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L’aumento dell’ aliquota IVA al 21%

L’aumento dell’ aliquota IVA al 21%. Corso Iva Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011. I presupposti normativi. Commi da 2- bis a 2- quater dell’articolo 2 del Dl 138/2011. Quando scatta l’aumento dell’aliquota.

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L’aumento dell’ aliquota IVA al 21%

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Presentation Transcript


  1. L’aumento dell’ aliquota IVA al 21% Corso Iva Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011

  2. I presupposti normativi • Commi da 2- bis a 2- quater dell’articolo 2 del Dl 138/2011

  3. Quando scatta l’aumento dell’aliquota • L’aumento dell’aliquota si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto nr. 138, come esplicitamente indicato dal redattore della norma (al comma 2-ter) • La legge di conversione è entrata in vigore il 17 di Settembre, data a cui fare riferimento

  4. Quando una operazione può essere considerata “effettuata ai fini IVA • Poiché l’aliquota IVA da applicare correttamente dipende dalla data in cui l’operazione è cristallizzata (effettuata) ai fini IVA occorre rifarsi ai principi generali in materia espressi dall’articolo 6 del DPR 633/72: • Tale articolo fissa il momento di “esigibilità dell’imposta” inteso come momento in cui nasce l’obbligazione tributaria di versamento dell’IVA (con tutti gli adempimenti connessi il più importante dei quali è la fatturazione) e correlativamente per l’acquirente del bene/servizio il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata in rivalsa.

  5. Momento di esigibilità dell’imposta • Beni immobili  stipula atto notarile • Beni mobili  consegna o spedizione • Prestazioni di servizi momento del pagamento del corrispettivo • Prestazioni di servizi in ambito comunitario rese per un periodo superiore all’anno che non prevedono pagamento di acconti o pagamenti parziali scadenza di ogni anno solare (base imponibile : i costi sostenuti fino ad allora). • In ogni caso l’operazione si considera effettuata se viene emessa fattura anteriormente al verificarsi di uno dei casi di cui ai punti precedenti

  6. Il momento di effettuazione dell’operazione nel contratto estimatorio • In Ateneo ci sono alcune strutture che vendono gadgets sulla base di “contratti estimatori” ciò allorchè un tradens spedisce una certa quantità di materiale ad un accipiens che si impegna a rivenderla. • In quel caso il momento in cui il tradensdovrà fatturare, stanti le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 Novembre 1976 , è il momento della rivendita dei beni a terzi. (nel limite di un anno dalla consegna). Da quel momento la fattura può essere emessa entro il mese successivo. Per avere conoscenza del momento della rivendita di solito la struttura invia un resoconto a fine mese.

  7. Quando si considera effettuato il pagamento in base a diverse tipologie di strumenti usati

  8. L’ IVA ad esigibilità differita • Si premette che il regime dell’ IVA ad esigibilità differita (art. 6 comma 5 DPR 633/72) applicabile agli enti pubblici non è il regime dell’ IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del DL 185/2008controllare la dicitura in fattura) • Tale regime permette di fatturare, con emissione di fattura che è a tutti gli effetti definitiva compresa la cristallizzazione dell’aliquota, agli enti tassativamente indicati nel medesimo articolo (Stato e relativi organi, enti pubblici territoriali e loro consorzi, Università, Usl, agli enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza, di beneficienza e di previdenza e alle Camere di Commerciale.

  9. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 20% o 21% • Con mail del 16.09.2011 l’Ufficio fiscale ha fornito indicazioni operative che fanno riferimento ai principi espressi nelle slides precedenti. L’aliquota del 20% rimane applicata alle operazioni che possono ritenersi effettuate alla data del 16 settembre secondo i principi enunciati.

  10. I casi del mail: fatturazione attiva • Fatturazione attiva : • Pagamento entro il 16.9 20% • Pagamento il 16 ma non si poteva averne comunicazione e conoscenza se non entro data successiva 21% tramite scorporo • Fatture emesse entro il 16.09 con Iva differitarimangono al 20% (la norma prevede anche che siano registrate ma l’applicativo lo fa in contemporanea al momento di emissione della fattura

  11. I casi del mail: fatturazione passiva • Fatture del fornitore con data di spedizione precedente al 16.09 20% • Fattura del fornitore pagata entro il 16.09 indipendentemente dalla data di fatturazione da parte del fornitore  20% (o – se si vuole andare incontro a fornitore – 21% ma tramite scorporo del bonificato per non gravare sull’Ateneo

  12. I casi del mail: fatturazione differita art.21 comma 4 DPR 633/72 • Se vi sono fornitori che hanno consegnato beni entro il 16.09 a più riprese con il documento di trasporto e fattura riepilogativa entro fine mese – poiché l’operazione si è comunque conclusa con la consegna del bene – l’aliquota è al 20%. • Se alcuni beni sono stati consegnati dopo il 16.09 ed esposti nella medesima fattura occorrerà evidenziare due righe con aliquote al 20% ed al 21% • Principi simili vanno rispettati nel caso di contratto estimatorio dove al fornitore andrà fornita una rendicontazione con le vendite fatte prima e dopo il 16.09.

  13. I casi del mail: le fatture estere • Le fatture Intra UE sono vere e proprie fatture e quindi quelle che riportano data 16.09 vanno integrate al 20%, sia per i beni che per i servizi, sia in attività commerciale che in attività istituzionale. • Per le fatture di servizi Extra – Ue che vanno autofatturate (dall’ Amm.ne Centrale in attività ist.le, dai Dip.ti in attività Commerciale) il momento della valutazione dell’ aliquota era quello dell’emissione del documento che è contemporaneo al pagamento.

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