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L’approccio preventivo per gli agenti chimici deve rientrare in quello generale che comprende tutti i “pericoli” per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si prevede per gli agenti chimici un approccio preventivo fondato su procedure tecniche specifiche ed armonizzate.
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L’approccio preventivo per gli agenti chimici deve rientrare in quello generale che comprende tutti i “pericoli” per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Si prevede per gli agenti chimici un approccio preventivo fondato su procedure tecniche specifiche ed armonizzate L’approccio per gli agenti chimici non può non coinvolgere le figure e gli strumenti previsti nei luoghi di lavoro per la tutela dei lavoratori L’approccio preventivo per gli agenti chimici diventa un buon indicatore per descrivere la cultura e le realizzazioni preventive nei luoghi di lavoro
La trasposizione della direttiva europea in norma italiana è avvenuta in una maniera che si potrebbe definire “creativa ” L’Italia è l’unico paese che ha dovuto assistere alla rappresentazione di vere e proprie “tenzoni” di ermeneutica ed a recitazioni di “esegesi” intra- ed iper-testuali della norma Ad essere “esorcizzati” nella rincorsa alla definizione del così detto “rischio moderato” sono risultati la sorveglianza sanitaria il monitoraggio biologico le misurazioni ambientali i così detti “algoritmi” i “livelli d’azione” i valori limite professionali cioè tutto l’impianto tecnico proposto dalla norma Nessuno apertamente ha sostenuto che grazie alla nuova norma possono essere allentate le misure di prevenzione o equivocato la gerarchia degli interventi e gli obiettivi da raggiungere
“Se i risultati della valutazione dei rischi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presenti sul luogo di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori vi è solo un rischio moderato e che le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva” “Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che in relazione al tipoe alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72 sexies, 72 septies, 72 decies, 72 undecies” Art. 72 quinquies D. Lgs. 626/94 Art. 5 Direttiva 98/24/CE
Micrò kinduno O risco baixo Un rique faible Kyseinsen riskin A slight risk [*] Un riesgo leve Ringa risk Un rischio moderato [**] Een gering risico Er ringe risiko Ein geringfugiges Risiko [*] “lacking signicance”(The Chambers Dictionary) [**] “contenuto o ridotto entro i limiti imposti o dettati dalla convenienza dall'opportunità o dalla tollerabilità”(Il Grande Dizionario della Lingua Italiana di S. Battaglia)
Nelle traduzioni della Direttiva 98/24CE degli altri Paesi UE il nostro “MODERATO” è stato tradotto rischio “BASSO” e in alcuni casi “IRRILEVANTE”
SONO IDENTIFICATI GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI SONO ADOTTATE LE MISURE PREVENTIVE DEL CASO VIENE SVOLTA LA VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA QUANTITA’ DELL’AGENTE CHIMICO GIUSTIFICAZIONE Valutazione preliminare LA NATURA E L’ENTITA’ DEI RISCHI NON RENDONO NECESSARIA UNA ULTERIORE VALUTAZIONE RISCHIO MODERATO NON SI APPLICANO LE MISURE SPECIFICHE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA DIRETTIVA 98/24/CE
SONO IDENTIFICATI GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI VIENE SVOLTA LA VALUTAZIONE SONO ADOTTATE LE MISURE PREVENTIVE DEL CASO IN RELAZIONE AL TIPO E ALLA QUANTITA’ DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO E ALLEMODALITA’ E FREQUENZA DI ESPOSIZIONE GIUSTIFICAZIONE Valutazione approfondita LA NATURA E L’ENTITA’ DEI RISCHI NON RENDONO NECESSARIA UNA ULTERIORE VALUTAZIONE RISCHIO MODERATO NON SI APPLICANO LE MISURE SPECIFICHE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS 25/02
“Gent.mo dott. Carnevale, mi pare che il suo quesito chiami in causa la questione dell'uso e della trasparenza della lingua legislativa e burocratica. Nel caso della locuzione "rischio moderato" è stato infatti scelto in italiano un aggettivo meno comune (cioè meno utilizzato nella comunicazione corrente) rispetto agli aggettivi scelti nelle altre lingue europee, ma forse per questo con un significato più preciso e maggiormente tecnico. Si tratta però di rendere questa scelta chiara e comprensibile per tutti, in modo che, come lei fa notare, siano esplicitati i criteri per poter valutare se un rischio sia effettivamente moderato o no. Ritengo infatti che nel caso specifico, l'aggettivo "moderato" sia stato utilizzato nell'accezione di "contenuto o ridotto entro i limiti imposti o dettati dalla convenienza dall'opportunità o dalla tollerabilità" (definizione che trovo nel Grande dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore Battaglia): perché la locuzione risulti chiara devono essere fissati e resi noti i limiti appunto di tollerabilità nel caso specifico degli agenti chimici con cui persone che svolgono determinate funzioni possono venire a contatto. Può comunque nascere il legittimo sospetto che dietro la scelta di un aggettivo più tecnico e quindi meno accessibileper la massa, si nasconda comunque una non sufficiente chiarezza e precisione nella legislazione. Sperando di aver fornito qualche elemento utile alla sua ricerca, la saluto cordialmente.” Raffaella Setti - Accademia della Crusca
