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IL CONTRATTO

IL CONTRATTO. IL CONTRATTO in GENERALE. Titolo II, Libro IV codice civile. Artt. 1321 – 1469. (Titolo III – singoli contratti)

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IL CONTRATTO

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  1. IL CONTRATTO

  2. IL CONTRATTO in GENERALE • Titolo II, Libro IV codice civile. Artt. 1321 – 1469. • (Titolo III – singoli contratti) • 1323. Norme regolatrici dei contratti. — 1. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare (c. 13222), sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo. • Distinzione tra contratti TIPICI ed ATIPICI

  3. La definizione di contratto • 1321. Nozione. — 1. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere (c. 1188 ) tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

  4. L’autonomia contrattuale • 1322. Autonomia contrattuale. — 1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative (1). • 2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare (c. 1323, 1987, 2249), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (c. 2645-ter ) (2).

  5. Rientra nel più ampio concetto di AUTONOMIA PRIVATA trovando tutela nell’art. 41 della Cost.

  6. Cass., sez. III, 06-02-2007, n. 2563. • Il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (come, nella specie, laddove era rimasta adeguatamente accertata l’insussistenza di siffatto inadempimento in virtù dell’esclusione della pericolosità della situazione creata dal gestore con la costruzione di una casetta di ricovero dell’erogatore di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dell’impianto di risalita a breve distanza dallo spiazzo di fermata della pista a valle e del nesso di causalità tra questa situazione e l’evento dannoso dedotto dal ricorrente, invero da lui stesso determinato alla stregua della imprudente velocità adottata lungo la discesa e nella parte terminale della pista, da cui era derivata la sua collisione con la piccola costruzione, con la produzione delle conseguenti lesioni per le quali era stata intentata l’azione risarcitoria).

  7. Cass., sez. III, 29-05-2006, n. 12801. • Il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, mentre la patrimonialità dell’oggetto dell’obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell’immagine personale affermatasi nel costume sociale.

  8. Principi generali • VINCOLATIVITA’ e RELATIVITA’ del CONTRATTO. 1372. Efficacia del contratto. — 1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (c. 1373 , 13993 , 1453 ss., 1896, 1955, 1956, 2272 n. 3). 2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (c. 1411) .

  9. PRINCIPIO DI BUONA FEDE artt. 1337 – 1366 – 1375 cod. civ. • INSENSIBILITA’ del CONTENUTO al giudizio del giudice. • SCELTA DEL CONTENUTO e della MODALITA’ nel rispetto dei limiti imposti dalla legge (es. clausole vessatorie, patto commissorio, intese restrittive della concorrenza, ecc.

  10. Cass., sez. III, 07-12-2000, n. 15530. • Non sussiste nell’ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti; pertanto, le parti che possono liberamente determinare il contenuto di un contratto tipico nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.) possono attribuire efficacia retroattiva ad un contratto di locazione da loro stipulato disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione

  11. CONTRATTO e NEGOZIO GIURIDICO • NEGOZIO GIURIDICO: manifestazione di volontà del privato diretta alla produzione di effetti giuridici • 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. — 1. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ( quindi non rientra il matrimonio).

  12. Gli elementi essenziali del contratto • 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono: • 1) l'accordo delle parti (c. 1326 ss.); • 2) la causa (c. 12341 , 1343 ss., 14722 , 1876, 1895, 1904, 1939; nav. 514); • 3) l'oggetto (c. 1346 ss.); • 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (c. 1350 ss.).

  13. L’ACCORDO • CONTRATTI CONSENSUALI e CONTRATTI REALI

  14. L’ACCORDO • CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI e CONTRATTI CON EFFETTI REALI

  15. L’ACCORDO • 1376. Contratto con effetti reali. — 1. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale (c. 1465) ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (c. 1706, 2003, 2008, 2011, 2015, 2022, 2247, 2253, 2786, 28082 ; c.p.i. 64) (1).

  16. Cass., sez. III, 11-04-2006, n. 8415. • Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell’atto nell’ufficio del pra non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore.

  17. La conclusione del contratto • CONCLUSIONE del CONTRATTO = PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO • Artt. 1326 ss. cod. civ. • Il contratto concluso tra persone presenti ed il contratto concluso tra persone assenti.

