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Corso donazione

Corso donazione. Per trapianto si intende la sostituzione di un organo ammalato e non più funzionante, con un organo sano, o parte di esso, prelevato da un donatore cadavere o vivente. In Italia a tutt’oggi vi sono migliaia di pazienti in lista

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Presentation Transcript


  1. Corso donazione

  2. Per trapianto si intende la sostituzione di un organo ammalato e non più funzionante, con un organo sano, o parte di esso, prelevato da un donatore cadavere o vivente

  3. In Italia a tutt’oggi vi sono migliaia di pazienti in lista d’attesa per un Trapianto di rene e centinaia per un cuore o per un fegato

  4. TRAPIANTO : di organi • INNESTO: di tessuti

  5. Differenze tra organi e tessutiOrganitempo di conservazione breve (max 12 ore)trapianto subitosalva-vitaimmunosoppressionefonti limitateTessutitempo di conservazione lungoinnesto dilazionatosalva-funzionenon immunogeneticifonti illimitateBanche dei tessuti (processazione, conservazione, distribuzione,

  6. Che cosa può essere donato? • Organi • Reni* • Cuore • Fegato (segmenti*) • Pancreas • Polmoni • Intestino • Arti (sperimentale) • Tessuti • Sangue ** • Midollo osseo** • Cornee • Vasi, valvole cardiache • Osso* –tendini -cartilagini • Cute • Epatociti, isole pancreatiche • Membrana amniotica

  7. DONAZIONE

  8. Regola della GRATUITÀ Trapianto da vivente • Rene: artt. 2 e 6 L. 458/67 • Fegato: art. 1 L. 483/99 • Sangue: art. 1 L. 107/90 • Donazione di midollo osseo: art. 4 L. 52/2001 Trapianto da cadavere Organi e tessuti: art. 22 L. 91/99 Cornea: art. 1 L. 301/1993 Convenzione di Oviedo (4.4.1997 – Ratificata con la Legge 145/28.3.2001)Art. 21:<<Il corpo umano e le sue parti non devono, in quanto tali, essere fonte di profitto>>

  9. DEFINIZIONE DI MORTE “PERDITA TOTALE ED IRREVERSIBILE DELLA CAPACITÀ DELL’ORGANISMO DI MANTENERE AUTONOMAMENTE LA PROPRIA UNITÀ FUNZIONALE” (Comitato Nazionale di Bioetica 15 febbraio 1991)

  10. Legge 578/29.12.1993Norme per l’accertamento e la certificazione di morte art. 1: <<La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo>>. art. 2: <<La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo… …La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo…>>. Quindi, la morte è unica: CEREBRALE, anche quando le modalità del suo accertamento sono focalizzate a rilevare l’assenza dell’attività cardiaca

  11. ACCERTAMENTO DELLA MORTE Osservazione (per 24 ore o, nei casi di morte improvvisa, per 48 ore) (certezza della morte deriva dalla comparsa dei segni della putrefazione, dalla presenza di ipostasi, dal raffreddamento, dallo sviluppo del rigor mortis; oppure morte per depezzamento, maciullamento, decapitazione, ecc, in cui è sufficiente il rilievo obiettivo di grave danno anatomico) E.C.G. piatto per non meno di 20’ (morte “cardiaca”) Metodo NEUROLOGICO (morte cerebrale) Non esistono diversi tipi di morte, ma solo diversi metodi per accertare lo stesso fenomeno

  12. MORTE CEREBRALEDistruzione irreversibile di tutta la massa cerebrale D.M. Sanità 582/1994 • Stato di incoscienza • Assenza di riflessi del tronco encefalico • Assenza di Respirazione Spontanea • Assenza di attività elettrica cerebrale (Silenzio Elettrico Cerebrale) Tali condizioni DEVONO essere presenti ininterrottamente per almeno: • 6 ORE - Paziente di Età maggiore di 5 anni • 12 ORE - Paziente di Età compresa tra 1 e 5 anni Le verifiche devono effettuarsi per tre volte, da parte di un collegio di tre Sanitari, con la seguente cadenza: • All’inizio dell'accertamento • A metà • Alla fine

  13. La MORTE CEREBRALE non è opinabile La MORTE CEREBRALE è una diagnosi di CERTEZZA

  14. La morte cerebrale è obiettivata (nervi cranici, apnea) dai tre membri che compongono il collegio La morte cerebrale non è decretata dal solo tracciato E.E.G. Le indagini strumentali hanno mera finalità documentale(Comitato Nazionale di Bioetica - 1991) Il tracciato E.E.G. è l’ausilio strumentale indispensabile a fini legali, al pari dell’emogasanalisi, per decretare la morte cerebrale

  15. Legge 578/29.12.1993Norme per l’accertamento e la certificazione di morte L’accertamento deve eseguirsi in tutti i casi in cui ne ricorrono le condizioni,indipendentemente dalla possibilità di effettuare prelievi di organi e tessuti

  16. La morte cerebrale si verifica in circa il 10% dei pazienti che muoiono in rianimazione (lo 0,5%-2% di tutti i decessi in Ospedale)

  17. Solo dopo avere effettuato la Diagnosi clinica e strumentale di morte cerebrale, il medico di Rianimazione è tenuto a richiedere la convocazione del Collegio Medico che eseguirà l’accertamento.

