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Compiti e responsabilità dell’organigramma aziendale

La ripartizione degli oneri prevenzionali (penalmente sanzionati) si modella sui ruoli ricoperti all’interno della gerarchia aziendale : l’obbligazione di sicurezza è imputata in ordine decrescente al Datore di Lavoro, al dirigente, al preposto ed infine al lavoratore. .

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Compiti e responsabilità dell’organigramma aziendale

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Presentation Transcript


  1. La ripartizione degli oneri prevenzionali (penalmente sanzionati) si modella sui ruoli ricoperti all’interno della gerarchia aziendale: l’obbligazione di sicurezza è imputata in ordine decrescente al Datore di Lavoro, al dirigente, al preposto ed infine al lavoratore. Compiti e responsabilità dell’organigramma aziendale DL Dirigenti Preposti Lavoratori D.ssa Anna Guardavilla

  2. Il principio di effettività Tale principio esprime la volontà dell’ordinamento di fotografare i sistemi organizzativi per quello che effettivamente sono e di dare rilevanza agli obblighi e alle responsabilità in base all’assetto delle mansioni realmente svolte e dei poteri concretamente esercitati D.ssa Anna Guardavilla

  3. EFFETTIVITA’ DEI POTERI Cass. Pen. sez. IV 20 apr.1989 n. 6025 “In tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti”. Per il principio di effettività, incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano all’organizzazione sostanziale presente in azienda.

  4. Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (art. 299). Datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto..... D.ssa Anna Guardavilla

  5. Il Datore di Lavoro (Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità produttiva*, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. *Unità produttiva: Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale D.ssa Anna Guardavilla

  6. Il Datore di Lavoro pubblico (Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008) Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. D.ssa Anna Guardavilla

  7. Il Datore di Lavoro pubblico (Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008) In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. Vedi sentenze Cassazione… D.ssa Anna Guardavilla

  8. Il Datore di Lavoro pubblico (Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008) Cass. Pen. n. 35137 del 20.09.2007: “In un Comune, la mancata individuazione da parte degli organi di direzione politica – nella fattispecie il Sindaco - dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro […], non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica della qualità di datore di lavoro e ciò anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.” D.ssa Anna Guardavilla

  9. DVR: obbligo indelegabile Artt. 16 e 17 • La valutazione dei rischi di cui all’art. 28 è un obbligo indelegabile (art. 17 D.Lgs. 81/08). • Art. 16 D.Lgs. 81/08: • “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:[…].” D.ssa Anna Guardavilla

  10. Il dirigente (Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile 2008) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Tra le misure generali di tutela ora vi è “l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” (art. 15 c. 1 lett. o) D.ssa Anna Guardavilla

  11. Cassazione Penale “Sono, tra gli altri, responsabili, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e, quindi, institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale”. D.ssa Anna Guardavilla

  12. Cassazione Penale “I dirigenti devono, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza – affinché tali lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzione di compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa”. D.ssa Anna Guardavilla

  13. Il preposto nel Testo Unico (Art. 2 c. 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto ha gli obblighi previsti dall’art. 19. D.ssa Anna Guardavilla

  14. Prima del D.Lgs. 81/2008 • Art. 4 D.P.R. 547/1955 • Art. 4 D.P.R. 303/56 • Artt. 4 e 90 D.Lgs. 626/94 • Art. 1, comma 4-bis D.Lgs. 626/94: • “Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.” D.ssa Anna Guardavilla

  15. Giurisprudenza - “Le qualità di dirigente e preposto discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti”. - “ Con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.” (Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192) D.ssa Anna Guardavilla

  16. Attribuzioni e competenze Binomio datore di lavoro-dirigente distinto dalla figura del preposto in quanto ad attribuzioni e poteri: - Le attribuzioni del preposto non afferiscono alla fase di programmazione, predisposizione od organizzazione delle misure preventive/protettive - Corrispondentemente il preposto non ha poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo complessivamente inteso (salvo in caso di delega). D.ssa Anna Guardavilla

  17. Attribuzioni e competenze • Ciò che compete al preposto, e che emerge dalla attuale definizione, è: • Il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso: • l’esercizio di un certo margine di autonomia • l’esercizio di un certo potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro. D.ssa Anna Guardavilla

  18. Giurisprudenza Il controllo è un obbligo originario in primis del datore di lavoro: “Lasovrintendenza spetta al preposto come compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti salvo il datore di lavoro abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza laddove consentito.” (Cass. 23 luglio 1997 n. 7245) D.ssa Anna Guardavilla

  19. Giurisprudenza - “Perché [il preposto] possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative.” (Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192) D.ssa Anna Guardavilla

  20. Cassazione Penale “Il preposto ha soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione. Una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l’infortunio sia dipeso non da omessa o da insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente in base ad una delega”. D.ssa Anna Guardavilla

  21. Un esempio: Cass.Pen. 14192/2006 “Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani. Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di lavoro, ma l’imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre di tale strumento. Trattandosi di un’operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l’operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di farne richiesta al DL”. D.ssa Anna Guardavilla

  22. Un esempio: Cass. Lav. 29323/2008 La questione di diritto: “a chi, nella scala gerarchica delle responsabilità, competa la scelta delle modalità esecutive e dei mezzi di protezione per la singola operazione lavorativa”. “L’uso delle scale e delle cinture di sicurezza per lavori quali quelli che dovevano essere svolti da B. e dalla sua squadra era assolutamente obbligatorio per disposizione aziendale e tali misure di sicurezza (scale e cinture di sicurezza) erano a disposizione degli operai, nel furgone in dotazione alla squadra.” D.ssa Anna Guardavilla

  23. Il Preposto “di fatto” (Giurisprudenza) «Soggiace alla responsabilità del Preposto chi ne esplichi le funzioni [anche] senza averne l'investitura formale (c.d. preposto di fatto)» Cass. Pen. 1982. «In tema di infortuni sul lavoro, l’esatta individuazione del Preposto, più che attraverso la formale qualificazione giuridica, va fatta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’Impresa» Cass. IV, Sent. 16409 del 13.12.1990. D.ssa Anna Guardavilla

  24. Il Preposto “di fatto” (Giurisprudenza) Affinché sia riconosciuta la posizione di preposto c.d. di fatto, «occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini, sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto, riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata» Cassazione 5 febbraio 1997 n. 952. D.ssa Anna Guardavilla

  25. Giurisprudenza • Per individuare il preposto di fatto occorre tener conto di indici quali: • la specializzazione • la competenza • l’ambito di discrezionalità • la posizione gerarchica. • Sono indicatori che, di volta in volta, sono atti ad evidenziare l’eventuale responsabilità di questo soggetto. D.ssa Anna Guardavilla

  26. L’“eventuale” delega Art. 16 - Dirigenti e preposti possono essere destinatari di delega, un atto (unilaterale recettizio) eventuale che trasferisce una posizione “datoriale” nei limiti degli obblighi delegati. - Anche al di là e a prescindere da eventuali deleghe, il preposto e il dirigente sono comunque centro di imputazione di obblighi (v. artt. 18 e 19) e responsabilità. D.ssa Anna Guardavilla

  27. La delega Art. 16 • “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: • a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; • b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; D.ssa Anna Guardavilla

  28. La delega Art. 16 • c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.” D.ssa Anna Guardavilla

  29. La delega Art. 16 “Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.” Riferimento ai modelli organizzativi 231 D.ssa Anna Guardavilla

  30. Conferma del D.Lgs. 758/94 Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Anna Guardavilla

  31. Responsabilità colposa • Art. 589 c. p.:Omicidio colposo: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni”. Art. 590 c. p., 1°c.:Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 300 euro”.

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