Direttiva 98/24/CE “Considerando” (1-24) (4)“che il rispetto di requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici mirano non solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ma anche a fornireun livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita ogni possibile distorsione nell’area della concorrenza” (14)“che il datore di lavoro dovrebbe valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,al fine di prendere tutte le necessarie precauzioni di prevenzione e di protezione stabilite dalla presente normativa” (17) “che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali dalla suddetta valutazione è emerso un rischio sanitario può contribuire alle misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro deve porre in essere” (18) “che il datore di lavoro deve effettuare valutazioni e misurazioni periodiche e tenersi al corrente dei nuovi sviluppi della tecnologia al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” (21) “che nelle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE la Commissione fissa valori limiti indicativi, come previsto dalla direttiva 80/1107/CEE, e che dette direttive dovrebbero essere mantenute in vigore quale parte dell’attuale quadro normativo” (23) “considerando che l’abrogazione della direttiva 80/1107/CEEnon deve provocare un’attenuazione delle attuali norme sulla protezionedei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici …” (24) “che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione delladimensione sociale del mercato interno”
Direttiva 98/24/CE Articolo 10 “… gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’appropriata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali i risultati della valutazione di cui all’articolo 4 della presente direttiva rivelano un rischio per la salute …” “La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto nell’applicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo di lavoro è appropriata quando - è possibile stabilire un nesso tra l’esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso e una malattia identificabile o effetti pregiudizievoli sulla salute; e - esiste la probabilità che la malattia o gli effetti possano verificarsi nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore; e - la tecnica di investigazione è a basso rischio per i lavoratori” “Nel caso sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato nell’allegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l’agente in questione, secondo le procedure previste dall’allegato”
S O R V E GL I ANZA S A N I T A R I A Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come • molto tossici • tossici • nocivi • sensibilizzanti • irritanti • tossici per il ciclo riproduttivo
Le variabili da prendere in esame le proprietà pericolose dell’agente; le informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza (obbligatoria); il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
Sono sempre da prendere in esame almeno quattro variabili • tipo di sostanza • sua quantità • modalità di esposizione • frequenza di esposizione N.B. indicando le misure di prevenzione e protezione adottate e tenendo conto del loro effetti sui rischi N.B. Due variabili su quattro hanno a che vedere con la valutazione quali-quantitativa della esposizione di singoli lavoratori
il datore di lavoro deve applicare le misure e i principi generali di prevenzione il datore di lavoro può essere sollevato dall’applicazione di specifiche misure di tutela la sorveglianza sanitaria e di rischio le misure specifiche di protezione e prevenzione le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Nella valutazione dei rischi effettuata attraverso gli idonei criteri è possibile includere la “… GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei rischi …” “… rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi” N.B. La GIUSTIFICAZIONE consente di classificarsi al di sotto della soglia del RISCHIO MODERATO
a) La progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro • b) La fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate • c) La riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti • d) La riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione • e) Le misure igieniche adeguate • f) La riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione • g) I metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici M I S U R E E P R I N C I P I G E N E R A L I PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
