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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014. Trasparenza dell’Informativa Finanziaria. Trasparenza e revisione legale. La fase conclusiva dell'incarico di revisione Maurizio Lonati Francesco Ricucci. Breve recap Gli errori La significatività
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Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
Trasparenza e revisionelegale La fase conclusiva dell'incarico di revisione Maurizio Lonati Francesco Ricucci
Breve recap Gli errori La significatività La lettera di attestazione Percorso formativo
Breve recap Come detto nella lezione precedente: • nello svolgimento dell’incarico di revisione, l'acquisizione da parte del revisore degli elementi necessari alla formazione del proprio giudizio professionale sul bilancio oggetto dell'attività può portare ad evidenziare elementi di criticità, inesattezze, in definitiva errori; • un errore dovrebbe essere affrontato tempestivamente (anche comunicandolo alla Direzione), in modo da poter risolvere quanto prima tutte le problematiche ad esso collegate;
Breve recap • nell’effettuare nella fase finale dell'incarico l’esame complessivo del lavoro svolto, l’Engagement Leader, fra le altre cose,deve riepilogare tutti gli errori individuati nel corso della revisione al fine di valutare gli effetti degli stessi, singolarmente considerati e in aggregato tra loro, sulla rappresentatività del bilancio e il conseguente, eventuale, impatto sulla relazione di revisione. In tale analisi, è necessario considerare le relazioni esistenti in bilancio tra le diverse voci; • una volta identificati gli errori è poi necessario procedere ad una valutazione della loro significatività.
Gli erroriDefinizione Inanzitutto, come puòessereformulataunadefinizione di errore? La forniscel'ISA 450*, par. 4: L'errore è "…unadifferenzatral'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativarichiesti per tale voce affinchèsiaconforme al quadronormativosull'informativafinanziariaapplicabile. Glierroripossonoessereoriginati da comportamenti o eventi non intenzionaliovvero da frodi." *"Valutazionedeglierroriidentificatinelcorsodellarevisione [contabile]": lo standard tratta della responsabilità del revisore nel valutare gli effetti di errori identificati durante la revisione e di errori non corretti nel bilancio.
Gli erroriTipologie • Errorioggettivi: sonoerrori sui quali non sussistonodubbi; • Errorisoggettivi: sonocostituitidalledifferenzederivantidallevalutazionidelladirezionesullestimecontabilicheilrevisoreconsiderairragionevoli, ovverodallascelta o dall'applicazione di principicontabilicheilrevisoreconsiderainappropriata; • Erroriproiettati: sono la migliorstima, da parte del revisore, deglierrorinellepopolazioni, cheimplica la proiezionedeglierroriidentificatineicampioni di revisionealleinterepopolazioni da cui icampionisonotratti. (ISA 450, par. A3) Esistono, infine, glierrori non recepiti, cioèglierroririscontratidairevisorineglieserciziprecedenti, non ritenutisignificatividall’azienda, che non ha apportato le relative modifiche.
Gli erroriLa loro valutazione Prima dell'emissionedellarelazione di revisione, unavoltariepilogati tutti gli errori individuati nel corso della revisione, "Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine il revisore deve considerare: • l'entità e la naturadeglierrori, siarelativamente a particolariclassi di operazioni, saldicontabili o informativasiarelativamente al bilancionelsuocomplesso, e le particolaricircostanze in cui sisonoverificati; • l'effettodeglierrori non corretti, relativiaiperiodiamministrativiprecedenti, sulleclassi di operazioni, saldicontabili o informativapertinenti, e sulbilancionelsuocomplesso." (ISA 450, par. 11)
Gli erroriLa loro valutazione La valutazione degli errori non corretti deve avvenire, oltre che singolarmente, anche a livello aggregato in quanto, come enfatizzato dal principio, un bilancio nel suo complesso potrebbe essere significativamente errato a causa della somma di errori che presi singolarmente possono essere sotto la soglia quantitativa (per esempio quando esiste evidenza di un comportamento del management che da luogo a tanti piccoli errori individuali). Gli errori da considerare sono tutti quelli che non siano "chiaramente trascurabili". Il concetto di “chiaramente trascurabile”, peraltro, non equivale a non significativo, ma è ben al di sotto del limite di significatività determinata in base all'ISA 320. (si veda ISA 450, par. A2)
