATI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI O AGRICOLI (NON RESIDENZIALI), RISCALDATI PER ESIGENZE PRODUTTIVE O MEDIANTE REFLUI TERMICI NON ALTRIMENTI UTILIZZABILI GLI IMPIANTI DIPROCESSO, ANCHE SE UTILIZZATI IN PARTE NON PREPONDERANTE, PER USI DI RISCALDAMENTO O ACS RESTA LA NECESSITÀ DI UNA PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE, SIA PERCHÉ IMPOSTA DALLA LEGGE 10/1991, SIA PER GIUSTIFICARE IL MANCATO RISPETTO DELLE NUOVE NORME 6
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO QUADRO COSTITUZIONALE NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE (ARTICOLO 117, COMMA V), LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PUÒ FISSARE SOLO PRINCIPI FONDAMENTALI, MENTRE LA COMPETENZA LEGISLATIVA SUI REGOLAMENTI SPETTA ALLE REGIONI O PROVINCE AUTONOME. LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI IN MATERIA DI ENERGIA DEVONO QUINDI ESSERE RECEPITE E FATTE PROPRIE (CON EVENTUALI CAMBIAMENTI O INTEGRAZIONI PURCHÉ PIÙ RESTRITTIVE E IN ARMONIA ANCHE CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE). IL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005, E S.M.I., SI FA CARICO DI FISSARE, OLTRE AI PRINCIPI FONDAMENTALI, ANCHE DELLE REGOLE TRANSITORIE, AL FINE DI OTTENERE, PER QUANTO POSSIBILE, UNIFORMITÀ E COERENZA DI ATTUAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. STESSO FINE AVRANNO I PROSSIMI DECRETI. IL DPR 59 INSIEME AGLI ALTRI DM E DPR SOSTITUIRA’ TALI REGOLE. 7
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO QUADRO COSTITUZIONALE ALCUNE REGIONI SI SONO GIA’ MOSSE, ALTRE LO STANNO PER FARE. SONO VIGENTI REGOLAMENTI IN LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. ALTRE REGIONI STANNO LEGIFERANDO SOLO IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, RESTANDO CON LE REGOLE NAZIONALI PER QUANTO RIGUARDA L’ENERGIA. IN LOMBARDIA HANNO REALIZZATO UN CORPUS NORMATIVO LEGGERMENTE DIVERSO DA QUELLO NAZIONALE, E SOPRATTUTTO HANNO CREATO UN METODO DI CALCOLO, ANTICIPANDO LE UNI/TS 11300, E INSERENDO PARAMETRI LOCALI E PARTICOLARI. PERO’ RIMANE PRECISATO CHE: < PER QUANTO NON INDICATO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI E NEGLI ATTI AD ESSO CORRELATI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DLgs 192/2005 E smi > (art. 19 delibera 8/8745 del 22.12.2008 – BurL 15.01.2009 n° 2) 8
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 1 TITOLO 2 (transitorio) ARTICOLO 11 Requisiti della prestazione energetica ARTICOLO 1 Finalità ARTICOLO 6 Certificazione ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici ARTICOLO 2 Definizioni ARTICOLO 7 Gestione ARTICOLO 3 Ambito di intervento ARTICOLO 8 Relazione tecnica e ispezioni TITOLO 3 ARTICOLO 13 Misure di accompagnamento ARTICOLO 14 Copertura finanziaria ARTICOLO 4 Adozione criteri, calcolo e requisiti ARTICOLO 9 Regioni ed enti locali ARTICOLO 15 Sanzioni ARTICOLO 16 Abrogazioni ARTICOLO 5 Cooperazione per attuazione ARTICOLO 10 Monitoraggio e adeguamento ARTICOLO 17 Clausola di cedevolezza ALLEGATI 9
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 Finalità Il decreto, recepimento della direttiva europea 2002/91/CE (EPBD), stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. ARTICOLO 2 Definizioni Unitamente a quelle presenti nell’Allegato A, contiene le definizioni utili per la comprensione e l’attuazione del decreto Progettazione, manutenzione e certificazione di edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni parziali e integrali, ampliamenti di volume, ristrutturazioni di impianti e sostituzione dei generatori. ARTICOLO 3 Ambito di intervento ARTICOLO 4 Adozione criteri, calcolo e requisiti Rimanda a dei decreti attuativi concertati, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specificando quali sono i punti da chiarire: metodi di calcolo, requisiti dei tecnici. ARTICOLO 5 Cooperazione per attuazione Richiede la cooperazione tra Stato (tre Ministeri), Regioni nonché ENEA e CNR per promuovere la cultura energetico-ambientale, la qualificazione professionale e l’occupazione. 10
