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Gli Istituti Professionali. D. P. R. 15.3.2010 n.87. L’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. stabilisce che gli istituti professionali fanno parte: del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
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Gli Istituti Professionali D. P. R. 15.3.2010 n.87
L’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 • stabilisce che gli istituti professionali fanno • parte: del sistema dell’istruzione secondaria • superiore quale articolazione del secondo ciclo • del sistema di istruzione e formazione di cui • all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre • 2005, n. 226. • Gli ordinamenti dei percorsi di studio degli • istituti professionali sono definiti: • dallo Stato con regolamento governativo. • Il riordino e il potenziamento degli istituti • professionali è disposto: dal decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, • convertito con modificazioni dalla legge 2 • aprile 2007, n.40.
Il Profilo educativo, culturale e professionale • dello studente a conclusione del secondo ciclo • del sistema educativo di istruzione e • formazione per gli Istituti professionali • (Allegato A del decreto del Presidente della • Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 fa riferimento al Profilo educativo, culturale e • professionale dello studente a conclusione del • secondo ciclo del sistema educativo di • istruzione e formazione di cui all’articolo 1, • comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre • 2005, n.226. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la • declinazione dei risultati di apprendimento dei • percorsi degli istituti professionali è effettuata: • dalle istituzioni scolastiche, nella loro • autonomia, sulla base di specifiche linee guida.
il decreto del Presidente dellaRepubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Secondo il decreto del Presidente della • Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, l’identità • degli istituti professionali si caratterizza per: • una solida base di istruzione generale e • tecnico-professionale, che consente agli • studenti di sviluppare, in una dimensione • operativa, saperi e competenze necessari per • rispondere alle esigenze formative del settore • produttivo di riferimento, considerato nella sua • dimensione sistemica. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi • degli istituti professionali sono suddivisi: • in due settori e sei indirizzi.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi • degli istituti professionali hanno la seguente • struttura: due bienni e un quinto anno • L'area di istruzione generale degli istituti • professionali, secondo le indicazioni del • PECUP (Allegato A del decreto del • Presidente della Repubblica del 15 marzo • 2010, n.87) ha l'obiettivo di: fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo • sviluppo degli assi culturali che caratterizzano • l’obbligo di istruzione.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Le aree di indirizzo degli istituti professionali, • secondo le indicazioni del PECUP (Allegato A • del decreto del Presidente della Repubblica • del 15 marzo 2010, n.87) hanno l'obiettivo di? • far acquisire agli studenti competenze • spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, • mettendo i diplomati in grado di assumere • autonome responsabilita nei processi • produttivi e di servizio e di collaborare • costruttivamente alla soluzione di problemi. • Secondo il decreto del Presidente della • Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, agli • istituti professionali si riferiscono gli istituti • tecnici superiori, con l’obiettivo prioritario di: • sostenere lo sviluppo delle professioni • tecniche a livello terziario, mediante le • specializzazioni richieste dal mondo del lavoro • con particolare riferimento alle piccole e medie • imprese.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Secondo il decreto del Presidente della • Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, i percorsi quinquennali degli istituti professionali • si concludono con il conseguimento di diplomi • di istruzione secondaria superiore in relazione: • ai settori e agli indirizzi di studi, con riferimento • al profilo educativo, culturale e professionale di • cui all’Allegato A e ai profili di uscita di ciascun • indirizzo di cui agli Allegati B e C. • Secondo il decreto del Presidente della • Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, qual è • negli istituti professionali il compito principale • dell’ufficio tecnico? Sostenere la migliore organizzazione e • funzionalita dei laboratori i a fini didattici e il • loro adeguamento in relazione alle esigenze • poste dall’innovazione tecnologica, nonche per • la sicurezza delle persone e dell’ambiente.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che l’ufficio • tecnico: e in dotazione agli istituti professionali per il • settore industria e artigianato, con il compito di • sostenere la migliore organizzazione e • funzionalita dei laboratori. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che negli • istituti professionali l’insegnamento di scienze • motorie è impartito: secondo le Indicazioni nazionali relative al • medesimo insegnamento dei percorsi liceali. