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Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea. competenze esclusive competenze concorrenti competenze di sostegno. ESERCIZIO DELLE COMPETENZE (art. 5 TUE). Principio di attribuzione Principio di sussidiarietà Principio di proporzionalità. PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE.
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Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea • competenze esclusive • competenze concorrenti • competenze di sostegno
ESERCIZIO DELLE COMPETENZE(art. 5 TUE) • Principio di attribuzione • Principio di sussidiarietà • Principio di proporzionalità
PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE L’Unione dispone solo delle competenze che le sono attribuite dai trattati clausola di flessibilità (art. 352 TFUE):permette all’UE di andare al di là del potere d’azione che le è attribuito dai trattati, se necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato teoria dei poteri impliciti:riconoscimento di poteri non espressamente attribuiti, ma necessari per un esercizio efficace delle competenze attribuite
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' Nel caso delle competenze concorrenti, l’UE può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri anche tenuto conto della portata e degli effetti dell’azione in questione Principio di prossimità: le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini dell'UE
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' L’esercizio delle competenze dell’UE si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati
Competenze esclusive (articolo 3 TFUE) Solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti in questi settori. Il ruolo degli Stati membri è quello di dare applicazione a questi atti, a meno che l’Unione non li autorizzi ad adottare autonomamente taluni atti
Competenze concorrenti (articolo 4 del TFUE) L'UE e gli Stati membri possono adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l’UE non ha o ha deciso di non esercitare la propria
Competenze di sostegno (articolo 6 del TFUE) L’UE può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. L’Unione non dispone di potere legislativo in questi settori e non può interferire nell’esercizio delle competenze riservate agli Stati membri.