370 likes | 689 Views
Dott.ssa Ada Agostini Dott.ssa Stefania Pagani Unità Operativa Assistenza Medicina Legale AREA VASTA N.2 - SENIGALLIA. Aspetti medico legali della violenza sessuale.
E N D
Dott.ssa Ada Agostini Dott.ssa Stefania Pagani Unità Operativa Assistenza Medicina Legale AREA VASTA N.2 - SENIGALLIA Aspetti medico legali della violenza sessuale
Secondo l’OMSla Violenza è “L’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.
Conferenza mondiale Nazioni Unite (Vienna 1993) Violenza contro le donne è “qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertá personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata sia di quella pubblica
Norme Costituzionali Principio di uguaglianza di genere Pari dignità sociale Identici diritti di legge
Solo con il nuovo diritto di famiglia (Legge 685/1975) venne abolita l’autorità maritale. L’art.1 della Legge 442/1982 ha abolito l’art.544 del c.p. che prevedeva la cancellazione del reato a seguito del matrimonio riparatore tra vittima e stupratore. Con la Legge 66/1996 la violenza sessuale viene rubricata come “reato contro la persona e contro la libertà individuale” e non più “reato contro la morale ed il buon costume”.
Delitti contro la libertà personale (Sez. II del capo III del titolo XII del libro II C.P.) Principali novità • Accorpamento in una unica fattispecie di reato delle condotte criminose (congiuzione carnale violenta,atti di libidine violenti, congiuzione carnale abusiva) • Elevazione delle pene • Procedibilità a querela irrevocabile • Tutela della riservatezza della vittima • Reato di stupro di gruppo • Riconoscimento della sessualità del minore e del malato di mente
Codice Penale Capo III DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE Sezione II – delitti contro la libertà personale LEGGE N. 66 DEL 15 FEBBRAIO 1996
Tipologie di reato Violenza sessuale Atti sessuali con minorenne Legge 15 febbraio 1996, n. 66Norme contro la violenza sessuale Bene giuridico tutelato Libertà Personale Definizione di violenza sessuale “Qualunque atto sessuale, attivo o passivo, imposto ad una persona contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità”.
Art. 3 - 609 - bis (violenza sessuale) Art. 4 - 609 - ter (circostanze aggravanti) Art. 5 - 609 - quater (atti sessuali con minorenne) Art. 7 - 609 - sexies (ignoranza della persona offesa) Art. 8 - 609 - septies (querela di parte) Art. 16 (accertamenti sanitari) Gli articoli di maggiore interesse medico-legale
Legge n. 66/96 - Art. 3, Art. 609 - bis Violenza sessuale “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”. • Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti: • Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; • Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituita ad altra persona al momento del fatto
Modalità di azione Violenza: costrizione fisica esercitata sulla vittima allo scopo di vincerne la resistenza Minaccia: azione psichica volta ad intimidire la vittima o ricattandola in modo da coartarne la volontà Abuso di autorità: soggetto agente si avvale di una posizione formale di superiorità nei confronti della vittima ( pubblica o privata)
Atto Sessuale Ogni manifestazione inequivocabile del desiderio sessuale (comprende sia la congiunzione carnale che l’atto di libidine)
Art. 4, Art. 609-ter Circostanze aggravanti Pena - reclusione da 6 a 12 anni se: • trattasi di minore di anni 14 • con l’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa • da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio • Su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale • nei confronti di persona minore di anni 16 se compiuto da ascendente, genitore anche adottivo, il tutore Pena - reclusione da 7 a 14 anni se: • trattasi di minore di anni 10
Art. 5, Art. 609-quater Atti sessuali con minorenne • se minore di anni 14 • minore di anni 16 se ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza • Non punibile il minorenne che effettua atti sessuali con soggetti di almeno 13 anni se la differenza d’età non è superiore a 3 anni
Art. 609 quinques Corruzione di minorenne “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Art. 609-sexies Ignoranza dell’età della persona offesa “ … il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa se trattasi di minore di 14 anni”. Corruzione di minorenne
Art. 609 septies Querela di parte “I delitti previsti al 609 - bis, ter e quater sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi”. La querela proposta è irrevocabile
Si procede d’ufficio: • Se la violenza sessuale è commessa nei confronti di infra18enne • Se il fatto viene commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal convivente del genitore, dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; • Se il fatto viene commesso da persona con veste giuridica di pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; • Se il fatto è connesso ad altro delitto per cui si procede d’ufficio • Se trattasi di minore di 14 anni costretto ad assistere ad atti sessuali.