  18. Il contratto concluso tra persone assenti • Due soggetti: PROPONENTE assume iniziativa della conclusione del contratti OBLATO/ACCETTANTE destinatario della proposta • Due atti unilaterali recettizi: PROPOSTA ed ACCETTAZIONE

  19. Il momento della conclusione del contratto • 1326. Conclusione del contratto. — 1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza (c. 1335) dell'accettazione dell'altra parte (c. 7822 , 1333). PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE • 2. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (c. 13282).

  20. Il momento della conclusione del contratto • 3. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. • 4. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa (c. 1352).

  21. PROPOSTA ed ACCETTAZIONE • Atti unilaterali recettizi • Cass., sez. II, 25-09-2006, n. 20784. • L’atto ricettizio unilaterale si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, fatta salva pertanto la prova, il cui onere incombe su di lui, di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.

  22. PROPOSTA ed ACCETTAZIONE • La PROPOSTA deve essere COMPLETA • Art. 1326 comma 5. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

  23. Revoca della proposta e della accettazione • 1328. Revoca della proposta e dell'accettazione. — 1. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (c. 782). Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto (c. 1337). (tutela l’affidamento dell’accettante nell’avvenuta conclusione del contratto). • 2. L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (c. 13262 , 1335).

  24. La proposta irrevocabile • Il proponente può rinunciare alla facoltà di revoca. • 1329. Proposta irrevocabile. — 1. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto (c. 1331, 13331 , 1887).

  25. Inefficacia della proposta • LA PROPOSTA PERDE EFFICACIA IN CASO DI MORTE OD INCAPACITA’ DEL PROPONENTE. • ECCEZIONE: proposta fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa.

  26. 1330. Morte o incapacità dell'imprenditore. — 1. La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (c. 2082) nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (c. 414) prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (c. 2083) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze (c.

  27. 1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante. — 1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. • 2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

  28. Cass., 02-02-1991, n. 1032. • La conclusione del contratto - ai sensi dell’art. 1327, 1º comma, c.c. - nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione senza la preventiva risposta dell’accettante, presuppone non solo sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del proponente, natura dell’affare, usi), ma anche la puntuale conformità dell’esecuzione alla proposta, con la conseguenza che, ove quest’ultima condizione faccia difetto, non è applicabile la norma predetta ma quella generale di cui al 5º comma, art. 1326 dello stesso codice secondo la quale «una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta», la quale, affinché possa ritenersi raggiunto l’accordo delle parti e perfezionato il contratto, deve essere accettata dall’originario proponente anche mediante un comportamento concludente (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la suprema corte ha ritenuto, con riferimento ad un rapporto di agenzia, che la consegna ai clienti, effettuata dal preponente, di quantitativi di merci inferiori a quelli risultanti dagli ordini, trasmessi dall’agente, non concretasse un inizio di esecuzione, ai sensi dell’art. 1327, 1º comma, c.c., dei contratti promossi dall’agente medesimo, configurandosi tale ridotta consegna come modifica della proposta di cui alla «copia-commissione»).

  29. CONTRATTO con OBBLIGAZIONI del SOLO PROPONENTE • 1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente. — 1. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (c. 1236, 1268, 1272, 1273, 1936)è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata (c. 1335). • 2. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

  30. OPZIONE • 1331. Opzione. — 1. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329. • 2. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (c. 11831).

  31. E’ contratto preparatorio di un contratto finale che vincola una parte alla proposta fatta. • E’ diversa dalla prelazione • E’ diversa dal contratto preliminare

  32. L’offerta al pubblico • Non è diretta ad una singola persona bensì ad una generalità di persone. • Deve essere completa altrimenti configura solo l’ipotesi di un invito ad offrire. • E’ impegnativa solo con l’accettazione del destinatario.

  33. L’offerta al pubblico • 1336. Offerta al pubblico— 1. L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi (c. 1989) (1). • 2. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

  34. La promessa al pubblico • Vincola il promittente non appena è resa pubblica. • E’ un negozio unilaterale fonte di obbligazioni (art. 1173).

  35. 1989. Promessa al pubblico. — 1. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica (c. 1334). • 2. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

  36. P. Taranto, 15-05-1981. • Nel caso in cui un ente privato bandisca un concorso per l’assegnazione di alloggi, è configurabile una promessa al pubblico, ex art. 1989 c.c., resa nota mediante il bando e questo può prevedere che la scelta degli assegnatari sia fatta in base ad una graduatoria, compilata da apposita commissione.

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