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RAPPORTI TRA ILLECITO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. La pregiudizialita’ del procedimento penale Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare. L’art. 28 del vecchio cpp.
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RAPPORTI TRA ILLECITO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE La pregiudizialita’ del procedimento penale Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
L’art. 28 del vecchio cpp • prevedeva una autorità di giudicato della sentenza penale di condanna e di proscioglimento nel giudizio civile ed in quello amministrativo (e quest’ultimo veniva interpretato anche nel senso di procedimento disciplinare).
gli artt 651 e 654 del nuovo cpp • la sentenza penale produce effetti nei procedimenti disciplinari (cfr sentenza Corte dei Conti n.4 in data 10.1.96) • efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare con riferimento all’accertamento del fatto e alla sua imputabilità al dipendente condannato. • eccezione di non avere espletato ulteriore attività istruttoria o di accertamento • l’autonomia di cui disponeva – in mancanza di una norma corrispondente al vecchio articolo 28 – senz’altro le avrebbe consentito
l’art. 1 L. 97/01 • i ha riformulato l’art. 653 cpp inserendo anche un comma 1-bis, • la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche Autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso” • l’efficacia preclusiva della prosecuzionedel procedimento disciplinare non è riconosciuta alle sentenze: • di non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità • di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (vale a dire perché, pur essendo presenti tutti gli elementi oggettivi, difetti l’elemento psicologico) • perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire ad es. che il reato è stato depenalizzato); • di archiviazione del procedimento penale
effetti • in sede di procedimento disciplinare l’amministrazione deve effettuare la sua valutazione del fatto in base delle risultanze istruttorie acquisite dal Giudice penale, • sia in considerazione dei penetranti poteri istruttori di cui quello dispone • sia per il principio di economia dei mezzi processuali • la conseguenza è che l’Amministrazione pur partendo dagli accertamenti compiuti in sede penale deve valutare autonomamente quei fatti
effetti della sentenza di patteggiamento • la L. 97/2001 ha innovato la materia dell’art. 445 cpp • la sentenza “non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”. • il disposto di cui all’art. 653 cpp –ha esteso l’efficacia della sentenza di condanna (e quindi anche del patteggiamento) ai procedimenti disciplinari – ad ha consentito di risolvere tale questione che ha notevoli implicazioni di carattere pratico nell’ambito del rapporto di lavoro.
La natura della sentenza di patteggiamento • aspetti del procedimento cautelare • termini di riassunzione del giudizio disciplinare. • la giurisprudenza di legittimità e costituzionale erano dell’avviso che la sentenza di patteggiamento non potesse essere qualificata come sentenza di condanna anche con riferimento alla sospensione cautelare del dipendente • la novella introdotta dalla L. 475/99 all’art. 15 co.4-septies ha sostanzialmente contraddetto tale consolidato orientamento.
Il divieto di automatismi espulsivi • La Corte Costituzionale ha ormai stabilmente affermato che non sono consentiti dal nostro ordinamento meccanismi automatici di espulsione dei dipendenti per effetto di condanne penali, • autonoma rivalutazione dei fatti accertati in sede penale al fine dell’irrogazione della sanzione disciplinare. • la norma di cui all’art. 5 co. 4 L. 27.3.01 n. 97 “salvo quanto prevsto dall’art. 32 –quinquies del cp, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti …….l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimentodisciplinare”,
pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici • la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in conseguenza della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che consegua a condanna passata in giudicato (si veda in tal senso l’art. 13 comma 6 lett. e) punto 2, CCNL comparto Ministeri). • giurisprudenza ha chiarito che l’Amministrazione la quale disponga il licenziamento non assume col suo provvedimento alcuna decisione discrezionale essendo quello un atto vincolato conseguente alla sentenza penale passata in giudicato
interdizione temporanea dai pubblici uffici • la giurisprudenza ritiene tale fattispecie assimilabile a quella della risoluzione del rapporto di lavoro a causa di infermità del dipendente o comunque di sua impossibilità per lungo periodo di rendere la prestazione lavorativa. • l’obiettivo del legislatore è quello di fare passare tale conseguenza come pena accessoria in quanto esente dagli eventuali attacchi di illegittimità costituzionale cui la norma sarebbe esposta se invece si prevedesse quale automatismo sanzionatorio.
I termini di riassunzione del procedimento sospeso • i 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data di scadenza del termine virtuale di riassumibilità del procedimento (e cioè dalla avvenuta scadenza del 180° giorno) e non già dalla data di effettiva riassunzione del procedimento. Cons St. con sentenza n. 4 del 25.1.00,
Natura dei termini • giurisprudenza era stata sostanzialmente divisa sulla interpretazione della natura – perentoria od ordinatoria - dei termini • l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 16.9.97 n. 16 ha chiarito una volta per tutte che quelli hanno natura perentoria e tale pronuncia è stata seguita anche da altre (cfr ad es. Cos. St 17.9.02 n.4665). • la Corte Costituzionalità la quale – con sentenza 28.5.99 n. 197 - ha concluso per la legittimità dei termini rilevando che i ristretti termini di cui a quella norma hanno la funzione di assicurare la posizione del lavoratore e nel contempo il buon andamento della pubblica amministrazione