Reato procedibile a querela della persona offesa (entro 6 mesi - non revocabile) Reato procedibile d’ufficio Secondo età soggetto passivo: <10 anni: sempre <14 anni: se con violenza carnale <16 anni: anche senza violenza reale in relazione a determinati soggetti attivi <18 anni: con violenza reale ed in relazione a determinati soggetti attivi Se associato a reati perseguibili d’ufficio ….. Se violenza di gruppo Corruzione di minorenne (atti sessuali alla presenza di <14 anni)
Art.9, Art. 609-octies Violenza sessuale di gruppo “ … consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis. Pena: reclusione da 6 a 12 anni (pena aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609-ter) …”
Legge regionale Legge regionale 11 novembre 2008 n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne Del. Leg. Approvata nella seduta 5 nov 2008 n.119
Art. 1 Finalità • La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. • In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. • Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
Legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù • Vengono identificati nuovi illeciti in materia sessuale: • l’induzione alla prostituzione; • la produzione, diffusione, detenzione di materiale pornografico; • il turismo sessuale all’estero.
Soggetti destinatari Tutti i bambini, intendendo, in tal senso, ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni, come stabilito dall’Art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia. Art. 25-bis (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori) “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità … o da persona travisata”.
“Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Le operatrici e gli operatori dei Servizi Sanitari e dei Servizi Sociali, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, sono le principali figure alle quali ti puoi rivolgere.
I SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA (SISTEMA 118 - PRONTO SOCCORSO) Accesso diretto al Pronto Soccorso oppure puoi richiedere l’intervento del Sistema 118; in quest’ultimo caso gli operatori sanitari del 118, dopo i primi provvedimenti diagnostici e terapeutici, ti trasporteranno al Pronto Soccorso. In entrambi i casi verrai accolta in un ambiente il più possibile riservato.
accurata anamnesi esame obiettivo (generale e locale genitale) eventuale effettuazione di prelievi eventuali allegati fotografici eventuale denuncia di reato all’autorità giudiziaria PRONTO SOCCORSO Verrai visitata da uno dei Medici in turno che raccoglierà tutte le notizie utili e richiederà gli accertamenti e le consulenze che si renderanno necessarie per la diagnosi e per l’eventuale prevenzione di malattie trasmissibili
PRONTO SOCCORSO Verrai visitata da uno specialista ginecologo, in particolare per il riscontro di eventuali lesioni genitali e la raccolta di campioni biologici. La certificazione rilasciata dal Medico di Pronto Soccorso sarà sempre circostanziata vista anche la sua valenza medico legale. Il Medico di Pronto Soccorso ti fornirà le informazioni utili circa gli altri Servizi Sanitari, Sociali ed Istituzionali (Consultorio, Autorità Giudiziaria, etc.) a cui potrai rivolgerti per ottenere il giusto sostegno e per proseguire il percorso assistenziale.
Evitare pulizia o lavaggio delle sedi lesionate o penetrate; Evitare cambio di biancheria intima o di altri indumenti É inoltre fondamentale:
Riferire minzione, defecazione, vomito o pulizia del cavo orale; Riferire rapporti sessuali intercorsi prima e/o dopo l’aggressione (previo consenso della vittima)
Ricerca su tutta la superficie corporea di lesioni: ecchimosi, escoriazioni, soluzioni di continuo, fratture, ecc.; Esame obiettivo generale
Informare la paziente sulla eventualitá di gravidanza indesiderata e sui possibili interventi (PILLOLA DEL GIORNO DOPO E IVG)