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, all’art.5, comma 3, • stabilisce che i dipartimenti, quali articolazioni • funzionali del collegio dei docenti: • possono essere costituiti dagli istituti • professionali, nell’esercizio della propria • autonomia didattica, organizzativa e di ricerca.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, attribuisce al comitato • tecnico- scientifico degli istituti professionali: • funzioni consultive e di proposta per • l’organizzazione delle aree di indirizzo e • l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilita. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce la • declinazione dei risultati di apprendimento • degli istituti professionali in: competenze, abilita e conoscenze, effettuata • anche in relazione alla Raccomandazione del • Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile • 2008. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che l’orario • complessivo annuale delle lezioni degli istituti • professionali è: di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali • di lezione, dal primo al quinto anno.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi • degli istituti professionali nel primo biennio • hanno la seguente struttura: 660 ore di insegnamenti e attivita di istruzione • generale e 396 ore di attivita e insegnamenti • obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, ai fini • dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che il secondo • biennio e il quinto anno dei percorsi degli • istituti professionali sono articolati, per ciascun • anno, in: 495 ore di insegnamenti e attivita di istruzione • generale e 561 ore di attivita e insegnamenti • obbligatori di indirizzo. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, nell’Allegato A, • stabilisce che le attività e gli insegnamenti • relativi a “Cittadinanza e Costituzione”: • coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si • sviluppano, in particolare, in quelli di interesse • storico-sociale e giuridico- economico.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi • degli istituti professionali si sviluppano: • attraverso metodologie basate sulla didattica di • laboratorio, la personalizzazione dei prodotti e • dei servizi, la gestione di processi in contesti • organizzati e alternanza scuola-lavoro. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare la seguente • quota di autonomia dei curricoli: • fino al 20 per cento dell’orario complessivo • delle lezioni previsto per il primo biennio e per • il complessivo triennio.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare la quota di • autonomia: • nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni • e in coerenza con il profilo di cui all’Allegato • A). • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare la quota di • autonomia per: • potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti • gli studenti, con particolare riferimento alle • attivita di laboratorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la quota di • autonomia dei curricoli può essere utilizzata • per: attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al • raggiungimento degli obiettivi previsti dal • piano dell’offerta formativa. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la quota di • autonomia dei curricoli può essere utilizzata: • per introdurre modifiche nelle attivita e • insegnamenti sia dell’area di istruzione • generale, comune a tutti gli indirizzi, sia • dell’area di indirizzo. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la • determinazione della quota di autonomia: • tiene conto delle richieste degli studenti e delle • loro famiglie.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che per • l’utilizzo della quota di autonomia: • nessuna disciplina puo essere decurtata per • piu del 20% dell’orario complessivo delle • lezioni previsto dai quadri orari di cui agli • Allegati e C). • A 612 Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che l’utilizzo • della quota di autonomia è gestito: dagli istituti professionali, nei limiti del • contingente di organico annualmente • assegnato. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare i seguenti • spazi di flessibilità: entro il 35 per cento nel secondo biennio e il 40 • per cento nell’ultimo anno.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare gli spazi di • flessibilità: anche nel primo biennio, entro il 25 per cento • dell’orario annuale delle lezioni, per svolgere • un ruolo integrativo e complementare rispetto • al sistema dell’istruzione e della formazione • professionale regionale. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, indica che gli spazi di • flessibilità degli istituti professionali possono • essere utilizzati: esclusivamente per introdurre modifiche nelle • attivita e insegnamenti delle aree di indirizzo. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare gli spazi di • flessibilità per: articolare le aree di indirizzo in opzioni, purche • incluse in un apposito elenco nazionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare la flessibilità: • nei limiti delle dotazioni organiche assegnate • senza determinare esuberi di personale. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che ambiti, • criteri e modalità per l’ulteriore articolazione • delle aree di indirizzo degli istituti professionali • in opzioni sono definiti: con Decreto del Ministro dell’istruzione, • dell’universita e della ricerca di concerto con il • Ministro dell’economia e delle finanze, previo • parere della Conferenza Stato, Regioni e • Province autonome.