M I S U R E S P EC I F I C H E • mediante la sostituzione • mediante • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio • misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione • sorveglianza sanitaria DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE
D I SPO S I Z I O N I I N C A S O Nel D.M. 10 marzo 1998 vengono definiti come luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO quei luoghi o parte di essi in cui vi sono scarse possibilità di sviluppo d’incendio in presenza di sostanze a BASSO tasso d’infiammabilità e la susseguente probabilità di propagazione è bassa DI INCENDIO ED EMERGENZA
RISCHIO DI INCENDIO E/O ESPLOSIZIONE Per la classificazione del rischio di incendio è pensabile una classificare al di sotto della soglia del così detto RISCHIO MODERATO identificando le seguenti condizioni 1. sostanze a basso tasso di infiammabilità 2. condizioni locali e di esercizio con scarsa possibilità di sviluppo di principi d’incendio 3. probabilità di propagazione limitata in caso di eventuale incendio
Perché possa essere documentata una condizione di “RISCHIO Chimico controllato” debbono essere preliminarmente determinate (e documentate) • La presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro • La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti con misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) o modelli per classificazioni basati su indici
In presenza di rischio chimico per la salute e la sicurezza, le misure generali di tutela dei lavoratori debbono in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate La valutazione non può prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori
stime qualitative che identificano, in termini semplici alcune variabili e permettono una conoscenza preliminare del livello di esposizione le circostanze di svolgimento del lavoro e le quantità in uso della sostanza o del preparato i valori limite d’esposizione professionale c/o biologici dell’agente se esistenti gli effetti delle misure preventive e protettive adottate le conclusioni se disponibili delle azioni di Sorveglianza Sanitaria
Modalità per identificare le variabili 1. misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza 2. misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc 3. stime qualitative che identificano in termini semplici le variabili
Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali le norme UNI-EN forniscono una procedura formale per la valutazione della esposizione di addetti il valore di esposizione deve risultare inferiore ad 1/10 del valore limite su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro il valore di esposizione deve risultare inferiore ad ¼ del valore limite Si può evitare la misurazione periodica dell’agente e terminare il processo di miglioramento quando
Tre zone di riferimento in funzione delle percentuali di superamento del valore limite situazione rossa probabilità di superamento del valore limite maggiore del 5% situazione arancio probabilità di superamento del valore limite fra lo 0,1% e il 5% situazione verde probabilità di superamento del valore limite inferiore allo 0,1 % NORMA UNI EN 689 - 1997
I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio permettono, attraverso un giudizio sintetico finale di inserire il risultato delle valutazioni in classi Valutazioni senza l’ausilio di valori limite Nel caso delle piccole e medie imprese che si distinguono anche per una elevata variabilità delle mansioni lavorative degli addetti e dei relativi tempi di esposizione nonché delle modalità d’uso degli agenti chimici gli algoritmi o i modelli possono rappresentare uno strumento di particolare utilità N.B. Risulta comunque consigliabile nei casi dubbi confermare il risultato dei modelli con una o alcune misurazioni dell’esposizione
Coordinamento tecnico delle Regioni e della Province Autonome
A B C
La definizione quantitativa ovvero quali-quantitativa del rischio (moderato) non può ridursi alla stima della sola esposizione (dose o concentrazione) ma deve tenere conto anche di altre variabili “Quando la sorveglianza sanitaria e le altre azioni ad essa collegate (in particolare il monitoraggio biologico) possono essere tralasciate senza che questo possa costituire pregiudizio alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ? Documento SIMLII - AIDII
PERCORSO LOGICO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO La valutazione deve essere fatta sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori In riferimento alla definizione di “agente chimico pericoloso” deve essere effettuata una vera e propria analisi del rischio preliminare Deve essere adottata l’analisi del rischio che si compone di un’analisi e valutazione iniziale basata su metodi non quantitativi un’analisi di dettaglio basata su misure effettuate sul campo Documento SIMLII - AIDII
