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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI e PIANIFICAZIONE FISCALE

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI e PIANIFICAZIONE FISCALE. Lucia Zocca Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti. DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA.

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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI e PIANIFICAZIONE FISCALE

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Presentation Transcript


  1. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI e PIANIFICAZIONE FISCALE Lucia Zocca Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti Lunedì 29 Novembre 2010

  2. DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA • Si ha una doppia imposizione giuridica internazionale quando il medesimo soggetto è tassato più volte sullo stesso reddito da due Stati diversi nell’esercizio della rispettiva potestà impositiva Lunedì 29 Novembre 2010

  3. DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA • Si ha doppia imposizione economica internazionale quando lo stesso reddito, prodotto e percepito in due Stati diversi da soggetti giuridici diversi, è tassato più volte • Essa si verifica, ad esempio, quando lo stesso reddito da partecipazione (dividendi) viene tassato sia in capo alla società erogante che in capo al socio percipiente Lunedì 29 Novembre 2010

  4. DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE • la definizione di diritto tributario internazionale nella sua definizione tradizionale si riferisce principalmente all’insieme delle norme giuridiche che stabiliscono le regole per ridurre o eliminare la doppia imposizione derivante dal conflitto fra le potestà impositive dei singoli Stati • Le CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva per evitare la doppia tassazione del medesimo reddito Lunedì 29 Novembre 2010

  5. Per evitare la doppia imposizione (double taxation) del medesimo reddito in Stati diversi sono generalmente previste alcune misure correttive, fra le quali: Misure unilaterali Convenzioni bilaterali Convenzioni multilaterali Lunedì 29 Novembre 2010

  6. Molti Stati hanno introdotto nella propria legislazione domestica norme che hanno il fine di combattere l’elusione fiscale internazionale (tax avoidance) e l’evasione fiscale internazionale (tax evasion) fra le quali: • Normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC) • Norme sul transfer pricing; • Norme anti abuso nell’utilizzo dei “paradisi fiscali” • Regole in materia di limitation-on-benefits (LOB) Lunedì 29 Novembre 2010

  7. Un ambito rilevante dell’applicazione dei principi di tassazione internazionale è costituito dalle regole promulgate da organizzazioni sovranazionali, quali l’OCSE che agli Stati aderenti propone: • Modello di Convenzione contro le Doppie Imposizioni di redditi e capitali • Modello di Accordo per lo scambio di Informazioni in materia fiscale Lunedì 29 Novembre 2010

  8. PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE • Per PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE si intende il processo di valutazione delle diverse scelte/opportunità esistenti al fine di ottenere la massima efficienza fiscale nella strutturazione internazionale delle proprie attività economiche • Si tratta di programmare le proprie attività internazionali ottenendo la maggiore riduzione possibile del carico fiscale complessivo mediante un lecito risparmio d’imposta (tax saving) Lunedì 29 Novembre 2010

  9. PRINCIPIO DELLA GLOBALITA’ DEI REDDITI PRODOTTI • Nel principio del reddito mondiale (worldwide system) lo Stato collega la propria potestà impositiva alla residenza del soggetto passivo Lunedì 29 Novembre 2010

  10. PRINCIPIO DELLA FONTE • Nel principio della fonte del reddito o della territorialità lo Stato collega la propria potestà impositiva al luogo di produzione del reddito Lunedì 29 Novembre 2010

  11. LE REGOLE DELLA TASSAZIONE ALLA FONTE • Le regole della fonte di natura interna sono generalmente di tre tipi: • Presunzione che un reddito derivi da uno Stato se è corrisposto da un residente in quello Stato (pay rule) • Presunzione che il reddito tragga origine nello Stato in cui si trovano i beni cui sia da ricondursi il pagamento di un prezzo per il relativo utilizzo (use-rule). Ad esempio il diritto di utilizzo di un brevetto. • Combinazione per ogni categoria di reddito delle due regole precedenti Lunedì 29 Novembre 2010

  12. MODELLO OCSE Seguendo il MODELLO OCSE DI CONVENZIONE BILATERALE per evitare la doppia imposizione fiscale del medesimo reddito, in linea generale, il reddito tenderà ad essere tassato solo nello Stato della residenza con limitazione del potere di imposizione all’altro Stato contraente Lunedì 29 Novembre 2010

  13. lo Stato della residenza del soggetto riduce o elimina la doppia tassazione del medesimo reddito conseguita dal soggetto residente principalmente mediante l’adozione dei seguenti metodi: esenzione credito d’imposta lo Stato della fonte del reddito riduce la propria imposizione sui redditi prodotti nel suo territorio introducendo principalmente le seguenti limitazioni: riduzione delle categorie dei redditi tassabili contenendo l’entità del prelievo Lunedì 29 Novembre 2010

  14. BRASILE • Il Brasile è una repubblica federale di Stati. Esso comprende 27 Stati e distretti federali • Il sistema fiscale brasiliano è contenuto nella Costituzione e nel Codice fiscale brasiliano. • La Costituzione attribuisce il potere impositivo alla federazione, ai singoli Stati (compresi i distretti federali) ed ai governi municipali Lunedì 29 Novembre 2010

