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La EN 81-80:2003. Paolo Tattoli. Uso della norma. Nell’esecuzione di una verifica di un ascensore esistente si può usare l’appendice B (l’appendice può non essere esaustiva), per identificare i pericoli e le azioni correttive espressi nella norma al punto 4
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La EN 81-80:2003 Paolo Tattoli
Uso della norma • Nell’esecuzione di una verifica di un ascensore esistente si può usare l’appendice B (l’appendice può non essere esaustiva), per identificare i pericoli e le azioni correttive espressi nella norma al punto 4 • Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa che non è coperta dalla norma è necessario fare una valutazione del rischio separata • Questa valutazione del rischio si dovrebbe basare sull’ISO/TS 14798
METODO PREVISTO DALLA EN 81-80 1 Identificazione delle situazioni pericolose 2 Valutazione delle situazioni pericolose 3 Classificazione dei livelli di priorità
Pericoli significativi Materiale pericoloso Accessibilità disabili Atti Vandalici Comportamento in caso di incendio Vano di corsa UNI EN 81-80:2004
Pericoli significativi Vano di corsa Locale del macchinario UNI EN 81-80:2004 Porte di piano e di cabina
Pericoli significativi Porte di piano e di cabina UNI EN 81-80:2004 Cabina
Pericoli significativi Cabina UNI EN 81-80:2004 Sospensione, compensazione e protezione contro l’eccesso di velocità Guide, ammortizzatori e interruttori di extra corsa Distanza tra la porta di cabina e la porta di piano Manovra di emergenza
Pericoli significativi UNI EN 81-80:2004 Macchinario Installazioni e apparecch. elettriche Protezione contro guasti elettrici, comandi e precedenze Dispositivo di comando di ispezione e dispositivo di arresto Dispositivo di allarme Comunicaz. tra il locale del macchinario e la cabina
La UNI EN 81-80:2004 Il filtro nazionale
METODO PREVISTO DALLA EN 81-80 1 Identificazione delle situazioni pericolose 2 Valutazione delle situazioni pericolose 3 Classificazione dei livelli di priorità
Evoluzione della normativa tecnicaante direttiva e norme armonizzate • Ascensori e montacarichi installati prima del 1963 • Decreto 31/08/45 n. 600 • Ascensori e montacarichi installati prima del 1987 • D.P.R. 29/05/63 n. 1497 • Ascensori idraulici installati dopo il 1979 • D.M. 28/05/79 n. 1635 • Ascensori e montacarichi elettrici installati dopo il 09/04/88 (attuazione delle direttive CEE) • D.M. 09/12/87 n. 587 • Ascensori idraulici installati dopo il 1994 (attuazione delle direttive CEE) • D.P.R. 26/03/94 n. 268
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO IDRAULICO
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO ELETTRICO
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in Italia
3 – Precisione di fermata e livellamento • La priorità è alta nel caso di ascensore con una sola velocità, sia esso elettrico che idraulico. In quel caso infatti è praticamente impossibile che la precisione di fermata sia attualmente entro +/- 10 mm e quella di livellazione +/- 20 mm, come richiesto da EN 81-70 L’azione correttiva, nel caso degli ascensori elettrici, è quella di installare un sistema di regolazione di velocità tipo VVVF che garantisca tale prestazione in ogni condizione Per gli ascensori idraulici senza seconda velocità di livellazione, o che comunque non ottemperano a quanto richiesto, occorre ricondurre le precisioni ai valori indicati in ogni condizione di funzionamento
Molti ascensori idraulici esistenti tra l’altro rilivellano la cabina una volta che è scesa oltre un certo livello, ma non quando è salita eccessivamente dopo essere stata scaricata, anche perché le norme in essere prima della EN 81-70 (ivi compresa EN 81-2:1998) non lo hanno mai chiesto, però ora questa seconda prestazione va introdotta
4 – Misure contro gli atti vandalici • E’ alta nel caso di “ascensori ad alto rischio di vandalismo”. In teoria dovrebbe essere responsabilità dell’organismo identificare le situazioni in cui, date le caratteristiche dello stabile (nel senso inteso dalla EN 81-71), l’ascensore ha alto questo rischio L’azione correttiva appare di particolare complessità e costo, in quanto occorrerebbe adeguare l’impianto (ove possibile? e fino a che punto? C’è il rischio di dover rifarlo quasi del tutto) alle varie prescrizioni di EN 81-71, sulle quali al momento non abbiamo esperienza pratica
