1 / 56

Primo soccorso aziendale Antonio Bergamaschi Andrea Magrini

Primo soccorso aziendale Antonio Bergamaschi Andrea Magrini. Regio Decreto 19 giungo 1899 (Regolamento Generale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro)

MikeCarlo
Download Presentation

Primo soccorso aziendale Antonio Bergamaschi Andrea Magrini

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Primo soccorso aziendaleAntonio BergamaschiAndrea Magrini

  2. Regio Decreto 19 giungo 1899(Regolamento Generale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro) Art.15 : obbligo al datore di lavoro di mantenere sul luogo stesso in cui si compie il lavoro, il materiale indispensabile per la immediata medicazione antisettica delle ferite per infortunio sul lavoro. Legge 17 marzo 1898 n.80 Istituiva l’obbligo per i datori di lavoro di garantire il soccorso dell’infortunato. Regolamento Generale per l‘Igiene del Lavoro (1927) Artt. 4 e5: obbligo per il datore di lavoro, a seconda della natura e della importanza dell’azienda, del pacchetto di medicazione, della cassetta del pronto soccorso, o, per le aziende con più di 5 operai con rischio di scoppio, asfissia, infezione o intossicazione, della infermeria. Art.7: tutte le aziende industriali soggette all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni devono esporre un cartello con l’indicazione di un medico che possa essere chiamato in caso di pronto soccorso e talune di esse devono disporre di un infermiere o, in difetto, di persona pratica di infermeria. L'art. 388 del D.P.R. 547/55 obbliga il datore di lavoro a disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi di urgenza; tuttavia non indica le modalità nè le figure preposte L'art.32 del D.P.R. 303/56 D.P.R. 320/56 e D.P.R. 321/56. Il D.Lgs.626/94 e il primo soccorso nei luoghi di lavoro ……….

  3. Introduzione • Dopo 10 anni dal suo auspicato ingresso tra le norme a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, ha fatto la sua definiva comparsa il decreto del Ministero Della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, dal titolo “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004.

  4. Introduzione • Il testo del decreto è stato oggetto di alcune modifiche dell’”ultimo minuto” e alla vigilia dell’imminente data di scadenza per il rispetto degli obblighi previsti (3 febbraio 2005) suscita qualche perplessità ed evoca la necessità di una interpretazione univoca che ne renda fattibile ed efficace l’attuazione. • È in questa ottica che la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ha costituito un gruppo di studio per la messa a punto di linee guida operative che consentano una efficace applicazione delle indicazioni contenute nel decreto. Il testo della legge è sufficientemente chiaro esistono, tuttavia dei passaggi meritevoli di ulteriore approfondimento.

  5. …una ulteriore proroga…. • Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 lug 2004 (Suppl. Ordinario n.131) è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 136 del 28 maggio 2004, cosiddetto "omnibus per la Pubblica Amministrazione". • E' stata prorogata fino al 3 febbraio 2005 l'entrata in vigore del D.M. 388/2003; la proroga è contenuta nell' art. 8-decies.

  6. …una ulteriore proroga…. • Che cosa è stato prorogato, in pratica? • Il termine per la comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 • Il termine per l'adeguamento dell'organizzazione del PS previsto dall'art. 2 • Il termine per i requisiti e la formazione degli addetti ai sensi dell'art. 3 • Restano valide tutte le previsioni dell'art. 15 del D.Lgs. 626/1994 relative all'organizzazione del Pronto Soccorso Aziendale, alla designazione del lavoratori addetti ed alla loro formazione (col "vecchio" metodo), alle caratteristiche minime delle attrezzature del primo soccorso che erano già descritte dal DPR 303/1956.

  7. DM n. 388 del 15 luglio 2003 • Dal punto di vista legislativo questo decreto sostituisce abrogandoli gli articoli di legge del decreto ministeriale del 28 luglio 1958 dal titolo «Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali» e in tal senso si “sostituisce” anche alle utilissime indicazioni delle linee guida della Conferenza delle regioni

  8. Il Decreto consta di 6 articoli e 4 allegati. • Art. 1 Classificazione delle aziende • Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso • Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso • Art. 4 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso • Art. 5 Abrogazioni • Art. 6 Entrata in vigore • Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO • Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE • Allegato 3 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A • Allegato 4 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C

  9. Art. 1 • Nel primo articolo vengono definiti i gruppi (A – B - C.) e i criteri di classificazione delle aziende e nel dettaglio vengono elencate le aziende presenti nel gruppo A. Le variabili considerate per la classificazioni sono: tipologia della attività, numero dei lavoratori e fattori di rischio.

