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“Le responsabilità in materia di rumore ” avv. Nunzio LEONE. Taranto, 23 marzo 2007. RESPONSABILITA’. nel diritto (DEVOTO OLI) “SITUAZIONE NELLA QUALE UN SOGGETTO GIURIDICO PUO’ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE COLPOSA O DOLOSA DI UN OBBLIGO “.
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“Le responsabilità in materia di rumore” avv. Nunzio LEONE Taranto, 23 marzo 2007
RESPONSABILITA’ • nel diritto (DEVOTO OLI) • “SITUAZIONE NELLA QUALE • UN SOGGETTO GIURIDICO • PUO’ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE • DELLA VIOLAZIONE COLPOSA O DOLOSA • DI UN OBBLIGO “
un pò di storia ..... • responsabilità • Dal latino ….. RE SPONDEO • Il soggetto che è chiamato a….. • RISPONDERE • CONTRACCAMBIARE • E cosi per oltre 2000 anni
Una riflessione come premessa • Nuovo concetto • Un diverso modo di intendere il valore della Responsabilità • Diverse figure di responsabile • R.P. (l.241/90) • RUP (legge Merloni oggi Codice degli appalti • RSPP (d.lgs.626/94 e smi) • RTD (legge sulla privacy, Codice)
La lezione di Aldo Moro……. • “Non ci sarà una reale stagione di cambiamento… • Se non ci sarà la nuova etica dellaresponsabilità …….
RESPONSABILITA’ CIVILE • E’ EXTRACONTRATTUALE • PER FATTO ILLECITO (“aquiliana”) • art.2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno • ATIPICITA’ DEI DANNI RISARCIBILI
DANNO NON PATRIMONIALE, MORALE RISARCIBILE IN CASI ECCEZIONALI art.2059 c.c. “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge” art.185 c.p. “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patr. o non patrim., obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per fatto di lui”
DANNO BIOLOGICOsentenze della Corte Costituzionale • n. 184/1986 l’idea che il danno, per essere risarcibile, debba coincidere con l’oggetto di un diritto soggettivo, ossia che danno risarcibile sia il danno insito nella lesione del diritto primario • se il diritto primario è costituzionalizzato (come il diritto alla salute), la risarcibilità (del danno biologico) è garantita. • la n. 372/1994 la seconda fondamentale sentenza della Corte costituzionale sul danno biologico
DANNO BIOLOGICOart.34 dlgs.38/00“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali……” art. 13lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale……
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA dal concetto “NESSUNA RESPONSABILITA’ SENZA COLPA” si è passati ad uno scenario giuridico che ammette la risarcibilità anche se il soggetto ha causato il danno SENZA COLPA IL TITOLARE DI UN’ATTIVITA’ RISPONDE DEI DANNI DA ESSA PRODOTTI
RESPONSABILITA’ PENALE/1 • Rapporto tra lo STATO e l’autore di • un reato accertato, in sede di giudizio, • questi è tenuto a subire le conseguenze della sua condotta e cioè la PENA • non vi è RESPONSABILITA’ se non vi è • IMPUTABILITA’ • FORMULAZIONE PRECISA DI UN REATO • attribuito all’indagato prima imputato poi
RESPONSABILITA’ PENALE/2 • Art.42 c.p. • ”Nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà:…
IL REATO (nullum crimen sine lege, nulla poena sine iudicio) • Art.39 c.p.DELITTI • DELITTO: “violazione norma penale, commessa volontariamente da persona imputabile, che ha prodotto una lesione di un diritto altrui”
Reato CONTRAVVENZIONE • Art.39 c.p. “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la specie delle pene per essi rispettivamente stabilite ” • violazione di una norma, anche commessa non volontariamente, ne è necessario che essa abbia prodotto una lesione del diritto altrui” sanzione: arresto o ammenda. • IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
“L'esposizione al rumore è la causa del maggior numero di malattie professionali” • Secondo il rapporto annuale Inail sull’andamento infortunistico 2005 • “la tecnopatia più frequente resta… • La sordità da rumore che rappresenta ancora oggi circa il 30% delle malattie che si sono manifestate”
NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE • Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (art.659) • Regio Decreto n.262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (art.844 c.c.) • D.M. 1444/68 (in particolare art. 2) • D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno • D. Lgs n. 277/91 - “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici” • D. Lgs n. 626/94“Sicurezza sui luoghi di lavoro” • Legge n.447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico • D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo • D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore • DPCM 5.12.97- Requisiti acustici edifici • D.M. del 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico • D.P.R. 459/98- Regolamento inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE • D.Lgs. n.262 del 4.9.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto • D.P.R. 142/2004- Regolamento inquinamento acustico derivante da traffico stradale • D.M. 1.4.2004- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale • D. Lgs n.13 del 17.1.2005- Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari • D. Lgs n.194 del 19.08.2005- Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale • D. Lgs n.195 del 19.8.2005- Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale • D. Lgs 195/06“attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici” • D.M. 24.07.2006- Modifiche dell'allegato I - parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno
TUTELA DAL RUMORE nei luoghi di LAVORO Art. 377 del DPR 547/55 “Norme prevenzione infortuni sul lavoro” Art 24 DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” D. Lgs n. 277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici” D. Lgs n. 626/94 “Sicurezza sui luoghi di lavoro” Direttiva 2003/10/CE “prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” D. Lgs 195/06 “attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici”
Il D.L.gs. n. 195 del 10 aprile 2006,entrato in vigore il 14 giugno 2006, ha introdotto il nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94 "requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito“ dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Novità introdotte dal D. Lgs 195/2006 • fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco; • indica i requisiti in base ai quali il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi sopra citati (rischi derivanti dagli agenti fisici), deve valutare il rumore durante il lavoro; • stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i rischi alla fonte o per ridurli al minimo; • determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (l'udito) Le deroghe riguardano i settori della musica e delle attività ricreative in vigore dal15.02.2008e i settori della navigazione aerea e marittima in vigore dal15.02.2011
Decreto legislativo n. 277/91 (abrogato)Norme riguardanti la protezione dall'inquinamento acustico in ambiente di lavoroLa legge fissa tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che permettono di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori: La legge dispone che il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre al minimo il rumore prodotto, anche se inferiore alla soglia di 80 dBA. Quando viene superata la soglia di 80 dBA, intervengono delle disposizioni specifiche in termini di informazione, controllo sanitario periodico e uso di mezzi di protezione individuali.
Decreto legislativo n. 195/2006Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)in vigore dal 14 Giugno 2006 La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione: In adempimento alla nuova legge poi 'il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 49/sexies).
Il d.lgs. 195/06 assicura una tutela che non lascia spazi vuoti nel sistema di prevenzione • Esigenza di valutare il rischio da rumore per poter impostare efficacemente gli strumenti di protezione e informare correttamente e compiutamente i lavoratori. • Ed infatti le misure di prevenzione e di protezione seguono nel secondo grado logico disegnato dalla normativa: esse perseguono il fine di eliminare il fattore rischio ovvero ridurlo al minimo. • La inidoneità delle misure de quibus a realizzare l’obiettivo prescritto dalla norma, fa scattare l’obbligo delle misure di limitazione • Gli obblighi di informazione e di formazione, destinati ai lavoratori, completano il quadro in maniera opportuna .
“L'esposizione al rumore è la causa del maggior numero di malattie professionali” • Secondo il rapporto annuale Inail sull’andamento infortunistico 2005 • “la tecnopatia più frequente resta… • La sordità da rumore che rappresenta ancora oggi circa il 30% delle malattie che si sono manifestate”
Titolo V- bisPROTEZIONE DA AGENTI FISICI • Titolo introdotto dall’art. 2 del D. Lgs n. 195 del 10 aprile 2006. Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio • 2006.D.Lgs. 25/2002. Entrata in vigore: 15/12/2006 trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 195/2006.
