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L’imponibile Previdenziale e Fiscale. INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. FINO AL 31/12/1997: INDAGINE SULLA NATURA RETRIBUTIVA O RISARCITORIA (INDENNITARIA) DELLE SOMME
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INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE • FINO AL 31/12/1997: INDAGINE SULLA NATURA RETRIBUTIVA O RISARCITORIA (INDENNITARIA) DELLE SOMME • DAL 1/1/1998: ARMONIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE A FINI FISCALI E PREVIDENZIALI – PRESUNZIONE DI IMPONIBILITA’ SALVO ECCEZIONI TASSATIVE
INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE • Norma previdenziale: Art. 12 legge 153/1969, art. 6 Dlgs 314/1997, art. 27 DPR 797/1955 “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, maturati nel periodo di riferimento” • Art. 51, comma 1, Dlgs 917/1986 (TUIR) Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro RAPPORTO DI CAUSA - EFFETTO
Quindi:tutto ciò che il giornalista riceve dal datore di lavoro (somme in denaro, beni o servizi) sono da assoggettare a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale, ad eccezione delle sole tipologie per le quali la legge disponga un diverso regime.
DETERMINAZIONE • Valore normale dei beni e dei servizi (Art. 9: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi) • Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. • Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,22; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Quindi: nel caso in cui una parte della retribuzione sia costituita da beni o servizi, l’importo sul quale calcolare i contributi (e le tasse) è rappresentato dal valore di mercato degli stessi.
MINIMALI RETRIBUTIVIa fini previdenziali • Art. 1 DL 338/1989 conv. Legge 389/1989 La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da: • Leggi • Regolamenti • Contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale • Accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo
MINIMALI Minimale legale (parametrato, di anno in anno, sul valore percentuale dal 7.5 % riferito ai trattamento pensionistici minimi erogati dall’INPS ex art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni) IMPORTI PER IL 2009: € 43,49 giornalieri, pari a € 1.130,74 mensili. IN AMBITO GIORNALISTICO SI APPLICANO A: • Art. 2 CNLG • Art. 12 CNLG
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero • Legge 398/1987: paesi UE, extra UE convenzionati ed extra UE non convenzionati; • Extra UE non convenzionati: fasce 2009 • Da 0 a 2.878,35: 2.878,35 • Da 2.878,36 a 4.691,96: 4.691,96 • Da 4.691,97 a 5.545,52: 5.545,52 • Da 5.545,53 a 6.504,96: 6.504,96 • Da 6.504,97 in poi: 7.629,24
CONTRATTI COLLETTIVI • Stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative • CCNLG FNSI/FIEG (quotidiani, periodici, agenzie stampa ed emittenti radiotelevisive a carattere nazionale) • CCNL FNSI/AERANTI (emittenti radiotelevisive ed agenzie di stampa a carattere locale) • Pubbliche Amministrazioni: deroga (Contratti di Comparto ARAN/OO.SS.) salvo espressa applicazione del CNLG (IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI ARAN/FNSI)
ACCORDI COLLETTIVI O INDIVIDUALI • Contratti di area, territoriali o aziendali, sottoscritti in ambito decentrato dai CDR o dalle associazioni stampa regionali (se RATIFICATI DALLA FNSI a livello nazionale: pari efficacia dei CCNL) • Accordi individuali • Effetti sul piano previdenziale solo se COMPARATIVAMENTE migliorativi
RILEVANZA AI FINI DELLA FRUIZIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI (E FISCALI) • Rispetto del CCNL comparativamente più rappresentativo (Art. 1, comma 1175, legge 296/2006) • Trattamento retributivo: vincolante • Trattamento normativo: vincolante • Trattamento obbligatorio: non vincolante • Regolarità contributiva (DURC)
SGRAVI CONTRIBUTIVI INPGILEGGE 407/90 • MISURA: sgravio totale triennale della quota a carico azienda per le aree del mezzogiorno, del 50% per il centro-nord • REQUISITI • Status di disoccupato o inoccupato da almeno 24 mesi • Assenza di redditi da lavoro superiori all’importo fiscalmente non imponibile, nel biennio precedente
DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ • Art. 1, comma 67, legge 247/07 (abrogazione precedente normativa) • Decreto Interministeriale lavoro-economia del 7/05/2008 • Fattispecie: erogazioni previste da contrattazione di secondo livello (aziendale, territoriale o locale) la cui corresponsione sia incerta e subordinata all’incremento dei livelli di produttività, qualità ed altri elementi di competitività aziendale • Deposito accordi di secondo livello presso DLP entro 30gg dalla sottoscrizione (regime transitorio scaduto)
DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ MISURA SULLA QUOTA DI EROGAZIONE FINO AD UN MASSIMO DEL 3% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE ANNUA DEL LAVORATORE E’ RICONOSCIUTO UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PARI A: • PER IL LAVORATORE: QUOTA A PROPRIO CARICO (8,69%) • PER IL DATORE DI LAVORO: FINO AD UN MASSIMO DI 25 PUNTI PERCENTUALI DELL’ALIQUOTA A CARICO AZIENDA (per la contribuzione INPGI massimo 22,24%)
DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ ESEMPIO RETRIBUZIONE ORDINARIA ANNUA: € 33.600,00 PREMIO PRODUTTIVITA’: € 1.400,00 RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNUA: € 35.000,00 QUOTA DI PREMIO SU CUI CALCOLARE LO SGRAVIO: (€ 35.000,00 X 3%) = 1.050,00 Importo sgravio per il lavoratore: (€ 1.050,00 x 8,69%) = € 91,25 Importo sgravio per il datore: (€ 1.050,00 x 22,24%) = € 233,52 TOTALE SGRAVIO: € 324,77
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILEex art. 51 TUIR • i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 • le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti • le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari – Risposta a quesito dell’Agenzia delle Entrate
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILEex art. 51 TUIR AZIONI AI DIPENDENTI (Art. 51, comma 2, lettera g del TUIR) • azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a € 2.065,82, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; • azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (solo previdenziale) • STOCK OPTIONS (Art. 27, comma 4, lettera g bis del DPR 797/1955 introdotta dall’art. 82, comma 24 bis, DL 122/2008 conv. Legge 133/2008): esenti i “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option” • Art. 51, comma 2 bis, TUIR • La disposizione di cui alla lettera g-bis) (abrogata) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: • a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; • b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; • c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (solo previdenziale)ex Art. 27 DPR 797/1955 • trattamento di fine rapporto; • Incentivi all’esodo • risarcimento danni • somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; • somme e provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni aventi finalità previdenziali o assistenziali • proventi derivanti da polizze assicurative • compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa • somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. • i trattamenti di famiglia • i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option
LA NORMATIVA RIGUARDANTE ALCUNE PARTICOLARI FATTISPECIE E CASISTICHE
In particolare: • Trasferte, missioni e trasferimenti • Attività di aggiornamento professionale • Apparecchi telefonici e similari (palmari, internet, ecc.) • Transazioni e conciliazioni • Incentivi all’esodo • Appartamenti • Auto aziendali • Prestiti
Determinazione del regime delle trasferte INDENNITA’ DI TRASFERTA (“INVIATINO” EX ART. 7, CPV.17, CNLG) 30% DI 1/26 DELLA RETRIBUZIONE MENSILE SEMPRE IMPONIBILE
Determinazione del regime delle trasferte RIMBORSO SPESE • A forfait • A piè di lista • Misto La determinazione di uno dei tre sistemi deve essere riferita all’intero periodo di trasferta e non può essere variato giorno per giorno
ITALIA 46,48 30,99 15,49 ESTERO 77,47 51,65 25,82 REGIME TRASFERTEesenti: • Rimborso a forfait per spese • Sia di vitto che di alloggio • Di solo vitto o alloggio • Piccole spese non documentabili • SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO SEMPRE ESENTI
REGIME TRASFERTEREQUISITI • SUSSISTENZA: riscontro su documentazione amministrativa aziendale • EFFETTIVITA’ SPESA NEL CASO DI RIMBORSI ANALITICI “a piè di lista”: • Documento fiscalmente valido • Riferito al dipendente • Inerente o strumentale allo svolgimento dell’incarico di servizio
MISSIONI NEL COMUNE SEDE DI LAVORO • ESENTI SOLO LE SPESE DI TRASPORTO ATTESTATE DA DOCUMENTI PROVENIENTI DAL VETTORE (Biglietti di autobus, metro, tram, ricevute taxi, ecc.) • ORDINARIO REGIME PREVIDENZIALE CON ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PER OGNI ALTRA FORMA DI RIMBORSO SPESE (ESEMPIO: PARCHEGGIO AUTO, PASTI, PERMESSI DI ACCESSO ZTL, ECC.)
INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO • ESENTI AL 50% NEI LIMITI ANNUI • € 1.549,37 IN ITALIA • € 4.648,11 ALL’ESTERO • SOLO PER IL PRIMO ANNO SPESE DI TRASPORTO E ONERI INERENTI LA CESSAZIONE DI RAPPORTI LOCATIZI: ESENTI SE RIMBORSATI A FRONTE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E AUTONOMIA NEGOZIALE REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE • Art. 45 CNLG • CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO • ACCORDI INDIVIDUALI Profilo della eventuale imponibilità delle somme erogate irrilevante ai fini della legittimità (libertà negoziale di definire in autonomia i trattamenti retributivi accessori) QUALIFICAZIONE DELL’EROGAZIONE INDIPENDENTE DALLA CONTRATTAZIONE
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE • NOZIONE: iniziative finalizzate all’accrescimento e all’aggiornamento delle capacità tecnico professionali del giornalista • CONDIZIONE PER L’ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE: sussistenza di un interesse preminente del datore di lavoro • ELEMENTI ESSENZIALI (necessari ma non sufficienti) • NESSO CAUSALE FRA L’ATTIVITA’ SVOLTA E LA FINALITA’ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE • PRINCIPIO DI INERENZA CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE • L’elemento scriminante ai fini del regime contributivo da applicare alle spese in questione è quindi da individuarsi nella connessione diretta ed immediata fra il bene o servizio offerto (o rimborsato) al dipendente (iscrizione a corsi di specializzazione, partecipazione a conferenze e convegni, finanziamento di progetti di studio, dotazione di manuali, pubblicazioni o altro materiale tecnico, ecc.) e l’attività professionale che lo stesso è chiamato a svolgere. • Naturalmente, poiché si tratta di una ipotesi di deroga al regime generale dell’assoggettabilità a contribuzione, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tale elemento di connessione è a totale carico dell’azienda, che deve pertanto dimostrare, in concreto, l’inerenza del bene o servizio con l’attività lavorativa del giornalista dipendente.
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTENUTO PROFESSIONALE NON OGGETTIVO (viaggi, iniziative culturali, visite a musei, ecc.): connessione con l’ambito professionale da valutare in relazione al tipo di attività svolta dal dipendente CONTENUTO PROFESSIONALE OGGETTIVO (corsi ed altre iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione, attività didattiche, Master, seminari, congressi, convegni, ecc.): connessione con l’attività lavorativa più evidente TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ≠ AGGIORNAMENTO CULTURALE
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (esempi) • Partecipazione a corsi, seminari, conferenze e altre iniziative didattiche • Acquisto di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste, pubblicazioni varie, nonché il relativo abbonamento a servizi editoriali o banche dati on line) non esteso alle apparecchiature o attrezzature elettroniche o informatiche “strumentali” • Effettuazione di viaggi e visite culturali (elaborazione di un dettagliato programma di viaggio che sia in grado di evidenziare chiaramente le correlazioni esistenti fra il viaggio o la visita culturale e le competenze professionali del giornalista)