  10. Classificazione delle aziende (gruppo A) • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, • centrali termoelettriche, • impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, • aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, • lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; • Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL (*) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

  11. Classificazione delle Aziende (gruppi B-C) • Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. • Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

  12. Obblighi del datore di lavoro: • “Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, …... Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato”……. Il testo del primo articolo inserisce alcune novità: il datore di lavoro deve classificare la propria azienda tenendo in considerazione quei fattori richiamati dal legislatore, la pericolosità dell’attività svolta il numero dei dipendenti. • In questa valutazione non appare univoca l’interpretazione della frase “sentito il Medico Competente”.

  13. Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) • L''INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale • Codici di Tariffa INAILIndice • Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 • Mattazione e macellazione – Pesca 6,41 • Produzione di alimenti 3,57 • Chimica, plastica e gomma 2,76 • Carta e poligrafia 2,73 • Pelli e cuoi 2,97 • Costruzioni edili 8,60

  14. Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) • Strumenti e apparecchi 1,57 • Geologia e mineraria 8,40 • Lavorazione delle rocce 6,55 Lavorazione del vetro 4,65 • Lavorazioni tessili 2,40 • Confezioni 1,40 • Trasporti 4,93 • Facchinaggio 15,99 • Magazzini 3,32 • Attività commerciali 2,36 • Turismo e ristorazione 2,54 • Sanità e servizi sociali 1,28 • Pulizie e nettezza urbana 5,57 • Cinema e spettacoli 2,94 • Istruzione e ricerca 1,11 • Uffici e altre attività 0,72 • Costruzioni idrauliche 9,12 • Strade e ferrovie 7,55 • Linee e condotte urbane 9,67 • Fondazioni speciali 12,39 • Impianti 5,43 • Energia elettrica 2,20 • Gasdotti e oleodotti 2,16 • Impianti acqua e vapore 4,11 • Lavorazione legname 7,95 • Falegnameria e restauro 7,18 • Metallurgia 5,74 • Metalmeccanica 4,48 • Macchine 3,32 • Mezzi di trasporto 3,91

  15. D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003 • La classificazione, tuttavia, non si concretizza in differenze effettive tra le tre classi, in particolare appaiono molto simili gli impegni sia organizzativi che gestionali: simili i presidi, simili i contenuti dei corsi di formazione simili, in quanto non quantificati, gli obblighi riguardanti la numerosità degli addetti da nominare all’interno dell’azienda.

  16. D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003 • È in questa situazione di “incertezza” che il Medico del Lavoro potrebbe esercitare il suo ruolo indirizzando il datore di lavoro verso una definizione migliore delle caratteristiche del primo soccorso aziendale. • È necessario ricordare, infatti, che le indicazioni di legge costituiscono il minimo necessario per far fronte alle necessità dettate dalle emergenze sanitarie, non sono l’obbiettivo finale auspicabile all’interno dell’azienda. È il medico competente che dovrà, dopo aver analizzato i bisogni reali della specifica azienda, indirizzare le scelte del datore di lavoro integrando e personalizzando le indicazioni di legge.

  17. Il ruolo del medico competente • quanti addetti formare, • quali addetti formare, • quali contenuti inserire, per integrare il percorso formativo • quantificare le necessità formative anche per l’aspetto quantitativo • come integrare i contenuti della cassetta e del pacchetto di medicazione • come interagire con i servizi di emergenza territoriali • Soltanto dalla concertata analisi di questi elementi, da eseguire con gli altri “attori” della sicurezza: datore di lavoro, SPP, RLS, potrà essere definita una adeguata organizzazione del primo soccorso aziendale.

