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Fare clic per proseguire la consultazione. LA SCHEDA CARBURANTI. di Roberto Castegnaro. www.interfile.it. Premessa. Come noto gli acquisti di carburanti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione vanno documentati da apposita scheda carburanti. Riferimento di legge.
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LA SCHEDA CARBURANTI • di Roberto Castegnaro www.interfile.it
Premessa • Come noto gli acquisti di carburanti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione vanno documentati da apposita scheda carburanti.
Riferimento di legge • Le modalità di compilazione e le indicazioni contenute nella scheda carburanti sono state modificate dal DPR. n. 444 del 10.11.97 pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23.12.97. www.interfile.it
Le nuove norme prevedono: • 1. La scheda carburanti può essere mensile o anche trimestrale e deve essere istituita per ogni veicolo utilizzato dalle imprese o dai professionisti o artisti.
CONTENUTO • 2. La scheda carburante deve contenere: • (a) Gli estremi identificativi del veicolo (targa - telaio); • (b) Gli estremi di chi acquista i carburanti (ditta, denominazione o ragione sociale o cognome – nome, il domicilio fiscale e il nr. di partita I.V.A., nonché l’eventuale indirizzo della stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri);
(c) La data e l’importo totale lordo del rifornimento effettuato; • (d) La firma e gli estremi dell’esercente l’impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale o il cognome e nome se persona fisica, nonché l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto); • (e) Il numero dei chilometri di fine periodo (mese o trimestre) desumibili dal contachilometri del veicolo cui la scheda si riferisce (quest’obbligo è riservato alle imprese, mentre i professionisti e artisti ne sono esonerati);
Obblighi di compilazione • Gli obblighi di compilazione sono a carico dell’esercente dell’impianto di distribuzione • all’acquirente rimane l’obbligo di indicare i propri estremi, quelli del veicolo e se impresa, di indicare i chilometri di fine periodo risultanti dal contachilometri del veicolo.
I dati identificativi dell’acquirente e del distributore possono essere indicati con il timbro
Altre precisazioni • A. Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile si possono non registrare ai fini I.V.A., potranno quindi essere rilevate solo in contabilità generale. • B. La scheda carburanti non può essere utilizzata nelle cessioni di carburanti nei confronti dello stato, degli enti pubblici territoriali degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza; nei confronti di questi soggetti deve essere emessa regolare fattura.
Le nuove modalità di compilazione della scheda carburanti sono in vigore dal • 1° marzo 1998.
CIRCOLARE MINISTERIALE • Con la Circolare n. 205/E del 12 agosto 1998 il Ministero delle Finanze ha fornito nuove indicazioni e chiarimenti sulle procedure relative all’acquisto dei carburanti,
Il Ministero ricorda che la normativa sulla scheda carburanti è applicabile agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dalle imprese e dai professionisti, presso gli impianti stradali di distribuzione (distributori).
SCHEDA O FATTURA? • Agli acquisti di carburanti che non hanno le citate caratteristiche, vale a dire, non destinati all’autotrazione o non effettuati presso i distributori stradali, non si applica il regime della scheda carburanti, in questi casi l’acquisto dovrà essere documentato da una normale fattura.
Scontrino o Ricevuta? • Non sussistendo l’obbligo di certificare le cessioni di carburanti con Scontrino o con Ricevuta Fiscale, i casi in cui si rende obbligatoria l’emissione della fattura in sostituzione della scheda carburanti possono essere così riepilogati:
1) Acquisti di carburanti non effettuati presso distributori stradali; • 2) Acquisti effettuati presso i distributori stradali di carburanti non destinati all’autotrazione o la cui destinazione non può essere determinata (es. carburante per il carrello elevatore, per motori fissi, ecc.).
3) Acquisto effettuato tramite il “Self Service”, quando non sono presenti addetti che possono certificare l’acquisto. In questo è previsto che con la (eventuale) ricevuta emessa dal distributore automatico, si possa poi richiedere la fattura al gestore dell’impianto. • 4) Acquisto effettuato da autotrasportatore c/terzi, iscritto all’albo di cui alla L. 298/74.
Cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici locali, d’istituti universitari, degli enti ospedalieri.
Con la Circolare Ministeriale sono state fornite le seguenti ulteriori precisazioni: • 1) E’ consentito l’utilizzo dei vecchi modelli di scheda carburanti fino all’esaurimento delle scorte, i vecchi modelli andranno compilati limitatamente a quanto richiesto dal nuovo modello.
2) Gli estremi identificativi del veicolo da indicare nella scheda devono contenere: • - il nome della casa costruttrice; • - il modello; • - il numero di targa o di telaio o altri estremi identificativi posti dal costruttore.