7 – Chiusura parziale del vano di corsa • E’ alta nel solo casodi ascensori idraulici preesistenti il DPR 1497/1963, peraltro piuttosto rari, in cui non ci fosse nessuna difesa ove gli organi mobili distassero più di 70 cm, altrimenti con altezza minima di soli 1.7 (con però il lato d’accesso generalmente già con difesa continua) • Gli ascensori elettrici dovrebbero essere stati adeguati a suo tempo al punto 1 dell’allegato II al 587/87 (nel qual caso la priorità di eventuale adeguamento ulteriore diventa bassa) Adeguamento delle difese al prospetto 2 del punto 5 di EN 81-2, cioè portare l’altezza minima della difesa (cieca) ad un valore che dipende dalla distanza della difesa dagli organi mobili, da 1,1 m fino a 2,5 m
8 - Dispositivi di blocco per le porte di accesso o ispezione al vano di corsa e fossa • Caso, peraltro non comune, in quanto queste porte o sportelli sono (quasi) assenti dai nostri impianti • E’ alta nel caso i dispositivi di blocco non siano conformi almeno alle EN 81-1/2:87/89 (cioè con caratteristiche specificate al punto 5.2.2 della norma, tra l’altro devono essere dispositivi elettrici di sicurezza conformi a 14.1.2) Adeguare i dispositivi di blocco alle EN 81-1/2:1998, e cioè eventualmente nel sostituire le vecchie serrature di tali porte o sportelli con altre conformi al punto 5.2.2.2.1
La norma armonizzata richiede che vi sia un dispositivo di blocco a chiave che permetta la richiusura ed il ribloccaggio senza chiave. Inoltre le porte di ispezione o soccorso devono potersi aprire senza chiave dall’interno del vano anche quando bloccate • Potrebbero esserci situazioni in cui, pur essendo la distanza tra due porte normali successive superiore agli 11 m, non c’è una porta di questo tipo (intermedia di soccorso), in quanto non prevista al tempo dell’installazione: però EN 81-80 non chiede di realizzarla ove assente, ma solo di adeguarla ove già presente. Per quanto riguarda eventualmente la porta di accesso alla fossa, si rimanda al punto 15 (accesso sicuro alla fossa)
13 – Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati nello stesso vano • E’ alta nel caso di impianti non conformi nemmeno alle EN 81-1/2 non armonizzate, in cui, ove le distanze tra organi mobili dell’uno ed il bordo del tetto dell’altro fossero minori di 0.3 m, non c’è una difesa continua a tutt’altezza del vano e manca o è inadeguata la difesa tra gli impianti in fossa Installare difesa conforme alle EN 81-1/2 attuali (continua, e della larghezza data in 5.6.2.2). Inoltre, se già non c’è, bisogna installare comunque una difesa tra i due impianti per un’altezza di 2.5 m a partire dal livello del piano più basso
Se la distanza tra gli organi mobili è compresa tra 0.3 e 0.5 m la priorità di adeguamento diventa bassa, e, come in altri punti, secondo il testo attuale del decreto ciò significa che il lavoro è comunque da fare, ma con scadenze più lunghe; sembra intendersi lo stesso anche nel caso in cui la difesa in fossa già vi sia, ma non sia adeguata a quanto previsto dalla norma armonizzata • La difesa può anche non essere cieca, ma in quel caso deve rispettare le caratteristiche descritte dalla norma EN 294, in particolare la tabella V, che dà le dimensioni delle possibili maglie della rete, in funzione della loro forma, e della distanza dagli organi mobili
15 – Accesso sicuro alla fossa • E’ alta nel caso in cui la profondità della fossasia maggiore di 1 m, non ci sia una porta di accesso specifica, e non ci sia alcun mezzo per facilitare la discesa (almeno nicchie incavate nella parete della fossa, completate ove il caso da un appiglio per le mani – nel caso di profondità superiore ai 2 m occorreva già una porta del tipo visto al punto 8 – si veda parere 661004/79 del CNR) Conformare l’accesso alla fossa alle attuali EN 81-1/2, e cioè o realizzare una porta di accesso adeguata (se la profondità è superiore a 2.5 m e se è materialmente possibile) oppure installare una scala o simile che però non deve interessare lo spazio impegnato dal parti dell’ascensore in movimento
16 – Dispositivo di arresto nella fossa e/o nel locale pulegge • Si tratta dell’altrimenti detto “pulsante di stop”. • E’ alta in quegli impianti idraulici che non fossero mai stati adeguati al DM 587/87, punto 7 allegato II, che non hanno alcun dispositivo di arresto in fossa Installare un dispositivo d’arresto conforme alla EN 81-2:1998, che andrà installato in posizione tale che sia accessibile sia prima di entrare, una volta aperta la porta del piano estremo inferiore, sia dal pavimento della fossa (nel caso tale posizione non esista, bisogna installarne due)