  18. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • il legislatore definisce i requisiti minimi degli ausili che devono essere presenti all’interno dell’azienda. • Tali requisiti, appare utile ricordarlo sono requisiti minimi che non condizionano eventuali scelte integrative. Il Medico competente dovrà analizzare le caratteristiche dell’azienda sia in relazione ai criteri previsti dal legislatore (numerosità dei dipendenti, pericolosità delle lavorazioni svolte, fattori di rischio), che alle proprie capacità professionali valutando quindi anche la difficoltà di intervento e di integrazione con i servizi di emergenza territoriali, sia le peculiarità dell’ambiente di lavoro, sia la presenza di attività particolari che necessitino di una forte personalizzazione dei dispositivi di sicurezza. Si vuole ricordare che l’obiettivo dovrebbe essere la messa in opera di un “sistema” di primo soccorso efficace e non soltanto il pedissequo rispetto della normativa vigente.

  19. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti”

  20. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” Esempi di integrazione della cassetta di PS • coperta isotermica nel numero di 1 o 2 suggerita in base alla possibilità che il pericolo dell’ipotermia possa coinvolgere il traumatizzato e/o la persona colta da malore soprattutto in stagioni fredde o in condizioni di temperature basse • bende elastiche nel numero di 1 o 2 indicate nel caso di ferite estese, di sanguinamenti venosi e nel caso di morsi di rettili (lavoratori in luoghi remoti) • maschera per la ventilazione artificiale nelle sue diverse tipologie (dalla forma più semplice a quella più complessa) di questo argomento se ne tratterà nel paragrafo riguardante la rianimazione • tamponi per il bendaggio oculare • stecche modellabili per frattura e collare (in caso di rischio traumatologico) • guanti in nitrile e vinile (non sterili)

  21. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” Perplessità • guanti sterili (5 paia) (perchè sterili?) • flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro esistono anche confezioni da 125 ml più maneggevoli • flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro-0,9 %) da 500 ml - può essere sufficiente l’acqua corrente nelle prime fasi del soccorso per ripulire una ferita.... • l’apertura dei flaconi di soluzione fisiologica spesso può essere difficoltosa • L’apparecchio per la pressione (quale tipo?)

  22. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:”pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”;

  23. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • Il legislatore inserisce tra le necessarie dotazioni per il personale addetto alla gestione delle emergenze, “un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale” anche questa frase che tanta sorpresa ha destato tra alcuni addetti ai lavori appare invece, assai idonea a rappresentare una delle maggiori e più pressanti necessità che chi opera nel campo dell’emergenza conosce: la rapidità di intervento del personale esperto. Ancora oggi in molte realtà produttive l’allerta dei soccorsi professionistici del 118 appare lenta e non adeguata alle reali necessità dettate dalla pericolosità dell’ambiente di lavoro

  24. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • Tra gli aspetti positivi è sicuramente da apprezzare il riferimento e l’integrazione con il DPR 27/3/1992 che ridefinisce ed uniforma il sistema di emergenza sanitaria territoriale ed ospedaliera, coordinato dalle centrali operative “118”: • non è possibile parlare di Primo Soccorso prescindendo dall’attivazione del “118”, azione che spetta al singolo cittadino, nel caso specifico, al cittadino-lavoratore e rappresenta il “primo anello” della catena della sopravvivenza. • Nell’organizzazione pratica all’interno delle singole aziende questo meccanismo di allarme deve essere enfatizzato e pertanto reso prioritario. Il DM 388/03 obbliga finalmente alla dotazione di un sistema di comunicazione finalizzato alla chiamata di allarme che, pur sembrando scontata, nella realtà non è sempre automaticamente garantita in alcune aziende.

  25. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • La seguente indicazione dettata solo per le aziende di gruppo A:“il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.”appare limitativa; riesce difficoltoso non considerare l’isolamento geografico o solamente organizzativo rispetto alle possibilità di intervento del 118 anche per le aziende di gruppo B e C.

  26. D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003 • Perplessità • Questo obbligo, finalizzato ad una rapida e codificata attivazione del sistema territoriale dell’emergenza, ha creato perplessità circa la reale applicazione in quanto non sono esplicate le modalità operative (modalità e contenuti della comunicazione alla ASL, etc.)

