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I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo

I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo. Enrico Mastrogiacomo. Torino 24 settembre 2009. Normativa di riferimento. Articolo 19 D.Lgs. 74/2000 (Principio di specialità) Articolo 20 D.Lgs. 74/2000 (Rapporti tra procedimento penale e processo tributario)

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I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo

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Presentation Transcript


  1. I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo Enrico Mastrogiacomo Torino 24 settembre 2009

  2. Normativa di riferimento Articolo 19 D.Lgs. 74/2000 (Principio di specialità) Articolo 20 D.Lgs. 74/2000 (Rapporti tra procedimento penale e processo tributario) Articolo 21 D.Lgs. 74/2000 (Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti)

  3. Articolo 19 Comma 1: Quando uno stesso fatto e' punito da una sanzione penale e da una sanzione amministrativa, si applica la sanzione speciale sanzione penale. Comma 2: Non si applica il principio di specialità nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 11, c. 1, D.Lgs. 472/97, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

  4. Articolo 19 - comma 1 Definizione della cartella - Non opera il principio di specialità; - Applicazione art. 13 D.Lgs. 74/2000; - Irripetibilità della sanzione versata in sede di definizione. Impugnazione o omessa impugnazione della cartella Applicazione principio di specialità; - Sospensione esecuzione sanzioni.

  5. Articolo 19 - comma 2 Art. 7, c. 1, d.l. 269/2003: Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Circolare 21/06/2004 n. 28: Tacitamente abrogato il disposto dell'articolo 11, c. 1, d.lgs. n. 472, sottraendo le persone giuridiche dal campo di applicazione del comma 2 dell’art. 19.

  6. Articolo 20 Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. La norma non dice nulla sugli effetti: delle sentenze penali sul procedimento tributario (già previsti dall’art. 12 L. 516/82); delle sentenze tributarie sul procedimento penale (già previsti dall’art. 21 L. 4/1929).

  7. Articolo 20 Effetti del giudicato penale sul processo tributario(Art. 654 c.p.p.) La sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo: quando il giudizio amministrativo dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale; purche' i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale (…);

  8. Articolo 20 Effetti del giudicato penale sul processo tributario(Art. 654 c.p.p.) (…) purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale; nei confronti dell'imputato e della parte civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale; purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

  9. Articolo 20 Art. 654 c.p.p. - Inapplicabilità Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, poiché nel procedimento amministrativo: sono vigenti limitazioni della prova (divieto della prova testimoniale); possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Corte di Cassazione, sentenze nn. 07/21041, 07/17799, 07/5719, 06/17057, 06/14953)

  10. Articolo 20 Effetti del giudicato penale sul procedimento amministrativo di accertamento. (Art. 4, c. 2, L. n. 2248/1865, Allegato E) L’atto amministrativo non può essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali per quanto riguarda il caso deciso.

  11. Articolo 20 (Art. 4, c. 2, L. n. 2248/1865, Allegato E) La norma non si applica poiché: è incompatibile con il principio del doppio binario introdotto dal d.lgs. n. 74/2000; si applica soltanto ai giudicati formatisi in controversie tra privato e P. A. relative a lesioni di diritti provocate da atti amministrativi, materia estranea all’oggetto del processo penale. (Corte di Cassazione sent. nn. 01/3421 e 02/516)

  12. Articolo 20 Effetti del procedimento amministrativo sul procedimento penale Nessuna efficacia vincolante hanno gli accertamenti tributari e le sentenze dei giudici tributari nel procedimento penale poiché: art. 3 c.p.p: soltanto la decisione del giudice civile in materia di stato civile o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale;

  13. Articolo 20 Effetti del procedimento amministrativo sul procedimento penale - art 479 c.p.p.: se la decisione sull'esistenza del reato dipende dalla risoluzione di una controversia amministrativa di particolare complessità, il giudice penale, se la legge amministrativa non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

  14. Articolo 21 Scopo della norma: Evitare che l’autonomia dei due procedimenti sia ostacolo al principio di specialità e per impedire la decorrenza dei termini di decadenza o di prescrizione a danno dell'Amministrazione Finanziaria Infatti, in assenza della norma: Occorrerebbe rimborsare le sanzioni amministrative prima riscosse, in caso di condanna definitiva dell’imputato

  15. Articolo 21 IRROGAZIONE DELLA SANZIONE SOSPENSIONE: DELL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI DEI TERMINI PER LA RISCOSSIONE I TERMINI RIDECORRONO DALLA DATA IN CUI LA SENTENZA È’ COMUNICATA ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A CURA DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE.

  16. Articolo 21 SENTENZA PENALE DEFINITIVA DI CONDANNA (o Patteggiamento) APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITA’ SGRAVIO SELLE SANZIONI (SALVA INTERVENUTA DEFINIZIONE DELLA CARTELLA)

  17. Articolo 21 SENTENZA PENALE DEFINITIVA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO “CON FORMULA CHE ESCLUDE LA PENALE RILEVANZA DEL FATTO” RIPRESA DELLA FASE DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI

  18. Articolo 21 Formula che esclude la rilevanza penale del fatto Se il giudice penale afferma l’esistenza storica dell’evasione (fatto) ma ne dichiara l’irrilevanza penale, ad esempio perchè: non è stata superata la soglia di punibilità; è assente il dolo; è intervenuta la prescrizione del reato.

  19. Articolo 21 Se il Tribunale assolve o proscioglie con formula che esclude il fatto? Efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento amministrativo Mancata esecuzione delle sanzioni ?

  20. Articolo 21 – comma 3 Qualora il contribuente abbia commesso diverse violazioni amministrative e soltanto alcune siano anche penalmente rilevanti: - irrogazione della sanzione amministrativa complessivamente dovuta, applicando il principio del cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 472/1997); - esecuzione della sanzione amministrativa soltanto per l’importo corrispondente alla maggiore imposta riferibile alle violazioni prive di riflessi penali.

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