Domanda: come è possibile migliorare la qualità e l’intensità del lavoro di ogni giornalista consentendogli di utilizzare gli strumenti tecnologici e multimediali più adatti? Risposta: è il datore di lavoro che deve fornire i mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa QUINDI LA STRUMENTAZIONE INFORMATICA, DI COMUNICAZIONE, DI CONNESSIONE MULTIMEDIALE, ECC, DEVE ESSERE DI PROPRIETA’ DEL DATORE DI LAVORO ED ASSEGNATA TEMPORANEAMENTE IN DOTAZIONE AL LAVORATORE NON SI TRATTA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PERSONAL COMPUTER (portatili o fissi) STAMPANTI, FAX, SCANNER PC PALMARI TELEFONI CELLULARI (gsm, satellitari, ecc) I-PHONE LETTORI DVD/BLU RAY/MP3 REGISTRATORI AUDIO/VIDEO NON IMPONIBILI SIA NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CHE NEL CASO DI ACQUISTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL GIORNALISTA (CHE SI FA POI RIMBORSARE LA SPESA) A CONDIZIONE CHE LA PROPRIETA’ DEI BENI SIA DELL’AZIENDA (REGISTRAZIONE IN BILANCIO FRA I CESPITI D’IMPRESA) CHE LI ASSEGNA TEMPORANEAMENTE IN USO GRATUITO AL GIORNALISTA PER LA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO DI LAVORO. ALLA CESSAZIONE: RESTITUZIONE IMPONIBILI SIA NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CHE NEL CASO DI ACQUISTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL GIORNALISTA (CHE SI FA POI RIMBORSARE LA SPESA) QUALORA IL GIORNALISTA DIVENGA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ DELL’APPARECCHIO (LIBERTA’ DI USO PERSONALE, DIRITTO DI TRASFERIRNE LA PROPRIETA’ A TERZI, MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEL BENE ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ESEMPI
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ►REQUISITI DOCUMENTALI (GIUSTIFICATIVI) • DOCUMENTO FISCALMENTE VALIDO attestante l’effettività dell’esborso economico da parte del giornalista • ESCLUSIVA RIFERIBILITA’ AL GIORNALISTA del bene o servizio ►DOCUMENTAZIONE NON IDONEA A COMPROVARE L’EFFETTIVITA’ DELLA SPESA E LA RIFERIBILITA’ DELLA STESSA ESCLUSIVAMENTE AL GIORNALISTA (esempi): • Preventivi di spesa privi di attestazione di pagamento; • Note di pagamento, ricevute, fatture non quietanzate; • Documenti privi di validità fiscale in quanto carenti della forma tipica legalmente prevista
APPARECCHI TELEFONICI E SIMILARI (PALMARI, I-PHONE) E RELATIVE UTENZE (GESTORI SERVIZI TLC, INTERNET, ECC.) RILEVANO SOTTO UN DUPLICE PROFILO: VALORE DELL’APPARECCHIO ESENTE O IMPONIBILE A SECONDA SE VENGA ASSEGNATO AL GIORNALISTA IN USO GRATUTITO (PER ESIGENZE PROFESSIONALI O “MISTE”), OVVERO SE VENGA ASSEGNATO IN PROPRIETA’ COSTO DELL’UTENZA (CONSUMO DEL TRAFFICO O ABBONAMENTO) • SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE: TOTALMENTE ESENTE • SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO AD USO PROMISCUO (PER ESIGENZE PROFESSIONALI E PERSONALI): RIPARTIZIONE PERCENTUALE PRESUNTIVA – MA VEROSIMILE – DEL COSTO PER L’USO PERSONALE, DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUZIONE • SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE: INTEGRALMENTE IMPONIBILE
IPOTESI DI DISCIPLINA DELL’USO DELLE UTENZE TELEFONICHE 70% ESENTE 30% IMPONIBILE • GIORNALISTI CHE OPERANO SPESSO SUL TERRITORIO (ART. 12, ART. 2, INVIATI, ECC.) • GIORNALISTI CHE LAVORANO SIA IN REDAZIONE CHE SUL TERRITORIO • GIORNALISTI CHE LAVORANO PREVALENTEMENTE IN REDAZIONE (DESK, AGENZIE, WEB CONTENT, RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO REDAZIONALE) 50% ESENTE 50% IMPONIBILE 30% ESENTE 70% IMPONIBILE
TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI TIPOLOGIA • IN SEDE GIUDIZIALE • IN SEDE SINDACALE • PRESSO LA DPL • IN SEDE DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA EFFETTI Volontà “assistita” e deroga art. 2113 Cod. Civile INOPPONIBILITA’ A FINI PREVIDENZIALI indisponibilità, ad opera delle parti, dei crediti contributivi di cui è esclusivo titolare l’ente di previdenza DEROGA SOLO APPARENTE Conciliazione monocratica (ex art. 11, comma 4, Dlgs 124/2004) I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo
TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI sia novative che non novative • ORDINARIO REGIME IMPONIBILE AD ECCEZIONE DI: • Somme erogate per una causa del tutto estranea al rapporto di lavoro (mera “occasionalità” del rapporto di lavoro in relazione al titolo dell’erogazione) Cass. 6663/2002 • Risarcimento danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, mobbing, ecc.)
TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI CASISTICHE IMPONIBILI (RINUNCIA DEL LAVORATORE AD ALCUNI ELEMENTI RETRIBUTIVI) • DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI • COMPENSI A TITOLO DI LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO • ARRETRATI DI STIPENDIO • RISARCIMENTO DANNI DA DEMANSIONAMENTO • INDENNITA’ PER FERIE MATURATE E NON GODUTE • INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO EX ART. 27 CNLG
SOMME EROGATE A TITOLO DI INCENTIVO ALL’ESODO Esenti da prelievo contributivo se ricorre l’effettiva naturaINCENTIVANTE E PREMIANTE • ASSENZA DI CONTROPARTITA (rapporto non sinallagmatico) • CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL LAVORATORE DI PIENA E LIBERA SCELTA (viziata nel caso in cui la stabilità del rapporto di lavoro, come nel caso in cui vi sia la possibilità, per il datore di lavoro, di risolverlo comunque unilateralmente) • ELEMENTO CRONOLOGICO E TEMPORALE (relazione di causa-effetto fra la somma a titolo di incentivo e la volontà di risolvere il rapporto; l’accordo sull’incentivo deve precedere o essere contestuale alla data di effettiva cessazione del rapporto, ancorchè l’effettiva erogazione avvenga in epoca successiva) – impossibile qualificare ex post l’avvenuta risoluzione Cass.23230/2004
SOMME EROGATE A TITOLO DI INCENTIVO ALL’ESODO IPOTESI FREQUENTI DI NON CORRETTA QUALIFICAZIONE DELLE SOMME COME “INCENTIVO” • A CONCLUSIONE DI UNA VERTENZA INERENTE LA STABILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO (LICENZIAMENTO IMPUGNATO, PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO, TRATTAMENTI DI CIGS/MOBILITA’); • A FRONTE DI RINUNCE DEL GIORNALISTA A DIRITTI RETRIBUTIVI MATURATI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Appartamenti o alloggi o pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc) messi a disposizione per uso personale PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO il reddito per il dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso; PER I FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO (ad esempio, i fabbricati situati all’estero), il reddito di lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato. Nel caso di uso promiscuo (appartamento utilizzato anche come luogo di svolgimento dell’attività lavorativa): il valore del benefit, determinato come sopra, deve essere riparametrato in base alla percentuale di suddivisione degli spazi ad uso ufficio su quelli totali
Concessione di prestiti agevolati Tutte le forme di finanziamento concesse dal datore di lavoro al dipendente rappresentano fringe benefits, indipendentemente dalla loro durata. Sono compresi anche i finanziamenti concessi da terzi (ad esempio un istituto di credito) con i quali il datore di lavoro ha stipulato un accordo o una convenzione. Il valore del prestito è pari al 50 per cento della seguente differenza: interessi calcolati al tasso ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea (vigente al termine di ciascun anno) - interessi calcolati al tasso applicato sugli stessi
I VEICOLI AZIENDALI Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uso promiscuo), si utilizza un criterio forfetario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti. Il valore del fringe benefit è pari al 30 per cento dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo. Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola forfetaria di valorizzazione del fringe benefit non trova applicazione. In tale ipotesi: • per il veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore del fringe benefit è determinato secondo la regola generale del valore normale; • l’utilizzo di veicoli per uso esclusivamente aziendale non concorre, invece, a formare il reddito del dipendente.