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 Certificazione Stabilisce tempi e campi di applicazione della certificazione energetica: nuove costruzioni, ma anche trasferimento a titolo oneroso, e contratti di gestione impianti per strutture pubbliche ARTICOLO 7 Gestione Necessità della manutenzione. Richiamo alla documentazione prevista e responsabilità dei soggetti coinvolti. Anche per CDZ. Ribadisce la necessità del progetto (relazione ai sensi della legge 10/91). Stabilisce il ruolo del DL e dei Comuni nelle verifiche di conformità a fine lavori, e nel corso dell’esercizio. ARTICOLO 8 Relazione tecnica e ispezioni ARTICOLO 9 Regioni ed enti locali Stabilisce ruoli e competenze degli Enti Locali. Specifica la necessità di ispezioni sull’applicazione della legge, la creazione di un “catasto” degli impianti, e l’informazione (con i distributori) ARTICOLO 10 Monitoraggio e adeguamento Stato e Regioni controllano il grado di applicazione e le ricadute del DLgs, al fine di migliorarlo. Il quadro conoscitivo andrà trasmesso annualmente al Parlamento. 11
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 2 - NORME TRANSITORIE ARTICOLO 11 Requisiti della prestazione energetica Nelle more dell’uscita dei decreti attuativi, sono in vigore le prescrizioni della legge 10/91 (modificata da questo DLgs) e soprattutto dalle disposizioni dell’allegato I. Inoltre l’attestato di certificazione energetica, fino all’uscita delle “Linee Guida” è sostituito per quelle regioni che non hanno una propria normativa, dall’attestato di qualificazione energetica (documento la cui forma non è però definita). Tratta del contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti (solo riscaldamento invernale). Rimanda agli articoli 7 e 9, nonché al DPR 412/93 (attuativo della legge 10/91 e modificato dal decreto) e soprattutto all’allegato L. ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 12
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 13 Misure di accompagnamento Previsti programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. Comunicazione, sensibilizzazione, aggiornamento professionale ARTICOLO 14 Copertura finanziaria Nessun onere aggiuntivo. 400.000,00 € per il 2005 e per il 2006 per le campagne di informazione. Tolte le sanzioni penali con il DLgs 311. Restano quelle amministrative per progettista, per DL, per il certificatore, per i proprietari e per i costruttori. Nullità contratti di compravendita. ARTICOLO 15 Sanzioni Decreto del 27 luglio 2005 (Infrastrutture), alcuni articoli della Legge 10/91, del DPR 412 e infine dell’intero DM di recepimento delle norme UNI (serie 103xx) per il DPR 412/93 ARTICOLO 16 Abrogazioni Legislazione concorrente Stato-Regioni. Il DLgs 192 vale per quelle Regioni che non hanno recepito la EPBD. ARTICOLO 17 Cedevolezza 13
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 ARTICOLO 4 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica • PREVISTI DECRETI ATTUATIVI PER DEFINIRE: • Metodologie di calcolo e requisiti minimi per il contenimento dei consumi • Criteri di prestazione energetica • Requisiti professionali per certificazione e per ispezioni sugli impianti IN PARTICOLARE E’ STATO APPROVATO UN DPR (59/2009) PER L’ATTUAZIONE DEI PRIMI DUE COMMI (che rimanda tuttavia ad altri provvedimenti in merito ai metodi di calcolo sulle fonti rinnovabili) E UN DM CON LE LINEE GUIDA NAZIONALI, ED E’ IN APPROVAZIONE UN DPR PER L’ATTUAZIONE DEL TERZO COMMA. 14
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 ARTICOLO 6 Certificazione energetica degli edifici FIRMATO IL DECRETO MINISTERIALE CONCERTATO TRA TRE MINISTERI (S.E. + AMBIENTE + INFR. E TR., nonché intesa con C.U. S-R, e parere CNCU) PER L’EMISSIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 15
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 ARTICOLO 11 Requisiti della prestazione energetica (NORME TRANSITORIE) FINO A QUANDO NON ESCONO I DECRETI ATTUATIVI, LE METODOLOGIE DI CALCOLO SONO DEFINITE DALL’ALLEGATO “I” (integrato poi dall’articolo del DLgs 115/2008 che richiede l’utilizzo delle UNI TS 11300 per diagnosi e per certificazione (non parla però di progettazione) ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici PER L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE, SI RIMANDA AGLI ARTICOLI 7 E 9, E ALL’ALLEGATO “L” LE VECCHIE REGOLE, OGGI SUPERATE DAL DPR 59/09 E DAL DM CON LE LINEE GUIDA 16
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 GLI ALLEGATI ALLEGATI F e G (art.2) Schema rapporto ispezione per impianti rispettivamente > e < 35 kW Sostanzialmente inalterati ALLEGATO A (art.2) Ulteriori definizioni Corretto e ampliato dal 311/2006 ALLEGATO B (art. 4) Metodologie di calcolo Sostituito dal 311/2006 con all. M ALLEGATO H (all. L, commi 9,10 e 11) Valori minimi del rendimento rilevato Modificato dal 311/2006 ALLEGATO C (all. I, commi 1, 2 e 3) Requisiti energetici (tabelle) Modificato dal 311/2006 ALLEGATO I (art. 11) Regime transitorio per prestazioni Modificato dal 311/2006 SUPERATO DAL DPR 59 ALLEGATO D Predisposizioni per rinnovabili Soppresso dal 311/2006 ALLEGATO L (art. 12) Regime transitorio per esercizio Modificato dal 311/2006 CONFERMATO DAL DPR 59 ALLEGATO E (all. I comma 15) Schema di relazione tecnica Modificato dal 311/2006 ALLEGATO M (all. I comma 16) Norme tecniche Inserito dal 311/2006 17