  27. Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso” • Particolarmente interessante appare l’ulteriore specifica, tra le caratteristiche minime della necessità relativa alle “aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale” questa osservazione appare mirata in relazione alla semplice osservazione che le attività che comportano spostamenti in automobile o lavori in luoghi isolati sono causa di numerosissimi incidenti.

  28. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • vengono presentate le caratteristiche relative ai requisiti e agli obblighi formativi relativi agli addetti al primo soccorso. • Precisando che non intervengono indicazioni relative al numero di addetti necessario nelle diverse aziende, in attesa di indicazioni dalle linee guida della SIMLII.

  29. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Requisiti del soccorritore • Motivazione e disponibilità individuale • Attitudini personali • Caratteristiche psico-fisiche • Livello culturale adeguato • Permanenza sul posto di lavoro • Stabilità emozionale • Capacità di prendere rapidamente iniziative appropriate (decision making)

  30. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Numerosità degli addetti al primo soccorso • Alcuni orientamenti sono stati espressi nel documento n. 4 della Conferenza Stato – Regione. E’ stato proposto, come criterio minimo, in rapporto al numero di lavoratori presenti in azienda e alla tipologia del rischio infortunistico, il numero di 1 soccorritore ogni 30 dipendenti. Inoltre, il numero degli addetti contemporaneamente presenti deve essere pari a 2 per turno lavorativo e deve essere previsto un sostituto con pari competenze da poter essere utilizzato in caso di eventuali assenze.

  31. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Numerosità degli addetti al primo soccorso • Secondo altri orientamenti bisognerebbe considerare anche un rapporto con l’estensione dell’impianto produttivo, per esempio 1 soccorritore ogni 500- 1000 m2 . Secondo altri orientamenti questo numero potrebbe essere elevato fino a 1 soccorritore ogni 50 dipendenti. • 1 addetto ogni 30 lavoratori • 2 addetti per ciascun turno lavorativo • 1 ogni 500/1000 mq d’area

  32. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Idoneità allo svolgimento della mansione • Il decreto legislativo non prevede una verifica dell’idoneità alla mansione. Appare tuttavia necessario ed auspicabile verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso considerando i seguenti possibili rischi: • agenti lesivi fisici ( calore, corrente elettrica ,etc.) • chimici ( fumi, sostanze tossiche) • biologici (agenti patogeni trasmessi dall’infortunato). • Inoltre deve essere considerato l’elevato impegno psicofisico fino a situazioni limite

  33. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Il decreto così precisa: “gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. • La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. • Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.”

  34. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Sicuramente auspicabile appare il potenziale ruolo da demandare agli addetti del 118 la cui integrazione nel corso di formazione appare necessaria. • Molto vaga e fuorviante è la definizione di “personale specializzato” che nella sua genericità potrebbe consentire l’ingresso di formatori non qualificati che finirebbero per rendere meno efficace il messaggio formativo.

  35. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Rilevante e meritevole di approfondimento appare il rapporto tra contenuto del corso e tempo a disposizione per la formazione. • Alcuni Autori hanno evidenziato la presenza di una discrepanza tra gruppo A (stesso contenuto e maggiore numero di ore) e gruppo B (minore numero di ore a parità di contenuti didattico formativi) questa apparente contraddizione si riallaccia all’equivoco relativo al ruolo del Medico competente. • I modelli formativi elencati negli allegati costituiscono solo il contenuto minimo che deve essere presente nel programma del corso, il legislatore auspica un efficace intervento per personalizzare il processo formativo in relazione ai rischi propri delle aziende. Appare ovvio come nelle aziende del gruppo A esistano “criticità” maggiori e pertanto il Medico competente avrà a disposizione un maggiore intervallo di tempo per la formazione relativa ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro.

  36. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta. • Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto. • Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico”.

  37. Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso” • Riguardo ai contenuti dei corsi in sé, se ne apprezza la completezza sebbene non si possa fare a meno di notare l’omissione rilevante relativa alla formazione/addestramento all’uso del defibrillatore semiautomatico, il cui impiego è stato consentito dalla Legge n° 120 del 3 Aprile 2001 “in sede extra ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia tuttavia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare “.