  18. rianimazione direzione sanitaria collegio medico

  19. Il Collegio Medico è formato da: • 􀁺 Un medico legale (o medico della Direzione Sanitaria) • 􀁺 Un medico specialista in Anestesia e Rianimazione • 􀁺 Un medico neuro-fisiopatologo (neurologo oppure neurochirurgo)

  20. Durata della osservazione • La legge indica i tempi di osservazione (6 ore per gli adulti) prima di interrompere le manovre rianimatorie

  21. DIAGNOSI E ACCERTAMENTO L’osservazione clinica ….. ….diventa anche certezza giuridica

  22. ACCERTAMENTO DELLA MORTE • La legge, l’etica e il senso comune richiedono che la morte sia accertata • Non è consentito né logico che i cadaveri restino nei letti di casa o di ospedale • Nello stesso tempo è necessario avere la certezza che di cadaveri si tratti

  23. CAUSA CARDIACA • È obbligatorio soltanto per prelevare tessuti e organi da cadavere a cuore fermo • Registrazione di tracciato ECG per almeno 20 minuti

  24. • In Italia la donazione degli organi è regolamentata dalla legge n. 91 del 1999 • • Tutti siamo potenziali donatori. Basta dare la propria disponibilità al trapianto dopo la morte. Vige anche la regola del “silenzio assenso” • • La donazione comprende tutti gli organi ed è sempre gratuita e anonima

  25. Legge 1 aprile 1999 n.91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) art. 4 <<I cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione…I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà...sono considerati non donatori>>. Consenso presunto informato Dissenso esplicito informato

  26. Fino all’attivazione del S.I.T. Possono verificarsi solo tre situazioni: 1) Il soggetto ha espresso, in vita, volontà positiva alla donazione • In questo caso il prelievo è consentito se altra dichiarazione, redatta in epoca successiva, non neghi tale scelta. • I familiari non possono opporsi. 2) Il soggetto ha espresso volontà negativa alla donazione • in questo caso il prelievo non è consentito. 3) Il soggetto non si è espresso • in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono.

  27. Circolare n. 12/2000 del Ministero della Sanità È indispensabileche il Collegio Medico interpelli i familiari aventi diritto e documenti per iscritto: che è stata loro offerta la possibilità di produrre dichiarazione scritta della volontà del congiunto, che modifica quella eventualmente resa in data antecedente, già individuata; che è stata loro fornita l’informazione sui trapianti; che è stata loro offerta la possibilità di esercitare l’eventuale diritto di opporsi alla donazione (qualora il congiunto non abbia espresso volontà).

  28. Schema tipo del modulo utilizzabile(circ. 12/00 Min. Sanità)

  29. Schema tipo del modulo utilizzabile(circ. 12/00 Min. Sanità) Il prelievo di cornee, oggetto di specifica disciplina previgente -L.301/93-, anch’essa temporaneamentesalvaguardata -art.27 comma 2 L.91/99-, prevede il preventivo assenso scritto dei familiari.

  30. Fine osservazione SALA OPERATORIA cornee cuore PRELIEVO fegato pancreas reni

  31. Fine prelievo SALA OPERATORIA TRAPIANTI rene e cornea Rene Cornea

  32. Fine prelievo Direzione Sanitaria Trasmette atti Cura rapporti con la famiglia Archivia atti

  33. VERBALI Delle operazioni relative all’accertamento della morte viene esteso analitico verbale, in duplice copia, ognuna sottoscritta dai sanitari del collegio: • L’originale viene archiviato in Direzione Sanitaria; • Una copia viene trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria, all'Assessorato alla Salute della Regione Calabria; • Una copia viene trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria, all’Osservatorio Epidemiologico della Regione Calabria.

  34. LEGGE n° 301 del 12 agosto 1993 • assenzo da parte dei familiari • accertamento della morte con ECG • prelievi in strutture pubbliche, private, a domicilio • centri di riferimento: informazione • organizzazione • deposito e conservazione • esame, selezione, trattamento e consegna • ricerca

  35. Per la prima volta in un testo legislativo si parla correttamente di "innesti" e non di trapianto, poiché la cornea è un tessuto e non un organo e, quindi, come tale, necessitava di una normativa diversa da quella predisposta per la autorizzazione alla effettuazione di trapianti più complessi che comportano l'uso di apparecchiature ed organizzazione di sala operatoria molto sofisticate. Diverse sono, infatti, le logiche biologiche che interessano l'accertamento di morte, la qualità del tessuto da trapiantare, i tempi e i modi di conservazione del lembo

  36. Viene introdotto, infatti, l'obbligo di un esplicito assenso da parte dei familiari del donatore o dei suoi legali rappresentanti, sempre nel rispetto dell'opposizione al prelievo, eventualmente espressa in vita, ma per iscritto, da parte del soggetto.

  37. Per gli espianti di cornea, invece, tale normativa è stata modificata con una nuova prescrizione: c) il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino Centro di Riferimento per gli innesti corneali. Poiché la stessa legge dispone all'art. 5 "l'abrogazione di ogni disposizione in contrasto con la presente legge", in conformità del suo carattere di lex specialis, ne deriva che sono stati aboliti gli obblighi di adempimento previsti nella precedente legge e che il medico che accerta la morte è il solo responsabile della comunicazione contemporanea della certificazione di morte e delle operazioni di espianto al Centro di Riferimento, il quale è il solo abilitato a riceverlo in luogo del procuratore della Repubblica e del medico provinciale, ai quali va comunicato solo l'accertamento della morte. In carenza di tale Centro, il verbale dell'espianto va tenuto in deposito presso l'ente di appartenenza del sanitario, e l'ente provvederà alla trasmissione al Centro.

  38. ORGANIZZAZIONE

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