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“Per una scelta consapevole”. Seminario su previdenza obbligatoria, complementare e destinazione del TFR A cura della Segreteria Nazionale SLP CISL. Previdenza obbligatoria: caratteristiche. Sistema a “ripartizione” (solidarietà intergenerazionale) Fattori che influenzano il sistema.
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“Per una scelta consapevole” Seminario su previdenza obbligatoria, complementare e destinazione del TFR A cura della Segreteria Nazionale SLP CISL
Previdenza obbligatoria: caratteristiche Sistema a “ripartizione” (solidarietà intergenerazionale) Fattori che influenzano il sistema Le contribuzioni, collettivamente Intese, alimentano le prestazioni pensionistiche in essere. • In questo sistema hanno un peso rilevante: • Il flusso dei contributi b) l’entità delle • prestazioni c) la durata della vita, oggi • Pari a 79,5 e nel 2050 pari a 84,7. • Nel 2050 donne 88,1 uomini 81,4
Previdenza obbligatoria: caratteristiche Fattori che influenzano il sistema 2 In questo sistema ha inoltre un peso rilevante Il tasso di dipendenza degli anziani, La popolazione in età attiva, Tasso di occupazione
Previdenza obbligatoria: la L. 243/2004 Requisiti per il pensionamento fino al 31.12.2007 • Vecchiaia • 60/65 anni di età donna/uomo • Con 20 anni di contribuzione • (Retributivo) • Tra 57 e 65 anni con 5 anni di contributi • (Contributivo) Anzianità - 35 anni di contribuzione e 57 di età - 39 anni di contribuzione
Previdenza obbligatoria: la L. 243/2004 …… e dopo il 1° gennaio 2008 (se non cambia) Vecchiaia Tra i 60 e i 65 anni di età con 5 anni di contributi eff. (solo metodo contributivo) 60/65 anni di età, donna/uomo, con 20 anni di contributi (metodo retributivo) Anzianità 1 - 35 anni di contributi e 60 di età (61 nel 2010, 62 nel 2014) - 40 anni di contributi Anzianità 2 In via sperimentale, fino al 2015, Per le DONNE è possibile la pensione Di anzianità 35/57 se optano per CONTRIBUTIVO
Previdenza obbligatoria: si cambia? Una nuova riforma delle pensioni è probabile. I temi oggetto di confronto: ABBATTERE LO SCALONE; INNALZARE L’ETA’ PENSIONABILE; INCENTIVI – DISINCENTIVI; …ED ANCORA: REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO (PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO)
Previdenza obbligatoria: sistemi di calcolo 1 Sistema retributivo Target: lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva (al 1.1.2007 hanno 29 anni) Calcolo: per gli anni lavorati fino al 31.12.1992 calcolo su ultima retribuzione; per gli anni lavorati successivamente ultima retribuzione + media delle retribuzioni degli ultimi anni; si moltiplica la retribuzione annua pensionabile per la percentuale di rendimento corrispondente agli anni assicurati (2% annuo più maggiorazione del 18%)
Previdenza obbligatoria: sistemi di calcolo 2 Sistema contributivo Target: lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996 (al 1.1.2007 hanno 11 anni di anzianità contributiva) Calcolo: retribuzione annua x 33%; montante (somma dei prodotti rivalutati sulla base dell’indice ISTAT riferito alla variazione media quinquennale del PIL nominale – andamento del reddito nazionale) x coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica (da 4,720% a 57 anni a 6,136% a 65 anni); non può essere inferiore a assegno sociale + 20% (fino a 65 anni, dopo questa regola non vale)
Previdenza obbligatoria: sistemi di calcolo 3 Sistema misto Target: lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva (al 1.1.2007 hanno meno di 29 e più di 11 anni di servizio). Calcolo: fino al 31 dicembre 1995 il calcolo è quello retributivo; dal 1° gennaio 1996 si segue quello contributivo.