  38. La nomina degli addetti • La nomina degli addetti spetta al datore di lavoro che indica i lavoratori che non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (art.12, D.Lgs.626/94) senza incorrere in una specifica sanzione penale a loro carico (art.93, D.Lgs.626/94). • Esistono almeno due elementi critici in questo iniziale processo di nomina, il primo costituito dalle capacità del datore di lavoro di individuare i lavoratori che abbiano motivazioni e capacità (e forse anche idoneità fisica..) per affrontare quello che dovrebbe essere un incarico di rilevante responsabilità (per se, per gli altri e per l’azienda), • il secondo costituito dalla liceità di una nomina che oggi con la pubblicazione del nuovo decreto potrebbe derivare al lavoratore alcune responsabilità di tipo penale. È utile ricordare che con il nuovo decreto il lavoratore addetto al primo soccorso è dotato di attrezzature consone e di una formazione sufficiente allo svolgimento delle attività di addetto al primo soccorso, sarebbe utile definire con maggiore chiarezza le responsabilità relative all’intervento operato dall’addetto alla sicurezza. Senza tralasciare che l’attuale impostazione trascura quella che dovrebbe essere una imprescindibile fase di verifica dell’apprendimento delle informazioni trasmesse durante i corsi di formazione ….

  39. I l ruolo del soccorritore aziendale Non viene codificato il ruolo del soccorritore aziendale non professionista per il quale si può fare riferimento esclusivamente alle linee guida Stato Regioni (documento n°3) in cui viene definito il ruolo di “attesa attiva”limitandosi ad evitare l’aggravarsi di danni già eventualmente instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente interventistici. La carenza di definizione del ruolo, peraltro prevista negli ordinamenti di altri paesi della Comunità Europea tra le quali la Francia, crea comunque difficoltà nell’interpretare gli obblighi e le responsabilità del soccorritore aziendale non professionista.

  40. Art.4 definizione dei contenuti della cassetta e del pacchetto di medicazione • Il Medico Competente dovrà, come precedentemente affermato, analizzare le caratteristiche del lavoro e dei luoghi di lavoro della specifica azienda e formulare le necessarie modifiche ed integrazioni del materiale contenuto sia nel pacchetto che nella cassetta. • In particolare il legislatore afferma: “Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivià' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile”.

  41. Presenze utili sarebbero state…….. • almeno un paio di coperte isotermiche metalliche, onde far fronte, ad esempio, alla dispersione di calore, frequente nel politraumatizzato o nelle vittime colte da malore o anche per proteggere un ustionato. • collari cervicali tipo Shanz (possibilmente di diverse misure) e di presidi destinati all’immobilizzazione di segmenti scheletrici in caso rispettivamente di traumi cervicali o fratture di arti. • una barella rigida ed una a cucchiaio, tenendo conto che i corsi di formazione prevedono l’insegnamento di tecniche relative al trattamento e trasporto dei traumatizzati.

  42. Presenze utili sarebbero state…….. • più bende elastiche da impiegarsi come ausilio per immobilizzazioni o per tamponamento di ferite o controllo di emorragie venose; • l’acqua ossigenata, inspiegabilmente assente, efficace per pulizia e disinfezione di ferite. • presidi per la protezione degli occhi, come semplici tamponi per il bendaggio oculare, potrebbero essere inclusi. • la “pocket mask”, • un sistema pallone-maschera (o Ambu), raccordabile ad una bombola di ossigeno, quest’ultima integrabile tra i contenuti dei presìdi anche nel caso di rischi specifici dell’azienda (come ad esempio gas asfissianti).

  43. Alcune perplessità sui contenuti…. • Appaiono bizzarre alcune modiche “dell’ultimo minuto” del contenuto della cassetta di primo soccorso, quali l’inserimento di un apparecchio per la determinazione della pressione arteriosa o la “scomparsa” della pocket mask. • In particolare rispetto all’apparecchio per la determinazione della pressione rimaniamo sorpresi anche per la specifica carenza informativa rispetto ai contenuti dei corsi, chi misurerà la pressione?, che senso darà ai risultati ottenuti?, la variabilità della riproducibilità della misura che conseguenze potrà avere nelle mani di un lavoratore non esperto?

