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IL CONTRATTO. NOZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ( Art. 1321 c.c ). “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. I requisiti del contratto sono: L’accordo delle parti La causa L’oggetto images La forma.
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NOZIONI GENERALI DEL CONTRATTO( Art. 1321 c.c ) “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. • I requisiti del contratto sono: • L’accordo delle parti • La causa • L’oggettoimages • La forma
IL CONTRATTO DI PERMUTA( Art. 1552 – 1555 c.c ) “La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro”.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI PERMUTA • Consensuale Si perfeziona con il consenso delle parti. • Oneroso Presuppone lo scambio tra due beni o diritti. • A prestazioni corrispettive Vi è un trasferimento reciproco. • Ad effetti reali Il consenso produce effetto traslativo. Avviene lo scambio di una cosa certa e determinata con un’altra; di cui si conosca il valore e siano indicate le caratteristiche.
FUNZIONE, OGGETTO E CAUSA DELLA PERMUTA • La funzione del contratto di permuta è lo scambio; che nella fase primitiva dell’economia veniva definita (baratto). Oggi il termine utilizzato è Countertrade. • L’oggettoè costituito dai beni che vengono scambiati, deve essere determinato (o determinabile). • La causa è costituita dall’utilità che le parti conseguono con il reciproco trasferimento di beni. L’utilità vista in rapporto alle finalità particolari che la parte si promette di conseguire con lo scambio, configura il motivo del contratto.
LA PERMUTA OBBLIGATORIA 1) La permuta è un contratto consensuale ad effetti reali. 2) L’effetto reale può essere posticipato. 3) La permuta obbligatoria si verifica quando l’effetto traslativo dello scambio non è immediato ma viene posticipato per l’acquisto della cosa o la creazione della cosa. Esempio: … Il proprietario di un terreno edificabile, che non ha denaro per costruire, permuta il terreno per uno o più appartamenti dell’edificio che sarà costruito da un impresa edile.
LA PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA • Il contratto di permuta si può perfezionare anche tra un bene esistente e un bene futuro. • N.B.= L’acquisto della proprietà si verifica appena la cosa viene ad esistenza.
IL CONTRATTO ESTIMATORIO( Art. 1556 – 1558 c.c ) “Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”. • Il contratto estimatorio rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. Esempio: … Il produttore (agricolo o industriale) desidera vendere all’ingrosso senza assumersi i costi e il rischio della distribuzione; pertanto il distributore lucra tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO ESTIMATORIO • Reale Si perfeziona nel momento in cui una parte consegna all’altra una o più cose mobili. • Oneroso La parte che riceve si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose. • A prestazioni corrispettive Una parte consegna e l’altra riceve.
IMPOSSIBILITA’ DELLA RESTITUZIONE(Art. 1557 c.c.) • Prima obbligazione nascente dal contratto estimatorio: Pagare il prezzo delle cose, non la loro restituzione. • L’impossibilità sopravvenuta non libera il debitore. Per cui se le cose non vengono restituite nella loro integrità (per causa non imputabile al debitore) esso sarà comunque costretto a pagare.
DISPONIBILITA’ DELLE COSE(Art. 1558 c.c.) • Il soggetto che consegna le cose: • Resta proprietario • Non può disporre delle cose fino alla loro restituzione • Il Soggetto che riceve le cose (non ha ancora pagato, ne restituito): • Non è ancora proprietario • Può venderle Il contratto estimatorio trova applicabilità pratica nelle librerie e nelle edicole.
SENTENZA DELLA PERMUTACassazione Civile, Sez. II, 29 gennaio 2008
LA MASSIMA “ Nel contratto di permuta – al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) – ove l’acquirente non abbia già la disponibilità del bene, sussiste in capo al cedente l’ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un’attività materiale non coincidente con l’effetto traslativo della proprietà ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall’art. 1476 n.1 c.c.”.
IL FATTO • Tizio trasferiva la titolarità di un terreno edificabile a Caio e questi, a sua volta, si impegnava a cedergli la proprietà di immobili da costruire su di esso. • Trascorsi diversi anni dalla conclusione del contratto, Tizio cita in giudizio Caio, chiedendo: • La risoluzione del contratto per inadempimento • La restituzione del terreno • Il risarcimento dei danni
IL PERCORSO GIUDIZIARIO • I giudici di primo e secondo grado respingono il ricorso. • Mancanza della materiale consegna • Impossibilità da parte di Caio di adempiere alla prestazione • Tizio ricorre in Cassazione per la violazione dell’art. 1555 c.c. La Suprema Corte respinge il ricorso. • Mancanza delle reciproche prestazioni contrattuali
LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE • In riferimento al tema di trasferimento della proprietà di un’autovettura secondo l’art. 1477 c.c., compatibile con la permuta e applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c., l’omessa consegna da parte di Tizio dei documenti necessari costituisce inadempimento di un’obbligazione, giustificando il rifiuto da parte di Caio. • Tizio è pertanto tenuto a rimborsare a Caio la somma pagata a titolo di tassa sulla proprietà.
QUADRO NORMATIVO • Art. 1476 c.c. Obbligazioni principali del venditore. • Art. 1477 c.c. Consegna della cosa. • Art. 1555 c.c. Applicabilità delle norme sulla vendita.