Previdenza obbligatoria: quale pensione? Tasso di sostituzione medio previsto* (dipendenti con 63 anni di età e 35 di contributi Sistema contributivo) Anni Tasso di sostituzione 2020 61,8% 2030 56,6% 2040 53% 2050 51% *Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (7.12.2005) ADESSO: FINO AD UN MASSIMO DEL 94%
Previdenza obbligatoria: quale pensione? Si è pertanto aperta nel nostro Paese, rispetto alle future pensioni, una “questione giovani”
Previdenza complementare: caratteristiche 1 Sistema a “capitalizzazione” con contribuzione definita Fattori che influenzano il sistema La contribuzione Del singolo viene Investita e si rivaluta; alimenterà la sua prestazione pensionistica • In questo sistema hanno un peso rilevante: • Il flusso dei contributi b) il tempo • c) la rivalutazione dei contributi
Previdenza complementare: caratteristiche 2 Finalità assegnate E’ uno strumento… La sua prestazione pensionistica tipica è l’erogazione di una rendita Integrativa di quella erogata dal Sistema di previdenza obbligatoria Di protezione sociale per le giovani Generazioni di lavoratori; Di risparmio previdenziale
Previdenza complementare: caratteristiche 3 Quando nasce? Perché nasce Il secondo pilastro Di un sistema ormai misto? Una normativa organica sulla previdenza Complementare nasce nel 1993 Con il decreto Lgs nr 124 Le riforme del sistema previdenziale Obbligatorio intervenute (riforma Amato e riforma Dini) portano con se Questa necessità
Previdenza complementare: caratteristiche 4 Volontarietà Finanziamento A differenza della previdenza pubblica In quella complementare vige il Principio della volontarietà Dell’adesione Possono concorrere al finanziamento delle Forme di previdenza complementare Il TFR, il contributo del lavoratore, Il contributo dell’azienda
La riforma della previdenza complementare: il D. Lgs 252/’05 Perché nasce l’esigenza di una riforma della previdenza complementare: la legge delega 243/’04 (riforma Maroni) • Effetti delle riforme della previdenza obbligatoria • Dare impulso ai Fondi pensione
Le novità del D. Lgs 252/’05 • liberalizzazione del settore della previdenza complementare attraverso: • L’equiparazione tra le diverse forme pensionistiche complementari • La possibilità di cambiare Fondo pensione dopo solo 2 anni di permanenza in luogo dei precedenti 5 anni (PORTABILITA’ della posizione) senza oneri fiscali • Portabilità del contributo aziendale (ma solo nei limiti delle previsioni contrattuali e quindi per noi postali ciò non è possibile)
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 2 • Disciplina fiscale più favorevole: • Deducibilità dei contributi dal reddito complessivo fino ad un limite di 5164 euro (TASSAZIONE POSTICIPATA) • Conferma di una aliquota di capital gain più favorevole (11%) • Disciplina fiscale più favorevole sia sulle rendite che sull’erogazione in forma capitale (tassazione al 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo pensione successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6%)
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 3 Modifica al regime delle prestazioni: • E’ sempre ammesso il rimborso del proprio montante finale in forma capitale nella misura del 50% delle somme accantonate • E’ ammesso il rimborso del montante finale in forma capitale nella misura del 100% delle somme accantonate se convertendo il 70% del montante la pensione che se ne determina è inferiore al 50% dell’assegno sociale (oggi circa 381 euro) – AS= assegno a ultra 65 senza reddito pari o superiore a pensione sociale • Le prestazioni del fondo si possono ottenere al momento in cui si maturano i requisiti per la previdenza obbligatoria con almeno 5 anni di partecipazione al fondo stesso; casi particolari di anticipo delle prestazioni in caso di inoccupazione per + di 48 mesi
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 4 Modifica al regime delle prestazioni: E’ ammessa l’anticipazione delle somme accantonate presso il fondo: • In qualsiasi momento e fino al 75% del capitale per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al nucleo familiare per terapie e interventi straordinari (ieri 100% capitale ma solo dopo 8 anni) – aliquota fiscale tra 9 e 15%, ieri 23% • Dopo 8 anni di iscrizione al fondo sempre entro il limite del 75% per acquisto della prima casa o per interventi su essa per il socio o per i figli (ieri 100%) aliquota fiscale identica al 23% • Dopo 8 anni di iscrizione al fondo e nella misura del 30% del capitale per ulteriori esigenze degli iscritti – novità, aliquota fiscale 23%
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 5 Modifica al regime delle prestazioni: le anticipazioni delle somme accantonate presso il fondo non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti (compreso TFR) e delle plusvalenze; le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento da parte dell’aderente anche per importi annui superiori a 5164 euro (in questo caso sulle somme eccedenti il limite è riconosciuto un credito di imposta pari a quanto versato al momento dell’anticipazione); l’anzianità per ottenere l’anticipazione si calcola avendo a riguardo tutti i periodi di iscrizione ai fondi
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 6 Regime delle prestazioni in caso di premorienza: In caso di morte dell’aderente prima della maturazione dei requisiti per la prestazione, l’intera posizione è riscattata dagli eredi oppure dai beneficiari designati. In mancanza dei soggetti suddetti l’intera posizione rimane al Fondo negoziale (per fondi aperti devoluzione per fini sociali).