La significatività Ma checos’è la significatività? Il concetto di significatività è definito (e ampiamentetrattato) dal Documento n. 320 "Il concetto di significatività nella revisione": "Nei principi contabili IAS, un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua omissione o imprecisione. Per decidere se una voce o un insieme di voci è significativo, bisogna valutare insieme la natura e il valore della voce." (par. 3)
La significatività Inoltre, il Documento n. 320 precisa che: • "L'obiettivo della revisione di un bilancio è quello di permettere al revisore di esprimere un giudizio professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti significativi, sulla base delle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. La valutazione di cosa sia significativo discende da un giudizio professionale." (par. 4) • "Nello svolgimento del lavoro il revisore deve valutare, con riferimento allo specifico incarico, la significatività e la sua correlazione con il rischio di revisione." (par. 2)
La significatività …e il rischio di revisione Cherapportoesistetra la significativitàedilrischio di revisione? Come enunciato dal Documento n. 320, essisono INVERSAMENTE PROPORZIONALI Quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un rischio di revisione basso e viceversa. Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa tra significatività e rischio di revisione quando determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione da svolgere. Ad esempio se, dopo aver pianificato specifiche procedure di revisione, il revisore ritiene che il livello accettabile di significatività sia più basso di quello predeterminato, ciò implica un livello di rischio di revisione più elevato rispetto a quello inizialmente definito. (Doc. n. 320, par. 10)
La significatività …e il rischio di revisione Verificareilrischiod’impresa per ilcliente Verificareilrischiodierroresignificativo dovuto ad errore o frode Fattoricheinfluiscono sulrischioinerente Fattoricheinfluiscono sulrischiodicontrollo Rischio di revisione RischioInerente Rischio di controllo Rischiodi individuazione
La significatività…e le fasidellarevisione Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente significativi. Tuttavia è necessario considerare sia gli importi (quantità) che la natura (qualità) degli errori. (ISA 320, par. 5) Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore valuta gli elementi che possono rendere il bilancio significativamente inesatto. La valutazione preliminare della significatività di singole poste di bilancio e classi di operazioni, aiuta il revisore nella scelta delle voci da esaminare e nella scelta del tipo di procedure di revisione da applicare (ad esempio, l’utilizzo di metodi di campionamento o lo svolgimento di procedure di analisi comparativa). Ciò permette al revisore di scegliere le procedure di revisione che, opportunamente combinate, possano ritenersi idonee a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile. (ISA 320, par. 9)
La significatività…e le fasidellarevisione La valutazione del revisore della significatività e del rischio di revisione può essere diversa, al momento iniziale della pianificazione del lavoro, rispetto al momento della valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte. Ciò potrebbe accadere a causa di un cambiamento nelle condizioni generali o per una diversa conoscenza della situazione da parte del revisore, conseguente allo svolgimento del lavoro di revisione. […] Inoltre il revisore, nel pianificare il proprio lavoro, può intenzionalmente stabilire il livello di significatività accettabile ad un livello più basso rispetto a quello che intende utilizzare per la valutazione dei risultati della revisione. Il revisore può decidere di comportarsi in questo modo per ridurre la probabilità che esistano inesattezze non rilevate e garantirsi un margine di sicurezza nel valutare gli effetti degli errori rilevati nel corso del lavoro di revisione. (ISA 320, par. 11)
La significatività…e isuoilivelli In considerazione di quantodettofino ad ora, ilrevisoregiungealladeterminazione del livello di significatività: • preliminare, in fase di pianificazione; • definitivo, in fase di esecuzione e conclusione del lavoro di revisione. I livelli di significativitàsonotre: • globale (overall materiality) per ilbilancionelsuocomplesso; • operativa (performance materiality), piùbassadell'overall materiality, è utilizzata per lo svolgimentodei test; • sotto la quale un eventualeerrore è consideratochiaramentetrascurabile.