  44. Alcune perplessità sui contenuti…. • Guanti sterili: Difficilmente negli interventi di emergenza si fa ricorso a questi presidi. E’ accettabile anche l’impiego di guanti monouso non sterili e pertanto si potrebbe provvedere alla dotazione di pacchi da 100 di diverse misure, preferibilmente non in lattice (per intuibili problemi di allergizzazione). • Flacone di soluzione cutanea di iodiopovidone al 10% di iodio da 1 litro: Scelta utile e corretta per un disinfettante di largo impiego, tuttavia sarebbe più idoneo provvedere al rifornimento di flaconcini da 50 ml. o al massimo 125 ml. Poiché, una volta aperta la confezione, il prodotto tende a denaturarsi perdendo le caratteristiche di sterilità e quindi un flacone da un litro andrebbe sprecato per medicare solo piccole ferite o escoriazioni.

  45. Alcune perplessità sui contenuti…. • Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml. (3 flaconi): Si tratta di presìdi utili, sebbene non indispensabili, impiegabili per il lavaggio di ferite o ustioni (in fase di primo soccorso può essere sufficiente l’acqua potabile!). E’ da tener conto che si tratta di confezioni concepite per terapia infusionale ed il sigillo di chiusura in alluminio non è di agevole rimozione: strappando la ghiera il contenuto perde le caratteristiche di sterilità. Inoltre è da considerare anche il peso delle confezioni stesse ai fini della trasportabilità della cassetta di pronto soccorso!

  46. Alcune perplessità sui contenuti…. • Compresse di garza sterile 10x10 in busta singola (10 compresse): Sono un quantitativo corretto se inteso come “compressa” la busta di garza 10x10 composta da 100 strati di garze. • Compresse di garza sterile 18x40 in busta singola (2): Se con “2” è inteso due buste di 18x40 è quantitativo insufficiente; se si tratta di due scatole standard da 12, il quantitativo è adeguato. • Teli sterili monouso (2 teli): Rappresenta un inserimento prezioso, spesso indispensabile, sebbene sarebbe stata opportuna un’indicazione sulle misure minime (meglio non scendere sotto il 50x60!).

  47. Alcune perplessità sui contenuti…. • Un paio di forbici: E’ auspicabile che si tratti del tipo “taglia-abiti”: le forbicine “finte”, contenute in molte confezioni, non sono di alcuna utilità. • Lacci emostatici (3): Sarebbe opportuno precisare che si tratta di “lacci emostatici arteriosi”: lacci in lattice da prelievo non sarebbero di alcun aiuto per dominare emorragie importanti. • Ghiaccio pronto all’uso (due confezioni): Utile per piccoli traumi contusivi e/o distorsioni; prezioso per la protezione di parti amputate (ma in questo caso dovrebbe essere previsto un quantitativo maggiore!).

  48. Alcune perplessità sui contenuti…. • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa: Non si precisa se il modello è manuale o elettronico (nel primo caso peraltro dovrebbe essere previsto l’uso di un fonendoscopio, non incluso tra i presidi). L’utilizzo corretto della strumentazione, indipendentemente dal modello, richiede un buon addestramento, peraltro non previsto nel corso di formazione. Ma è da obiettare che la misurazione della pressione arteriosa non è ritenuta manovra indispensabile nella procedura BLS (Basic Life Support) o PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support).

  49. Allegato 1CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO • Guanti sterili monouso (5 paia). • Visiera paraschizzi • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). • Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). • Teli sterili monouso (2). • Pinzette da medicazione sterili monouso (2). • Confezione di rete elastica di misura media (1). • Confezione di cotone idrofilo (1). • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). • Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). • Un paio di forbici.

  50. Allegato 2CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE • Guanti sterili monouso (2 paia). • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). • Pinzette da medicazione sterili monouso (1). • Confezione di cotone idrofilo (1). • Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). • Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). • Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). • Un paio di forbici (1). • Un laccio emostatico (1). • Confezione di ghiaccio pronto uso (1). • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

More Related