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 7 Regime delle prestazioni in caso di morte: Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti per la previdenza obbligatoria, con 5 anni di permanenza nei fondi. Gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del residuo montante o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 8 Pignorabilità della posizione individuale: Le posizioni costituite presso i fondi pensione sono intangibili nella fase di accumulo. Le prestazioni in capitale ed in rendita e le anticipazioni per spese mediche sono sottoposte alle stesse limitazioni di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità delle pensioni ordinarie. Le anticipazioni per la casa ed altre cause ed i riscatti totali o parziali (riscatto parziale per inoccupazione tra 12 e 48 mesi, totale per inoccupazione oltre 48 mesi e invalidità permanente oltre 66%) non sono sottoposti ad alcun vincolo.
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 9 • Istituzione del cosiddetto comparto GARANTITO • Il Decreto 252 prevede che le forme pensionistiche complementari che vogliano accogliere il TFR dei lavoratori attraverso il conferimento TACITO debbano dotarsi di una linea di investimento che garantisca la restituzione del capitale ed un rendimento almeno comparabile a quello che viene corrisposto dal datore di lavoro per il TFR in azienda (1,50% + 75% dell’indice ISTAT)
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 10 Obblighi informativi dei fondi (comparabilità dell’offerta) e dei datori di lavoro; • Nota informativa (prospetto per raccolta adesioni con indicatore sintetico costi) • Scheda sintetica (semplice introduzione ai meccanismi di funzionamento ed alle condizioni di partecipazione al Fondo) • Progetto esemplificativo (fornisce all’aderente una indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale, consentendo di avere una idea sulle conseguenze che le scelte avranno nel tempo) • Ruolo chiave della COVIP nel controllo di TUTTE le forme pensionistiche
Trattamento fine rapporto • Il TFR è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro di un’azienda privata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente. • Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione utile lorda (vedi CCNL): ha una rivalutazione dell’ 1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Trattamento fine rapporto 2 • In base alla legge finanziaria dal 1° gennaio 2007 scatta il meccanismo di conferimento del TFR previsto dal decreto 252/’05 (anticipo di 1 anno) • i lavoratori dipendenti privati potranno scegliere di destinare il TFR maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo presso il datore di lavoro; • in questo caso per le imprese con almeno 50 addetti il TFR affluisce ad un Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che finanzia opere pubbliche; per il lavoratore non cambia nulla.
Scelta di destinazione del TFR , QUATTRO POSSIBILI SCELTE, A SECONDA CHE: IL LAVORATORE SIA STATO ISCRITTO PER LA PRIMA VOLTA ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA PRIMA/DOPO DEL 28.4.1993 E SIA ISCRITTO/NON ISCRITTO A FONDOPOSTE
Scelta di destinazione del TFR 1 Dipendenti Poste Italiane assunti prima del 28.4.1993 iscritto a FONDOPOSTE , Scelta esplicita Silenzio assenso Mantenimento: il TFR maturando residuo in azienda (poi confluisce nel Fondo presso la Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS Conferimento: il TFR maturando Residuo (4,41%) confluisce a FONDOPOSTE
Scelta di destinazione del TFR 2 Dipendenti Poste Italiane assunti prima del 1993 non iscritti a FONDOPOSTE . Scelta esplicita Silenzio assenso Mantenimento: l’intero TFR Resta in azienda e va nel Fondo c/o La Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS Conferimento: l’intero TFR confluisce nel FONDOPOSTE EVENTUALE CONTR. INDIVIDUALE Conferimento: il TFR / 2,50 o intero confluisce a FONDOPOSTE, nei Fondi Aperti oppure in P.I.P. EVENTUALE CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE
Scelta di destinazione del TFR 3 Dipendenti Poste Italiane assunti dopo il 1993 non iscritti a FONDOPOSTE . Scelta esplicita Silenzio assenso Mantenimento: intero TFR In azienda (va alla Tesoreria dello Stato – conto gestito da INPS) Conferimento intero TFR maturando al FONDOPOSTE Conferimento: intero TFR maturando a FONDOPOSTE, ai Fondi aperti, a un P.I.P.
