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Gli strumenti della fiscalità di vantaggio per il rilancio della competitività e dello sviluppo. prof. avv. Paola Rossi. La fiscalità di vantaggio. Il parametro che determina l’attrattività fiscale di un’area è rappresentato dal residuo fiscale, da intendere quale
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Gli strumenti della fiscalità di vantaggio per il rilancio della competitività e dello sviluppo prof. avv. Paola Rossi
La fiscalità di vantaggio • Il parametro che determina l’attrattività fiscale di un’area è rappresentato dal residuo fiscale, da intendere quale • differenza tra il valore dei servizi pubblici erogati da un paese o da una regione ed il carico fiscale complessivamente pagato per ottenere tali servizi • Più ampia è tale differenza (elevato livello di servizi pubblici e basso carico fiscale) maggiore è la convenienza all’investimento in una certa regione ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA
Gli strumenti che consentono di incidere positivamente su tale parametro sono decisioni inerenti la spesa pubblica (spese per infrastrutture e/o servizi); decisioni inerenti a scelte di politica fiscale mediante il riconoscimento di agevolazioni finanziarie (consistenti in erogazioni di contributi in conto capitale o interessi); agevolazioni tributarie (consistenti in bonus o sgravi fiscali) La fiscalità di vantaggio ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA
L’esperienza ha dimostrato che l’incentivo fiscale rispetto a quello finanziario è molto più efficiente nel creare condizioni di sviluppo (come è accaduto in Irlanda, Grecia, Spagna, e non è accaduto nel nostro Mezzogiorno). È del 2006 la Ris. (2005/165 – INI) del Parlamento Europeo che ritiene che la concessione di un aiuto di Stato possa essere permessa solo quando generi un valore aggiunto in altro modo non ottenibile. Pertanto gli aiuti regionali dovranno concentrarsi sugli investimenti infrastrutture e sugli aiuti orizzontali alle regioni meno sviluppate dell’UE compresa l’introduzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori e comunque non superiori a 5 anni La fiscalità di vantaggio ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA
Aree depresse • Visco-Sud: L. n. 388/00 che ha disposto la concessione di un credito d’imposta a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato – nel periodo 2001/2006 – investimenti nelle aree depresse • Tremonti-Sud: L. n. 178/02 che ha rinnovato la disciplina del credito d’imposta modificando l’ambito soggettivo dell’agevolazione, l’intensità dell’aiuto, la procedura di ammissione al beneficio FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER LE AREE DEPRESSE
Tremonti-bis: L. n. 383/01 consisteva nella detassazione del reddito di impresa e lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedevano la media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti Dual income tax: D. Lgs. n. 446/97 che consisteva nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 19% che si affiancava a quella ordinaria e si applicava alla parte di utili d’impresa corrispondente al rendimento medio ordinario ritraibile dall’investimento di capitale operato nella società La fiscalità di vantaggio FISCALITÀ DI VANTAGGIO
Tremonti-ter: D.L. n. 78/09 che prevede la detassazione, in misura pari al 50%, degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 Soggetti: titolari reddito di impresa, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione, dal settore produttivo, dal regime contabile adottato. L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti Periodi d’imposta agevolati: gli investimenti per i quali è possibile fruire dell’agevolazione sono quelli effettuati nel periodo compreso tra 1.7.2009 e il 30.6.2010. Dell’agevolazione si potrà fruire in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi d’imposta (2009/2010) Tremonti-ter FISCALITÀ DI VANTAGGIO
Cumulabilità con altri incentivi: la riduzione spetta anche nel caso di perdite ed è cumulabile con altre agevolazioni Revoca dell’agevolazione: nel caso in cui il beneficiario ceda a terzi o destini il bene a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto. Un divieto di cessione è previsto nel caso di cessione a soggetti aventi stabile organizzazione fuori dalla spazio economico europeo. Conseguenze della revoca: nell’esercizio in cui dovesse verificarsi la revoca il beneficiario dovrebbe effettuare una variazione in aumento pari al corrispettivo dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento per la parte allo stesso proporzionalmente riferibile Tremonti-ter FISCALITÀ DI VANTAGGIO
Distretti produttivi: con art. 3 D.L. n. 5/09 la disciplina fiscale dei distretti produttivi torna alla sua originaria formulazione prevista dalla Finanziaria 2006 dopo che l’art. 6-bis D.L. n. 112/08 si era limitato ad introdurre semplificazioni contabili e procedurali per le imprese rientranti nel perimetro distrettuale Le disposizioni di cui all’art. 6-bis sono state implicitamente abrogate restando ferma solo l’estensione alle reti di imprese e delle catene di fornitura della disciplina dei distretti produttivi I distretti produttivi FISCALITÀ DI VANTAGGIO
I distretti produttivi DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI Libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e funzionale aventi finalità di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e di migliorare efficienza nell’organizzazione e nella produzione