Capo IDisposizioni generali • Art. 49-bis (Campo di applicazione) • 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori • contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Capo IIObblighi del datore di lavoroArt. 49-quinquies (Valutazione del rischio) • 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: • a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; • b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater; • c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; • d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; • e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; • f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; • g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; • h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile; • i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; • a) l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Capo IIObblighi del datore di lavoroArt. 49-quinquies (Valutazione del rischio) • 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. • 3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. • Sanzioni Il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Capo IIObblighi del datore di lavoroArt. 49-quinquies (Valutazione del rischio) • 6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in conformità all'articolo 4, comma 2. • Sanzioni Il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131 • 7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-septies (Uso dei dispositivi di protezione individuali) _ • 1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni: • a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; • b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; • c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; • d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-octies (Misure per la limitazione dell’esposizione • 1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: • a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; • b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; • c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-nonies (Informazione e formazione dei lavoratori) • 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: • a) alla natura di detti rischi; • b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; • c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater; • d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49- quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; • e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; • f) all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; • g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; • h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-decies (Sorveglianza sanitaria) • 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. • 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-decies (Sorveglianza sanitaria) • 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: • a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies; • b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies; • c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; • d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga. • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-undecies (Deroghe) • 3. …………. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. • Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
INQUINAMENTO ACUSTICO QUADRO NORMATIVO Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” Direttiva 2002/49/CE del 26 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” Regolamenti di attuazione: • Compiti della Regione: • Nel breve termine • Comunicazione/individuazione “AGGLOMERATI” • Comunicazione/individuazione “ASSI STRADALI PRINCIPALI” di competenza • Nel lungo termine • Adeguamento normativa regionale
la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Divisione dei compiti Obiettivi Lo Stato Criteri e Indirizzi Le Regioni Attuazione I Comuni
Competenze dello Stato e delle Regioni artt. 3 e 4 • Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione. • Le Regioni definiscono con specifica normativa : • i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale e per la redazione dei piani di risanamento comunali; • le modalità di coordinamento degli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione con la classificazione acustica del territorio;
Competenze delle Province artt. 5 e 14 Le competenze affidate alle Province sono quelle dell’art. 14 della legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovra-comunale per il controllo delle emissioni sonore. Le Regioni e lo Stato possono delegare ulteriori funzioni amministrative.
Competenze dei Comuni art. 6 La competenza prioritaria è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni. Alle zone poi si applicano limiti differenziati. Dopo la classificazione acustica, l’adozione di piani dei risanamento indicando tempi e modalità per la bonifica nel caso si superino i valori di attenzione. E’ una novità che la zonizzazione sia coordinata con gli strumenti urbanistici; è l’unico modo per renderla incisiva.
Piani di risanamento acustico art. 7 • superamento dei valori di attenzione; • mancato rispetto del vincolo per cui non possono confinare aree con Leq > 5dBA. Quando? • individuazione tipologia e entità dei rumori; • individuazione soggetti cui compete l’intervento; • indicazioni priorità, modalità e tempi del risanamento; • stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; • eventuali misure cautelari urgenti per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Quali contenuti?
Competenze Comuni PIANIFICAZIONE (art. 6) CONTROLLI (artt. 6-14) 1 - PCCA 5 - In fase autorizzativadocumentazione impatto e clima acustico (artt. 6-14) 2 - Coordinamentostrumenti urbanistici 6 - Controlli inquinamento acustico sorgenti fisse e traffico veicolare (art. 14) 3 - Piani Risanamentoacustico 7 - Controlli su attività temporanee e rumorose regolamentate (art. 14) 4 - Regolamenti 8 - Rilevazione e controlli emissioni sonore dei veicoli (art. 6)
LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE • L’adozione della classificazione acustica del territorio è un atto che genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991 (D.P.C.M. 01.03.1991), che è stato poi ribadito dalla L. 447/1995, ancorché la sua esecuzione non sia sottoposta dalla legge ad un termine perentorio; • La L.R. n.21/1999, anche se non ha previsto sanzioni per le inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla redazione del piano di classificazione acustico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; la maggioranza dei comuni allo stato attuale non vi ha ancora provveduto; • La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle 6 classi indicate nella Tab. A del D.P.C.M. 14.11.1997; ad ognuna delle classi corrispondono altrettanti limiti (limite di immissione – limite di emissione – valori di qualità – valori di attenzione); • La zonizzazione fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore nel territorio; su questa base verranno poi programmati gli interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico
Definizione rumore L. 447/95 inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane pericolo per la salute umana (effetti extra-uditivi??) deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
Tecnico competente é la figura professionale idonea a : • effettuare le misurazioni; • verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme; • redigere i piani di risanamento acustico ; • svolgere le relative attività di controllo. Con DPCM del 31/03/1998 è stato emanato l’Atto di indirizzo e coordinamento recante “Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica”.
PARAMETRI DI MISURA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO Si deve distinguere tra: • Comune dotato del piano di classificazioneacustica del territorio in zone ai sensi dell’art.6, 1° comma, della L.447/1995 • Comune che non ha ancora provveduto alla classificazione del territorio in zone
COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO Le imprese devono rispettare: • i limiti di emissione di cui all’art. 2 e alla tabella B del d.p.c.m. 14.11.1997 • i limiti assoluti di immissione di cui all’art. 3 e alla tabella C del d.p.c.m. 14.11.1997 • il limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 14.11.1997, salvo non siano ubicate in Classe VI esclusivamente industriale
LIMITI DI EMISSIONE Sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa * (art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95) * Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione, precisando che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati dalle persone (art.2, comma 3, d.p.c.m. 14.11.1997)