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 D.P.R. 59 DEL 02/04/2009 Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia Criteri generali, metodologie di calcolo, e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (nuovi e per ristrutturazioni), degli impianti termici invernali e per l’acqua c.s. Estivo e Illuminazione in successivi provvedimenti. ARTICOLO 1 Ambito di intervento e finalità Si usano quelle del DLgs 192 (testo e allegato A). Si introducono: pellicole – coperture verdi – trasmittanza termica periodica. ARTICOLO 2 Definizioni ARTICOLO 3 Metodologie di calcolo Le metodologie di calcolo da adottarsi sono le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300. Per la certificazione si rimanda alle indicazioni delle Linee Guida Questo articolo sostituisce integralmente l’allegato I. I valori limite sono quelli dell’allegato C del DLgs (con riduzione del 10% per edifici a uso pubblico). Le regole dell’allegato I sono confermate, con delle modifiche. Ve ne sono altre nuove. Rimanda ad altri provvedimenti per i calcoli con fonti rinnovabili. ARTICOLO 4 Criteri generali e requisiti prestazionali 18
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 ARTICOLO 5 Esercizio, manutenzione e ispezione Viene confermato l’allegato L e gli articoli 7 e 9 del DLgs. Il DPR vale in quelle regioni che non hanno provvedimenti legati alla EPBD. Le regioni POSSONO definire metodologie diverse ma che facciano riferimento alle UNI/TS, e fissare limiti più rigorosi. Riallineamento e coerenza. ARTICOLO 6 Regioni e Province autonome ARTICOLO 7 Disposizioni finali Il CTI o l’UNI controllano e certificano che i software commerciali abbiano uno scostamento non superiore al 5% nel calcolo di EP. ARTICOLO 8 Copertura finanziaria Fondi e risorse già disponibili. Nessun nuovo onere 19
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 3 PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE SI USERANNO LE “NORME” TECNICHE NAZIONALI: UNI/TS 11300 SONO MENZIONATE QUELLE DISPONIBILI (PARTE 1 E PARTE 2) 20
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 7 DALL’APPENDICE “A” DELLA NORMA UNI EN 14683:2008 L’importanza dei ponti termici e della completezza dei dati di input MISURE INTERNE? MISURE ESTERNE? MISURE INTERNE TOTALI? 21
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT 22
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 Giugno 2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT 23
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 Agosto 2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT 24
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 Agosto 2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT 25
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE AUTODICHIARAZIONI DALLA RIUNIONE CTI – PRODUTTORI DEL 15 MARZO 2009 (resoconto da “infoSacert” della riunione pubblica con il CTI per la validazione dei software). Le fasi della procedura di verifica individuate dal CTI: 1. fase preliminare basata sull’esame della dichiarazione di conformità del software alle UNI TS presentata dal richiedente, incontro con i tecnici richiedenti finalizzato al supporto tecnico per la corretta comprensione del funzionamento del software da parte dei tecnici CTI 2. fase di verifica a cura del CTI basata sull’applicazione del software ad un edificio tipo esistente e di progetto con più combinazioni che il CTI ha deciso di non mettere a disposizione né divulgare tra i soli richiedenti, 3. fase di analisi dei risultati e rilascio della certificazione. 26
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE AUTODICHIARAZIONI Il programma xxxxx, utilizzabile per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, è sostanzialmente conforme alla normativa prodotta dal CEN sotto mandato M343, come interpretata dal CTI nelle norme UNI TS 11300, Parte 1a e Parte 2a, per la certificazione energetica degli edifici; PERTANTO i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso l’utilizzo del software, non si scostano di oltre il 5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione della normativa nazionale Si comunica che a seguito della raccolta di osservazioni e di ulteriori test interni è disponibile una nuova versione Beta del software xxxx TS 11300 Premesso che ….. la procedura tecnica di verifica NON è stata resa completamente pubblica… DICHIARA che le metodologie di calcolo del proprio software applicativo xxxx sono state progettate e implementate seguendo le interpretazioni delle norme UNI/TS 11300 1 e 2. Ciò garantisce … 5% … qualora la procedura tecnica di verifica non implementi procedure non chiaramente e univocamente desumibili dalle suddette norme. 27