I distretti produttivi DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI possono optare per la tassazione di distretto per la tassazione concordata artt. 117 e ss. TUIR soggettività passiva IRES del distretto
I distretti produttivi REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO DI DISTRETTO • Le imprese aggregate nel distretto sono equiparate ad un • gruppo societario con la possibilità di optare per un triennio • per il regime di tassazione su base consolidata valevole • per un triennio; • ai soli fini dell’imposta sul reddito delle società • L’unità fiscale di riferimento è rappresentata dal distretto che • provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento in • base alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle • società che abbiano optato per la tassazione unitaria
I distretti produttivi REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO DI DISTRETTO • I vantaggi della tassazione unitaria sono gli stessi che • discendono dal consolidato fiscale (artt. 117 TUIR ss.) • possibilità di compensazione infradistrettuale delle perdite; • integrale esclusione da tassazione dei dividendi distribuiti • tra imprese aggregate; • facoltà – all’interno del distretto – di trasferire cespiti e • partecipazioni non esenti in regime di neutralità fiscale • Questo vuol dire che il risultato reddituale si “trasforma” per • effetto della rideterminazione dell’imponibile complessivo • del distretto a seguito delle rettifiche da consolidamento
I distretti produttivi RESPONSABILITÀ DEL DISTRETTO • Se esiste una capacità contributiva “collettiva” del distretto, • sintesi unitaria ed indistinta delle singole manifestazioni • reddituali, per ciò che attiene il rapporto giuridico d’imposta • l’unico soggetto obbligato è il distretto che sarà responsabile • - per le maggiori imposte ed interessi riferibili al reddito • complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata; • mentre le singole società saranno “corresponsabili” per la • maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo di • distretto ma quale conseguenza della rettifica operata sul • proprio reddito imponibile (analoga responsabilità sussiste • anche per le somme che risultino dovute a seguito dell’attività • di controllo ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/73)
I distretti produttivi RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI Le sanzioni gravano invece solo sulla società che ha commesso la violazione (art. 7 D. Lgs. n. 269/03), salva la responsabilità solidale del distretto per una somma pari alla sanzione irrogata, sia in funzione di garanzia, sia in quanto soggetto che ha tratto diretto vantaggio dal comportamento illecito Quanto alla responsabilità penale, questa non potrà che gravare sulle singole imprese appartenenti al distretto.
I distretti produttivi LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI A seguito della scelta per tale forma di tassazione, il distretto opera come distinto soggettivo passivo d’imposta cui andrà imputato il risultato unitario degli imponibili delle imprese che vi hanno optato Il concordato sottoscritto tra Agenzia e distretto fissa per un triennio il volume complessivo delle II.DD. ed IRAP di competenza delle imprese appartenenti al distretto da versare in cifra unica annuale per ciascun esercizio
I distretti produttivi LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI L’entità delle imposte sui redditi da concordare sarà determinata avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese ed alla loro attitudine alla contribuzione Una volta stabilita la misura delle imposte annualmente dovute complessivamente dal distretto, è lo stesso distretto a ripartire il carico tributario tra le imprese aggregate sulla base di criteri di trasparenza, parità di trattamento sul presupposto di principi di mutualità (di mutuo sostegno) Qualora siano rispettati gli obblighi derivanti dal concordato, i controlli da parte dell’Agenzia avranno solo lo scopo di aggiornare i dati posti alla base dei futuri concordati
I distretti produttivi LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Alla tassazione concordata può accedere anche la singola impresa rappresentata dal distretto Quanto agli adempimenti derivanti dal concordato, gli obblighi di dichiarazione e versamento gravano sul distretto, mentre le singole imprese continueranno a porre in essere tutti gli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali (in particolare ai fini IVA) Il solo distretto sarà responsabile per il versamento degli importi concordati, ed il mancato versamento non farà venir meno l’accordo, ma giustificherà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate
I distretti produttivi LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE LOCALI Similmente con quanto avviene ai fini delle imposte dirette, i distretti possono concordare per un triennio anche la misura dei tributi locali e ripartire tra le imprese il carico tributario secondo criteri non proporzionali Il distretto può concordare tutte le somme dovute a vario titolo agli enti locali, definendo così una cifra unica per tutte le somme dovute Le legge rimette poi agli stessi enti locali la definizione dei criteri generali per la determinazione del quantum dovuto, previa consultazione degli organi di rappresentanza dei distretti