1 / 7

ASSEGNI per NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNI per NUCLEO FAMILIARE. Possono richiederli: lavoratori dipendenti in attività disoccupati indennizzati lavoratori cassintegrati lavoratori in mobilità e impiegati in LSU lavoratori assenti per malattia o maternità lavoratori richiamati alle armi

dandre
Download Presentation

ASSEGNI per NUCLEO FAMILIARE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ASSEGNI per NUCLEO FAMILIARE

  2. Possono richiederli: • lavoratori dipendenti in attività • disoccupati indennizzati • lavoratori cassintegrati • lavoratori in mobilità e impiegati in LSU • lavoratori assenti per malattia o maternità • lavoratori richiamati alle armi • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale • assistiti per tubercolosi • pensionati ex lavoratori dipendenti • caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori • soci di cooperative • lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi • lavoratori con contratto part-time

  3. PER QUALI PERSONE SPETTA ?? • Il richiedente l’assegno • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato • figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore a 18 anni • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro • fratelli, sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti

  4. Redditi considerati per il diritto all’assegno Somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF + i redditi di qualsiasi natura percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno + i redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali N.B. - L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previden- ziale derivante da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell’intero reddito familiare

  5. I REDDITI CHE NON SI CALCOLANO • pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio • pensioni di guerra • rendite INAIL • indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti • indennità ai ciechi parziali ed ai sordi prelinguali • indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili • assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato • indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS • indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF • trattamenti di famiglia • trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni • arretrati delle integrazioni salariali

  6. ASSEGNO di SOSTEGNO Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno 3 figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza che dal 1° gennaio 2000 è pari a 107.67 (£. 208.483) al mese per tredici mensilità e non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal redditometro.

  7. ASSEGNI FAMILIARI • Possono richiederli: • coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti • pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) • per: • 1.coniuge anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali) • 2. figli ed equiparati • 3. fratelli , sorelle e nipoti

More Related