Non è considerato di priorità alta (ma bassa) spostare l’eventuale pulsante installato in posizione inadeguata o installarne un secondo, quindi questo lavoro sarà eventualmente da fare, ma con scadenze più lunghe • L’installazione in fossa di una presa di corrente e di un comando per l’illuminazione di cui in EN 81-1, 5.7.3.4 o –2, 5.7.2.5 non sono presi in considerazione da questo punto
17 – Adeguata illuminazione del vano di corsa • E’ alta per quegli ascensori idraulici neppure conformi al parere CNR 670206/134, che successivamente non sono mai stati adeguati al DM 587/87, punto 6 allegato II • Questi impianti potrebbero non avere nemmeno una lampada in testata, una in fossa ed una almeno ogni due piani, ciascuna di potenza di almeno 25 W; se l’avessero, la priorità di intervento diventerebbe media, mentre se fossero già conformi al DM 587/87 (testo quasi identico a quello della legislazione precedente, però vi si specifica che vi deve essere una lampada almeno ogni 7 m di corsa) la priorità diventerebbe bassa Adeguare la illuminazione al punto 5.9 delle EN 81-1/2:98, (impianto tale da assicurare una intensità luminosa di almeno 50 lux ad 1 m sopra il tetto di cabina e pavimento della fossa, incluse comunque lampade a 0,5 m dai punti più alti e più bassi del vano)
22 – Dislivelli e recessi nel locale macchinario • E’ alta in quegli ascensori preesistenti le EN 81-1/2:87/89 che non siano conformi a queste, nei punti 6.3.2.4/5, cioè abbiano nel locale macchine dislivelli maggiori di 0,5 m senza adeguati gradini, scale e parapetti, e/o abbiano incavi nel pavimento di profondità superiore e larghezza minore a 0,5 m Coprire, ove possibile, questi incavi, mentre i dislivelli andrebbero dotati di gradini, scale e parapetti adeguati
Precedentemente alle EN 81-1/2:87/89 valevano comunque alcuni pareri CNR riguardo questi aspetti: il 670206/130, il 701216/301 ed in particolare il 660415/73 che stabilivano alcuni spazi minimi (superfici piane) intorno alle apparecchiature da manutenere, e le dimensioni massime delle eventuali travi da scavalcare; • L’appendice nazionale a EN 81-80 non ha ritenuto che almeno il rispetto di quelle specifiche riducesse la priorità di intervento
25 – Porte di cabina e di piano (non) cieche • E’ alta nel caso di ascensori con porte scorrevoli motorizzate non cieche conformi al DL 600/45, art 9 • Per quanto in quegli anni raramente le porte fossero scorrevoli motorizzate, qui si specificava che le porte di cabina potevano essere in griglie o traforati con maglia anche quadrata di ampiezza non superiore ad 10 mm, mentre con l’art. 24.8 del successivo DPR 1497/63 la maglia non doveva consentire il passaggio di una sfera con diametro 12 mm, e si specificava in più la sezione della rete (in questo caso la priorità di intervento diventa media) • Le porte di piano generalmente potevano avere maglie con apertura non superire ai 30 mm (art. 4 DL 600/45) Sostituire le ante non cieche con altre cieche
26 – Resistenza del fissaggio porta di piano • La priorità è alta in tutti gli ascensori dotati di porte di piano scorrevoli orizzontalmente (motorizzate o no) i cui organi di scorrimento inferiori o superiori possano avere subito danni o usura L’azione correttiva consiste nel sostituire gli organi interessati con altri integri e conformi alla norma armonizzata (o anche sostituire tutto l’apparato, se interventi parziali non fossero efficaci)
27 – Porte di piano e di cabina che contengono vetro • La priorità è alta per gli impianti neppure conformi al DL 600 • Questo prescriveva già che i vetri utilizzati nelle porte di piano o cabina fossero di sicurezza, cioè temperati, retinati o stratificati, o assimilabili a queste tipologie, che avevano subito anche prove di tipo e avevano caratteristiche stabilite dagli art. 85/86/87/88/89 del DL 600/45, per cui si suppone che dovesse esserci una marcatura del vetro ad attestarle; quando quindi manca una qualunque marcatura è dubbio che tali caratteristiche siano rispettate (tra l’altro è possibile che la non conformità dei vetri sia subentrata nel corso di una successiva sostituzione effettuata non a regola d’arte Varie soluzioni suggerite (sostituzione del vetro con uno conforme, eliminazione della spia in vetro e installazione di luminosa verde di presenza della cabina al piano, riduzione della superficie vetrata,…)
