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NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI. Eleonora Vio Trieste, 30 marzo 2011. IL CODICE EORI.

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NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

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Presentation Transcript


  1. NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI Eleonora Vio Trieste, 30 marzo 2011

  2. IL CODICE EORI Il Regolamento UE 312/2009 ha stabilito che gli Stati membri devono provvedere all’attribuzione di un codice identificativo - univoco su tutto il territorio comunitario - ai soggetti che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

  3. IL CODICE EORI Il codice EORI (EconomicOperatorRegistration and Identification) è costituito dal codice ISO del paese che lo attribuisce e una serie di caratteri alfanumerici (al massimo 15).

  4. IL CODICE EORI Ogni stato membro, attraverso l’autorità designata, provvede alla registrazione: • degli operatori in esso stabiliti • degli operatori dei paesi terzi che effettuano la prima operazione nell’UE

  5. IL CODICE EORI In Italia il codice EORI è costituito: • dalla partita IVA (per gli operatori economici) • dal codice fiscale (privo dell’ultimo carattere alfabetico) per le persone fisiche prive di partita IVA

  6. IL CODICE EORI • da IT + codice ISO del paese di residenza + un progressivo nazionale preceduto da zero per i soggetti residenti in un paese terzo Esempio: IT CH0000000000123 è un codice EORI rilasciato a un soggetto svizzero

  7. ATTRIBUZIONE CODICE EORI In Italia i soggetti che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini doganali nel periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2009 sono stati registrati automaticamente. Dopo tale data i soggetti saranno registrati automaticamente al momento dell’effettuazione della prima operazione.

  8. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE EORI Devono richiedere l’attribuzione del codice: • i soggetti italiani che devono effettuare un’operazione in un altro stato membro • i soggetti stabiliti in paesi terzi

  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE EORI La richiesta deve essere presentata sul modulo predisposto dall’Agenzia delle Dogane, disponibile in italiano e in inglese.

  10. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE EORI La richiesta deve essere corredata da: • documento di identità (per le persone fisiche) • certificato di iscrizione al registro delle imprese o alla camera di commercio e documento del legale rappresentante (per le persone giuridiche)

  11. CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE I soggetti che presentano la richiesta di attribuzione del codice EORI possono esprimere il consenso alla pubblicazione sul sito della Commissione europea dei dati relativi a: • nome cognome o ragione sociale • indirizzo completo

  12. CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE I soggetti registrati automaticamente possono esprimere il proprio consenso alla pubblicazione dei dati con il modulo pubblicato sul sito dell’Agenzia.

  13. UTILIZZO DEL CODICE Il codice EORI deve essere utilizzato in tutte le transazioni e le attività doganali espletate in tutta la Comunità, ogniqualvolta vi sia l’obbligo di utilizzare un identificatore.

  14. UTILIZZO DEL CODICE ESPORTAZIONE / SPEDIZIONE Il codice EORI deve essere indicato in • casella 2 (speditore/esportatore) • casella 8 (destinatario) – facoltativo • casella 14 (dichiarante/rappresentante) • casella 50 (obbligato principale)

  15. UTILIZZO DEL CODICE INTRODUZIONE DI MERCI Il codice EORI deve essere indicato in • casella 2 (speditore/esportatore) – facoltativo • casella 8 (destinatario) • casella 14 (dichiarante/rappresentante) • casella 50 (obbligato principale)

  16. UTILIZZO DEL CODICE Per i soggetti residenti in altro stato UE deve essere indicato il codice EORI rilasciato dallo stato di appartenenza. Deve essere altresì indicato il codice IVA attribuito al soggetto ai sensi dell’art. 35 ter (identificazione diretta) o dell’art. 17 (rappresentante fiscale) del DPR 633/72.

  17. UTILIZZO DEL CODICE Nel caso di ESPORTAZIONE, nella casella 44 del DAU è possibile indicare la partita IVA attribuita in Italia: • all’esportatore (art. 35 ter) preceduta dal codice 01YY • al rappresentante fiscale (art. 17) preceduta dal codice 02YY

  18. UTILIZZO DEL CODICE Nel caso di IMPORTAZIONE (immissione in libera pratica + immissione in consumo nel territorio nazionale), nella casella 44 del DAU occorre indicare la partita IVA attribuita in Italia:

  19. UTILIZZO DEL CODICE • all’importatore (art. 35 ter) preceduta dal codice Y040 • al rappresentante fiscale (art. 17) preceduta dal codice Y042

  20. UTILIZZO DEL CODICE Nel caso di IMMISSIONE in libera pratica di merce che viene spedita in altro stato UE (regimi 42 o 63), nella casella 44 del DAU occorre indicare anche la partita IVA attribuita all’operatore comunitario destinatario delle merci dal Paese di appartenenza, preceduto dal codice Y041.

  21. ADEGUAMENTO DEL STD Dal 2011 il STD è stato modificato e può essere utilizzato anche da soggetti non stabiliti in Italia, in possesso di codice EORI e privi di partita IVA italiana, obbligati a presentare una ENS o una EXS.

  22. ADEGUAMENTO DEL STD Tali soggetti possono richiedere l’adesione al STD indicando: • uno o più fornitori di servizi • uno o più sottoscrittori (non necessari per le ENS/EXS) Se indicati, i fornitori di servizi e i sottoscrittori devono essere residenti in Italia.

  23. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI TRIESTE AREA ASSISTENZA E INFORMAZIONE AGLI UTENTI Corso Cavour, 6 – 1° piano Tel. 040 6723216-217 E-mail: dogane.trieste.urp@agenziadogane.it

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