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE AUTODICHIARAZIONI … si garantisce che il software yyyy esegue il calcolo …. in sostanziale conformità alle UNI TS, e che i risultati ottenuti hanno uno scostamento massimo del 5% sugli indici di prestazione energetica. Detta garanzia è fornita nelle more delle procedure di verifica con strumento nazionale predisposto da CTI con riferimento alle sole norme pubblicate, ad esclusione di procedure non chiaramente ed univocamente desumibili dalle norme suddette(variata rispetto a una precedente). Dichiara che il proprio software xxx per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici, a partire dalla versione 6.1, è sostanzialmente conforme alla normativa UNI 11300, parti 1 e 2, confermando che il valore degli indici di prestazione energetica calcolati con il programma commercializzato non si scostano di oltre il 5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione rigorosa della normativa nazionale. … le metodologie di calcolo sono state progettate … 5%... Poiché la suddetta procedura tecnica di verifica non è stata resa completamente pubblica dal CTI, non è stato oggettivamente possibile effettuare i confronti diretti dei valori degli indici di prestazione energetica con i casi sistema edificio-impianto di riferimento per la verifica dei software applicativi. 28
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE (2007-2008) E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE Angera (VA) – Zona E – Tm = 5,36 °C – Tinv = -4,01 °C 29
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE (2007/2008) E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE: PESANTE 30
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE EDIFICIO “PESANTE” 31
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DAL RAPPORTO DI TEST SECONDO ASHRAE 140-2004 US. DEPT. OF ENERGY ROBERT HENNINGER E MICHAEL WITTE (GardAnalytics) 32
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DAL RAPPORTO DI TEST SECONDO ASHRAE 140-2004 US. DEPT. OF ENERGY ROBERT HENNINGER E MICHAEL WITTE (GardAnalytics) 33
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 NON E’ PIU’ AMMESSO NEGLI EDIFICI ESISTENTE IL PASSAGGIO DA CENTRALIZZATO AD AUTONOMO LA REGOLA VALE SOPRA LE 4 U.I. O SOPRA I 100 kW. TALE PASSAGGIO E’ STATO POI MODIFICATO: E’ PREFERIBILE IL MANTENIMENTO DEI SISTEMI CENTRALIZZATI, MA SONO ANCORA AMMESSI I PASSAGGI IN PRESENZA DI CAUSE TECNICHE O DI “FORZA MAGGIORE” DA GIUSTIFICARE A CURA DEL TECNICO! 34
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 E’ STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO AI 1000 m2, PER CUI OBBLIGO DI SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI NEI CASI DI NUOVE COSTRUZIONI/RISTRUTTURAZIONI DEROGA NEL CASO IN CUI, DIMOSTRANDONE LA CONVENIENZA “TECNICO-ECONOMICA” IL FATTORE SOLARE SIA INFERIORE A 0,5 35
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 ANCHE PER GLI IMMOBILI CON GENERATORI DI CALORE A BIOMASSE, SUSSISTE L’ OBBLIGO DI VERIFICA DELLE TRASMITTANZE DELLE CHIUSURE OPACHE/TRASPARENTI 36
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 2 E 4 PER LE VALUTAZIONI ESTIVE ALLA MASSA SI AFFIANCA LA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA. CALCOLO DI YIE SECONDO 13786:2008 (CHE RICHIAMA LA 6946). VALORI LIMITE DIFFERETI PER PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI 37
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 INTRODOTTA LA VERIFICA IN FASE ESTIVA LIMITI IN kWh/m2 O IN kWh/m3 LIMITATI AL SOLO FABBISOGNO DELL’EDIFICIO 38
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 2 E 4 RICONOSCIUTA L’IMPORTANZA DELLE COPERTURE A VERDE COME MEZZO DA UTILIZZARE PER LA RIDUZIONE DELL’ENERGIA ENTRANTE IN ESTATE (CONTENIMENTO DELLE OSCILLAZIONI DI TEMPERATURA ). PRESTAZIONI COMUNQUE DA DOCUMENTARE. 39
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHECOSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) Aspetti ambientali: - riduzione delle acque recapitate in fognatura (- 40÷60%) - miglioramento della qualità dell’acqua recapitata Aspetti tecnici: - effetto fonoisolante; - riduzione del flusso termico entrante in estate (effetto inerziale); - aumento della riflettenza della copertura per evapotraspirazione; - riduzione delle dispersioni per effetto convettivo (e stabilizzazione delle temperature in climi freddi); - incremento della durata delle guaine impermeabilizzanti. Aspetto estetico: - incremento del valore economico Attenzione al carico strutturale, alle barriere antiradice, all’irrigazione e alle allergie! Norma di riferimento: UNI 11235 40
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHECOSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) Jeff Sonne: Evaluating Green Roof Energy Performance ASHRAE 42
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHECOSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) Manuale tecnico del software Energy Plus U.S. Department of Energy 44
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHECOSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) Manuale tecnico del software Energy Plus U.S. Department of Energy 45
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHECOSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) VERDE ESTENSIVO Le coperture a verde estensivo sono caratterizzate da un ridotto spessore del substrato, costituito in prevalenza da componenti minerali, e da specie vegetative impiegate generalmente costituite da Sedum, piante perenni, erbacee, accomunate da elevata capacità di rigenerazionee autopropagazionee resistenza allo stress idrico e termico. Generalmente lo spessore del substrato nelle stratificazioni è ridotto e varia tra i 7 e i 15 cm. Parimenti contenuto è il loro peso che ammette valori da circa 75 kg/m² a 200 kg/m². Gli inverdimenti estensivi vengono utilizzati particolarmente su coperture piane di grandi dimensioni /capannoni commerciali ed industriali), in luogo delle usuali zavorre in ghiaia o delle eventuali pavimentazioni a secco o allettate, come pure su falde anche con pendenza elevata. Gli spessori minimi del substrato rendono compatibile questa soluzione anche con coperture prive di parapetti e ne consentono l’installazione con costi contenuti. Irrigazionenon necessaria, ma consigliata sia in fase di attecchimento che di mantenimento per avere risultati sicuri e duraturi AIVEP: ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE 47
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHECOSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) VERDE INTENSIVO Tra gli aspetti innovativi di questa tipologia, che comprende anche la versione “intensivo leggero” con spessori fino a 20cm, devono essere innanzitutto citati il ridotto spessore dello strato colturale che oggi, grazie alla disponibilità di specifici substrati colturali, può variare da un minimo di 15 cm ad un massimo che in genere non supera i 50 cm. Il peso proprio a saturazione d'acqua delle stratificazioni (peso proprio strutturale escluso) parte dai 150 kg/m² delle soluzioni con minimo spessore di substrato e può superare i circa 700 kg/m² di quelle con substrato colturale di circa 50 cm. In casi particolari si possono registrare valori più elevati. Queste coperture richiedono una manutenzione frequente, regolari apporti nutritivi ed assidua alimentazione idrica. Le specie impiegate sono erbacee perenni, prative, suffrutici, cespugli, fino a comprendere, laddove sia possibile, anche alberi. L’inverdimento intensivo viene impiegato per la realizzazione di veri e propri giardini su qualsiasi tipo di superficie pensile: tetti, terrazze, parcheggi interrati, box. Queste soluzioni sono accomunate dall'elevata e permanente capacità di apportare ossigeno alle radici, dalla possibilità di disporre di drenaggi, efficienti e sicuri, e dalla presenza di dispositivi per l'alimentazione idrica che consentano di mantenere il substrato in condizioni di umidità ideale, con spessori e pesi propri notevolmente inferiori a quelli tipici delle soluzioni tradizionali. AIVEP: ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE 48
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 2 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000 M2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% SI DOVRA’ VERIFICARE IL SOLO EPi NIENTE VERIFICA SU RENDIMENTI NE’ SULLE SINGOLE CHIUSURE 49
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 3 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000 M2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% SI DOVRA’ VERIFICARE EPe,invol IL VALORE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA (11300-1), CON VALORI LIMITI DIFFERENZIATI A SECONDA DELLA FASCIA E DELLA DESTINAZIONE D’USO 50