30 – Dispositivi di protezione della porta (motorizzata) di piano e di cabina (contro l’urto di persone) • La priorità è alta in tutti i casi in cui i requisiti di EN 81-70, 5.2.3/4, non siano ottemperati, nel caso l’ascensore sia destinato (anche) all’uso di disabili, mentre, se così non fosse, è alta solo per gli ascensori non conformi neppure al DPR 1497/63, art. 25.1 e 25.3 (sempre inteso che abbiano porte automatiche) • Questi impianti infatti potrebbero avere porte che chiudendosi trasmettano ad un ostacolo una spinta superiore ai 12 kg, e/o en. cinetica, alla v. media di chiusura, superiore ai 0,6 kgm. Inoltre, i bordi di battuta delle porte e degli stipiti potrebbero non essere arrotondati o smussati, con raggio o smusso non minore di 5mm Installare sensore (p.es. rete di fotocellule) che prevenga il contatto tra utente e bordo della porta in chiusura, per un’altezza compresa tra i 25 ed i 1800 mm. Inoltre, deve essere possibile regolare il sistema di comando in modo che il tempo di permanenza aperte delle porte possa essere tra i 2 ed i 20 sec
31 – Dispositivi di blocco delle porte di piano (serrature) • La priorità è alta quando i dispositivi esistenti non rispondono neppure ai requisiti del DPR 1497/63, art 26.2 e 26.7 • In essi, il catenaccio della serratura non è mantenuto chiuso per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe • Inoltre, i contatti di sicurezza con distacco obbligato non permanente, che fossero accessibili a porte aperte, possono essere chiusi con “oggetti comuni” • Si dà per assodato però che questi dispositivi almeno rispondano al resto dell’art 26 del DPR 1497/63 (e al precedente art. 28 del DL 600/45) in quanto appunto entro il 1966 tutti gli impianti dovevano essere stati adeguati all’art. 26 del DPR 1497/63, esclusi soli i comma 2 e 7. Se così non fosse, la priorità dell’intervento diventerebbe estrema Sostituire i dispositivi di blocco con altri conformi al punto 7.7 delle EN 81-1/2:1998
34 – Chiusura automatica delle porte scorrevoli orizzontalmente • La priorità è alta per quegli ascensori, non conformi alle EN 81-1/2 non armonizzate, che non dispongono di un dispositivo (molla o peso) che assicuri la chiusura automatica della porta di piano quando essa si trovasse aperta con la cabina fuori dalla zona di sbloccaggio L’azione correttiva consiste nell’installare un dispositivo di chiusura automatica (molla o peso) sulla porta esistente, ove possibile, oppure sostituire l’intero apparato con uno conforme a EN 81-1/2:1998, 7.7.3.2
38 – Rapporto sicuro tra la superficie utile della cabina e la portata • La priorità è alta in tutti quegli ascensori, precedenti le EN 81-1/2 non armonizzate, che, di categoria A o B, hanno un rapporto tra superficie utile della cabina e portata non conforme a quello previsto da queste norme e a maggior ragione a quelle seguenti • Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina • Limitare l’uso di quel tipo di ascensore solo a utenti istruiti • Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina, eventualmente in modo selettivo, tramite una parete di separazione apribile o asportabile a chiave in cabina (solo cat.B in edifici residenziali)
39 - Presenza del grembiule della cabina • La priorità è alta in quegli ascensori idraulici che siano ancora privi di grembiule, in quanto installati precedentemente la EN 81-2:1987, e non adeguati al DM 587/87, punto 5 allegato II, come li sono stati a suo tempo gli elettrici Consiste nell’installazione di un grembiule di cabina,conforme alle norme armonizzate, oppure, ove non fosse possibile, ad es. causa scarsa profondità della fossa, di un grembiule speciale del tipo proposto in prEN 81-21
40 – Presenza della porta di cabina • La priorità è alta in sostanza per tutti gli ascensori a suo tempo installati per il trasporto di persone che siano privi di porte di cabina • In pratica si tratta quasi sempre di ascensori per persone e cose, definiti di categoria B prima dell’adozione in Italia delle EN 81-1/2 non armonizzate, oppure di qualche caso di ascensore di cat. A che, installato in alberghi, ad uso riservato per il personale, poteva secondo le normative precedenti le EN 81-1/2 essere privo di porta di cabina Installare le porte di cabina mancanti, motorizzate o manuali