Scelta di destinazione del TFR 4 Dipendenti Poste Italiane assunti dopo il 1993 iscritti a FONDOPOSTE . Nessuna scelta Il loro TFR è già interamente Destinato a FONDOPOSTE
Scelta di destinazione del TFR LAVORATORI NON ISCRITTI A FONDOPOSTE . Il conferimento del TFR Deve essere contestuale all’adesione a FONDOPOSTE (oppure ad altro Fondo o PIP) Il modulo di adesione deve essere allegato Alla modulistica da utilizzare per il conferimento
Scelta di destinazione del TFR CONSIGLI E ISTRUZIONI PER L’USO . La scelta deve essere meditata e non affrettata (ci sono 6 mesi di tempo) La scelta di conferimento è definitiva; La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere Sempre modificata dal lavoratore E’ assolutamente necessario utilizzare la Modulistica ufficiale messa a disposizione Dal Governo con un apposito decreto
Scelta di destinazione del TFR EFFETTI TEMPORALI DELLE SCELTE . La scelta DI DESTINAZIONE ESPLICITA produce i suoi Effetti a partire dal momento delle scelta stessa Il conferimento TACITO produce i suoi effetti da 1 luglio (dopo sei mesi per i nuovi assunti)
TFR e Fondi Pensione a confronto* Periodi di riferimentodal 31.12.02 dal 31.12.04 al 31.08.06 al 31.08.06 Rendimento Fondi Pensione negoziali 19,8% 9,2% Rivalutazione netta TFR 10,3% 4,7% *Fonte: Covip
Fondi pensione: i protagonisti Soggetti Responsabilità generale (Consiglio d’Amministrazione, Sindaci, Responsabile del Fondo) Uno o più gestori (SGR, SIM, Banche) (individuati dal C.d.A.) Banca depositaria (individuata dal C.d.A.) Service amministrativo
Previdenza complementare Fondi pensione Aperti Chiusi (negoziali) P.I.P.
Fondi pensione a confronto Gestione orientata al fine previdenziale (non ha fini di lucro) Principali vantaggi del Fondo negoziale sul Fondo aperto O sul P.I.P. Minori costi di gestione (per Fondoposte 0,…..) Controllo dei soci sulla gestione Contribuzione aggiuntiva dell’Azienda
Fondoposte CHE COSA E’ E’ stato istituito per volere delle OO.SS. E di Poste Italiane Spa nel 2002 E’ il fondo di previdenza complementare Di natura negoziale dei lavoratori Delle aziende del Gruppo Poste Che applicano il CCNL
Fondoposte COMPARTI PER LA GESTIONE FINANZIARIA COMPARTO BILANCIATO Accoglie i contributi dei vecchi iscritti e Dei nuovi che compiano una scelta esplicita. Anche chi conferisce il TFR con il Silenzio assenso può poi cambiare È gestito da vari soggetti tra cui MPS e ABN AMRO. COMPARTO GARANTITO. Accoglie il TFR Conferito mediante silenzio/assenso. È gestito da UNIPOL e JP MORGAN
Fondoposte Linee del COMPARTO BILANCIATO Tre linee gestionali: SICURA (ca 5% azionario) BILANCIATA (ca 20% azionario) DINAMICA (ca 40% azionario)
Previdenza complementare: concetti chiave per la gestione finanziaria Switch Portafoglio Profilo di rischio Benchmark
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 TFR 1 Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene