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Decreto Sviluppo: cambiali finanziarie e mini bond

Decreto Sviluppo: cambiali finanziarie e mini bond. (Nuove opportunità di finanziamento per le società non quotate) Convegno Rilancio e Sviluppo 26 Ottobre 2012 Dott. Marco Vignoli Dottore Commercialista e Revisore Legale studio@studiovignoli.com. Premessa.

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Decreto Sviluppo: cambiali finanziarie e mini bond

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Presentation Transcript


  1. Decreto Sviluppo: cambiali finanziarie e mini bond (Nuove opportunità di finanziamento per le società non quotate) Convegno Rilancio e Sviluppo 26 Ottobre 2012 Dott. Marco Vignoli Dottore Commercialista e Revisore Legale studio@studiovignoli.com

  2. Premessa • L’art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, e successive modifiche, (cd. Decreto Sviluppo), interviene sulla disciplina delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni. • Principali obiettivi: • Facilitare e rendere più conveniente l’utilizzo, da parte delle imprese, di queste forma di finanziamento alternative al credito bancario; • Favorire l’accesso agli investimenti delle pmi da parte degli investitori qualificati. • La più incisiva linea di intervento è di carattere fiscale cui si affiancano modifiche di carattere civilistico. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  3. Cambiali finanziarie nella previgente normativa • Titoli di credito all’ordine di durata tra i 3 e i 12 mesi; • Emessi in serie, taglio minimo non inferiore a € 50.000; • Equiparate alle cambiali ordinarie per ogni effetto di legge; • L’emissione di cambiali finanziarie costituisce attività di raccolta tra il pubblico; • Limite di emissione: doppio del Capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili; • In caso di emissione di società non quotate: ultimi tre esercizi in utile; titoli assistiti da garanzie non inferiore al 50% del valore di sottoscrizione rilasciata da banche o società finanziarie di cui art. 107 TUB. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  4. Cambiali finanziarie: norme fiscali previgenti • Imposta di bollo: applicata in misura proporzionale dello 0,1 per mille; • Imposta di registro: non vi è obbligo di registrazione, al momento dell’emissione, in quanto titoli di massa (art. 8 tabella allegata DPR 131/86); • IVA: le cambiali finanziarie sono assimilate, art. 2 legge 43 del 1994, al regime previsto per i prestiti obbligazionari. Operazioni escluse Iva al momento dell’emissione e collocamento; • Imposte dirette: • deducibilità parziale degli interessi; • ritenuta alla fonte. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  5. Prestiti obbligazionari nella previgente normativa • Titoli di credito con contenuto regolato dall’art. 2414 cc.; • Emittenti: spa, sapa e srl (se previsto dallo statuto e con i limiti previsti dall’art. 2483: sottoscrizione di investitori professionali); • Limite di emissione: art. 2412 (doppio del Capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili) salvo che: • L’eccedenza sia sottoscritta da investitori professionali; • L’emissione sia garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà, fino a 2/3 del valore degli immobili; • Le obbligazioni siano emesse da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  6. Cambiali finanz. DL 83/2012: i soggetti interessati • Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  7. Nuove condizioni per le cambiali finanziarie • Durata: da 1 a 36 mesi; • Ultimo bilancio certificato da un revisore legale o da una società iscritta nel Registro dei Revisori; • I titoli devono essere emessi e girati a favore di investitori professionali non soci; • Emissione assistita da uno sponsor; • Le società emittenti diverse dalla piccole e medie, possono rinunciare alla nomina dello sponsor; • Le società emittenti possono derogare, nei 18 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, dall’obbligo di certificazione del bilancio se l’emissione è assistita per almeno il 50% da garanzie di una banca, un’impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  8. Dematerializzazione delle cambiali finanziarie • Inserito art. 1 bis alla legge 13 gennaio 1994, n.43: «… le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari»; • Per l’emissione di titoli dematerializzati è necessario inviare alla società di gestione accentrata una richiesta con promessa incondizionata di pagamento alle scadenze degli importi dovuti; • Altri contenuti della richiesta; • Esenzione dell’imposta di bollo ferma restando l’esecutività del titolo. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  9. Il ruolo dello sponsor Chi lo può fare: banche, società d’investimento, SGR, società gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari; Cosa deve fare: • Assiste nella fase di emissione e collocamento dei titoli; • Mantiene in portafoglio, fino a scadenza, una quota di titoli emessi: • 5% del valore degli stessi per emissioni fino a 5 milioni di €; • 3% sulla quota di titoli eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni di €; • 2% sulla quota eccedente i 10 milioni di €. • Segnalare se l’emittente ha cambiali in circolazione per ammontare superiore all’attivo corrente risultante dall’ultimo bilancio approvato. • Valutare e classificare la qualità creditizia e i livelli di garanzia dell’emittente. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  10. Le obbligazioni nel decreto sviluppo Possibilità, per gli stessi soggetti normati per le cambiali finanziarie, di emettere obbligazioni partecipative e con vincoli di subordinazione. Condizioni: • Scadenza iniziale uguale o superiore ai 36 mesi; • Sottoposte ai limiti massimi di emissione previsti dalla legge; • Non può essere prevista subordinazione ai sottoscrittori del capitale sociale; • La clausola partecipativa prevede una remunerazione fissa (> del TUR vigente) e una variabile (entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e commisurata al risultato ottenuto). È ininfluente sul diritto al rimborso della linea di capitale. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  11. Art.2412 del codice civile Il decreto sviluppo sostituisce il quinto comma prevedendo: «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire azioni». Pertanto, possono essere emesse obbligazioni per importi superiori al doppio CS, riserva legale e riserve disponibili, anche: 1) Quando le obbligazioni sono destinate alla quotazione; 2) Quando le obbligazioni sono convertibili. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  12. Particolarità delle obbligazioni partecipative • La modalità di stima della componente variabile, fissata al momento dell’emissione, non può essere oggetto di successive modifiche e deve risultare indipendente dalle delibere di periodo. • Limite ex-lege: la remunerazione è proporzionale al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione, da un lato, e capitale sociale, aumentato della riserva legale, delle riserve disponibili (da ultimo bilancio) e le stesse obbligazioni dall’altro. • Caso particolare: • Emissione con clausola partecipativa e di subordinazione; • Vincolo a non distribuire utili se non nei limiti di dividendi e utile d’esercizio; La componente variabile è oggetto di accantonamento in conto economico dell’emittente e costituisce un costo deducibile se il corrispettivo non è costituito solo dalla componente variabile. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

  13. Novità fiscali • Non applicazione del regime di parziale deducibilità degli interessi passivi se i titoli sono sottoscritti da investitori qualificati che non detengano più del 2% del capitale della società; • Esenzione dell’applicazione della ritenuta del 20% sui proventi delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli stati membri dell’Unione Europea e degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico; • Le spese di emissione delle obbligazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio d’imputazione utilizzato per il bilancio. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale

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