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Responsabilità del vettore aereo per ritardo e cancellazione di un volo nell’ambito della normativa sull’overbooking ( Regolamento CE n.261/2004 ): cause riunite C-402/07 e C-432/07. Sentenza analizzata da Cammarota Sara e Caraci Laura Scienze del Turismo, II anno a.a. 2010/2011.
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Responsabilità del vettore aereo per ritardo e cancellazione di un volo nell’ambito della normativa sull’overbooking(Regolamento CE n.261/2004):cause riunite C-402/07 e C-432/07 Sentenza analizzata da Cammarota Sara e Caraci Laura Scienze del Turismo, II anno a.a. 2010/2011
Il fatto: causaC-402/07 La famiglia Sturgeoneffettua prenotazione presso la compagnia aerea Condor per un viaggio andata e ritorno da Francoforte a Toronto La partenza del volo di ritorno Toronto-Francoforte, prevista per il 9 luglio 2005 alle ore 16.20 viene cancellata per un guasto tecnico dell’aeromobile. I passeggeri viene offerta l’assistenza dovuta e vengono trasferiti in un hotel. La mattina seguente viene loro offerto un volo sostitutivo di un'altra compagnia aerea con lo stesso numero che figurava sulla loro prenotazione iniziale, ma: la prenotazione compariva come se si trattasse di un volo della Condor e non di un'altra compagnia RISULTATO FINALE:il nuovo volo giunge a Francoforte con circa 25 ore di ritardo.
Il fatto: causaC-402/07 La fam. Sturgeon intraprende un’azione civile contro la Condor, alla quale richiede una compensazione pecuniaria di 600 euro per persona. Tra l’altro se inizialmente la Condor aveva giustificato tale ritardo con un passaggio di un uragano sul Mare dei Caraibi, durante la causa emerge che il ritardo era dovuto a problemi tecnici dell’aeromobile. Giudizio di I grado: il Giudice di primo grado tedesco accoglie la tesi della Condor, ritenendo quindi che il volo è ritardato e non cancellato. La famiglia propone dunque un ricorso per cassazione davanti alla Corte di Giustizia Federale Tedesca
Il fatto: causa C-402/07 Giudizio di II grado: ritenendo che la decisione del ricorso dipendesse dall'interpretazione degli articoli 2 (lettera l) e 5 (n.1, lettera c) del regolamento n.261/2004, tale corte decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Comunitaria Europea queste 2 questioni pregiudiziali: • 1. se per “cancellazione del volo”, sia decisivo il fatto che l'originario piano di volo dal vettore aereo venga abbandonato • 2. se la prima questione è risolta negativamente, allora in quali casi il rinvio del volo debba essere considerato come cancellazione e se per tale definizione sia importante la durata del ritardo
Il fatto: causa C-432/07 • Il Sig. Böck e la sig.na Lepuschitz ha prenotato presso Air France un biglietto A/R: Vienna – Città del Messico (con scalo a Parigi) per il giorno 7 marzo 2005 alle h.21.30 Negato imbarco: guasto tecnico di un aereo che effettuava il collegamento tra Parigi e Città del Messico • Volo alternativo offerto da Air France: ai signori è stata offerta la possibilità di partire l’indomani con un volo della Continental Airlines alle ore 12.20. MA Il volo Air France per la tratta Città del Messico – Parigi è stato ugualmente effettuato il giorno dopo la data prevista alle 19.35, con qualche passeggero supplementare, oltre a quelli che non avevano accettato l’alternativa di volare con Continental Airlines. RISULTATO FINALE: Il Sig. Böck e la sig.na Lepuschitz giunsero comunque a Vienna con 22 ore di ritardo.
Il fatto: causaC-432/07 Il Sig.Böck e la sig.na Lepuschitz hanno agito in giudizio contro Air France reclamando una compensazione pecuniaria pari a 600euro a persona ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento 261/04 per la cancellazione del loro volo. Giudizio di I grado: Il giudice ha respinto la loro richiesta perché, nonostante il notevole ritardo, il Regolamento non consentiva di concludere che si trattasse di una cancellazione, perché il volo è stato realizzato in conformità alla programmazione originaria.
Il fatto: causaC-432/07 • Giudizio di II grado: Il Sig.Böck e la sig.na Lepuschitz si sono allora appellati al Tribunale di Vienna, che ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte alcune questioni utili a risolvere il caso. La Corte ha deciso allora di riunire le cause C-402/07 e c-431/07 ai fini della sentenza.
La nostra conclusione CONDOR volo cancellato a tutti gli effetti AIR FRANCE ha comunque effettuato il volo in conformità della programmazione originaria (il cui elemento fondamentale è l’itinerario) anche se in ritardo Si può inizialmente dedurre che al Sig.Böck e compagna spetti solo il rimborso del biglietto previsto per i passeggeri dei voli ritardati ai sensi dell’art.8. alla famiglia Sturgeon spetti la compensazione pecuniaria prevista per i passeggeri dei voli cancellati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
MA La questione sollevata dalla Corte di Giustizia CE è se il ritardo prolungato sia da trattare in ugual modo di una cancellazione del volo Sì! Infatti, premesso che in nessuno dei due casi le compagnie sono riuscite a giustificare il negato imbarco dimostrando che la ragione è riconducibile a circostanze eccezionali (e ciò le espone alla totale responsabilità verso i passeggeri), c’è anche da aggiungere che le due compagnie hanno avvisato i loro rispettivi passeggeri in extremis, cioè troppo tardi perché i loro passeggeri potessero trovare rimedio al loro problema.
Le norme citate Circostanze eccezionali. Art.5, paragrafo 3: il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. (…) Informazione della cancellazione/ritardo: Art.5, paragrafo 1, lettera c), iii): “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti (…) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo a norma dell’art. 7, a meno che: (…) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Per altro i voli alternativi offerti loro, secondo quanto in questi casi è DOVUTO per legge dal vettore aereo, sono partiti con un considerevole ritardo (25 e 22 ore). Per il principio di parità di trattamento e l’ugual disagio provocatoai passeggeri in questione, anche il volo ritardato del Sig.Böck deve essere a tutti gli effetti paragonato al volo cancellato della fam. Sturgeon, DUNQUE spetta ad entrambi una compensazione pecuniaria secondo quanto previsto dall’art.7, cioè 600euro per le tratte superiori a 3500km. Peraltro tale compensazione pecuniaria non dev'essere nemmeno ridotta del 50% in quanto il ritardo è stato superiore alle 5 ore (come stabilito nell'art.7, 2°paragrafo).
FINE Grazie per la paziente attenzione! Sara e Laura