La significatività…e glierrori "La significatività deve essere considerata quando il revisore: a) determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione e b) valuta gli effetti degli errori." (Par. 8) "È necessario che il revisore consideri la possibilità di tanti errori di piccolo importo che tuttavia, nel loro insieme, possono influenzare significativamente il bilancio. Per esempio, un errore in una procedura di fine mese può essere l’indizio di un errore potenzialmente significativo, se tale errore si ripetesse ogni mese." (par. 6)
La significatività…e glierrori "Nel valutare la corretta presentazione del bilancio, il revisore deve stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo." (Par. 12) "Il revisore deve valutare se l'insieme degli errori non eliminati sia significativo. Se il revisore conclude che gli errori sono significativi, deve considerare di ridurre il rischio di revisione estendendo le procedure di revisione o chiedendo alla Direzione di correggere il bilancio." (Par. 14)
La significatività…e glierrori "Se l'insieme degli errori non eliminati che il revisore ha identificato, si avvicina al livello di significatività prefissato, il revisore deve considerare la probabilità che gli errori non rilevati, unitamente all'insieme degli errori non eliminati, possano superare il livello di significatività. Pertanto, se l'insieme degli errori non eliminati si avvicina al livello di significatività, il revisore deve prendere in considerazione se ridurre il rischio svolgendo procedure di revisione addizionali o richiedere alla Direzione di correggere il bilancio eliminando gli errori identificati." (Par. 14)
La significatività…glierrori e la normativaitaliana La riforma della disciplina dei reati societari (artt. 2621-2641 C.C.), posta in essere con il D.Lgs.61/2002, introduceil principio di significatività come parametro per la valutazionedellarilevanzadegliilleciti penali ed amministrativi commessi in materia di società, nelmomento in cui sonoespostifatti materiali non rispondenti al vero ancorchèoggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”. Come giàdetto in tema di informativafinanziaria e relativiilleciti, la normativa per stabilire la significatività a livello di bilancio di esercizio di un erroreprende come riferimento: • ilrisultatoeconomico prima delleimposte • ilpatrimonionetto senzarichiamiallasignificatività a livello di singoleclassi di valori, tranne per quellechederivano da valutazioni estimative. Non sitienecontodellasignificatività sotto ilprofiloqualitativo di errori non rilevanti da un punto di vista quantitativo.
La significatività…glierrori e la lorocomunicazione "ufficiale" E' utile riepilogare tutte le differenze riscontrate durante il lavoro di revisione in un unico documento (che può essere definito "Summary of uncorrectedmisstatements" – SUM – o in altro modo equivalente), al fine di: • poter svolgere una migliore ed efficace valutazione delle stesse; • poterle comunicare in modo organico e ufficiale alla Direzione. Il SUM deve riportare l’effetto su ogni singola voce dello stato patrimoniale, conto economico e prospetto di flussi di cassa nonché l’effetto aggregato, prima e dopo l'imposizione fiscale, per valutare l’impatto sul bilancio di errori con ammontare relativamente piccolo ma che nel loro insieme potrebbero essere significativi.
La significatività…glierrori e la lorocomunicazione "ufficiale" Ad oggi, solo i principi di revisione internazionale (ISA) richiedono che il SUM (o un documento equivalente) sia "inviato" alla Direzione come comunicazione ufficiale degli errori individuati dal revisore, ma non corretti dalla società. Ma come si "invia" il SUM alla Direzione? Attraverso la lettera di attestazione.
La lettera di attestazione A conclusione dell’incarico, "Il revisore deve ottenere l’evidenza del riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabilità per la corretta predisposizione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e deve inoltre accertare che la stessa Direzione abbia approvato il progetto di bilancio. Il revisore può acquisire l’evidenza del riconoscimento di tale responsabilità della Direzione e dell’approvazione del progetto di bilancio attraverso i verbali pertinenti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione oppure, in assenza di tale organo, attraverso l’acquisizione di una attestazione scritta della Direzione o di una copia sottoscritta dei bilanci." (Doc. 580, par. 3)
La lettera di attestazione Le attestazioni della Direzione sono tra l’altro volte a fornire al revisore conferma, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione della società di revisione ai fini dell’espletamento della sua attività e per la correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione. (Documento di ricerca ASSIREVI n. 167 "Le attestazioni della Direzione")
La lettera di attestazione Le attestazioni scritte: • sono informazioni necessarie (il Doc. 580, par. 3 prevede che "…il revisore deve ottenere…") che il revisore richiede con riferimento alla revisione contabile del bilancio dell’impresa e che rappresentano elementi probativi che concorrono al raggiungimento delle conclusioni su cui è basato il giudizio del revisore sul bilancio; • devono essere ottenute ad un livello appropriato di responsabilità per il bilancio e per la conoscenza delle tematiche riportate nelle attestazioni (es.: legale rappresentante quale il Presidente o CEO e responsabile del bilancio, quale il CFO o il Dirigente preposto per le società quotate) • devono riguardare tutti i bilanci (es., bilancio d’esercizio e consolidato) ed il periodo contabile cui si riferiscono le relazioni di revisione; • devono aver data quanto più prossima possibile, ma non successiva alla data della relazione di revisione sul bilancio (in pratica devono avere la stessa data della relazione di revisione).