  15. BRASILE • Le società contribuenti sono soggette alle seguenti imposte sul reddito societario: • Imposta sul reddito societario (IRPJ) • Contributo sociale sui profitti netti (CSLL) Lunedì 29 Novembre 2010

  16. BRASILE • Il governo federale prevede inoltre: • imposte sul commercio con l'estero (tasse sull'importazione e l'esportazione) • l'imposta sul valore aggiunto sulla produzione industriale (Imposta sui prodotti fabbricati, IPI) • una imposta sulle transazioni finanziarie (IOF) • contributi sociali sul reddito lordo realizzato da persone giuridiche residenti (contributi PIS e COFINS) • un contributo sui pagamenti transfrontalieri di royalties e di alcuni servizi di assistenza tecnica, amministrativa e scientifica (contributo CIDE). Lunedì 29 Novembre 2010

  17. BRASILE • I singoli Stati possono applicare, fra le altre: • l'imposta sul valore aggiunto sulle vendite (ICMS) • l'imposta sulle successioni e donazioni (ITCMD) • I Comuni possono prevedere, fra le altre: • l'imposta sui servizi (ISS) • l'imposta sulla proprietà immobiliare e sul trasferimento di proprietà (ITBI). Lunedì 29 Novembre 2010

  18. BRASILE • La legge n. 11.638, pubblicata il 27 dicembre 2007, ha introdotto rilevanti cambiamenti nella normativa brasiliana che regola le società e, in sostanza, ha portato all'adozione di nuovi principi contabili brasiliani, generalmente accettati, più vicini ai principi contabili internazionali. Lunedì 29 Novembre 2010

  19. BRASILE • In questo scenario, è stata emanata la Misura Provvisoria n. 449 - convertita nella legge n. 11.941 del 27 maggio 2009 - al fine di disciplinare gli effetti fiscali dei nuovi metodi contabili. • In sostanza, la nuova disciplina stabilisce un regime fiscale transitorio opzionale (Regime Tributário de Transição, RTT) in base al quale, per le imprese che hanno scelto l'RTT, le modifiche contabili introdotte dalla legge n. 11.638 e dal Brazilian Securities and Exchange Commission, devono essere considerate neutre ai fini fiscali. • Le società che scelgono il regime RTT devono per prima cosa calcolare l'utile non tassato in base ai nuovi principi contabili per poi riconvertirlo in base alle regole antecedenti alla legge n. 11.638. Lunedì 29 Novembre 2010

  20. BRASILE • Le società contribuenti potevano adottare il regime RTT per calcolare la base imponibile delle imposte sui redditi societari e dei contributi PIS e COFINS nel corso del 2008 e del 2009. Dopo il 2010, il regime RTT è diventato obbligatorio per le società contribuenti in generale. • L'opzione per l'adozione del regime RTT è stata effettuata mediante la dichiarazione dei redditi presentata nel 2009 per il periodo fiscale 2008. Lunedì 29 Novembre 2010

  21. Convenzione Italia – Brasile03-10-1978 • Si tratta della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (approvata con legge 29 novembre 1980, n. 844) • In precedenza vigeva l’accordo Italia – Brasile del 04-10-1957 , ora abrogato. Lunedì 29 Novembre 2010

  22. Accordo Italia – Brasile30-10-1972 • Si tratta di un accordo di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile (approvato con legge 25-1-1982, n. 24 ) Lunedì 29 Novembre 2010

  23. Scambio di note Brasilia 18-11-1977 • Si tratta della interpretazione fornita in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30-10-1972, per l'applicazione degli artt. 6 ed 8. Lunedì 29 Novembre 2010

  24. RUSSIA • In Russia le società sono soggette ai tributi imposti dalla Federazione Russa, dalle sue regioni (repubbliche, distretti, territori, regioni e distretti autonomi) e dai comuni • In generale, le tasse imposte a tutti i livelli sono regolate dal Codice delle imposte e dalle altre leggi federali, che regolano anche la struttura delle singole imposte (stabilendo, ad esempio, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote, le esenzioni e le incombenze amministrative) Lunedì 29 Novembre 2010

  25. RUSSIA • I tributi imposti a livello federale includono: • imposta sui redditi societari • imposta sul valore aggiunto. • Le regioni sono autorizzate a fissare le loro aliquote nel quadro fornito dal Codice delle imposte. Lunedì 29 Novembre 2010

  26. RUSSIA • Le principali imposte previste a livello regionale sono: • l'imposta sul patrimonio netto • l'imposta sui trasporti. • Le società sono anche soggette a svariate tasse comunali, fra le altre: • l'imposta fondiaria Lunedì 29 Novembre 2010

  27. RUSSIA • Il sistema dell'imposta sui redditi societari russo è definibile un sistema classico, il che significa che gli utili societari sono tassati a livello della società e i dividendi versati sono tassati in capo agli azionisti. Lunedì 29 Novembre 2010

