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Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n

Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L). Paola Franzin Inas-Cisl Area Politiche Sociali. Lavoratrice/Lavoratore. Definizione ( art. 2)

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Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n

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  1. Tutela della maternità e della paternitàDecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L) Paola Franzin Inas-Cisl Area Politiche Sociali

  2. Lavoratrice/Lavoratore Definizione (art. 2) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  3. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Divieto di licenziamento e di sospensione (art. 54) • della lavoratricedall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino • del lavoratore che fruisca del congedo di paternità, fino al compimento dell’anno di età del bambino la violazione del divieto di licenziamento è punita con la sanzione amministrativa da € 5.160 a € 12.910. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  4. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Dimissioni(art. 54-55) devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro • per la lavoratricedall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino • per il lavoratore che fruisca del congedo di paternità, fino al compimento dell’anno di età del bambino Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  5. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Diritto al rientro ed alla conservazione del posto (art. 56) • Diritto alla conservazione del posto • Diritto al rientro nella medesima unità produttiva (comune) • Diritto a svolgere le stesse mansioni (o equivalenti) • Diritto ad eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza • (DL 59-2008 conv. L. n. 101 del 6 giugno 2008) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  6. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Diritto al rientro ed alla conservazione del posto (art. 56) • Dall'inizio del periodo di gravidanza al termine del congedo di maternità o paternità alla lavoratrice o al lavoratore ai genitori adottivi o affidatari fino ad un annodi età del bambino o ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia) • Dalla richiesta al termine degli altri congedi, permessi o riposi disciplinati dal T.U. • la violazione del diritto è punita con la sanzione amministrativa da € 5.160 a € 12.910 Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  7. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Lavoro notturno (art. 53) Divieto di adibire al lavoro le donne • dalle ore 24 alle ore 6 • dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  8. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Lavoro notturno (art. 53) non obbligati al lavoro notturno • madre o (in alternativa) padre convivente fino al compimento del terzo anno di età del figlio • unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni • il genitore con figlio disabile a carico Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  9. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Sanzioni • la violazione del divieto di lavoro notturno per le donne • Il mancato rispetto del dissenso comunicato in forma scritta entro le 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione arresto da 2 a 4 mesio l’ammenda da € 516 a € 2.582 Articolo 18 bis, comma 1, dlgs 8 aprile 2003, n. 66, aggiunto dall’articolo 1 del dlgs 19 luglio 2004 n. 213. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  10. Congedi, riposi e permessi • Congedo di maternità • Congedo di paternità • Congedo parentale • Riposi giornalieri • Congedo per la malattia del figlio Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  11. Congedo di maternita’:Divieto di adibire al lavoro le donne (art. 16) • i 2 mesiprecedenti la data presunta del parto (flessibilità) • frala data presunta e la data effettiva del parto • nei 3 mesi successivi al parto (flessibilità) • i giorni di anticipo del parto rispetto alla data presunta che vengono aggiunti ai 3 mesi successivi Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  12. Congedo di maternita’:Divieto di adibire al lavoro le donne (art. 17) Estensione del divieto Il divieto di adibire al lavoro le donne può essere: • anticipato per salvaguardare la salute della donna o del bambino • prolungato in caso di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, fino a 7 mesi di età del bambino Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  13. Congedo di maternita’:Divieto di adibire al lavoro le donne Flessibilità(art. 20) la lavoratrice ha facoltà: • di rimanere al lavoro fino ad 1 mese prima della data presunta del parto • ed astenersi per i 4 mesi successivi • a determinate condizioni. (Circ. Min. lav. 43/2000) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  14. Tutela della lavoratrice o del lavoratore Sanzioni • adibire la donna al lavoro nel periodo di interdizione o nel caso di assegnazione della lavoratrice a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri è punito con l’arresto fino a sei mesi. