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Relazioni tra le norme per l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e il digestato

Relazioni tra le norme per l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e il digestato. Monica Bassanino – Dir. Agricoltura Enrico Accotto – Dir. Ambiente. Prima della revisione del D. Lgs 152/2006. D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale. . Art. 185

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Relazioni tra le norme per l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e il digestato

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Presentation Transcript


  1. Relazioni tra le norme per l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e il digestato Monica Bassanino – Dir. Agricoltura Enrico Accotto – Dir. Ambiente

  2. Prima della revisione del D. Lgs 152/2006

  3. D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale. • Art. 185 • 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (rifiuti): • …… • b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: • …… • 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

  4. Regolamento regionale 10/R/2007 Art. 29 2 bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dell’utilizzo agronomico, all’effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.”. DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874 Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola.

  5. DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874 • Il digestato può essere assimilato all’effluente zootecnico solo se l’impianto di digestione anaerobica riceve in ingresso esclusivamente le seguenti biomasse: • 1) effluenti zootecnici (art.2 Reg. 10/R/2007); • 2) residui delle coltivazioni (paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc.) e residui vegetali prodotti dalle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del codice civile; • 3) prodotti agricoli. • In ogni condizione di esercizio, la quota di effluente zootecnicodeve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore.

  6. DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874 I materiali in ingresso al digestore rispettano le condizioni previste dalla DGR 64−10874? SI: il digestato è assimilabile al refluo NO: il digestato resta un rifiuto Utilizzo agronomico, secondo normativa regionale sui reflui zootecnici (Reg. 10/R/2007) Spandimento su suolo a beneficio dell’agricoltura, (Procedura R10) secondo normativa nazionale rifiuti (D. Lgs. 152/2006)

  7. Utilizzo agronomico del digestato - Modalità • L’azienda agricola, singola o associata, deve: • presentare annualmente la comunicazione e il PUA • compilare e conservare per almeno 3 anni il registro dei materiali in ingresso al digestore • compilare e conservare per almeno 3 anni il registro delle operazioni di fertilizzazione e/o di cessione dei materiali in uscita dall’impianto di D.A. • compilare la documentazione di trasporto del digestato e/o dei materiali in uscita dall’impianto (indipendentemente dai quantitativi di azoto ivi previsti)

  8. Utilizzo agronomico del digestato - Vincoli Poichè il digestato può essere composto da una miscela di effluenti zootecnici + altri materiali/scarti vegetali, le dosi distribuite in campo devono rispettare: - per la quota di azoto di origine zootecnica, i limiti stabiliti dal regolamento 10/R/2007 (170 kg/ha per terreni in ZVN, 340 kg/ha per altri terreni) - per la quota di azoto di origine vegetale, i criteri di bilanciamento della fertilizzazione azotata previsti dal PUA. APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DEL PUA

  9. Dopo la revisione del D. Lgs 152/2006

  10. D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. • Art. 185 modificato • 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: • (……) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: • (……) • f) materie fecali (se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante promessi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

  11. D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. • Art. 185 modificato • 2. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: • (……) • b) i sottoprodotti di origine animale (compresi i prodotti trasformati) contemplati dal Reg. 1774/2002/CE, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

  12. www.regione.piemonte.it Area tematica “Agricoltura” -> Sezione “Direttiva nitrati”

  13. Direzione Agricoltura Monica Bassanino Tel 011- 4324223 monica.bassanino@regione.piemonte.it Stefania Lucà Tel 011 – 4325415 stefania.luca@regione.piemonte.it Direzione Ambiente Enrico Accotto Tel 011- 4324066 enrico.accotto@regione.piemonte.it

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