RISCHIO probabilità che in un dato individuo, o gruppi di individui, si verifichi un effetto avverso per la salute a seguito dell’esposizione ad uno o più agenti chimici R= f (H,E,S) H, Hazard E, Esposizione S, Suscettibilità individuale Quale è il valore che garantisce con una ragionevole certezza (limite di fiducia) che non più di una certa percentuale delle possibili esposizioni eccedano il valore limite ? E’ necessario evidenziare la corretta conduzione tecnica degli impianti ed integrare tale valutazione con una di natura medica, non potendo la sola misurazione degli inquinanti aerodispersi tenere conto di tutte le possibili vie di penetrazione e del fatto che il limite viene definito per la persona media e non per tutti i lavoratori Documento SIMLII - AIDII
A chi si rivolgono? • Come sono state concepite? • Come migliorano e rendono più esplicita la norma? • Quali reazioni hanno provocato? • Quale ruolo assegnano alle istituzioni (centrali e periferiche)? LE LINEE GUIDA
La nuova normativa non deve provocare un’attenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori • La nuova normativa deve potere portare alla “semplificazione” di alcune procedure di prevenzione • La nuova normativa deve potere produrre maggiore efficienza delle azioni preventive • La nuova normativa pretende il ricorso a risorse strumentali e tecniche per indirizzare e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione PUNTI CRITICI
REACH(Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) • Sottopone ad un unico Sistema di Registrazione/Autorizzazione tutte le sostanze prodotte e/o importate in Europa, sia quelle già presenti sul mercato sia quelle nuove • A fondamento del nuovo sistema di registrazione vengono posti i volumi (1 ton/anno) di sostanza prodotta o importata o utilizzata • Tutte le sostanze, sia quelle esistenti e registrate in EINECS (30.000 su 100.106) sia quelle nuove (3.000), dovranno essere nuovamente registrate entro il 2012 • Oltre che i produttori e gli importatori sono interessati al processo anche gli utilizzatori, i trasformatori ed i clienti finali • Le associazioni ambientaliste si mostrano molte preoccupate per le modifiche introdotte più di recente • Le associazioni dei datori di lavoro hanno previsto un impatto economico molto rilevante
(REACH) as of 29 October 2003 Improvements compared to revised Commission Draft of 17 September 2003 · The "duty of care" concept has been deleted. · Substances for medical R&D can now be exempted from registration for 15 years. · The Central Agency is asked to set up criteria for prioritisation of "substance evaluation" to ensure a uniform procedure by member state authorities. · The right to appeal is now also possible during evaluation. · Phase-in status applies to substances that have been produced within the last 15 years prior to the coming into force of this regulation (previously 10 years).
(REACH) as of 29 October 2003 The proposal still has the following serious shortcomings, which we will try to have corrected in the forthcoming legislative process. · In terms of its structure and scope, there has been no fundamental review. The requirements of the Regulation are still extremely extensive, complex, bureaucratic and elaborate. · The data requirements are still principally based on the volumes produced/imported without taking the actual exposure into account. · The Central Agency can make all animal testing data available to other registrants free of charge after ten years. · The evaluation procedure still is decentralized and carried out by member states. · Additional substances and groups of substances can be included in the authorisation procedure without providing sound scientific criteria.
(REACH) as of 29 October 2003 Improvements of the Commission Proposal compared to the Internet Consultation Document of 16 May 2003 · The obligation to draw up Chemical Safety Reports now only exists for substances of more than 10 tons/year that are subject to registration. Extended Safety Data Sheets are sufficient for the information flow along the supply chain · Only the Central Agency is responsible for the registration process. · The requirement for test data has been reduced in the range from 1 - 10 tons/year but extended in the range above 10 tons/year. · Reduced data requirements for intermediates now apply regardless of the number of sites to which they are transported. · Polymers have been exempted from mandatory registration (for the time being). · The Central Agency now has decision competence in the case of registration. Rights to appeal and to file an action against these decisions are explicitly provided for. · The Central Agency is also responsible for authorisation. The national authorisation process has been dropped. · The Agency’s obligation to actively publish certain information has been restricted. Protection of confidential business information has been improved.