3) Fra i dati identificativi del soggetto utilizzatore si dovrà indicare la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti e, nel caso di nomina di rappresentante fiscale di soggetto estero, la scheda dovrà contenere sia i dati identificativi del soggetto estero sia quelli del rappresentante fiscale.
Mese o Trimestre • 4) E’ confermata la piena libertà di scelta fra la scheda mensile e quella trimestrale.
Senza Contachilometri? • 5) Circa l’indicazione dei chilometri di fine periodo, il Ministero precisa che per i mezzi privi di contachilometri (es. natanti per la pesca) si dovranno indicare le ore di funzionamento.
Registro Acquisti • il soggetto che acquista i carburanti per la sua attività d’impresa o professionale deve annotare nel registro IVA acquisti la scheda carburanti, dalla registrazione deve risultare a quale veicolo si riferisce e la periodicità del documento (mensile o trimestrale) oltre naturalmente al numero progressivo, all’imponibile e all’imposta.
Registrazione scheda Carb. • Il Ministero non indica i termini di registrazione, è tuttavia opportuno effettuare la registrazione al termine del periodo cui la scheda si riferisce, per rispettare la cronologicità delle registrazioni, che naturalmente, andranno rilevate anche nella contabilità generale dei soggetti obbligati alla tenuta del libro giornale.
Le registrazioni sono considerate regolari anche quando sono memorizzate su supporto magnetico (e non ancora stampate) purchè siano stampate entro i termini della D.R. e alla semplice richiesta dei verificatori.
IVA INDETRAIBILE • Dal Ministero è’ confermato infine l’esonero dall’obbligo di registrazione ai fini IVA, quando l’IVA della scheda carburanti risulta indetraibile, in questo caso il documento andrà registrato solamente in contabilità generale.
1) Auto dei dipendenti • Nel caso di dipendenti che utilizzano la propria vettura per conto del datore di lavoro, è possibile istituire una scheda carburanti contenente gli estremi identificativi del dipendente e del suo veicolo nonché quelli dell’impresa, mentre l’indicazione dei chilometri percorsi va riferita solo ai consumi relativi all’attività per l’impresa.
2) Concessionari e officine • Nel caso di veicoli nuovi non ancora immatricolati che si riforniscono presso i distributori stradali, è possibile istituire un’unica scheda mensile per tutti questi veicoli, nella scheda dovrà essere prevista un’apposita colonna dove indicare, a ogni rifornimento, il numero di telaio del veicolo interessato.
C/to Riparazione-Vendita • Stessa procedura con l’ulteriore indicazione degli estremi della targa “Prova” è consentita per i veicoli ricevuti in riparazione o per la vendita. • In queste ipotesi (veicoli nuovi o in c/to riparaqzione) non è richiesta l’indicazione dei chilometri percorsi.
3) Noleggiatori • Anche i noleggiatori di veicoli possono dotarsi di un’unica scheda mensile per ogni stazione di noleggio, con l’indicazione per ogni rifornimento degli estremi del veicolo rifornito. • In questo caso si dovranno però indicare i chilometri percorsi.
4) Utilizzo del Plafond • L’esportatore abituale per acquistare carburanti senza l’applicazione dell’imposta (solo per le operazioni con IVA detraibile) deve rilasciare la dichiarazione d’intento con l’indicazione della data e del prezzo del carburante acquistato e deve indicare in scheda il titolo di inapplicabilità dell’imposta.
5) Mezzi speciali autorizzati alla circolazione stradale • I mezzi speciali (carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori escavatori, ecc.) se muniti di apposita autorizzazione alla circolazione stradale possono documentare i rifornimenti con la scheda carburanti, in luogo della targa andrà indicato il numero di matricola del mezzo e in luogo dei chilometri percorsi potranno essere indicate le ore lavoro.
Se i citati mezzi (carrelli elevatori, macchine operatrici) non sono autorizzati alla circolazione stradale i relativi rifornimenti devono essere documentati dalla fattura.
6) Codice fiscale • L’indicazione sulla scheda carburanti del codice fiscale dell’utilizzatore non è obbligatoria.
7) Veicolo al dipendente • Nel caso il veicolo aziendale sia affidato abitualmente ad un dipendente (autorizzazione all’uso con autentica notarile) è possibile, in fase di registrazione della relativa scheda carburanti, indicare sul registro acquisti, il nome del dipendente anziché gli estremi del veicolo.
8) Altri casi particolari • La C.M. ha confermato le procedure approvate con precedenti risoluzioni nei casi di:
a) particolare procedura con buoni rifornimento d’importo fisso; • b) impossibilità d’utilizzo della scheda carburanti per chiedere il rimborso IVA degli autotrasportatori non residenti; • c) contratti di somministrazione tra gestori e società petrolifere; • d) sostituzione della scheda carburanti con una particolare procedura di fatturazione con l’utilizzo di carta di credito e sulla base di un apposito contratto.