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ZUCCONI GIUSEPPE Coordinatore Sezione AIAS Regione Valle d’Aosta. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Regione Autonoma della Valle d'Aosta via Frutaz , 1 - 11100 Aosta tel. +39.0165.26.19.87 - fax +39.0165.36.66.97
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ZUCCONI GIUSEPPE Coordinatore Sezione AIAS Regione Valle d’Aosta
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Regione Autonoma della Valle d'Aosta via Frutaz, 1 - 11100 Aosta tel. +39.0165.26.19.87 - fax +39.0165.36.66.97 sito web: www.ordinearchitettivda.org ; e-mail: info@ordinearchitettivda.org Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di lavoro e di vita Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – fax 02.7602.0494 sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: aias@networkaias.it Sede regionale della Valle d’Aosta APPROFONDIMENTO TECNICO - NORMATIVOSULLA MATERIA SICUREZZA Zucconi Giuseppe Tecnico della Sicurezza - Technicien De La Sécurité SEDE di AOSTA - Centro Direzionale “le Miroir” Località Borgnalle, 10 – 11100 Aosta SITO INTERNET: www.sicurezzavda.it
Prima delega del Governo per l’elaborazione del Testo Unico Sicurezza conferita nel 1978 con 24 mesi per l’elaborazione. 15 maggio 2008 entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza.
Allegato XIV D.Lgs. 81/2008 Partecipazione a convegni con 100 persone massimo per rilascio Crediti Formativi. Per interventi formativi massimo 30/35 persone Interrogazione Parlamentare per limitare il numero di partecipanti a seminari o convegni con rilascio di crediti formativi
Punti irrisolti del D.Lgs. 81/2008 • Linee guida interpretative sugli accordi della formazione • Criteri per la qualificazione dei docenti • Accordi interconfederali regolamentanti la formazione e l’aggiornamento degli RLS e modalità di svolgimento del mandato • Linee guida per la redazione del DVR per piccole imprese • D.L. 12 maggio 2012 n. 57 rinvio al 31 dicembre 2012 • Come è possibile definire un funzionale rapporto tra ruolo di Dirigente e processo di prevenzione • Cosa significa lingua veicolare per corsi a lavoratori stranieri
D.Lgs. 626/94 ART. 22 Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell’assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. -omissis-
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato con Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato: lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP). Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in data 11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n° 8
Nuove disposizioni Articolazione della durata minima della formazione dei lavoratori e del successivo aggiornamento periodico in funzione della classe di rischio di appartenenza dell’azienda Requisiti dei docenti, che devono dimostrare di possedere una specifica esperienza in relazione alle tematiche trattate Organizzazione della formazione, prevedendo una serie di figure e di atti documentati e, in particolare la presenza di un soggetto organizzatore e di un responsabile del progetto formativo Metodologia di insegnamento/apprendimento, per la quale è richiesto un modello teso a privilegiare l’interattività e la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. Utilizzo dell’e-learning per alcune delle attività formative, nel rispetto dei criteri previsti dall’allegato 1 dell’Accordo. L’estensione del percorso formativo previsto per i lavoratori anche ai soggetti di cui all’art. 21 (Componenti imprese familiari e lavoratori autonomi) Il coinvolgimento nei programmi formativi degli enti bilaterali o degli organismi paritetici, ove esistenti. Certificazione della formazione erogata mediante attestati di frequenza e di superamento delle prove di verifica. Crediti formativi Aggiornamento
Particolarità del percorso formativo: L’articolazione della formazione dei lavoratori in due blocchi: una formazione generale e una formazione specifica. L’inquadramento delle aziende in tre tipologie o classi di rischio ( a rischio basso, medio, elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza. La durata minima della formazione generale di 4 ore per tutti i settori e riguardante i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La durata minima della formazione specifica in funzione della classe di rischio cui appartiene l’azienda determinata in base al Macro settore ATECO dell’azienda. Contenuti e durata della formazione specifica subordinati all’effettiva presenza dei rischi nell’attività aziendale ed all’esito della valutazione dei rischi. L’indicazione dell’Addestramento come attività a parte. Esso, pertanto, non è compreso nella durata minima della formazione. L’obbligo di aggiornamento periodico.
Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive. Un’attività economica può essere definita tale quando le risorse utilizzate per il suo svolgimento (beni d’investimento, lavoro, tecniche industriali o prodotti intermedi) si combinano per produrre beni o servizi specifici; quindi un’attività economica ha come requisiti la presenza di fattori di produzione, il processo produttivo e i risultati della produzione (beni o servizi). L’attività fin qui definita può consistere in un processo semplice (quale ad esempio, la tessitura) o articolarsi in una varietà di sottoprocessi, ognuno dei quali richiamato in diverse categorie della classificazione (per esempio, la produzione di macchine consiste in diverse attività specifiche come la colatura, la fucinatura, la saldatura, l’assemblaggio, la pittura eccetera). Nel caso in cui il processo produttivo sia caratterizzato da una serie integrata di attività elementari all’interno di una stessa unità statistica, tutta la sequenza produttiva sarà considerata come una sola attività. Ateco non prevede categorie per specifici tipi di unità statistiche: le unità possono svolgere diverse attività economiche e possono essere definite in modi diversi in base alle loro caratteristiche peculiari.
Settori ATECO: Datori di lavoro non sono informati sull’appartenenza
ORGANIZZAZIONE CORSI: 4 ore Formazione generale Non si rilevano difficoltà Formazione specifica Difficoltà di identificare la materia “specifica” da trattare Addestramento Non nella formazione specifica in quanto effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro (non in aula) Formazione generale: modulo interaziendale Formazione specifica: lavoratori di settori omogenei
Formazione dei lavoratori Per tutte le aziende: Formazione Generale 4 ore Formazione specifica Rischio Basso 4 ore Commercio ingrosso e dettaglio, Artigianato, Alberghi e ristoranti, Assicurazioni, Attività immobiliari, Informatica, Associazioni culturali e sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali Formazione specifica Rischio Medio 8 ore Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale Pubblica Amministrazione, Istruzione. Formazione specifica Rischio Alto 12 ore Estrazioni minerali, Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Editoria, Lavorazione Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Plastica, Sanità, Assistenza sociale residenziale AGGIORNAMENTO 6 ore quinquennali per tutti i Macro settori di rischio
F COSTRUZIONI 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 42 INGEGNERIA CIVILE 42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
D.Lgs. 81/2008 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Comma 12 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Organismi paritetici o Enti Bilaterali? Obbligatoriamente coinvolti nella formazione Obbligo non sanzionato ART. 20 D.Lgs. 626/94 Organismi paritetici 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Formazione dei dirigenti Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi
Formazione dei datori di lavoro I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO 16 ore MEDIO 32 ore ALTO 48 ore
MODULO 1 GIURIDICO-NORMATIVO
MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Requisiti dei docenti e dell’organizzazione della formazione. I corsi devono essere tenuti da docenti (interni o esterni all’azienda) che possono dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Allo stato attuale non è presente ulteriore definizione dei requisiti docenti. Per quanto riguarda l’organizzazione della formazione, per ciascun corso si deve prevedere: Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso datore di lavoro; Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto formativo), che può essere il docente stesso; I nominativi dei docenti; Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; Il registro di presenza dei partecipanti; L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Attestati • Al termine di ciascun corso sono rilasciati appositi attestati: • Attestati di frequenza per i lavoratori qualora la presenza al corso abbia riguardato almeno il 90% delle ore previste; • Attestati di frequenza e superamento della prova di verifica per i dirigenti ed i preposti • Gli attestati devono prevedere: • Indicazione del soggetto organizzatore del corso • Normativa di riferimento • Dati anagrafici e profilo professionale del corsista • Specifica tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato • Periodo di svolgimento del corso • Firma del soggetto organizzatore del corso.
Crediti formativi, disposizioni transitorie e riconoscimento formazione pregressa L’Accordo prevede le seguenti condizioni: a) Il modulo di formazione generale (4 ore) di lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente; b) Sono riconosciuti crediti formativi nei casi di: costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con aziende dello stesso settore produttivo di quella di provenienza del lavoratore; la formazione specifica già effettuata nel caso di svolgimento di mansioni riconducibili ad un settore a maggiore rischio. La formazione specifica deve essere completata con un modulo formativo integrativo attinente ai nuovi rischi. c) Nel caso di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie o sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto come credito formativo la sola formazione generale. d) La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e la formazione per i dirigenti sono riconosciute come credito formativo permanente;
Da T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza di Raffaele Guariniello Condanne ai Datori di Lavoro - sentenze di cassazione per omessa o non corretta formazione dei Lavoratori o dei loro Rappresentanti Cass. pen., sez. IV - sent. n. 1225 del 18 gennaio 2011 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 1226 del 18 gennaio 2011 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 39964 del 13 ottobre 2009 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 15009 del 7 aprile 2009 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 10312 del 6 marzo 2009 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 6195 del 12 febbraio 2009 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 39888 del 23 ottobre 2008 Cass. pen., sez. IV - sent. n. 34772 del 8 settembre 2008 Cass. pen., sez. III - sent. n. 4063 del 28 gennaio 2008
Grazie dell’attenzione e arrivederci! Zucconi Giuseppe Tecnico della Sicurezza • Technicien de la Sécurité