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  15. Congedo di paternita’:Diritto del padre di astenersi dal lavoro (art. 28) per tuttala durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla Lavoratrice in caso di: • morte o di grave infermità della madre • abbandono del figlio da parte della madre • se il bambino è affidato esclusivamenteal padre Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  16. Congedo di maternità: adozioni nazionali e internazionali (art. 26) • Spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore per un periodo massimo di cinque mesi • deve essere fruito durante i primicinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  17. Congedo di maternità: adozioni internazionali (art. 26) • Il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. • Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. • L’ente autorizzato certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  18. Congedo di maternità: affidamenti temporanei (art. 26) • Il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  19. Congedo di paternità: adozioni nazionali e internazionali (art. 31) • Il congedo di maternità che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni al lavoratore. • può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità per il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva internazionale. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  20. Congedo di maternità o paternità:trattamento economico (art. 22 e 23) L’ indennità giornaliera è pari all’ 80% della retribuzione: • retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto precedente all’inizio del congedo • rateo tredicesima ad altri trattamenti accessori Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  21. Congedo di maternità o paternità:trattamento normativo (art. 22) Va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: • tredicesima • ferie • progressione di carriera NB: è incompatibile con le ferie (assenze ad altro titolo) e comprende l’indennità di malattia Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  22. Congedo di maternità:prolungamento del diritto (art. 24) L’indennità spetta anche quandol’inizio del congedo di maternitàè: • coincidente con la risoluzione del rapporto di lavoro per: - cessazione dell’attività dell’azienda - ultimazione della prestazione o scadenza del termine (esito negativo della prova) (licenziamento per giusta causa) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  23. Congedo di maternità:prolungamento del diritto (art. 24) L’indennità spetta anche quando l’inizio del congedo di maternità è: • intervenuto non oltre 60 gg. dalla disoccupazione, sospensione, assenza I 60 gg. non comprendono: • malattia o infortunio, congedo di maternità parentale o malattia figlio, la pausa lavorativa nel part-time verticale Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  24. Congedo di maternità:prolungamento del diritto (art. 24) L’indennità è corrisposta anche quando il congedo di maternità è: • iniziato dopo 60 gg. ma coincidente con il godimento di: disoccupazione integrazione salariale a carico cig indennità di mobilità Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  25. Congedo parentale:diritto di astensione dal lavoro (art. 32) Ai genitori spetta: • per ogni bambino fino agli otto anni d’età Limite complessivo • un periodo di congedo complessivamente non superiore a dieci (undici) mesi N.B. : Il congedo spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  26. Congedo parentale:diritto di astensione dal lavoro (art. 32) Limite individuale madre lavoratrice • periodo massimo di sei mesi • a decorrere dal termine del congedo di maternità padre lavoratore • periodo massimo di sei mesi • elevabile a sette quando egli eserciti il proprio diritto per un periodo non inferiore a tre mesi • dalla nascita del bambino Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  27. Congedo parentale:diritto di astensione dal lavoro (art. 32) Nel caso di genitore solo: • morte dell’altro genitore • abbandono del bambino da parte dell’altro genitore • affidamento del figlio ad un solo genitore con provvedimento formale il limite individuale del congedo parentale fruibile è di dieci mesi Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  28. Congedo parentale:adozione e affidamento /adozione e affidamento preadottivo internazionale (art. 36) • può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia. • non oltre il raggiungimento della maggiore età. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  29. Congedo parentale:trattamento economico (art. 34) Indennità • 30% della retribuzione del periodo di paga precedente l’evento (escluso rateo 13^ o altre indennità accessorie) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  30. Congedo parentale:trattamento economico (artt. 34 e 36) Periodi indennizzabili sei mesi complessivamente usufruiti dai genitori • fino al terzo anno d’età del figlio naturale • nei primi tre anni dall’ingresso del minore adottato o affidato in famiglia per la durata del prolungamento spettante ai genitori del bambino gravemente disabile Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  31. Congedo parentale:trattamento economico (art. 34) Al di fuori dei casi sopra elencati l’indennità spetta se • il reddito del lavoratore interessato sia inferiore a 2,5 volte il TM di pensione a carico dell’AGO 2008 = euro 14.401,40 (valore provvisorio) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  32. Congedo parentale:trattamento normativo (art. 34) • è computato nell’anzianità di servizio • sono esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13^ mensilità • la malattiasospende il congedo • è incompatibile con le ferie (assenze ad altro titolo) (si applicano le condizioni di miglior favore previste dal CCNL). . Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  33. Congedo parentale:Sanzioni (art. 38) • Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo parentale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.580 a euro 12.910. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  34. Riposi giornalieri:Ildatore di lavoro deve consentire (art. 39) durante il primo anno di vita del bambino spettano: • due ore al giorno (o un’ora in caso di orario giornaliero inferiore a sei ore) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  35. Riposi giornalieri:Il datore di lavoro deve consentire • alla lavoratrice madre (art. 39) • al lavoratore padre (art. 40) quando la madre: • sia lavoratrice dipendente che non se ne avvale • sia morta o gravemente malata • non sia lavoratrice dipendente • oppure quando il bambino è affidato al solo padre Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  36. Riposi giornalieri: Il datore di lavoro deve consentire Parto gemellare (o plurimo) (art. 41) • Le ore di riposo sono raddoppiate, quelle aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre Genitori adottivi o affidatari (art. 45) • entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  37. Riposi giornalieri:(artt. 43 e 44)Il datore di lavoro deve consentire trattamento economico • pari alla retribuzione a carico dell’istituto assicuratore • anticipato dal datore di lavoro trattamento normativo • computati nell’anzianità di servizioesclusi gli effetti relativi alle ferie e alla gratifica natalizia trattamento previdenziale • Ctb figurativa: nel limite del 200 % dell’AS Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  38. Riposi giornalieri:(art. 46)Sanzioni • L'inosservanza delle disposizioni di legge è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.580 a euro 12.910. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  39. Congedo per la malattia del figlio:diritto di astenersi dal lavoro (artt. 47 e 50) Spetta a ciascun genitore alternativamente • senza limiti temporali fino ai tre anni d’età del figlio naturale (sei anni in caso di adozione o affidamento) • 5giorni all’anno per ogni figlio di età compresa fratre e otto anni. (fra sei e otto anni in caso di adozione o affidamento) Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  40. Congedo per la malattia del figlio:diritto di astenersi dal lavoro (art. 47) La malattia con ricovero ospedaliero del bambino interrompe le ferie del lavoratore per i periodi di congedo spettanti Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  41. Congedo per la malattia del figlio:diritto di astenersi dal lavoro Trattamento economico e normativo (art. 48) • non sono di norma retribuiti • rilevano per l’anzianità di servizio • non rilevano ai fini di ferie e mensilità aggiuntive • le ferie e le assenze ad altro titolonon vanno godute in periodo di congedo Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  42. Congedo per la malattia del figlio:(art. 52)Sanzioni • Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per la malattia del bambino sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.580 a euro 12.910. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  43. Controlli prenataliDiritto a permessi retribuiti (art. 14) • Alle lavoratrici gestanti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere ese- guiti durante l'orario di lavoro. • Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettua- zione degli esami. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  44. Altre agevolazioni lavorativeart. 12 bisDlgs n. 61/2000 (mod. art. 1, co. 44, lt. d, L. 247/2007) • Priorita’ alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale • per la lavoratrice o il lavoratore con figlio convivente di eta’ non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap secondo quanto previsto all’art. 3 della L. 104/1992. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

  45. Altre agevolazioni lavorativeArt. 12 terDlgs n. 61/2000 (agg., art. 1, co. 44, lt. e, L. 247/2007) • diritto di precedenza • nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro part-time. Inas-Cisl Area Politiche sociali 2008

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