43 – Protezione contro la caduta dal tetto di cabina • La priorità è alta in tutti gli ascensori che, ove esista il pericolo di caduta in una distanza libera perpendicolarmente e oltre al bordo esterno del tetto di cabina supera gli 0.3 m, non dispongono di un parapetto conforme alle norme EN 81-1/2:1998 Installazione di parapetto/i sul tetto di cabina, cui però possono ostare due aspetti
le misure preesistenti della testata, che potrebbero fare sì che un normale parapetto sia di altezza eccessiva per avere sopra lo stesso un adeguato spazio di sicurezza (da EN 81-1/2, 5.7.1.1 c) 1), questo spazio deve essere non minore di 0.3+0,035 m, salvo negli idraulici diretti, dove non si tiene conto del secondo fattore, peraltro poco influente per velocità normali); • la conformazione preesistente della superficie del tetto della cabina, che potrebbe essere di dimensioni molto limitate, e vedere la presenza delle travature dell’arcata, dell’operatore, per cui un parapetto ne diminuirebbe ulteriormente la superficie realmente calpestabile, con diminuzione della sicurezza per il personale Per questi casi, sono suggerite azioni alternative, e cioè di eliminare la distanza stessa che determina il pericolo di caduta o allargando il tetto esistente (ma in modo tale che tutta la sua superficie sia in grado di supportare il carico del personale), o installando difese per tutta l’altezza necessaria, che in sostanza spostino più vicino alla cabina le pareti del vano
53b –Freno elettromeccanico negli ascensori elettrici • La priorità è alta negli ascensori che non dispongono di un freno almeno conforme a EN 81-1:1987, 12.4.2 • Questo freno deve essere capace di arrestare da solo il macchinario alla velocità nominale e con portata aumentata del 25%, determinando una decelerazione non maggiore a quella per intervento del paracadute o di urto sugli ammortizzatori. Gli elementi meccanici devono essere installati in almeno due esemplari, e devono essere tali che, se ne agisce uno solo, la corsa della cabina ne deve essere ugualmente rallentata. E’ ammesso però che gli elementi elettrici (nucleo del solenoide) si riducano ad uno, mentre la norma armonizzata ammette solo che possa essere unica la bobina, ma i nuclei devono essere almeno due Installare un freno elettromagnetico, o adeguare l’esistente, in modo che sia conforme ad EN 81-1:1998, punto 12.4.2
Qualora il nucleo fosse uno solo, in accordo con EN 81-1:1987 e non con la norma armonizzata,la priorità di intervento diventa bassa
54b – Ritorno automatico della cabina al pianoestremo inferiore degli ascensori idraulici consistema di antideriva elettrico • La priorità è alta negli ascensori precedenti alla EN 81-2:1989, che non dispongano di questo sistema di ritorno automatico, o in cui non sia conforme alla stessa norma • La cabina secondo questa deve portarsi al piano estremo inferiore non oltre 15 minuti dopo l’ultima corsa normale, in modo da ridurre l’effetto delle eventuali perdite idrauliche del sistema, in termini di rischio che dopo un certo tempo la cabina sia più in basso di una porta di piano eventualmente rimasta aperta (rischio connesso alla presenza o meno di un sistema di richiusura automatica delle porte di piano quando la cabina si trovi fuori dalla zona di sbloccaggio porte) • Si tenga conto che nel mercato italiano quasi tutti gli ascensori idraulici dispongono di un sistema di antideriva elettrico, e non di altri sistemi contro l’abbassamento elettrico della cabina, tra quelli previsti dalla tabella 9.5 di EN 81-2 (intervento addizionale del paracadute, dispositivo a morsa, a tacchetti) Installazione di un sistema di ritorno automatico della cabina al piano estremo inferiore conforme alla norma armonizzata
56 – Ammortizzatori • La priorità è alta su quegli ascensori elettrici conformi a norme precedenti la EN 81-1:1987, che avendo velocità non maggiore di 0.85 m/s non sono stati adeguati al DM 587/87, punto 4 allegato II, e perciò non dispongono di ammortizzatori sotto la cabina e sotto il contrappeso. • Per la precisione, vi era un’altra classe di ascensori elettrici che è stata adeguata a suo tempo quanto ad ammortizzatori dal punto 4 del DM 587/87, e sono quelli il cui vano di corsa stava sopra locali accessibili, qualunque fosse la velocità della cabina • Se vi fossero ammortizzatori installati, ma non conformi alle norme armonizzate, la priorità di intervento sarebbe bassa Installare gli ammortizzatori mancanti,conformi a EN 81-1/2:1998