  28. RUSSIA • I redditi sono determinati secondo le regole contenute nella legislazione fiscale (non sono rilevanti le figure contabili). • Generalmente si utilizza il principio della competenza. Le società possono utilizzare anche il principio di cassa a condizione che il loro fatturato durante i quattro trimestri precedenti non abbia superato determinati limiti (una media di 1 milione di RUR per ogni trimestre). Lunedì 29 Novembre 2010

  29. Accordo Italia – Russia10-2-1998 • Si tratta dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della federazione Russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato le disposizioni concernenti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti (Ratificato con legge 2 aprile 2002, n. 71) Lunedì 29 Novembre 2010

  30. Convenzione Italia – Russia09-04-1996 • Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo (Approvata con legge 9 ottobre 1997, n. 370) Lunedì 29 Novembre 2010

  31. INDIA • Le imposte dirette a livello centrale sono amministrate dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze attraverso la Commissione centrale delle imposte dirette (CBDT). • La legge principale che disciplina la tassazione è l' Income Tax Act (ITA) del 1961. Lunedì 29 Novembre 2010

  32. INDIA • In India le società sono assoggettate ad una imposta sui redditi societari, incluse le plusvalenze. Per questo motivo non è prevista una tassazione autonoma delle plusvalenze stesse. • Sono, inoltre, previste le seguenti imposte: • l'imposta minima alternativa • l'imposta sul patrimonio • l'imposta sui compensi in natura • l'imposta sulle vendite • l'imposta sui servizi Lunedì 29 Novembre 2010

  33. INDIA • L'India generalmente utilizza un sistema di tassazione classico, in base al quale i redditi sono tassati in prima istanza a livello della società, e non è concesso alcun credito di imposta agli azionisti. • L'imposta sulla distribuzione dei dividendi viene pagata dalla società indiana su quanto distribuito, mentre a livello degli azionisti i dividendi sono esenti. • Non vi è una disciplina specifica che regoli le participation exemption . Lunedì 29 Novembre 2010

  34. INDIA • Una società è residente in India se è una società indiana o la sua gestione e il suo controllo sono interamente in India. Lunedì 29 Novembre 2010

  35. Convenzione Italia – India19-02-1993 • Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo (Ratificata con legge 14 luglio 1995, n. 319) • In precedenza vigeva l’accordo Italia – India del 12-01-1981, ora abrogato. Lunedì 29 Novembre 2010

  36. CINA • Tra le principali leggi in materia di imposta sul reddito delle imprese vi sono: • la legge sull'imposta dei redditi d'impresa ( Enterprise Income Tax Law - Qi Ye Suo De Shui Fa ), promulgata il 16 marzo 2007 ed efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008; • i regolamenti di attuazione della legge sull'imposta dei redditi d'impresa ( Implementation Regulations on Enterprise Income Tax Law ), promulgati nel dicembre 2007 ed efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2008 • Il Consiglio di Stato ed i suoi dipartimenti (ad esempio, il Ministero delle finanze e l'Amministrazione di Stato per le imposte) sono autorizzati all'emanazione di comunicazioni (circolari), ai fini dell'attuazione dei due provvedimenti sopra citati (EITL e EITR). Lunedì 29 Novembre 2010

  37. CINA • Secondo l'art. 2 EITL, si definisce impresa residente ai fini fiscali un'impresa costituita in base alla legislazione cinese; oppure un'impresa costituita in base a leggi straniere oppure situate in una diversa regione (ad es. Hong Kong, Macao), ma con sede direzionale effettiva in Cina. • Per "società non residente" si intendono le società che hanno la sede dell'amministrazione in uno Stato estero (o in una diversa regione) ma che dispongono in Cina di una stabile organizzazione o che, in assenza di una stabile organizzazione, producono un reddito di fonte cinese. • In base alla maggior parte dei trattati fiscali conclusi dalla Cina, l'amministrazione finanziaria segue il criterio del luogo effettivo di gestione e controllo della società. Lunedì 29 Novembre 2010

  38. CINA • Le imprese e le altre organizzazioni che conseguano redditi di fonte cinese sono soggette all'imposta sul reddito delle imprese sulla base delle disposizioni della EITL. La legge prevede in particolare che le imprese individuali (imprenditori individuali) e le società di persone non rientrino nell'ambito di applicazione della EIT. Tali entità sono soggette alla legge sull'imposta dei redditi delle persone fisiche. Tuttavia, le imprese individuali e le società di persone non residenti costituiscono un'eccezione e sono quindi assoggettate alla EIT. • Le cooperative joint venture sino-straniere possono scegliere di essere trattate come entità giuridiche soggette ad imposta sul reddito delle imprese o come società di persone, trasparenti ai fini fiscali. Lunedì 29 Novembre 2010

  39. Accordo Italia – Cina31-10-1986 • Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Ratificato con legge 31 ottobre 1989, n. 376) Lunedì 29 Novembre 2010

  40. Convenzione Italia – Cina19-6-1986 • Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina (Ratificata con legge 23-6-1990, n. 175) Lunedì 29 Novembre 2010

  41. Accordo Italia – Cina8-10-1972 • Accordo sui trasporti marittimi tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica popolare cinese (Ratificato con legge 5-6-1974, n. 385, in G.U. n. 225 del 29 agosto 1974) Lunedì 29 Novembre 2010

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