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Le linee guida per il passaggio al nuovo • ordinamento degli istituti professionali, • emanate con la Direttiva del Ministro • dell’istruzione, dell’università e della ricerca • del 28 luglio 2010, n. 65, precisano che le • opzioni sono: indicate da un elenco nazionale contenente • anche le classi di concorso dei docenti che • possono essere utilizzate per gli insegnamenti • previsti. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che nel • Diploma rilasciato a conclusione degli esami • di Stato sono indicati: • l’indirizzo seguito dallo studente e le • competenze acquisite, anche in riferimento alle • eventuali opzioni scelte.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Nelle Linee guida per il passaggio al nuovo • ordinamento degli istituti professionali, • emanate con la Direttiva del Ministro • dell’istruzione, dell’università e della ricerca • del 28 luglio 2010, n. 65, le scienze integrate, • introdotte nel primo biennio degli istituti • professionali, vanno intese: come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune metodologia di insegnamento • delle scienze. • Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che ai • componenti del comitato tecnico-scientifico:. • non spettano compensi ad alcun titolo.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi • degli istituti professionali sono oggetto di • monitoraggio: costante, anche ai fini della loro innovazione • permanente, nel confronto con le Regioni, gli • Enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri • interessati. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che indirizzi, • profili e risultati di apprendimento degli istituti • professionali sono aggiornati: • periodicamente, con riferimento agli esiti del • monitoraggio, agli sviluppi della ricerca • scientifica e alle innovazioni tecnologiche • nonche alle esigenze espresse dal mondo • economico e produttivo.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i risultati • del monitoraggio e della valutazione degli • istituti professionali sono oggetto di: • un rapporto presentato al Parlamento ogni tre • anni dal Ministro dell’istruzione, dell’universita • e della ricerca. • Secondo il decreto del Presidente della • Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, art.2, • comma 3, gli istituti professionali: • possono svolgere, in regime di sussidiarieta e • nel rispetto delle competenze esclusive delle • Regioni in materia, un ruolo integrativo e • complementare rispetto al sistema di istruzione • e formazione professionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Gli istituti professionali possono svolgere un • ruolo integrativo e complementare rispetto al • sistema di istruzione e formazione • professionale regionale, per la realizzazione • di: organici raccordi finalizzati al conseguimento • di qualifiche e diplomi professionali di • competenza delle Regioni, compresi in un • apposito repertorio nazionale. • Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti • Professionali e il sistema di Istruzione e • Formazione Professionale di competenza • regionale si realizzano sulla base di: • Linee guida di cui all’Intesa sancita in sede di • Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, • adottate con decreto del Ministro • dell’istruzione, dell’universita e della ricerca del • 18 gennaio 2011, n.4.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Per poter svolgere un ruolo integrativo e • complementare rispetto al sistema • dell’istruzione e della formazione • professionale regionale, gli istituti professionali • utilizzano: le quote di autonomia e di flessibilita di cui • all’articolo 5, comma 3, del decreto del • Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, • n.87, nei limiti delle risorse disponibili. • Il Regolamento che detta le norme generali • relative al riordino degli istituti professionali è • stato emanato: • con decreto del Presidente della Repubblica 15 • marzo 20101, n.87.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica 15 • marzo 20101, n.87 prevede che le prove per • la valutazione periodica e finale siano definite • in modo da accertare: • la capacita dello studente di utilizzare i saperi e • le competenze acquisiti nel corso degli studi • anche in contesti applicativi. • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono contrarre contratti • d'opera con esperti del mondo del lavoro e • delle professioni: • ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e • per competenze specialistiche non presenti • nell'istituto.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 • Il decreto del Presidente della Repubblica del • 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti • professionali possono utilizzare gli spazi di • flessibilità:anche nel primo biennio entro il • 25% dell'orario annuale delle lezioni • solo se svolgono un ruolo integrativo e • complementare rispetto al sistema • dell'istruzione e della formazione professionale • regionale. • Le linee guida concernenti la realizzazione di • organici raccordi tra i percorsi quinquennali • degli Istituti professionali e i percorsi di • istruzione e formazione professionale sono • stati adottati: con Decreto del Ministro dell'istruzione, • dell'universita e della ricerca del 18 gennaio • 2011, n.4