La lettera di attestazione Le attestazioni scritte permettono di: • supportare altri elementi probativi relativi al bilancio o a specifiche asserzioni, mediante attestazioni scritte se ritenute necessarie dal revisore o richieste da altri principi; • ottenere conferma dalla direzione di aver adempiuto alle proprie responsabilità nella redazione del bilancio e di aver fornito informazioni complete al revisore; • adottare misure appropriate in risposta alle attestazioni scritte fornite/non fornite dalla Direzione.
La lettera di attestazione In ogni caso, anche se il revisore riceve tutte le attestazioni richieste, deve valutare la competenza, l'integrità, i valori etici o la diligenza della Direzione. In caso di dubbi, stabilire quale effetto possano avere tali dubbi sull’attendibilità delle attestazioni e sugli elementi probativi in generale. Inoltre, il revisore deve valutare la coerenza delle attestazioni con altri elementi probativi e in caso di incoerenza, deve svolgere procedure di audit per cercare di risolvere la materia. Se la problematica resta irrisolta, deve riconsiderare le proprie valutazioni sull’attendibilità delle attestazioni e in generale sugli elementi probativi raccolti nel corso della revisione. Qualora il revisore concluda che le attestazioni non sono attendibili, egli deve intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione.
La lettera di attestazione Se invece la direzione non fornisce una o più delle attestazioni richieste, si è in presenza di una limitazione del procedimenti di revisione e il revisore deve: • discutere la questione con la direzione; • effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione e valutare gli effetti sull’attendibilità degli elementi probativi in generale; • intraprendere azioni appropriate, inclusi possibili effetti sul giudizio nella relazione di revisione.
La lettera di attestazione Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio qualora: • concluda che sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte relativamente alla completezza delle operazioni riflesse in bilancio, alla corretta predisposizione dello stesso in conformità al quadro normativo di riferimento e al fatto di aver fornito tutte le informazioni pertinenti alla redazione del bilancio al revisore; • la direzione non fornisca le attestazioni scritte relativamente a quanto sopra indicato. Tutto ciò è dovuto al fatto che i potenziali effetti sul bilancio di tale limitazione non sono attribuibili a specifici elementi, conti o voci di bilancio, ma sono pervasivi.
La lettera di attestazione Allegato (Appendix 2) al principio ISA 580 "Writtenrepresentations" è disponibile un esempio di lettera di attestazione. Anche a livello italiano, come appendice del Documento n. 580 "Le attestazioni della direzione", è disponibile un esempio di lettera di attestazione concernente il bilancio d’esercizio. Successivamente a tale principio e a più riprese, ASSIREVI ha predisposto specifici documenti di ricerca sull'argomento; attualmente è in vigore il documento n. 167 "Le attestazioni della direzione", emanato a dicembre 2011, il cui obiettivo fornire indicazioni applicative delle linee guida contenute nel Documento n. 580 sul contenuto delle attestazioni della Direzione acquisite dal revisore, in particolare, quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio, nonché quali presupposti dell’emissione del suddetto giudizio sul bilancio.
La lettera di attestazione Il citato documento di ricerca n. 167 fornisce diversi modelli di lettere di attestazione, ovvero: • allegato A: modello di riferimento da utilizzare ai fini delle attestazioni della Direzione per il bilancio d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo principi contabili IFRS; • allegato B: modello di riferimento da utilizzare ai fini delle attestazioni della Direzione per il bilancio d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo le norme di legge italiane; • allegato C: modello di riferimento di lettera di attestazione per una revisione limitata sulla relazione finanziaria semestrale IAS 34. Tutti i modelli rappresentano una guida per la predisposizione delle lettere di attestazione; il revisore dovrà valutare secondo il proprio giudizio professionale la necessità di eliminare le parti ritenute non rilevanti nello specifico contesto dell’incarico nonché di apportare gli opportuni adattamenti ed integrazioni richiesti dalle specifiche circostanze. Documento di ricerca n. 167
Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria